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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3026/2020 del R.G.A.C. e pendente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Roma (RM) via Bellicia n. 35, in proprio quale convivente della sig.ra , nata a ERona_1
RA (Romania) il 29.04.1983 e deceduta a Monte Compatri (RM) presso l'Hospice S. AE in data 15.11.2017, , nato a [...] il [...], residente in [...]. Celulozei Parte_2
n. 48 (Romania), in proprio e quale erede legittimo (genitore) della sig.ra , nata a ERona_1
RA (Romania) il 29.04.1983 e deceduta a Monte Compatri (RM) presso l'Hospice S. AE in data 15.11.2017, , nata a [...] il [...], residente in [...]. CP_1
Celulozei n. 48 (Romania), in proprio e quale erede legittima (genitore) della sig.ra Per_1
, nata a [...] il [...] e deceduta a Monte Compatri (RM) presso l'Hospice
[...]
S. AE in data 15.11.2017, , nata a [...] il [...], residente in Parte_3
RA Str. Celulozei n. 48 (Romania), in proprio e quale erede legittima (sorella) della sig.ra
[...]
, nata a [...] il [...] e deceduta a Monte Compatri (RM) presso ERona_1
l'Hospice S. AE in data 15.11.2017, tutti elettivamente domiciliato in Viale Angelico n. 80 Roma
(RM) presso lo studio dell'Avv. Armando Laureti (C.F. ) dal quale sono C.F._2 rappresentati e difesi in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso.
Ricorrenti
e
(codice fiscale nato a [...] il [...], residente Parte_4 CodiceFiscale_3 in Viterbo, via Giuseppe Manni 16, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Massimo Pistilli
(codice fiscale ), come da procura speciale separatamente rilasciata ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo, via Belluno 69.
Resistente
con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (P. Controparte_2
IVA , quale incorporante per fusione della , della P.IVA_1 Controparte_3 Controparte_4
e della il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione
[...] Controparte_5 del 31.12.2013 a rogito Notaio di Bologna (Rep. 53713, Racc. n. 34018), in persona del Per_2 suo procuratore ad negotia dr. in virtù dei poteri conferitigli con procura Controparte_6 per atti del Notaio dott. di Bologna del 18/12/2019, Rep. 93508/10283, ERona_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marco Catelli (C.F. , giusta procura per C.F._5 foglio separato da ritenersi parte integrante dell'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Alabiso in Viterbo, Via Antonio Pacinotti n. 5.
Resistente
E
(P. IVA ) in persona del suo l.r.p.t. Sig.ra e il Dr. Controparte_7 P.IVA_2 CP_8
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Paone (C.F. CP_9 C.F._6
con studio in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste, 118 (fax 0872 709920; C.F._7 pec: ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Email_1 virtù di procure speciali rilasciate su foglio separato allegato all'atto di costituzione del 29 giugno
2023.
Terza chiamata
E
(c.f. e p.i. ), in persona del procuratore speciale Controparte_10 P.IVA_3
Sig. nato a [...] il [...], con sede legale in alla Via Clerici Controparte_11 CP_3
n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio D'Ovidio del Foro di Pescara (c.f.
) presso lo studio del quale, sito in Pescara al Corso Manthonè 98, elegge C.F._8 domicilio, giusta procura in calce all'atto di costituzione.
Terza chiamata
E
(in seguito anche solo la “Compagnia”) C.F. , con sede Parte_5 P.IVA_4 legale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore Avv. rappresentata e Controparte_12 difesa, in forza di procura speciale allegata alla comparsa e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Panni e Giulio Gonnella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del quale ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo n. 149.
Terza chiamata
Oggetto: risarcimento danno, iure proprio e iure hereditatis, per perdita del congiunto.
posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni:
- Per , , e : “chiede la rinnovazione delle Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 operazioni peritali, da affidare ad un diverso collegio di Specialisti o, quantomeno, che il Giudice voglia confrontare le due Consulenze espletate nel presente giudizio e nel pregresso procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo onde verificarne le difformità ed adottare i conseguenti provvedimenti;
previgente art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte;
insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la memoria del
3.11.2022 depositata ai sensi del previgente art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c.; dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove introdotte nella presente sede processuale da alcuna delle altre parti costituite. Chiede la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica”.
- per “voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e Parte_4 deduzione, respingere la domanda giudiziale. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi.”
- per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_7 deduzione: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per la perdita dei relativi effetti sostanziali e processuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, III L.24/2017; ulteriormente in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig.
(convivente more uxorio) per i danni richiesti jure hereditatis nelle conclusioni dell'atto Pt_1 introduttivo;
in via principale, rigettare le domande tutte tese ad affermare la responsabilità esclusiva e/o concorrente dell e del Dott. per la ritardata diagnosi della malattia Controparte_7 CP_9 ER della Sig.ra e per le relative nefaste conseguenze;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle predette domande, accertare la gravità della colpa addebitabile all ed al Dott. e l'entità delle conseguenze che ne sono Controparte_7 CP_9 derivate in funzione della ripartizione del peso del risarcimento con il Dott. e, per Parte_4
l'effetto, addebitare alle e Parte_6 [...]
l'onere di garanzia per quanto di rispettiva competenza;
-voglia infine rigettare Controparte_10 le avverse conclusioni, anche in ordine alle istanze istruttorie. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
- per “l'Avv. Antonio D'Ovidio precisa le conclusioni chiedendo Controparte_10
l'accoglimento di quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, meglio precisate nella memoria ex art.183 c.p.c. n.1., in via istruttoria chiede l'ammissione di tutte le istanze formulate nella comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art.183 c.p.c. n.2 e nella memoria ex art.183
c.p.c. n.3, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate. Precisa di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande e chiede i termini di cui all'art.190 c.p.c.”
- per “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale, CP_13 previa valutazione della carenza di legittimazione attiva o meno del sig. per i danni richiesti Per_4 jure hereditatis, accertare e dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero la inammissibilità e/o improponibilità e/o la nullità delle domande di Controparte_4 condanna avanzate dai ricorrenti in via diretta nei suoi confronti;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la tardiva e incompleta denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, con conseguente violazione degli obblighi di avviso e salvataggio, con esclusione della copertura assicurativa o, in subordine, con riduzione proporzionale dell'obbligo di manleva e garanzia gravante sulla CP_14 in via principale, rigettare le domande tutte avanzate dai ricorrenti per essere le stesse
[...] infondate sia in fatto che in diritto;
in via meramente subordinata e per mero scrupolo difensivo, stante le conclusioni della CTU in atti, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, addebitare alla Compagnia convenuta il solo onere di garanzia che risulterà dall'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza immediata e diretta della responsabilità medica addebitabile al professionista assicurato, in ogni caso nei limiti di quanto accertato e provato in corso di causa, previa riduzione dell'obbligazione indennitaria per la dedotta violazione degli obblighi di avviso e salvataggio da parte dell'assicurato, sempre e comunque nei limiti del massimale assicurato e nei termini delle condizioni di polizza, con applicazione delle franchigie e degli scoperti contrattuali;
con vittoria di spese e funzioni di lite ex DM 147/2022 ovvero con compensazione delle stesse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 - bis cpc , convivente, , padre, , Parte_1 Parte_2 CP_1 madre, e , sorella di convenivano in giudizio, in proprio e nelle Parte_3 ERona_1 rispettive qualità, il dott. per sentirlo condannare al risarcimento del danno derivato Parte_4 dalla morte della predetta , nata a [...] il [...] e deceduta a ERona_1
Monte Compatri (RM) presso l'Hospice S. AE in data 15.11.2017 per neoplasia della cervice uterina.
I ricorrenti deducevano che il comportamento del sanitario, a cui la si era rivolta ERona_1 quale specialista in ginecologia e che non aveva tempestivamente diagnosticato e trattato la neoplasia, aveva determinato l'impossibilità di un'azione terapeutica radicale, o comunque più incisiva, e aveva modificato le chances di sopravvivenza della paziente in misura prossima al 100%.
In particolare, i ricorrenti contestavano al dottor la mancata esecuzione di una biopsia della Pt_4 cervice uterina sebbene la paziente presentasse metrorragie, nonché la mancata richiesta di esecuzione di marcatori tumorali specifici.
Sulla scorta di ciò e tenuto conto delle evidenze derivate dall'accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam e disposto dal tribunale di Viterbo, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del dott. e della sua compagnia assicurativa, , al risarcimento del danno non Pt_4 Controparte_4 patrimoniale (biologico e morale) patito dalla sig.ra durante il decorso della ERona_1 malattia, loro trasmesso iure hereditatis, e quello del danno non patrimoniale patito iure proprio per la perdita del congiunto/convivente.
Nella resistenza dei convenuti dottor e che, oltre al rigetto della domanda, hanno Pt_4 CP_4 chiesto, il primo, di poter chiamare in causa l' e il dr che avevano Controparte_7 CP_9 ER refertato il pap-test a cui era stata sottoposta la sig.ra e la seconda che ha eccepito l'inammissibilità dell'azione diretta nei suoi confronti da parte degli ricorrenti e i limiti di cui ai massimali di polizza e la mancata tempestiva denuncia della pretesa risarcitoria da parte dell'assicurato, il contraddittorio veniva allargato all'istituto che aveva refertato il pap-test, al suo direttore tecnico dott. e alle rispettive compagnie assicuratrici, CP_9 Parte_7 ssicurazioni e la
[...] Controparte_10
In sede di precisazione della domanda i ricorrenti hanno esteso le proprie pretese all' Controparte_7
[... e il dott. previo accertamento del nesso di causalità tra le inadempienze CP_9 professionali poste in essere e il decesso della signora , ovvero hanno chiesto il ristoro ERona_1 del danno da perdita di chances di guarigione ovvero da perdita di chances di maggior sopravvivenza e migliore qualità della vita residua.
Nel corso dell'istruttoria, rilevata l'inutilizzabilità degli esiti dell'ATP poiché non si era svolto nei confronti di tutti i contraddittori, è stato disposto il mutamento del rito e il rinnovo della consulenza tecnica medico legale e, all'udienza del 22 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
In via preliminare, va precisato che la presente decisione viene adottata in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis Cass. ordinanza n. 363 del 2019; sentenza n. 11458 del 2018).
La domanda non è fondata.
E' incontestato che il decesso della signora è stato determinato da un carcinoma ERona_5 della cervice uterina;
la perizia espletata in corso di causa ha chiarito che l'evoluzione infausta della patologia è stata determinata dai seguenti molteplici fattori: l'aggressività della neoplasia;
la giovane età della donna;
la natura endofitica del tumore.
In merito a quest'ultimo elemento la perizia ha chiarito che la neoplasia endofitica è caratterizzata dal fatto che il tumore si sviluppa all'interno di un organo e pertanto non si manifesta se non quando
è ormai in uno stadio avanzato. ER Nella specie la neoplasia da cui era affetta la sig.ra si è sviluppata nel tessuto della cervice uterina e soltanto crescendo essa si è manifestata, poiché ha infiltrato le strutture anatomiche circostanti, interessando l'uretere con conseguente ostacolo al deflusso dell'urina.
La perizia ha chiarito che proprio la crescita avvenuta all'interno del collo dell'utero ha determinato la negatività al pap-test eseguito il 01/12/2014 presso l in un'epoca in cui la neoplasia Controparte_7 non era ancora visibile.
E' pertanto contraddetta la ricostruzione offerta dai ricorrenti, che hanno fondato le proprie asserzioni in ordine alla responsabilità dei sanitari proprio sui risultati degli accertamenti diagnostici effettuati nel 2014, da cui erano emersi solo segni di lieve flogosi mista con classificazione in classe prima ER esente da lesioni, senza evidenza della grave patologia che ha condotto alla morte la sig.ra
Come si è detto, infatti, la perizia ha chiarito che il falso negativo del pap-test non è stato determinato da imperizia nella sua esecuzione e refertazione, ma dalla collocazione del tumore, che ha comportato il suo sviluppo occulto, né all'epoca dei fatti le linee guida imponevano diverse azioni ed interventi.
In proposito il collegio peritale ha chiarito che proprio tra il 2014 ed il 2016, epoca in cui si collocano i fatti di causa, si stava prospettando l'implementazione dei nuovi percorsi di screening per il tumore della cervice uterina con introduzione, per le donne di età superiore ai 30-35, dell'HPV test come primo esame, al fine di riscontrare un'infezione da papilloma virus umano, che ha un ruolo determinante nello sviluppo della neoplasia cervicale.
In particolare, il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018 prevedeva che le Regioni riconvertissero entro il 2019 il programma di screening per la cervice uterina dal pap-test al test HPV, ER mentre all'epoca in cui la signora ha effettuato i controlli ginecologici tale test non veniva eseguito di routine.
Invece, nel 2014 era il pap-test a costituire lo strumento principale per lo screening del carcinoma ER della cervice e quello della signora aveva evidenziato solo una lieve flogosi della parte genitale di tipo aspecifico, in assenza di alterazioni cellulari sospette, così che è stata corretta l'indicazione del dott. i effettuare un controllo a distanza di un anno;
parimenti corretta è stata l'indicazione CP_9 del dott. di ripetere il controllo ecografico, effettuato nel 2015, a distanza di sei mesi. Pt_4
La perizia ha chiarito che neppure è possibile stabilire che l'approfondimento diagnostico andasse effettuato in relazione all'osservazione clinica della paziente poiché fino al marzo 2016 non ci sono ER certificazioni idonee a dimostrare sanguinamento da parte della sig.ra e le prime segnalazioni in questo senso, peraltro di carattere anamnestico e non obiettivo, sono riportate nella cartella clinica del Policlinico Casilino in occasione del ricovero del settembre 2016.
In particolare, tale documento evidenzia la presenza, riferita dal marito della paziente, di sanguinamenti anomali dal novembre 2015, quindi in epoca successiva all'ultimo controllo ecografico effettuato dal dr in ogni caso non vi è prova che tali sanguinamenti siano stati Pt_4 riferiti al successivo controllo del marzo 2016.
In questa data occasione venne eseguito nuovo pap-test, refertato dal dott. che aveva CP_9 evidenziato “alterazioni cellulari deponenti per una infiammazione con metaplasia squamosa” per cui si suggeriva un controllo a tre mesi che il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito essere coerente con le linee guida all'epoca vigenti.
Esse, infatti, a fronte di un pap-test con alterazioni cellulari associate ad un quadro infiammatorio, suggerivano “la terapia per risolvere l'infiammazione al fine di ripetere il pap-test e quindi valutare in seguito l'indicazione ad un approfondimento diagnostico per colposcopia” (pag. 26 della perizia). Peraltro, va evidenziato che la documentazione in atti attesta che la paziente eseguì il successivo controllo nell'agosto 2016, con due mesi di ritardo rispetto alle indicazioni date dal dottor nel CP_9 referto del marzo 2016, in ogni caso non si può stabilire, in assenza di esami, se un controllo più tempestivo avrebbe potuto incidere sul decorso degli eventi.
Dalla perizia espletata emerge, quindi, con chiarezza la successione degli eventi e la correttezza del comportamento posto in essere dai sanitari, che hanno agito nel rispetto dei protocolli sanitari all'epoca vigenti.
In senso contrario non può addursi l'inattendibilità del vetrino citologico refertato dal dottor el CP_9 marzo 2016 poiché il CTU ha chiarito che la revisione specialistica effettuata nel corso della perizia
“ha consentito di ritenere il campione adeguato (cellularità soddisfacente costituita prevalentemente da cellule epiteliali intermedie e superficiali e da cellule endocervicali in piccoli lembi e gruppi) nonostante la valutazione del vetrino al microscopio ottico sia stata limitata dalla presenza di bolle d'aria dalla presenza di parziale scolorimento cellulare, fenomeni correlabili al tempo intercorso dall'allestimento del preparato medesimo.” (pag. 27 della perizia).
Deve, quindi, condividersi la conclusione della perizia per cui il falso negativo nella onco-citologia si può verificare nel caso, quale quello di specie, di carcinoma occulto che “si sviluppa e presenta in superficie una minima area dalla quale desquamano nessuna o poche cellule maligne anche in presenza di lesioni neoplastiche endocervicali” (pag. 28 della perizia); tale situazione si è verificata ER nel caso della signora che era affetta da un carcinoma endofitico con origine nel collo uterino, per cui il pap-test è risultato negativo e si è manifestato clinicamente solo con l'infiltrazione nelle strutture anatomiche confinanti con il collo dell'utero.
Pertanto, la natura del carcinoma e le modalità del suo sviluppo e della sua crescita giustificano la mancata diagnosi nel dicembre 2014 e nel marzo 2016, che non sono da imputare alla imperizia o negligenza delle attività diagnostiche poste in essere dal dott. e dal dott. la cui condotta, Pt_4 CP_9 rispettosa delle linee guida vigenti, è esente da colpa.
I ricorrenti hanno chiesto di rinnovare la perizia tecnica d'ufficio perché gli esiti sono discordanti con quanto è emerso nel corso dell'accertamento tecnico eseguito prima dell'instaurarsi del presente giudizio.
In realtà anche il consulente dell'ATP ha confermato che le linee guida AIOM del 2015 individuavano nel pap-test il principale test di screening del cancro alla cervice;
tuttavia, ha ritenuto sussistere un profilo di colpa del dott. per non aver sottoposto la paziente ad una colposcopia che, con Pt_4
l'esame istologico del tessuto prelevato, avrebbe rilevato il cancro all'utero.
Secondo il perito che ha eseguito l'ATP l'indicazione alla colposcopia derivava dal fatto che la sig.ra ER soffriva di sanguinamento;
tuttavia, lo stesso consulente dichiara di non avere evidenze probatorie di tale circostanza, ma di desumerla dall'assunzione, da parte della paziente, del farmaco
Visanne, poiché non vi è in atti una diagnosi di endometriosi al cui trattamento il suddetto farmaco è destinato. L'assenza di tale diagnosi è stata confermata dalla perizia svolta nel corso del presente giudizio e tuttavia il collegio peritale ha sottolineato che non risulta che sia stato il dott. a prescrivere il Pt_4 ER Visanne alla signora né risultano documenti clinici che attestino l'esistenza del sanguinamento, fino al ricovero presso il Policlinico Casilino avvenuto nel 2016, cosicché la deduzione posta a fondamento della ATP, ovvero la conoscenza da parte del di metrorragie che avrebbero Pt_4 dovuto indurlo a effettuare una colposcopia, non è confortata da nessun elemento e non può essere condivisa.
La colposa diagnosi non può essere ascritta neppure all'inidoneità del vetrino utilizzato per refertare il pap-test del 2016 poiché si è già detto che l'inadeguatezza dello striscio, ritenuto non soddisfacente per la presenza di cellule ammassate in gruppi, è stata esclusa dalla perizia effettuata nel corso del presente giudizio, che ha confermato l'irrilevanza della presenza di gruppi di cellule.
D'altronde, il ritardo di circa 10 mesi nella diagnosi del carcinoma che ha rilevato l'ATP non è neppure coerente con le date poiché il prelievo per il pap-test con vetrino ritenuto inaffidabile è avvenuto nel marzo 2016 e la diagnosi di cancro risale all'agosto del 2016, dopo un intervallo temporale inferiore ai suddetti 10 mesi.
In sintesi, le valutazioni dell'ATP appaiono contraddittorie e non sufficientemente riscontrate così che non sono attendibili, mentre le conclusioni a cui è giunto il collegio peritale nel corso del presente giudizio, in quanto esenti da vizi logici e prive di contraddittorietà, vanno condivise;
tuttavia gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, e così provvede: Pt_2 CP_1 Parte_3
rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 19.2.25
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi