Sentenza 3 marzo 2011
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza del Tribunale che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e ordini la restituzione degli atti al P.M. per l'omesso interrogatorio dell'imputato che non abbia fatto richiesta dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2011, n. 16144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16144 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 03/03/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 445
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 39302/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI UDINE;
nei confronti di:
1) AS LU N. IL 11/10/1973 C/;
avverso l'ordinanza n. 780/2010 TRIBUNALE di UDINE, del 28/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in data 28.6.2020, nel procedimento a carico di AS UC, con la quale veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio e la restituzione degli atti al P.M. per l'omesso interrogatorio dell'imputato dopo la notifica del provvedimento di cui all'art. 415 bis c.p.p., nonostante la sua richiesta in tal senso.
Deduce la violazione di legge ed in particolare del disposto dell'art. 415 bis c.p.p. e art. 552 c.p.p., comma 2, nonché l'abnormità funzionale dell'ordinanza impugnata in quanto aveva determinato un'illegittima regressione del processo alla fase delle indagini preliminari. Rilevava, al riguardo, che la Procura aveva emesso, ottemperando alla richiesta dell'imputato, l'avviso ex art.375 c.p.p., comma 3 e fissato l'udienza del 3.11.2009 per l'espletamento dell'interrogatorio, ma perveniva il medesimo giorno 3.11.2009 richiesta del difensore di differimento senza alcuna motivazione, indicando la settimana in cui sarebbe stato disponibile:
ma tale possibilità non era prevista dalle norme di rito che comminano la nullità del decreto di citazione a giudizio solo nell'ipotesi di omissione dell'avviso ex art. 375 c.p.p., comma 3, nel caso in esame correttamente emesso.
Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. È stata depositata una memoria di replica nell'interesse dell'imputato. Il ricorso è inammissibile.
Non sussiste la dedotta abnormità dell'ordinanza impugnata. Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno tracciato le caratteristiche della categoria dell'abnormità (Sez. Un. 18-6-1993, P.M. in proc. Garonzi;
Sez. Un. 24-3-1995, P.M. in proc. Cimili;
Sez. Un. 9-7-1997, P.M. in proc. Balzan;
Sez. Un. 9-7-1997, P.M. in proc. Quarantelli;
Sez.Un. 10-12-1997, Di Battista;
Sez.Un. 24-11-1999, Magnani;
S.U. 24-11-1999 confl. giur. in proc. Di Dona;
Sez. Un. 22- 11- 2.000, P.M. in proc. Boniotti;
Sez. Un. 31-1-2001, P.M. in proc. Romano;
Sez. Un. 11-7-2001, P.G. in proc. Chirico;
Sez. Un., n. 28807 del 29.5.2002, Rv. 221999, Manca;
Sez. Un. 25-2-2004, P.M. in proc. Lustri).
Al riguardo, si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è detto che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. In particolare, mentre secondo un orientamento pregresso (Sez. Un., n. 28807 del 29.5.2002, Rv. 221999), "...il giudice non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme", con altro molto recente (Sez. Un. n. 25957 del 26.3.2009 Rv. 243590) è stato ritenuto che "L'abnormità funzionale, riscontrabile... nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". Cioè la regressione del procedimento non integra, di per sè solo, un atto qualificabile come abnorme.
E nel caso di specie non ricorre ne' l'abnormità strutturale ne' quella funzionale in quanto il provvedimento adottato, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento di controllare la regolarità della citazione, e non solo sotto il profilo della sua rituale notificazione, e, se siano stati erroneamente ritenuti sussistenti i presupposti del regresso, l'atto potrà essere illegittimo ma non già abnorme, ricorribile, come tale, per cassazione. Nè il provvedimento in questione determina una stasi del processo in quanto all'adempimento richiesto il P.M. può comunque agevolmente ottemperare senza particolari conseguenze sulla sorte del processo. Consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011