TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 19.6.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1048 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giuseppe Bisantis, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Capaccio, alla via Ermes n. 21;
Ricorrente
E
1) - in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
1 Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Roma, al viale XXI Aprile n. 26;
Resistenti
OGGETTO: Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.2.2025 , premesso che in data Parte_1
13.9.2024 gli era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400003336000, cui era sotteso, tra gli altri atti impositivi,
l'avviso di addebito n. 400 2014 00071717 19 000, avente ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell' , esponeva che l'atto sopra indicato non gli era CP_1
stato mai (ritualmente) notificato, donde la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnata comunicazione, anche per intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito de quo.
Eccepiva altresì, la nullità di tale atto “per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi”.
Il adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia
2 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 20.2.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' e l' CP_1 Controparte_3
si costituivano in giudizio ed evidenziavano l'infondatezza
[...]
dell'avversa pretesa, della quale invocavano il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica,
del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
Rileva in primo luogo il giudicante che dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' è dato evincere che, contrariamente a quanto CP_1
asserito dall'opponente, l'avviso di addebito n. 400 2014 00071717 19 000,
sotteso all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, è stato ritualmente notificato (cfr., in particolare, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, in data 16.1.2015, del suddetto atto impositivo).
Deve inoltre precisarsi che l' ha fornito Controparte_2
prova della notifica al , rispettivamente in data 28.9.2015 e Parte_1
3 5.11.2018, del preavviso di fermo amministrativo n. 10080 2015 00024139000
e dell'intimazione di pagamento n. 100 2018 90046558 91 000, in cui era riportato l'avviso di addebito summenzionato, poi indicato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di disamina.
Sennonchè, dalla data del 5.11.2018 a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa (13.9.2024) è decorso un periodo più ampio di un quinquennio, senza che, medio tempore, siano stati posti in essere ulteriori atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale.
È di tutta evidenza, quindi, che, allorquando è intervenuta detta notifica, il credito portato dall'avviso di addebito n. 400 2014 00071717 19 000 era ormai attinto dalla prescrizione.
A tale conclusione – è bene sottolineare – si perviene anche tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dalle disposizioni di legge emanate per far fronte all'emergenza da Covid 19.
La prima sospensione, infatti, è stata disposta dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (cfr. l'art. 37 del d.l. n. 18/2020).
La seconda ha riguardato, poi, l'arco temporale compreso tra il 31.12.2020 e il
30.6.2021, per complessivi 182 giorni (v. l'art. 11, comma 9, del d.l. n.
183/2020).
Pur computando, quindi, il complessivo periodo di sospensione, pari a 311
giorni, non può che prendersi atto dell'intervenuto decorso del termine di
4 prescrizione, maturato, al più, al 12.9.2024 (5.11.2018, data di notifica dell'intimazione di pagamento, + 311 giorni = 12 novembre 2019, da individuarsi quale dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione).
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
l'accoglimento dell'opposizione proposta da , cui consegue la Parte_1
declaratoria di illegittimità dell'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria, nella parte in cui richiama, quale atte impositivo ad essa sotteso,
l'avviso di addebito in precedenza indicato, stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dallo stesso.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del concessionario per la riscossione, il quale ha proceduto alla notifica della comunicazione de qua e ha pertanto dato origine all'opposizione proposta dal
, nonostante il credito di cui al citato avviso di addebito fosse attinto Parte_1
dalla prescrizione, essendosi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento relativo all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale.
Le spese del giudizio tra l'opponente e l vanno, di contro, interamente CP_1
compensate, non avendo l' posto in essere alcuna condotta volta a CP_1
cagionare l'instaurazione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel
5 giudizio iscritto al n. 1048 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da contro l Parte_1 Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., e l'
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata a in data Parte_2
13.9.2024, nella parte in cui richiama, quale atto impositivo ad essa sotteso,
l'avviso di addebito n. n. 400 2014 00071717 19 000, stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dallo stesso.
2) condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_2
, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.149,00, oltre rimborso Parte_1
spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio tra il e l . Parte_1 CP_1
Così deciso in Salerno, il 16.9.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 19.6.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1048 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giuseppe Bisantis, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Capaccio, alla via Ermes n. 21;
Ricorrente
E
1) - in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
1 Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Roma, al viale XXI Aprile n. 26;
Resistenti
OGGETTO: Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.2.2025 , premesso che in data Parte_1
13.9.2024 gli era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400003336000, cui era sotteso, tra gli altri atti impositivi,
l'avviso di addebito n. 400 2014 00071717 19 000, avente ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell' , esponeva che l'atto sopra indicato non gli era CP_1
stato mai (ritualmente) notificato, donde la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnata comunicazione, anche per intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito de quo.
Eccepiva altresì, la nullità di tale atto “per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi”.
Il adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia
2 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 20.2.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' e l' CP_1 Controparte_3
si costituivano in giudizio ed evidenziavano l'infondatezza
[...]
dell'avversa pretesa, della quale invocavano il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica,
del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
Rileva in primo luogo il giudicante che dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' è dato evincere che, contrariamente a quanto CP_1
asserito dall'opponente, l'avviso di addebito n. 400 2014 00071717 19 000,
sotteso all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, è stato ritualmente notificato (cfr., in particolare, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, in data 16.1.2015, del suddetto atto impositivo).
Deve inoltre precisarsi che l' ha fornito Controparte_2
prova della notifica al , rispettivamente in data 28.9.2015 e Parte_1
3 5.11.2018, del preavviso di fermo amministrativo n. 10080 2015 00024139000
e dell'intimazione di pagamento n. 100 2018 90046558 91 000, in cui era riportato l'avviso di addebito summenzionato, poi indicato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di disamina.
Sennonchè, dalla data del 5.11.2018 a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa (13.9.2024) è decorso un periodo più ampio di un quinquennio, senza che, medio tempore, siano stati posti in essere ulteriori atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale.
È di tutta evidenza, quindi, che, allorquando è intervenuta detta notifica, il credito portato dall'avviso di addebito n. 400 2014 00071717 19 000 era ormai attinto dalla prescrizione.
A tale conclusione – è bene sottolineare – si perviene anche tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dalle disposizioni di legge emanate per far fronte all'emergenza da Covid 19.
La prima sospensione, infatti, è stata disposta dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (cfr. l'art. 37 del d.l. n. 18/2020).
La seconda ha riguardato, poi, l'arco temporale compreso tra il 31.12.2020 e il
30.6.2021, per complessivi 182 giorni (v. l'art. 11, comma 9, del d.l. n.
183/2020).
Pur computando, quindi, il complessivo periodo di sospensione, pari a 311
giorni, non può che prendersi atto dell'intervenuto decorso del termine di
4 prescrizione, maturato, al più, al 12.9.2024 (5.11.2018, data di notifica dell'intimazione di pagamento, + 311 giorni = 12 novembre 2019, da individuarsi quale dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione).
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
l'accoglimento dell'opposizione proposta da , cui consegue la Parte_1
declaratoria di illegittimità dell'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria, nella parte in cui richiama, quale atte impositivo ad essa sotteso,
l'avviso di addebito in precedenza indicato, stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dallo stesso.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del concessionario per la riscossione, il quale ha proceduto alla notifica della comunicazione de qua e ha pertanto dato origine all'opposizione proposta dal
, nonostante il credito di cui al citato avviso di addebito fosse attinto Parte_1
dalla prescrizione, essendosi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento relativo all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale.
Le spese del giudizio tra l'opponente e l vanno, di contro, interamente CP_1
compensate, non avendo l' posto in essere alcuna condotta volta a CP_1
cagionare l'instaurazione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel
5 giudizio iscritto al n. 1048 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da contro l Parte_1 Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., e l'
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata a in data Parte_2
13.9.2024, nella parte in cui richiama, quale atto impositivo ad essa sotteso,
l'avviso di addebito n. n. 400 2014 00071717 19 000, stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dallo stesso.
2) condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_2
, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.149,00, oltre rimborso Parte_1
spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio tra il e l . Parte_1 CP_1
Così deciso in Salerno, il 16.9.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
6