Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8988/2015 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8988/2015 R.G. introitata all'udienza del 08.05.2024, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, vertente
Tra
, nato in [...] il [...]( C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] ( TA) il 3.5.1943 ( C.F.: ), rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Angelo D'Abramo ( C.F.: ) ed entrambi elettivamente C.F._3
domiciliati in NT , alla Piazza Castel S.Angelo n.3 presso e nello studio legale De Feis come da mandato a margine dell'atto di citazione;
Attori
E
, nato a [...] il [...] ( C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_4 dall'Avv. Maria Luisa Cofano ( C.F.: ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
NT, Via De Cesare n.37, presso lo studio legale del'Avv. Michele Elio Franco , giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
Conclusioni: come da verbale del 08/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 11.12.2015, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
il fratello chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria CP_1
in seguito al decesso della madre, sig.ra avvenuto in data 2.1.2012, entrambi Persona_2
deceduti senza lasciare testamento. Deducevano gli attori che i beni caduti in successione erano i terreni ed i fabbricati dettagliatamente indicati nel predetto atto introduttivo;
che ognuno di loro ed il convenuto erano titolari di una quota pari ad un terzo del compendio ereditario da dividere e che il tentativo obbligatorio di mediazione non aveva avuto esito positivo per il mancato raggiungimento di una intesa in merito all'attribuzione dei beni.
Chiedevano , quindi, in caso di accertata indivisibilità dei beni caduti in successione o di mancata approvazione del progetto divisionale predisposto anche con l'ausilio di una CT, di disporre l'assegnazione degli stessi agli attori ex art. 720 c.p.c. quali intestatari della maggior quota , con l'obbligo dei medesimi di provvedere al conguaglio in denaro ritenuto di giustizia in favore del convenuto, ovvero in caso di mancato interesse dei coeredi all'attribuzione, di procedere alla vendita all'incanto dei beni suddetti. Si costituiva in giudizio il convenuto, facendo rilevare, preliminarmente, che egli stesso, si era fatto promotore della procedura di mediazione, onde addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria in sede stragiudiziale e che la stessa aveva avuto esito negativo per il disinteresse manifestato dagli attori.
Dichiarava quindi di non opporsi alla domanda di scioglimento della comunione, chiedendo di valutare, ai fini della determinazione delle spese di lite, il comportamento tenuto dagli odierni attori, così come previsto. Rilevava inoltre il convenuto che nell'ambito del giudizio di divisione, dovevano essere considerati anche altri cespiti rispetto a quelli già indicati, analiticamente, in atto di citazione e cioè le somme esistenti sul conto corrente postale intestato a , sempre gestito da Persona_2
e di cui, in passato, si era già chiesto il rendiconto, senza avere una risposta esaustiva Parte_2
e dettagliata (come da missiva del giugno 2012 e raccomandata a.r. del 31.7.2012 in atti). Nel corso del processo era nominato un consulente tecnico di ufficio, nella persona dell'IN. , il Persona_3
quale provvedeva ad individuare i beni immobili oggetto di comunione ereditaria e a darne la descrizione, nonché la valutazione, come da relazione di consulenza tecnica che deve intendersi nel presente atto richiamata in tale parte.
Il progetto divisionale predisposto dal CT non è stato approvato dalle parti e comunque deve rilevarsi che le quote ivi indicate non comprendono beni omogenei e che lo stesso ausiliario, pur ricomprendendo nelle stesse una parte percentuale dei terreni ha escluso la possibilità del frazionamento degli stessi , sicchè appare necessario , approfondire tale aspetto nel contradditorio tra le parti , anche nell'ottica di pervenire ad una diversa ipotesi divisionale concordata ed al fine di scongiurare la vendita dell'intero compendio. Deve altresì rilevarsi che in quest'ultimo devono ricomprendersi le somme di denaro esistenti sul libretto postale intestato a , la Persona_2
sussistenza del quale, non è stata oggetto di contestazione tra le parti, mentre dovrà eventualmente essere oggetto di compiuto accertamento – in esito alla articolazione nei termini da assegnarsi di richieste istruttorie delle parti sul punto - la sua consistenza e saldo al momento del decesso ed all'attualità.
Va infatti rilevato a riguardo che alla prima udienza di trattazione nessuna delle parti ha fatto richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. domandando concordemente disporsi CT relativa al compendio immobiliare caduto in successione.
Con sentenza non definitiva n. 246/2020 pubblicata il 03.02.2020 veniva dichiarata aperta la successione ab intestato di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
17.02.2001, nonché di nata a [...] l'[...] ed ivi deceduta il 02.01.2012 Persona_2
e dichiarati unici eredi degli stessi i figli , nato a [...] il [...], CP_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], rispettivamente
[...] Parte_1
per la quota di 1/3 del compendio da dividere.
La causa veniva rimessa sul ruolo con separata Ordinanza in ordine alla determinazione della massa da dividere e all'esito, per la sottoposizione alle parti a cura del Giudice istruttore di un nuovo e conseguente progetto di divisione e per le decisioni conseguenti.
Nel prosieguo del giudizio, parte attrice, formulava istanza di nuova perizia, in quanto, essendo dichiarato decaduto il piano regolatore del Comune di Pulsano, nel cui agro ricadevano alcuni terreni oggetto di divisione ereditaria, il valore degli stessi ne risultava, modificato. Parte convenuta, si opponeva a detta richiesta, in quanto sosteneva che la modifica del valore dei terreni, era da considerarsi così minima ed ininfluente, da non giustificare il costo di una ulteriore consulenza tecnica.
Con successivo provvedimento veniva ammessa la richiesta consulenza, conferendo incarico all' IN.
, il quale preso atto della decadenza del piano regolatore del Comune di Pulsano, Persona_4
ricalcolava il valore dei terreni oggetto di divisione ereditaria. Nelle more, le parti cercavano accordarsi per una divisione condivisa dei beni ereditari, infatti, l' IN. all'udienza del Per_4
28.06.2023 era investito dell'incarico suppletivo di elaborare un piano di riparto stabilendo le tre quote spettanti ai coeredi.
Il CT redigeva il piano di divisione ereditario, individuata la massa ereditaria ammontante ad euro
252.000,00 precisava che la quota spettante a ciascuno dei 3 eredi era pari ad euro 84.000,00, così distingueva le tre quote: “ QUOTA 1 Immobile in Via Oberdan n. 22 + Garage in Via Estramurale n. 4 + lastrico solare in Via Estramurale n.
4. L'erede che si vede assegnare tali immobili deve ricevere un conguaglio di 4.000,00 € QUOTA 2 Appartamento in Via Estramurale n.
4. L'erede che si vede assegnare tale immobile deve rendere un conguaglio di 3.000,00 € QUOTA 3 3) Terreni in agro di Pulsano. L'erede che si vede assegnare tale immobile deve rendere un conguaglio di 1.000,00
€.”
I coeredi non addivenivano ad un accordo. Inoltre, il CT, nel suo elaborato peritale, metteva in evidenza come per gli immobili di via Oberdan n° 22, EP e di via Extramurale n°6, EP, vi fosse dei problemi amministrativistico-Urbanistici, cosa questa, per altro già rilevata dall' IN.
nella prima consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio. Per_3
Pertanto la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell' 08/05/2024, ove tutte le parti del giudizio dichiaravano di rinunciare alla divisione degli immobili siti in EP alla via Oberdan n 22 ed alla via Estramurale n. 4 stante la irregolarità urbanistico-amministrativa degli stessi e chiedevano di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani
, e , secondo il piano di riparto elaborato dall' IN. CP_1 Parte_1 Parte_2
relativo ai soli terreni siti in agro di Pulsano, dunque la causa veniva riservata per la Per_4 decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e memorie di replica.
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Quanto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve osservarsi quanto segue.
In data successiva alla instaurazione del presente giudizio la Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. sez. un. n. 25021/2019) ha ritenuto applicabile la disciplina della nullità, di cui agli artt. 40 Legg n.
47/1985 e 46 D.P.R. n. 380/20021, anche in relazione alle divisioni giudiziali di costruzioni totalmente o parzialmente abusive. Ed ha stabilito il principio (in tal senso Cass. civ. n,. 26564/2021) secondo cui non può disporsi lo scioglimento di comunioni ordinarie ed ereditarie in presenza di immobili anche solo parzialmente abusivi dal punto di vista della regolarità amministrativa in assenza di provvedimenti di sanatoria o di istanze di sanatoria corredate dal versamento delle prime due rate dell'oblazione.
Il nominato CT IN. , così come il precedente ausiliario IN. ha accertato Per_4 Persona_3
che gli immobili oggetto della domanda di scioglimento della comunione , quindi esclusi i terreni , presentano delle irregolarità dal punto di vista amministrativo e non risultano presentate istanze di regolarizzazione delle stesse. Tale situazione impedisce l'esercizio della facoltà dei comproprietari di richiedere la divisione giudiziale , che dovrebbe essere rigettata.
Tutta via nel caso di specie tutte le parti in sede di precisazione delle conclusioni hanno rinunciato a tale domanda con riferimento agli immobili di via Oberdan n 22 e via Estramurale n .4 in EP, chiedendo che si proceda allo scioglimento della comunione con riguardo ai terreni ubicati in agro di
Pulsano e meglio evidenziati nelle perizie sia dell ing e dell ' ing. . Per_3 Per_4
Al riguardo è appena il caso di rammentare che la rinuncia alla domanda si differenzia sostanzialmente dalla rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 c.p.c., in quanto la prima, comportando una restrizione del thema decidendum, rappresenta l'espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. Pertanto, si afferma comunemente che la rinuncia alla domanda o ad un suo capo rientra tra i poteri del difensore e non necessita né del rispetto delle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. per la rinuncia agli atti né dell'accettazione della controparte (v. ex multis Cass. n. 1439/2002).
Sul versante processuale la rinuncia alla domanda estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo debbano essere poste a carico del rinunciante (v. Cass. n. 18255/2004).
Tuttavia nel caso di specie , la complessiva regolamentazione delle spese dovrà avvenire in esito alla definizione del giudizio.
In sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno richiesto di procedere allo scioglimento della comunione con riferimento ai terreni sopra indicati
In merito a ciò, appare tuttavia necessario svolgere una ulteriore indagine in merito alla divisibilità di tali immobili in tre quote , per poi eventualmente procedere alla attribuzione ai condividenti mediante sorteggio o , in assenza di domande di assegnazione degli stessi da parte dei coeredi , per per procedere alla loro vendita con riparto tra le parti delle somme a ricavarsi.
Appare quindi necessario rimettere nuovamente la causa sul ruolo al fine di conferire, nuovo incarico al CT IN. in merito alle questioni sopra indicate , atteso che il progetto di riparto dallo Per_4
stesso elaborato , contempla la previsione di tre quote di beni , composte non solo dai terreni , ma anche dai fabbricati in merito ai quali è intervenuta rinuncia all'azione e non è quindi utilizzabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di NT, in composizione monocratica e nella persona del sottoscritto magistrato, non definitivamente pronunciando nel giudizio, ogni diversa eccezione e domanda respinta o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto gli immobili di via Oberdan n 22 e via Estramurale
n .4 in EP, avendovi le parti rinunciato;
2) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria dinanzi a questo
Giudice per quanto in motivazione;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in NT il 23.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia G. Nigri