Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 29 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n.
112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n.
239 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.03.1969, residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Alessio Bianchini e dall'Avv. Andrea Bartalucci, entrambi del Foro di
Grosseto, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo in Arcidosso (GR) alla Via Parco del Pero n. 8, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Grosseto, alla via Mameli, n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena MANCUSO SEVERINI, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
Ricorrente: "Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:
- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 04.02.2021 ha causato una menomazione Parte_1 dell'integrità psico fisica permanente quantificabile nella misura del
18% (diciotto per cento), o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa;
- per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente- CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la dovuta rendita, o in subordine l'indennizzo, per la menomazione dell'integrità psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio de quo nella misura del 18%, ovvero nella percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
- Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- nel merito,
- respingere il ricorso, così come specificato, perchè infondato in fatto e in diritto.
- Spese e competenze del giudizio come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.3.2024, ha esposto Parte_1 che in data 4.2.2021 era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro,
Pag. 2 di 8 con lesione dell'occhio sx, mentre stava svolgendo attività lavorativa alle dipendenze della ditta Bulut Sami;
che l' aveva CP_1 riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 9%, confermata anche che a seguito di opposizione ex art. 104
T.U. Chiedeva, quindi, che fosse giudizialmente accertato il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico, in capitale o rendita, per un danno pari al 18%, o comunque superiore a quanto già riconosciuto,
e condannato l' alla corresponsione delle prestazioni previste CP_1 dalla legge.
2. L' , costituitosi in giudizio, richiamando gli accertamenti CP_2 compiuti in sede amministrativa, ha chiesto il rigetto della domanda essendo essa infondata nel merito.
3. Espletata CTU medica, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. La domanda è fondata.
Il C.T.U. nominato, dr. visitato il ricorrente ed Persona_1 esaminata la documentazione prodotta, ha così ritenuto e concluso:
“Presa visione della documentazione e raccolte le notizie anamnestiche dal si evidenzia che il lavoratore suddetto il Pt_1
4.2.21 era vittima di un infortunio lavorativo a seguito del quale riportava lesioni all'occhio sinistro;
l'infortunio trovava origine in un traumatismo sull'occhio sinistro provocato da un ramo di olivo contro il quale il urtava durante l'orario lavorativo. Dopo il fatto il Pt_1 lavoratore è verosimile che si sia rivolto al medico curante che come si apprende dal certificato di PS gli prescriveva terapia antibiotica, ma nonostante ciò il giorno 6.2.21, per il persistere della sintomatologia,
Pag. 3 di 8 caratterizzata da dolore, lacrimazione ed iperemia dell'occhio sinistro si rivolgeva al PS dell'Ospedale di Castel del Piano dove era sottoposto a VISITA OCULISTICA che evidenziava :“OS iperemia congiuntivale, abrasione corneale centrale colorabile con fluorescina, pterigio nasale”, lo specialista provvedeva alle terapie immediate del caso e prescriveva Xametermet gel monodose, exocim e bendaggio per 3 giorni.
Il 17.2.21 era sottoposto ad altra visita oculistica ed in tale occasione era rilevata la presenza della lesione corneale superficiale.
Il 18.3.21 altro controllo oculistico e lo specialista certificava la presenza di afachia post traumatica in OS con cicatrice corneale centrale. Il giorno 8.4.21 era visitato presso l'ambulatorio oculistico dell'ospedale di Grosseto “anamnesi: trauma corneale in OS con successiva lussazione del cristallino...eseguita per retina fotocoagulazione profonda. ODV 7/10 nat OSV 1/10 con +10 sf.
Fondo oculare OSF nei limiti della orma;
OSF cristallino lussato in CV esiti di argon a 360°...”
Il 20.07.21 si ricoverava in reparto oculistico dell'ospedale di
Grosseto dove rimaneva degente fino al 21.07.21. Qui con la diagnosi di “lussazione di cristallino in CV post trauma” veniva sottoposto ad
“intervento di VTR23G+fissazione sclerale in OS” ed alla dimissione era prescritta terapia farmacologica locale ed antibiotica sistemica con invito a controllo per il giorno successivo.
Seguivano periodici controlli oculistici l'ultimo di questi, presente in atti, è del 28.10.21 quando venivano rimosse le suture corneali e lo specialista obiettivava “..OS IOL ben centrato, camera anteriore in quiete, OO T 10 mmHg, OS v 7/10 con +3 a 180°, esiti di argon a
360°, retina accollata in tutti i settori…”. L' in data 8.11.21 CP_1
Pag. 4 di 8 faceva sottoporre a visita oculistica il lavoratore presso la sede dell'Istituto a Grosseto (vedi relazione medico legale dott.ssa e Per_2 lo specialista certificava “..OSV +1,50 sf -3,50 cil 90° 5- 6/10..OSF po regolare,polo posteriore nei limiti, esiti di trattamento di cerchiaggio fotocoagulativo laser. OOT 16 mmHg…”.
Il dott. nella sua relazione medico legale riporta che il CP_3
27.10.22 uno specialista ASL certificava un residuo visivo in OS di
3/10 con correzione (scrive erroneamente 3/12) ed allega copia di tale certificato su carta intestata ASL e tale rilievo era confermato da una visita privata del 6.2.23 (dott. ). Persona_3
La obiettivazione indicata dalla collega specialista ASL, dott.ssa del giorno 8 ottobre 24 per quanto concerne lo Persona_4 stato dell'occhio sinistro è la seguente “.. OSV 2/10 con +3-6,75
(90°) OS cataratta nucleare, OS pseudoafachia in ordine...OST 9 mmHg..OS F >Po a margini netti, il pp appare buono. esiti in periferia retina di trattamento Argon Laser..”. In data 29.10.24, previa esecuzione di OCT, la dott.ssa certificava “ OCT conferma descrizione del fundus”.
Da quanto sopra riportato appare evidente che il trauma riportato dal all'OS ha provocato una lesione di continuo corneale e Pt_1 lussazione del cristallino. Per il trattamento delle lesioni suddette si provvedeva a vitrectomia.
Tale trattamento è di tipo chirurgico e consiste nella asportazione del corpo vitreo, il gel trasparente presente nel segmento posteriore dell'occhio.
La vitrectomia è necessaria in tutte le situazioni in cui il vitreo non sia piu' trasparente come nelle emorragie o nelle infezioni, oppure si sia
Pag. 5 di 8 reso responsabile del formarsi di una patologia a carico della retina come il distacco, la retinopatia diabetica, etc. ma si ricorre alla vitrectomia anche in caso di traumi oculari con o senza ritenzione di corpo estraneo, o nel caso di complicanze di altre chirurgie oculari come nel nucleo lussato in camera vitrea a seguito di un intervento di cataratta con rottura capsulare.
Nel caso di specie la vitrectomia si è resa necessaria per il trattamento della lussazione post traumatica in camera posteriore del cristallino ed è stata completata dalla “fissazione sclerale” che è una tecnica chirurgica utilizzata in oftalmologia per stabilizzare una lente intraoculare (IOL) quando non è presente un supporto capsulare, come nel caso di traumi o malattie oculari.
Il pz era sottoposto anche a terapia con laser Argon che utilizza il sistema di fotocoagulazione per trattare lesioni retiniche e/o prevenire complicanze retiniche post traumatiche.
Lo stato clinico attuale depone per una discreta condizione dell'occhio pur n presenza di un deficit visivo come di seguito riportato “OSV
2/10 con +3-6,75 (90°) OD cataratta nucleare, OS pseudoafachia in ordine...OST 9 mmHg..OS F >Po a margini netti, il pp appare buono. esiti in periferia retina di trattamento Argon Laser”
Nel caso in oggetto il deficit di vista rilevato dalla dott.ssa Per_4
è indicativo di una evoluzione scarsamente favorevole della lesione all'occhio sinistro tanto che dalla visita oculistica effettuata il giorno 8 novembre 2021 presso l' (vedi relazione dott.ssa il visus CP_1 Per_2 in OS con correzione era di 5-6/10 mentre attualmente il visus in OS con correzione è di 2/10. Evidentemente il visus attualmente rilevato
è il risultato di un complesso di vari interventi attuati sull'occhio del per la cura della iniziale lesione da trauma oculare. Pt_1
Pag. 6 di 8 In definitiva, il quadro attuale, depone per un visus residuo in OS, con applicazione di correzione, di 2/10 quindi, secondo i parametri previsti dal “DM 12/07/2000 Tabella menomazioni NO
GI , i postumi rilevati sono da valutare nella misura CP_1 del 18% (diciotto per cento ”.
5. Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita e immune da profili di censurabilità, ivi compresi quelli sollevati dal consulente dell'Istituto, ai quali, peraltro, il CTU ha esaurientemente replicato, concordando con la decorrenza dell'aggravamento da individuarsi nella data del 27.10.2022, quando fu rilevato per la prima volta un visus di 3/10.
6. Di conseguenza, la domanda va accolta e pertanto l' deve CP_1 essere condannato a corrispondere all'odierno ricorrente l'indennizzo in rendita, per il danno biologico subìto a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 4.2.2021, nella misura del 18% a decorrere dal
27.10.2022, con gli interessi legali e tenuto conto di quanto eventualmente già corrisposto in capitale.
7. Le spese seguono la soccombenza. Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell' CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 21.3.2024 nei confronti Parte_1 dell' disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: CP_1
- condanna l al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 dell'indennizzo in rendita per il danno biologico, subìto a seguito dell'infortunio sul lavoro del 4.2.2021, nella misura del 18% con
Pag. 7 di 8 decorrenza dal 27.10.2022, oltre interessi legali e tenuto altresì conto di quanto eventualmente già corrisposto in capitale;
- condanna l' al pagamento, in favore degli Avv.ti Alessio CP_1
BIANCHINI e Andrea BARTALUCCI, procuratori antistatari, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.900 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Grosseto, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe GROSSO
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