Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 7007
CASS
Sentenza 27 gennaio 2012

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Massime1

L'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, contenente gli avvisi di cui all'art. 375 cod. proc. pen., costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche qualora venga notificato contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione
    https://www.filodiritto.com/

    [Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 7007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7007
Data del deposito : 27 gennaio 2012

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