Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
In tema di misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali del condannato per reati di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art.609 quater cod.pen., il presupposto della "sottoposizione del detenuto ad osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno", richiesto dall'art. 4 bis, comma primo quater, ord.pen., non è integrato dalla mera permanenza dello stesso presso un luogo di privata abitazione a seguito dell'applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari durante la pendenza del processo di cognizione, ove detta permanenza non sia accompagnata da alcun tipo di osservazione scientifica della personalità.
Commentario • 1
- 1. Art. 80https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2016, n. 34754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34754 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
3475 4/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1729/2016- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 17251/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UT IC N. IL 14/02/1990 avverso l'ordinanza n. 772/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 25/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. che ho cest l'a llement teup with del decret bejugras. Udit i difensor Avv.; е з Ritenuto in fatto 1.Con decreto emesso in data 25 marzo 2015 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia dichiarava inammissibile la richiesta di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, avanzata dal condannato NR SU, condannato giusta sentenza della Corte di appello di Trieste del 18/12/2014, irrevocabile il 26/11/2014, alla pena della reclusione in anni due e mesi otto di reclusione per il delitto di violenza sessuale aggravata ai sensi degli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.. 1.1 A fondamento della decisione si rilevava che il condannato, che aveva iniziato ad espiare la pena irrogatagli dall'1/1/2014, non aveva ancora esaurito il periodo minimo, pari ad almeno un anno, di osservazione scientifica della personalità, condizione imprescindibile per l'ammissione a "tutti i benefici penitenziari".
2. Ricorre per cassazione il condannato a mezzo del difensore, il quale ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato per i seguenti motivi: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. b), in relazione dell'art.
4-bis ord. pen., comma 1-quater, in quanto il Presidente del Tribunale ha erroneamente ritenuto ostativo all'ammissione delle misure richieste il mancato decorso del periodo di un anno di osservazione scientifica della personalità sul presupposto del suo inizio con la carcerazione, avvenuta il 20/12/2014, senza tener conto che nel periodo antecedente il SU era stato sottoposto agli arresti domiciliari e quindi all'osservazione; inoltre, non si è considerato che la norma di cui all'art.
4-bis non pretende che l'osservazione sia condotta nell'ambito esclusivo della permanenza in struttura carceraria potendo egualmente essere rilevante al fine anche l'esecuzione con modalità diverse quando la stessa sia idonea a superare la pericolosità del condannato per reati sessuali. Nel caso in esame il SU ha sempre osservato le prescrizioni impostegli dimostrando di avere compreso il disvalore della condotta e di avere intrapreso un percorso di riabilitazione e maturazione della resipiscenza circa il proprio passato criminoso, così integrando il requisito richiesto dalla norma e realizzato la finalità della relativa prescrizione. Circa la non indispensabilità della permanenza in carcere si è già espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 18746 del 2010, per cui la domanda avrebbe dovuto considerarsi ammissibile ed essere apprezzata nel merito. b) Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. dell'art.
4-bis ord. pen., comma 1-quater, sollevata anche al Tribunale di sorveglianza senza che lo stesso abbia reso alcuna motivazione al riguardo. 付 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 25 novembre 2015 ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
1.Il provvedimento impugnato ha escluso la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per ammettere il condannato alle misure alternative alla detenzione in aderenza al disposto dell'art.
4-bis ord. pen., comma 1-quater, ravvisando i presupposti per assumere la relativa decisione nella mancata instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, applicabile al procedimento sorveglianza in forza dell'art. 678 cod. proc. pen.. 1.1 La difesa, per conseguire l'annullamento del provvedimento sfavorevole, richiama l'orientamento interpretativo espresso da questa Corte, secondo il quale l'osservazione scientifica della personalità, alla cui effettuazione è condizionata la possibilità di ammissione a misura alternativa alla detenzione in carcere per coloro che abbiano riportato condanna per il reato ascritto anche al SU, può essere egualmente condotta in ambiente non penitenziario, sicchè nel caso specifico l'osservazione contraria espressa per implicito nel decreto impugnato non sarebbe dirimente e nemmeno sufficiente a giustificare la pronuncia d'inammissibilità dell'istanza. In particolare, assume che al momento in cui era stato posto in esecuzione il provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste in data 18/12/2014, comprensivo della pena inflittagli per il delitto di cui all'art. 609- quater cod. pen., il SU era già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a seguito di decisione assunta dal Tribunale del riesame di Bologna, sicchè all'atto dell'ingresso in carcere egli aveva espiato sanzione detentiva per undici mesi e nel momento dell'assunzione della decisione impugnata aveva già maturato il requisito preteso per ottenere i benefici penitenziari richiesti.
1.2 E' noto che, ai sensi dell'art.
4-bis ord. pen., comma 1-quater, introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38, il delitto di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-quater cod.pen., per il quale è stata inflitta la pena in espiazione nel caso specifico, prescrive, in funzione del titolo del reato stesso, quale condizione per la concessione delle misure alternative, che il detenuto sia sottoposto ad "osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui dell'art. 80 ord. pen., comma 4". In tal modo il legislatore ha stimato necessario per conseguire obiettivi di recupero e risocializzazione di chi si è reso autore di reati commessi sulla base di impulso sessuale che l'attività protratta per quel lasso temporale minimo ed inderogabile dovesse 2 付 condurre il gruppo di osservazione, integrato dalla presenza di figure professionali specifiche, psicologici e criminologi, alla valutazione della "personalità" del detenuto o internato. Per garantire maggiore effettività a tale finalità l'art.
4-bis, comma 1-quater, ha ricevuto ulteriore ampliamento, quanto all'ambito di applicazione ed ai soggetti destinatari, da parte della legge n. 172 del 2012, che, a ratifica ed in esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25/10/2007, ha implementato l'elenco dei delitti rispetto ai quali l'accesso a taluni benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi della osservazione scientifica della personalità del detenuto, che ha confermato. Da parte di questa Corte si è già precisato che l'adempimento in esame, poiché concernente le modalità esecutive della pena detentiva e le misure alternative alla detenzione, non riguarda l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena e non ha, pertanto, carattere di norma penale sostanziale, soggiacendo, in assenza di una specifica disciplina transitoria, al principio "tempus regit actum", e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod.pen. e dall'art. 25 Cost., (Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, dep. 17/07/2006, P.M. in proc. Aloi, rv. 233976, e, tra le successive, sez. 1, n. 6910 del 14/10/2011, Pasquale, rv. 252071).
1.3 Tanto premesso in linea generale, questa Corte non ignora certamente l'indirizzo interpretativo richiamato dal ricorrente, che non intende porre in discussione, ma apprezza come decisiva la mancata allegazione, e quindi anche l'omessa dimostrazione, della ricorrenza di una situazione di fatto tale da consentire l'applicazione al caso specifico dei principi di diritto invocati. Emerge dagli atti che nei riguardi del SU l'esecuzione della pena in senso proprio ha avuto inizio il 20 dicembre 2015 e non risulta che egli sia stato sottoposto a detenzione in periodi antecedenti e/o successivi alla entrata in vigore della indicata legge, valutabili rispetto alla specifica esigenza di osservazione scientifica della personalità, cui è subordinata la concessione dei benefici: in tal senso è stata dedotta l'applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari presso l'abitazione senza sia stata illustrata nei suoi contenuti e nelle sue modalità l'effettuazione dell'osservazione della personalità. Ne discende che, sebbene la sequenza delle vicende esecutive rassegnata in ricorso riscontrata, resta insuperabile il rilievo per cui il periodo di sottoposizione del sia ricorrente alla misura coercitiva degli arresti domiciliari presso la propria privata abitazione, ai fini specifici posti dalla domanda proposta, non può assolutamente ritenersi equipollente alla permanenza in ambiente carcerario all'espletamento ed dell'osservazione scientifica della sua personalità secondo la prescrizione dell'art.
4-bis ord. pen., comma 1-quater. Invero, come già detto, il ricorrente non illustra per quali modalità pratiche e con quali esiti verificabili sia rilevante la mera soggezione a misura cautelare, che limita la libertà personale con la prescrizione al sottoposto di trattenersi presso il proprio domicilio, senza prevedere qualsiasi forma di contatto, nè costante, nè 3 사 almeno periodico, con personale specializzato nella valutazione della personalità individuale;
non è stato poi nemmeno allegato l'esperimento effettivo e documentato di terapie psicologiche o farmacologiche durante il periodo di sottoposizione alla misura coercitiva nella pendenza del processo di cognizione, per cui non è dato verificare come la soggezione agli arresti domiciliari possa parificarsi all'osservazione condotta da equipe operante in contesto carcerario. In tal senso la norma, costituente il parametro legislativo di riferimento, contiene l'esplicito riferimento alla necessità che nei confronti del detenuto venga condotta attività di monitoraggio in via collegiale da parte di equipe, composta anche dagli esperti di cui all'art. 80 ord.pen. e con protrazione per un lasso temporale di tempo di almeno un anno. Né risulta applicato al caso in esame il disposto dell'art. 282-quater cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. a-bis) del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha aggiunto alla disposizione la previsione, secondo la quale "quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2", norma che ha introdotto la possibilità di sperimentare il trattamento rieducativo di chi sia accusato di un reato commesso con violenza sin dalla fase processuale nell'ambito del sub procedimento cautelare.
1.4 Ne! difetto delle condizioni presupposte, non può quindi condurre all'accoglimento dell'assunto difensivo, propugnato con l'impugnazione, il richiamo al precedente di questa Corte (sez. 1, n. 18746 del 28/04/2010, Monosi, rv. 247457), laddove si è affermato che "La preminente finalità terapeutica dell'intervento sanitario non è di per sè incompatibile con la osservazione scientifica della personalità del paziente - detenuto. La aprioristica esclusione della equiparazione tra la detenzione domiciliare, eseguita presso la clinica psichiatrica universitaria e presso la comunità terapeutica ... e la osservazione scientifica ai sensi dell'art.
4-bis ord. pen., appare affatto illogica": emerge con chiarezza nella pronuncia citata che la parificazione tra detenzione domiciliare e permanenza in ambiente carcerario è stata affermata non già per la riconosciuta indifferenza del luogo, inteso in senso fisico e materiale, di espiazione della pena, quanto a ragione degli specifici trattamenti praticati nei riguardi del detenuto durante la permanenza in struttura apposita, ossia per le peculiari modalità dell'esecuzione della pena in ambiente specializzato nella diagnosi e nella cura di patologie psichiatriche e disturbi psicologici, situazione non riscontrabile nel caso del ricorrente. Non è, infatti, sufficiente il rispetto delle prescrizioni inerenti la misura cautelare e la correttezza di comportamento nel successivo periodo di carcerazione, che, seppur valutabili in senso favorevole, non integrano un sicuro esito positivo conseguito all'osservazione della personalità con le modalità e per le finalità prescritte dalla norma. Deve dunque 4 formularsi il seguente principio di diritto: "ai fini dell'accesso alle misure alternative la disposizione dell'art.
4-bis ord. pen., comma 1-quater, che richiede la sottoposizione del detenuto ad osservazione scientifica della personalità per almeno un anno, tale requisito non è integrato dalla mera permanenza presso luogo di privata abitazione per effetto dell'applicazione al condannato della misura coercitiva degli arresti domiciliari durante la pendenza del giudizio di cognizione, non accompagnata da alcun tipo di osservazione scientifica della personalità ".
2. E' inammissibile, per generica formulazione e comunque per manifesta infondatezza, la proposta questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis ord. pen., comma 1-quater, nella parte in cui prevede l'osservazione scientifica della personalità del detenuto per almeno un anno. Sin dall'istanza originaria rivolta al Tribunale di sorveglianza il ricorrente non aveva esplicitato le ragioni del denunciato contrasto tra la norma ed i principi, invocati quale termine di raffronto, di cui agli artt. 3 e 27 Cost., contrasto che l'impugnazione si limita a riproporre meccanicamente nella carenza di una specifica e puntuale illustrazione dei profili di denunciata incostituzionalità, incorrendo nel difetto di specificità. Anche nel merito la questione è priva di qualsiasi fondamento, poiché resta escluso che la disposizione di legge in esame riservi un trattamento deteriore a determinate categorie di soggetti per il solo fatto dell'accertata responsabilità in ordine a particolari reati in violazione dei canoni di eguaglianza e di ragionevolezza normativa e sulla scorta di una sorta di presunzione di pericolosità. La norma, al contrario, prevede che il percorso trattamentale sia integrato da protratta osservazione con la specifica finalità di recuperare e sostenere chi abbia violato le disposizioni di legge nel campo sessuale per prevenire la reiterazione dei reati e reinserire il condannato nel contesto sociale in perfetta aderenza alla multifunzionalità della pena come delineata dall'art. 27 Cost.; né è ravvisabile alcun profilo di irragionevolezza intrinseca nella previsione normativa censurata, ispirata dall'esigenza di promuovere la riflessione sulla devianza ed il suo superamento, e nemmeno per confronto con altre fattispecie penali, che il ricorrente non ha esplicitato. Ed anche l'asserita disparità di trattamento tra colui che sia stato sottoposto a misura cautelare domiciliare nel corso del processo e chi abbia sofferto detenzione in carcere non è ravvisabile quale ingiustificata diversità di regime di accesso ai benefici penitenziari, essendo dipendente dalla mancata sottoposizione volontaria da parte del ricorrente ad alcun trattamento mediante osservazione della personalità sin dalla fase processuale, quindi prima dell'accertamento irrevocabile di responsabilità, secondo la possibilità accordata dall'art. 282-quater cod. proc. pen.. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
사 5 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Cristina Siotto Monica Boni моба т DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 AGO 2016 DICASS FIL CANCELLIERE E R P O I Z S S N A S A U S Retro por 6