Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
L'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, contenente gli avvisi di cui all'art. 375 cod. proc. pen., costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche qualora venga notificato contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizionehttps://www.filodiritto.com/
[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 7007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7007 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 27/01/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 260
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26093/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio;
Avverso la sentenza resa dai Tribunale di Sondrio il 13/1/2011 nel procedimento a carico di:
LL TO, nato a [...] il [...] e PE TI, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
l'dita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. GAZZARA Santi;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 13/1/2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LL TO e PE TI, imputati dei reati di cui all'art. 110 c.p., L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, comma 1, art. 171 ter, comma 1, lett. A), art. 171, comma 1, lett. b), perché i delitti si sono estinti per prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, con il seguente motivo:
-ha errato il Tribunale nel ritenere che l'atto del p.m., in data 17/3/10, contenente sia l'avviso di conclusione delle indagini, sia il formale e contestuale invito a rendere l'interrogatorio, fosse inidoneo a interrompere il termine di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si palesa fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha dichiarato estinti pere prescrizione i reati ascritti ai prevenuti, ritenendo che l'atto del p.m., in data 17/3/10, contenente sia l'avviso di conclusione indagini, sia un formale e contestuale invito a rendere l'interrogatorio, fosse inidoneo ad interrompere la prescrizione.
Il giudice di merito, dopo avere richiamato l'intervento delle S.U della Corte di legittimità (sent. N. 21833/07), che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il semplice avviso ex art. 415 bis c.p.p. non rientra tra il novero degli atti idonei, ex art. 160 c.p., ad interrompere la prescrizione, afferma che l'atto del p.m., contenente sia l'avviso di fine indagini, sia un contestuale avviso per interrogatorio, ex art. 375 c.p.p., debba essere considerato un "atto ibrido" e, come tale, non si discosti per natura dall'avviso ex art. 415 bis, con la conseguente ricaduta dello stesso nel novero degli atti inidonei ad arrestare il corso della prescrizione.
A giusta ragione in ricorso si evidenzia che l'art. 160 c.p. considera atto interruttivo del termine prescrizionale l'invito a presentarsi al p.m. per rendere l'interrogatorio e questo era proprio il contenuto dell'atto notificato ai prevenuti, nel corpo de quale venivano dati i rituali avvisi di cui all'art. 375 c.p.p. con espresso avvertimento che l'interrogatorio aveva effetto proprio ai sensi del predetto art. 375.
Osserva questa Corte che a nulla può rilevare la contestualità dei due atti, notificati in uno ai destinatari, perché, uti singuli, mantengono la loro propria ontologica e differente natura. Si condivide, di poi, il dissenso espresso dal p.m. ricorrente alle censure del Tribunale all'invito a rendere interrogatorio, perché esso conterrebbe, contestualmente l'avviso di cui all'art. 376 c.p.p. e l'avvertimento che gli imputati "avevano facoltà di non presentarsi, inviando idonea comunicazione", in quanto non si può censurare l'inserimento, nell'invito di interrogatorio, della indicazione di una norma di legge (art. 376 c.p.p.), essendo evidente che la possibilità di fare accompagnare coattivamente è una mera facoltà del p.m., che viene meno se l'indagato manifesti, sin da subito, la volontà di non rendere dichiarazioni.
Conseguentemente la indicazione della facoltà di cui all'art. 376 c.p.p., lungi da fare ritenere che non si sia in presenza di un puntuale invito ex art. 375 c.p.p., dimostra, invece, la sussistenza proprio di tale atto.
In dipendenza di quanto osservato, ritenuto che l'atto di invito per l'interrogatorio, contestuale all'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., ha sortito la valenza riconosciutagli ex lege (art. 160 c.p.)
di interrompere il decorso del termine prescrizionale, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, competente a pronunciarsi ex art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012