Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01512/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo De Gregoriis, Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Ufficio Esami Avvocato c/o Corte di Appello di Firenze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale datato 26 settembre 2022 della V Sottocommissione per gli esami di Avvocato, sessione 2021, del Distretto della Corte di Appello di Firenze, con cui la ricorrente è stata giudicata non idonea;
della comunicazione di mancato superamento dell’esame di abilitazione alla professione forense, pubblicata sull’area personale del portale del Ministero della Giustizia di parte ricorrente in data 06 ottobre 2022;
per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente. per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNNR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. LO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con ricorso depositato in data 16 novembre 2022 parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, in forza dei quali non ha superato l’esame di abilitazione;
si è costituito il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 5 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
da quanto precede ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
LO IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IN | IC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.