Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/07/1990, n. 9
CASS
Sentenza 6 luglio 1990

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La disposizione dell'art. 272, comma settimo, del codice di procedura penale del 1930, ripresa dall'art. 304, comma primo, lettera a, del codice di procedura penale del 1988, secondo cui i termini di custodia cautelare rimangono sospesi durante il periodo in cui il procedimento è sospeso ad istanza dell'imputato o del suo difensore, non trova applicazione nel caso in cui il procedimento sia stato sospeso per rimessione degli Atti alla Corte costituzionale, anche se la questione di legittimità costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dall'autorità giudiziaria, sia stata sollevata dall'imputato.*

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/07/1990, n. 9
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9
Data del deposito : 6 luglio 1990

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