((2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unita', delle Forze di polizia, che puo' essere collocato fuori ruolo, e' posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . All'atto del collocamento fuori ruolo, che e' disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario)) 3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. ((Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)) .
(20)
------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione e' stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".