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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15853/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. Alba Scaffidi in sostituzione dell'avv. RIZZO
AD VA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 17.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa TO Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15853 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMALLERI RAIMONDO giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO AD VA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente è invalido nella misura del 75% con diritto all'assegno mensile di assistenza ed è disabile ex art. 3, co. 1, Legge
104/92 sin dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 11/03/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile per avere riconosciuto l'assegno mensile di assistenza nonché lo stato di disabile ex art. 3, co 1 Legge 104/92;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo la nomina di un nuovo CTU al fine di avere riconosciuti i diritti richiesti;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
La domanda è fondata. Il nuovo consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e lo status di disabile ex art. 3, co. 1, Legge 104/92;.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione e integrazione in atti);
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 07/10/2025
Il Giudice Onorario
TO Di Maio
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15853/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv. Alba Scaffidi in sostituzione dell'avv. RIZZO
AD VA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 17.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa TO Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15853 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMALLERI RAIMONDO giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO AD VA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente è invalido nella misura del 75% con diritto all'assegno mensile di assistenza ed è disabile ex art. 3, co. 1, Legge
104/92 sin dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 11/03/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile per avere riconosciuto l'assegno mensile di assistenza nonché lo stato di disabile ex art. 3, co 1 Legge 104/92;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo la nomina di un nuovo CTU al fine di avere riconosciuti i diritti richiesti;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
La domanda è fondata. Il nuovo consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e lo status di disabile ex art. 3, co. 1, Legge 104/92;.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione e integrazione in atti);
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 07/10/2025
Il Giudice Onorario
TO Di Maio
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