Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 7699/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
GULOTTA ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Nicolò Turrisi, n. 38/a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA e
MARIA GRAZIA SPARACINO, elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura Inps sita in Palermo alla Via Laurana n. 59, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 4/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, la sig.ra Parte_1
proponendo opposizione avverso i provvedimenti del 19.03.2024 e 03.04.2024, con i quali l' ha chiesto la ripetizione di quanto indebitamente percepito per il periodo dal CP_2
01/01/2022 al 31/12/2023, sulla pensione cat. INVCIV n. 07026345 per un importo complessivo di euro 11.563,71, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, dei provvedimenti del 19.03.2024 e del 03.04.2024 e di eventuali ulteriori CP_1 provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito di € 11.563,71= a
1
restituzione da parte di degli importi eventualmente già trattenuti. Con vittoria di CP_1
spese, competenze e onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, salvo ammissione al gratuito patrocinio.”
Si costituì in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiese il CP_1
rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente, sebbene l'odierno giudizio abbia ad oggetto il rapporto e non l'atto,
stante che le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono rimesse alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, appare doverosa una puntualizzazione circa il fatto che nelle note di indebito non risultano esplicitate le motivazioni per le quali si sarebbe verificato il pagamento di somme non dovute.
In particolare, nella nota del 19.3.2024 l' fa riferimento solamente ad un CP_1
ricalcolo della pensione “La informo che la pensione n. 044-550207026345 Cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 febbraio 2014……Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 aprile 2024, un debito a suo carico di euro 11.563,71” e nella successiva comunicazione del 3.4.2024 “…. a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07026345 per un importo complessivo di euro 11.563,71 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” (cfr. produzione ricorrente).
Solamente in memoria di costituzione e risposta, infatti, il convenuto ha specificato che “Controparte, a seguito del decesso del coniuge, sig. , avvenuto in data Parte_2
19/05/2022, è divenuta altresì titolare di pensione ai superstiti Cat. SOCPDEL n.
10476585, con decorrenza 06/22. Per tale ragione, con ricostituzione definita in data
19/03/2024, a causa del superamento del limite reddituale previsto dalla normativa vigente per il diritto alla percezione della prestazione, è stato revocato l'assegno mensile di assistenza a far data da gennaio 2022 ed è sorto l'indebito n. 18497973, di importo pari ad euro 11.563,71, che è invero ripetibile per superamento dei limiti reddituali”, chiarendo e integrando le effettive ragioni dell'indebito contestato.
Ciò premesso, nel merito il ricorso va accolto.
2 Com'è noto la più recente giurisprudenza di legittimità, si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass
n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".
Vanno, pertanto, applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici o a questioni di altra natura.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
(C. Cost. n. 1/ 2006), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C. Cost. n.431/1993).
3 Più in dettaglio, per il caso di prestazioni divenute indebite per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, giova richiamare la seguente massima: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Il principio, ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass, 13915/21), può ritenersi ormai consolidato.
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, non emergono dalle allegazioni e dalla documentazione in atti elementi utili a provare il venir meno dell'affidamento della ricorrente, la quale ha pacificamente percepito l'assegno mensile di assistenza da agosto 2000 a dicembre 2023, poi revocato e richiesto quale indebito solamente con le comunicazioni del 19.03.2024 e 03.04.2024.
L' , infatti, ha continuato ad erogare l'assegno mensile di assistenza, nonostante CP_1
avesse provveduto alla liquidazione della pensione di reversibilità, come si evince dal provvedimento allegato del 5.10.2022, del quale tra l'altro non è neppure provata l'avvenuta notifica alla ricorrente (cfr. produzione convenuto).
Orbene, trattandosi di rapporti in essere con lo stesso , e quindi noti, l' CP_2 [...]
avrebbe dovuto, d'ufficio all'atto della liquidazione del trattamento di CP_3 reversibilità, procedere alla sospensione dell'Assegno mensile di assistenza.
Sulla questione, si condivide quanto affermato dalla Corte D'Appello di Palermo con sentenza n. 1073/2022, secondo cui: “La Corte di Cassazione (sent. n. 13223/2020), argomentando sul procedimento di accertamento previsto dall'art. 42 d.l. 269/2003, è giunta alla conclusione che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si CP_1
possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito, salvo il dolo comprovato (che impone di escludere l'affidamento tutelabile) che non ricorre quando l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. che quindi sono conoscibili
4 dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_1
accedere ai dati reddituali dichiarati onerandolo del controllo telematico. L'art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o cono-
scibili d'ufficio dall' Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, CP_1
d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che, al comma
1, prevede l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed, al comma 6, lo stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8"
devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria…discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione. La norma aggiunge infine che “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che non vanno inseriti nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) e che per tale ragione devono essere resi noti all' con apposita dichiarazione.” CP_1
Ed ancora la Suprema Corte ha evidenziato che “Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di
5 entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2
appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_1
reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere” (…) Infine va osservato che in CP_1
casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019; Cass. n. 12608/2020).
Deve, quindi, concludersi nel senso dell'insussistenza dei presupposti per la restituzione allorquando l'indebito derivi, come nel caso di specie, dalla titolarità di una prestazione erogata dall' - e pertanto da questo già conosciuta - dal momento che CP_2
l'affidamento del pensionato nella legittimità dell'erogazione della prestazione trova fondamento nell'effettuazione della stessa da parte dell' . Controparte_3
Ne consegue, inoltre, l'irripetibilità degli importi indebitamente corrisposti, non essendo ravvisabile nel comportamento della ricorrente un connotato doloso.
Pertanto, deve escludersi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 11.563,71. CP_1
In conclusione, il ricorso deve ritenersi fondato, dichiarando illegittimi i provvedimenti dell' del 19.03.2024 e 03.04.2024 e conseguentemente che nulla è CP_1
dovuto dalla ricorrente per tali titoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio,
trattazione e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
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P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimi i provvedimenti dell' del CP_1
19.03.2024 e del 03.04.2024 e di conseguenza che nulla è dovuto dalla ricorrente per tali titoli.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
2.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.to GULOTTA ANTONIO WALTER.
Così deciso in Palermo il 27/02/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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