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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9321 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23966/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente dott.ssa Rossella Filippi giudice relatore dott. Guido Macripò giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23966/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI AN del Foro di Milano come da procura in atti e domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore PEC:
Email_1
- ATTRICE OPPONENTE - contro P.IV ), rappresentata e Controparte_1 P.IV_1 difesa dall'Avv. Alessandro Francesco Mazzucchi del foro di Milano come da procura in atti e domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore PEC: Email_2
- CONVENUTA OPPOSTA – nonché contro (P.IV ) e per essa quale Controparte_2 P.IV_2 mandataria (P.IV ), rappresentata e difesa all'avv. CP_3 P.IV_3
Roberto Calabresi del Foro di Milano, che la rappresenta e difende come da procura in atti e domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore PEC: Email_3
- INTERVENUTA –
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia il Tribunale di Milano, accogliere le seguenti conclusioni in via preliminare:
- non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 6264/2022 - R.G. 12255/2022, emesso dal Tribunale di Milano per i motivi esposti in atti,
- nonché, trattandosi di causa di opposizione in materia sottoposta a preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, provvedere ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010. nel merito in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la nullità della cd. fideiussione prestata dall'odierna opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990; nel merito:
- revocare, per i motivi esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 6264/2022 emesso da questo Tribunale di Milano il 13 Aprile 2022 e comunque
- rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi in atti, tutte le domande della convenuta opposta. Con vittoria delle spese e competenze tutte del giudizio, anche per la CTU espletata”. Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte s'impugnano, così decidere: nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa dalla sig.ra perché infondata in fatto ed Parte_1 in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere ogni avversa domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, in ipotesi - che si esclude - di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2021 sino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali secondo la vigente normativa”. Per parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte s'impugnano, così decidere: nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa dalla sig.ra perché infondata in fatto ed Parte_1 in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere ogni avversa domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in quanto pagina 2 di 14 infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, in ipotesi - che si esclude - di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2021 sino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali secondo la vigente normativa”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa – Svolgimento del processo. Con ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n. 12255/2022 RG del Tribunale di Milano, chiedeva all'autorità adita di ingiungere Controparte_1 alla signora in qualità di fideiussore della società ER NG Parte_1 RL (già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 806/2021), di pagare la somma complessiva di € 40.000,00 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 10.01.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese di procedura, IV e CPA.
A sostegno della propria pretesa creditoria, l'odierna convenuta in opposizione deduceva quanto segue:
➢ , già risultava essere creditrice CP_4 Controparte_5 nei confronti della società ER NG RL della somma complessiva di € 59.577,76, di cui € 19.691,98 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2022 al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 2807/09, acceso presso l'Agenzia n. 30 di Milano in data 20.08.2013 ed € 39.885,78 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2022 al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente anticipazione POS n. 2887/89 acceso presso l'Agenzia n. 30 di Milano in data 20.05.2016;
➢ a garanzia della perfetta e puntuale esecuzione delle obbligazioni assunte Cont dalla società debitrice principale nei confronti di in data 10.12.2004 ed in data 30.09.2005 si costituiva fideiussore la signora sino Parte_1 alla concorrenza di complessivi € 40.000,00;
➢ stante la declaratoria di fallimento della debitrice principale, la ricorrente con lettera raccomandata a.r. trasmessa in data 10.01.2022 provvedeva a costituire in mora la garante, intimandole il pagamento degli importi dovuti che tuttavia non veniva spontaneamente eseguito.
A fronte del predetto ricorso, in data 13.04.2022 il Tribunale di Milano emanava il decreto ingiuntivo n° 6264/2022, con il quale veniva ingiunto alla sig.ra Parte_1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta
[...] giorni dalla notifica del decreto la somma di € 40.000,00 oltre agli interessi e spese;
il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, veniva quindi notificato in data pagina 3 di 14 05.05.2022 alla debitrice. Avverso tale decreto l'odierna attrice notificava ritualmente alla presso il CP_4 domicilio eletto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione in opposizione successivamente rubricato al n. di RG 23966/2022 del Tribunale di Milano, con il quale conveniva in giudizio l'istituto di credito e lo invitava a comparire all'udienza del 19.12.2022 per ivi sentire preliminarmente non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, trattandosi di causa di opposizione in materia sottoposta a preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, invitare l'opposta ad instaurare il procedimento di mediazione;
nel merito parte attrice chiedeva l'accertamento e la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus prestata dall'opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 6264/2022 e comunque il rigetto di tutte le domande della convenuta opposta. Con vittoria delle spese e competenze tutte del giudizio. A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva quanto segue:
➢ preliminarmente rilevava che le pretese avanzate dalla convenuta opposta, trovando fondamento in rapporti di natura bancaria, necessitavano del previo esperimento di un procedimento di mediazione che parte convenuta avrebbe dovuto attivare, concludendo per la carenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 1 bis e 2, del D.Lvo 28/2010;
➢ eccepiva poi l'assoluta carenza probatoria del credito azionato per avere parte convenuta opposta fondato la propria pretesa su documentazione non esaustiva e non sufficiente a suffragare la richiesta di pagamento in caso di contestazione, ciò comportando una lesione del diritto di difesa della garante, impossibilitata con l'atto di opposizione a svolgere una qualsivoglia attività di controllo circa l'esattezza o meno degli importi richiesti a fronte della lacunosa produzione documentale in sede monitoria;
➢ deduceva, inoltre, l'assoluta insufficienza (nonché la certa attribuibilità della firma posta in calce al dichiarante sottoscrittore) dei due saldaconto prodotti dalla convenuta opposta in sede monitoria a costituire prova non solo dell'esistenza del credito, ma altresì dell'ammontare dello stesso, essendo privi dei requisiti indefettibili di chiarezza, completezza ed intelligibilità, rinvenibili unicamente negli estratti conto, con la conseguente compromissione del diritto di difesa e contestazione da parte dell'odierna attrice;
➢ contestava altresì l'avvenuta trasmissione alla garante degli estratti conto, chiedendone il deposito in sede di giudizio;
➢ nel merito rilevava la nullità integrale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, deducendo la conformità del testo sottoscritto dalla garante allo schema predisposto dall'A.B.I. (Associazione pagina 4 di 14 Bancaria Italiana), dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2/5/2005 in relazione alle clausole nn. 2, 6 e 8 ivi richiamate. Si costituiva, quindi, in giudizio , contestando la ricostruzione avversaria CP_4
e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto;
in via gradata, in ipotesi - che si esclude - di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2021 sino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali secondo la vigente normativa. In particolare, la convenuta opposta riteneva infondate le doglianze relative all'asserita carenza probatoria, all'omessa trasmissione degli estratti conto alla garante e all'illeggibilità della sottoscrizione posta sui saldi conto, provvedendo in ogni caso a depositare tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto sino al passaggio in sofferenza. Nel merito censurava l'invocata nullità integrale del contratto di fideiussione, precisando che in ogni caso nessuna delle clausole presuntivamente affette da nullità aveva trovato applicazione nel caso di specie. A seguito del deposito effettuato dall'opposta in sede di costituzione, in sede di prima udienza tenutasi in data 31.01.2023 la difesa attorea produceva perizia econometrica da cui risultavano profili di anatocismo ed usura, cui parte opposta si opponeva sia sotto il profilo dell'irritualità processuale che nel merito;
il Giudice concedeva i termini istruttori e rinviava la causa per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova al 26.09.2023. In tale sede veniva preliminarmente richiesto un riconteggio delle poste dare/avere con espunzione della capitalizzazione interessi a decorrere dal 01.01.2014 a seguito del quale, stante il perdurante mancato accordo tra le parti, il Giudice disponeva perizia volta al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 2807/09 e del conto anticipi 2887/89 espungendo la capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 1.1.2014 sino all'estinzione.
Nelle more dell'indagine peritale il credito veniva ceduto da a CP_4 [...] che interveniva nel giudizio facendo proprie le difese già svolte Controparte_2 dalla convenuta opposta. A seguito del deposito della CTU il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale concedeva i termini per gli scritti difensivi conclusionali e tratteneva la causa in decisione. Preliminarmente va osservato che la domanda proposta da parte opponente di accertamento e declaratoria di nullità del contratto di fideiussione in quanto contenenti le tre clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi al modello ABI del 2003 sul presupposto che lo pagina 5 di 14 stesso contenga clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, impone la decisione della causa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”; la disposizione richiamata stabilisce inoltre che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti (al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni)”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Di conseguenza, la domanda relativa all'accertamento dell'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità (parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la Sezione specializzata delle Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate alla sezione specializzata imprese e per ripartizione tabellare del Tribunale, attribuite alla sezione sesta civile.
2. Sulla condizione di procedibilità Preliminarmente parte attrice opponente eccepisce il difetto della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010: ritiene, infatti, la difesa attorea che la presente controversia rientri nel novero delle materie per cui la citata normativa prevede il previo esperimento della mediazione obbligatoria. L'eccezione è infondata e deve, conseguentemente, essere respinta. La presente controversia ha ad oggetto la posizione di garanzia rivestita dalla sig.ra nei confronti della società ER NG RL e non i due contratti Pt_1 di natura bancaria da quest'ultima stipulati con l'opposta; il conto corrente e il conto anticipi sono semmai antecedenti logici e giuridici per l'attivazione della garanzia poi azionata ed escussa mediante decreto ingiuntivo ma non oggetto diretto del presente giudizio. Sul punto ha avuto modo di esprimersi recentemente la Corte di Cassazione che in un caso assolutamente analogo ha statuito che “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le pagina 6 di 14 liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. Civ. n. 26821/2024 conforme a Cass. Civ. n. 31209/2022). Pertanto, in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di garanzia, benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010.
3. Sulla dedotta irregolarità dell'attestazione ex art. 50 TUB Parte attrice lamenta l'irregolarità dell'attestazione ex art. 50 T.U.B. in quanto la sottoscrizione apposta dal dirigente dell'istituto di credito sarebbe illeggibile. Tale censura è infondata e va, pertanto, respinta. Invero, l'articolo richiamato prevede unicamente che la dichiarazione unilaterale ivi prevista provenga da un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, requisiti questi non contestati espressamente da parte attrice, la quale si limita ad affermare che la firma apposta in calce ai documenti nn. 4 e 6 del fascicolo monitorio non permette di ricondurla ictu oculi al dichiarato sottoscrivente. La doglianza, per come formulata, è priva di qualsiasi rilevanza giuridica: l'opponente, qualora avesse voluto validamente confutare la legittimità dell'attestazione, avrebbe dovuto contestare la qualità di funzionario abilitato dalla banca alla sottoscrizione della certificazione ovvero che la firma appartenesse al suddetto funzionario. Per tali ragioni l'eccezione va rigettata.
4. Sulla dedotta omessa comunicazione degli estratti conto Parte attrice si duole, altresì, della mancata ricezione degli estratti conto alla stessa, senza peraltro farne derivare una specifica domanda. La censura, anche in questo caso, è infondata e va rigettata. L'art. 1832 c.c. prevede espressamente che la trasmissione degli estratti conto avvenga da un correntista all'altro, con esclusione di soggetti terzi al rapporto di conto corrente quale è pacificamente il fideiussore. La sola legittimata, quindi, ad eccepire il mancato rispetto del dettato normativo è nel caso di specie la società ER NG RL, unica sottoscrittrice del contratto di apertura di conto corrente ordinario nonché del contratto di conto anticipazioni. Tale considerazione è di per sé sufficiente a destituire di fondamento l'eccezione pagina 7 di 14 dell'opponente; appare, tuttavia, opportuno sottolineare come, al contrario, il contratto di fideiussione stipulato dalla signora prevedesse all'art. 5 Pt_1
l'obbligo in capo alla stessa di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'azienda di credito” (cfr. all. n. 7 al fascicolo monitorio): era, dunque, onere dell'odierna opponente rendersi edotta circa la posizione debitoria della garantita, di cui – peraltro – la stessa è stata socia di maggioranza sino al 19.07.2021 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte opposta) con accesso diretto a tutte le comunicazioni relative ai conti correnti per i quali oggi è causa.
5. Sulla carenza probatoria relativa al credito azionato L'opponente lamenta, inoltre, la produzione in sede monitoria dei soli saldaconto anziché degli estratti conto, circostanza che avrebbe compromesso il diritto di difesa della stessa in punto di verificazione circa l'effettiva esistenza del credito e la correttezza dei conteggi. Tale censura è superata dalla produzione documentale versata in atti dall'opposta in sede di costituzione in giudizio, né tale contegno processuale appare lesivo del diritto di difesa dell'odierna opponente, soprattutto se si considera che la stessa è stata messa in condizione – come in effetti ha fatto – di effettuare una propria perizia econometrica entro i termini previsti dalla legge e segnatamente entro il termine fissato per il deposito della memoria istruttoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. previgente. La doglianza è, quindi, superata dalle compiute difese svolte da parte attrice in fase istruttoria.
6. Sulla nullità della fideiussione Nel merito parte opponente invoca la nullità della fideiussione omnibus stipulata in data 23.02.2016 in quanto conforme allo schema ABI 2003 già giudicato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 contrario alla normativa antitrust. La difesa della convenuta opposta contesta in primo luogo la qualificazione del contratto citato, ritenendo che si tratti di contratto autonomo di garanzia e che pertanto non possa trovare applicazione il provvedimento emesso da Banca d'Italia; in subordine, afferma che si tratterebbe in ogni caso di nullità parziale di singole clausole che, nello specifico, non avrebbero nemmeno trovato applicazione.
La difesa dell'intervenuta puntualizza altresì che la fideiussione in contestazione è stata sottoscritta nel 2016 mentre il provvedimento di banca d'Italia risulta applicabile alle sole garanzie fideiussorie stipulate nel periodo 2003-2005; successivamente al citato biennio, sarebbe onere di parte opponente, dalla stessa non adempiuto secondo la prospettazione difensiva dell'intervenuta, fornire prova non solo della permanenza delle presunte intese illecite ma altresì della sussistenza dell'uniformità delle clausole oggetto di contestazione. In ogni caso anche per l'intervenuta si tratterebbe di nullità parziale di alcune clausole, di cui in concreto pagina 8 di 14 la creditrice non si sarebbe avvalsa. Tanto premesso, la tesi di parte opponente è infondata e la relativa domanda deve essere disattesa. Preliminarmente va precisato che il contratto sottoscritto dalla sig.ra in Pt_1 data 23.02.2016 deve qualificarsi come fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia. Giova sul punto rammentare che, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla Sentenza n. 3947/2010 SS. UU. della Corte di Cassazione, il contratto autonomo di garanzia, (cd. Garantlevertrag) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui. In particolare, “la diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento; per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta: ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art. 1322, II co., c.c. ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante” (Cass. SS.UU. n. 3947/2010). Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, dunque, rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in pagina 9 di 14 deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione per il debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale. Ciò posto, va rammentato altresì che – come rimarcato proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella citata Sentenza n. 3947/2010 – “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Traslando i sopra indicati principi al caso di specie, il presente contratto deve essere qualificato come fideiussione omnibus: l'inserimento all'interno dell'art. 7 del contratto dell'inciso “a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore” non esclude il carattere di accessorietà tipico di una fideiussione (ed invece assente nel contratto autonomo di garanzia) in quanto lo stesso “non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni” (Cass. Civ. n. 31105/2024). Pertanto, conclude la Suprema Corte “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”. Tanto premesso, poiché agli atti non risulta una deroga espressa dell'art. 1945 c.c., deve concludersi per la qualificazione del contratto de quo come fideiussione omnibus. Passando all'esame del merito l'opponente ha eccepito la nullità totale della fideiussione omnibus stipulata il 23.02.2016 per violazione delle norme anticoncorrenziali da parte della banca in quanto conforme al modello ABI del 2003, così come censurato dalla Banca D'Italia nel provvedimento n. 55 del 02.05.2005. La domanda deve essere rigettata perché non suffragata da un adeguato compendio probatorio. Parte opponente non ha prodotto il citato provvedimento della Banca d'Italia. Sul punto la Cassazione è recentemente intervenuta con la pronuncia n. 1170/2025 statuendo che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, pagina 10 di 14 sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (…) e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione (…); iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”. Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi in primo luogo l'omessa produzione in giudizio proprio del provvedimento di Banca
d'Italia, in relazione al quale sempre la Cassazione ha affermato con la sentenza n. 33472 del 19/12/2024 che al citato provvedimento “nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la Corte di appello (...) non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso".
All'omessa produzione, quindi, non potrà sopperire il Collegio attingendo in proprio al provvedimento, essendo onere di parte opponente procedere alla completa allegazione dei fatti rilevanti per il giudizio e alla prova degli stessi. pagina 11 di 14 Difetta, peraltro, nel caso specifico anche l'accertamento della permanenza dell'intesa anticoncorrenziale: è, infatti, pacifico che il citato provvedimento della
Banca d'Italia abbia efficacia di prova privilegiata unicamente per le fideiussioni stipulate nell'arco temporale compreso tra il 2003 e il maggio del 2005 in cui è stata svolta dall'autorità di vigilanza l'istruttoria volta ad accertare l'intesa illecita, mentre per i contratti stipulati in un periodo successivo è onere di chi agisce in giudizio per la nullità degli stessi provare l'esistenza (rectius la persistenza) dell'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito al momento della stipula del contratto asseritamente nullo. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame: parte opponente si è limitata a dedurre l'omogeneità delle clausole al modello ABI del 2003, senza nulla produrre per il periodo successivo al 2005 e sino al 23.02.2016. A tali considerazioni si aggiunga, infine, che anche qualora ricorresse l'invocata nullità, questa sarebbe di natura parziale e relativa alle sole clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che tuttavia non hanno trovato applicazione nel caso concreto da parte dell'istituto di credito. Pertanto, la domanda di nullità avanzata da parte opponente deve essere rigettata.
7. Sull'anatocismo e sull'usura Parte opponente contesta, infine, il quantum della pretesa creditoria rilevando, mediante perizia econometrica depositata con la seconda memoria istruttoria, l'inesattezza dei conteggi operati dall'istituto di credito, il quale avrebbe erroneamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché applicato tassi usurari. Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene la domanda sia stata introdotta solo con memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ante Cartabia, il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il “potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale” (Cass. Civ. n. 16977/2017) e che nello specifico “la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d'ufficio” (Cass. Civ. n. 23278/2017). Sulla scorta di tale giurisprudenza consolidata è stata ammessa la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, ma limitatamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi;
quanto all'usura cd. soggettiva, infatti, eccepita dalla parte opponente si rileva che la prova del carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., degli interessi applicati grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, il quale è tenuto a dimostrare sia “la sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi pagina 12 di 14 conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), sia la condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede)” (Cass. Civ. n. 19282/2014). Parte opponente, tuttavia, non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno dei requisiti indicati dall'art. 644 terzo comma secondo periodo c.p., né in ordine alla sproporzione degli interessi convenuti, né in relazione alla situazione di difficoltà economica, né vale quale prova in tal senso la perizia econometrica redatta dal consulente della difesa attorea, che nulla specifica circa tali aspetti. All'esito delle operazioni peritali il CTU è, dunque, giunto alle seguenti conclusioni:
- in merito al conto ordinario n. 2807/09: il ricalcolo effettuato dal CTU ha portato ad una differenza a favore del correntista di € 9.986,12, risultando così un saldo a credito della Banca pari ad € 9.705,86 (saldo preteso in sede monitoria – € 19.691,98 e competenze da restituire € 9.986,12);
- in merito al conto anticipo fornitori n. 2887/89: il ricalcolo effettuato dal CTU ha portato ad una differenza a favore del correntista di € 3.526,32, risultando così un saldo a credito della Banca pari ad € 36.359,46 (saldo preteso in sede monitoria – € 39.885,78 e competenze da restituire € 3.526,32). Il dovuto alla convenuta opposta è, quindi, pari ad € 46.065,32, somma comunque superiore all'importo garantito con la fideiussione e richiesto in sede monitoria, dal che ne segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Spese di lite Le spese processuali seguono la soccombenza della signora poichè Parte_1
l'accertamento – anche solo parziale – dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi non ha concretamente inciso sulla validità del decreto ingiuntivo emesso né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come integrati dal D.lgs 147/2022 e dell'attività effettivamente svolta dalle parti (con riferimento all'intervenuta sono state considerate le fasi di studio e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione disattesa così provvede:
rigetta la domanda di nullità della fideiussione omnibus stipulata in data
23.02.2016; conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6264/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 13.4.2022 che viene dichiarato esecutivo;
condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese processuali quantificate in pagina 13 di 14 € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IV e CPA a favore di ed € 4.606,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, IV e CPA a favore di Controparte_2
[...] condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di CTU come già liquidate con provvedimento del 23.12.2024. Milano, 12 novembre 2025 La Giudice Il Presidente Rossella Filippi Antonio S. Stefani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE VI CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente dott.ssa Rossella Filippi giudice relatore dott. Guido Macripò giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23966/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI AN del Foro di Milano come da procura in atti e domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore PEC:
Email_1
- ATTRICE OPPONENTE - contro P.IV ), rappresentata e Controparte_1 P.IV_1 difesa dall'Avv. Alessandro Francesco Mazzucchi del foro di Milano come da procura in atti e domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore PEC: Email_2
- CONVENUTA OPPOSTA – nonché contro (P.IV ) e per essa quale Controparte_2 P.IV_2 mandataria (P.IV ), rappresentata e difesa all'avv. CP_3 P.IV_3
Roberto Calabresi del Foro di Milano, che la rappresenta e difende come da procura in atti e domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore PEC: Email_3
- INTERVENUTA –
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia il Tribunale di Milano, accogliere le seguenti conclusioni in via preliminare:
- non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 6264/2022 - R.G. 12255/2022, emesso dal Tribunale di Milano per i motivi esposti in atti,
- nonché, trattandosi di causa di opposizione in materia sottoposta a preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, provvedere ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010. nel merito in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la nullità della cd. fideiussione prestata dall'odierna opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990; nel merito:
- revocare, per i motivi esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 6264/2022 emesso da questo Tribunale di Milano il 13 Aprile 2022 e comunque
- rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi in atti, tutte le domande della convenuta opposta. Con vittoria delle spese e competenze tutte del giudizio, anche per la CTU espletata”. Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte s'impugnano, così decidere: nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa dalla sig.ra perché infondata in fatto ed Parte_1 in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere ogni avversa domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, in ipotesi - che si esclude - di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2021 sino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali secondo la vigente normativa”. Per parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte s'impugnano, così decidere: nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa dalla sig.ra perché infondata in fatto ed Parte_1 in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere ogni avversa domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in quanto pagina 2 di 14 infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, in ipotesi - che si esclude - di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2021 sino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali secondo la vigente normativa”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa – Svolgimento del processo. Con ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n. 12255/2022 RG del Tribunale di Milano, chiedeva all'autorità adita di ingiungere Controparte_1 alla signora in qualità di fideiussore della società ER NG Parte_1 RL (già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 806/2021), di pagare la somma complessiva di € 40.000,00 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 10.01.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese di procedura, IV e CPA.
A sostegno della propria pretesa creditoria, l'odierna convenuta in opposizione deduceva quanto segue:
➢ , già risultava essere creditrice CP_4 Controparte_5 nei confronti della società ER NG RL della somma complessiva di € 59.577,76, di cui € 19.691,98 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2022 al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 2807/09, acceso presso l'Agenzia n. 30 di Milano in data 20.08.2013 ed € 39.885,78 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2022 al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente anticipazione POS n. 2887/89 acceso presso l'Agenzia n. 30 di Milano in data 20.05.2016;
➢ a garanzia della perfetta e puntuale esecuzione delle obbligazioni assunte Cont dalla società debitrice principale nei confronti di in data 10.12.2004 ed in data 30.09.2005 si costituiva fideiussore la signora sino Parte_1 alla concorrenza di complessivi € 40.000,00;
➢ stante la declaratoria di fallimento della debitrice principale, la ricorrente con lettera raccomandata a.r. trasmessa in data 10.01.2022 provvedeva a costituire in mora la garante, intimandole il pagamento degli importi dovuti che tuttavia non veniva spontaneamente eseguito.
A fronte del predetto ricorso, in data 13.04.2022 il Tribunale di Milano emanava il decreto ingiuntivo n° 6264/2022, con il quale veniva ingiunto alla sig.ra Parte_1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta
[...] giorni dalla notifica del decreto la somma di € 40.000,00 oltre agli interessi e spese;
il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, veniva quindi notificato in data pagina 3 di 14 05.05.2022 alla debitrice. Avverso tale decreto l'odierna attrice notificava ritualmente alla presso il CP_4 domicilio eletto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione in opposizione successivamente rubricato al n. di RG 23966/2022 del Tribunale di Milano, con il quale conveniva in giudizio l'istituto di credito e lo invitava a comparire all'udienza del 19.12.2022 per ivi sentire preliminarmente non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, trattandosi di causa di opposizione in materia sottoposta a preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, invitare l'opposta ad instaurare il procedimento di mediazione;
nel merito parte attrice chiedeva l'accertamento e la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus prestata dall'opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 6264/2022 e comunque il rigetto di tutte le domande della convenuta opposta. Con vittoria delle spese e competenze tutte del giudizio. A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva quanto segue:
➢ preliminarmente rilevava che le pretese avanzate dalla convenuta opposta, trovando fondamento in rapporti di natura bancaria, necessitavano del previo esperimento di un procedimento di mediazione che parte convenuta avrebbe dovuto attivare, concludendo per la carenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 1 bis e 2, del D.Lvo 28/2010;
➢ eccepiva poi l'assoluta carenza probatoria del credito azionato per avere parte convenuta opposta fondato la propria pretesa su documentazione non esaustiva e non sufficiente a suffragare la richiesta di pagamento in caso di contestazione, ciò comportando una lesione del diritto di difesa della garante, impossibilitata con l'atto di opposizione a svolgere una qualsivoglia attività di controllo circa l'esattezza o meno degli importi richiesti a fronte della lacunosa produzione documentale in sede monitoria;
➢ deduceva, inoltre, l'assoluta insufficienza (nonché la certa attribuibilità della firma posta in calce al dichiarante sottoscrittore) dei due saldaconto prodotti dalla convenuta opposta in sede monitoria a costituire prova non solo dell'esistenza del credito, ma altresì dell'ammontare dello stesso, essendo privi dei requisiti indefettibili di chiarezza, completezza ed intelligibilità, rinvenibili unicamente negli estratti conto, con la conseguente compromissione del diritto di difesa e contestazione da parte dell'odierna attrice;
➢ contestava altresì l'avvenuta trasmissione alla garante degli estratti conto, chiedendone il deposito in sede di giudizio;
➢ nel merito rilevava la nullità integrale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, deducendo la conformità del testo sottoscritto dalla garante allo schema predisposto dall'A.B.I. (Associazione pagina 4 di 14 Bancaria Italiana), dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2/5/2005 in relazione alle clausole nn. 2, 6 e 8 ivi richiamate. Si costituiva, quindi, in giudizio , contestando la ricostruzione avversaria CP_4
e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto;
in via gradata, in ipotesi - che si esclude - di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00 oltre interessi corrispettivi al tasso del 13% dal 20.12.2021 sino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali secondo la vigente normativa. In particolare, la convenuta opposta riteneva infondate le doglianze relative all'asserita carenza probatoria, all'omessa trasmissione degli estratti conto alla garante e all'illeggibilità della sottoscrizione posta sui saldi conto, provvedendo in ogni caso a depositare tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto sino al passaggio in sofferenza. Nel merito censurava l'invocata nullità integrale del contratto di fideiussione, precisando che in ogni caso nessuna delle clausole presuntivamente affette da nullità aveva trovato applicazione nel caso di specie. A seguito del deposito effettuato dall'opposta in sede di costituzione, in sede di prima udienza tenutasi in data 31.01.2023 la difesa attorea produceva perizia econometrica da cui risultavano profili di anatocismo ed usura, cui parte opposta si opponeva sia sotto il profilo dell'irritualità processuale che nel merito;
il Giudice concedeva i termini istruttori e rinviava la causa per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova al 26.09.2023. In tale sede veniva preliminarmente richiesto un riconteggio delle poste dare/avere con espunzione della capitalizzazione interessi a decorrere dal 01.01.2014 a seguito del quale, stante il perdurante mancato accordo tra le parti, il Giudice disponeva perizia volta al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 2807/09 e del conto anticipi 2887/89 espungendo la capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 1.1.2014 sino all'estinzione.
Nelle more dell'indagine peritale il credito veniva ceduto da a CP_4 [...] che interveniva nel giudizio facendo proprie le difese già svolte Controparte_2 dalla convenuta opposta. A seguito del deposito della CTU il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale concedeva i termini per gli scritti difensivi conclusionali e tratteneva la causa in decisione. Preliminarmente va osservato che la domanda proposta da parte opponente di accertamento e declaratoria di nullità del contratto di fideiussione in quanto contenenti le tre clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi al modello ABI del 2003 sul presupposto che lo pagina 5 di 14 stesso contenga clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, impone la decisione della causa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”; la disposizione richiamata stabilisce inoltre che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti (al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni)”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Di conseguenza, la domanda relativa all'accertamento dell'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità (parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la Sezione specializzata delle Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate alla sezione specializzata imprese e per ripartizione tabellare del Tribunale, attribuite alla sezione sesta civile.
2. Sulla condizione di procedibilità Preliminarmente parte attrice opponente eccepisce il difetto della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010: ritiene, infatti, la difesa attorea che la presente controversia rientri nel novero delle materie per cui la citata normativa prevede il previo esperimento della mediazione obbligatoria. L'eccezione è infondata e deve, conseguentemente, essere respinta. La presente controversia ha ad oggetto la posizione di garanzia rivestita dalla sig.ra nei confronti della società ER NG RL e non i due contratti Pt_1 di natura bancaria da quest'ultima stipulati con l'opposta; il conto corrente e il conto anticipi sono semmai antecedenti logici e giuridici per l'attivazione della garanzia poi azionata ed escussa mediante decreto ingiuntivo ma non oggetto diretto del presente giudizio. Sul punto ha avuto modo di esprimersi recentemente la Corte di Cassazione che in un caso assolutamente analogo ha statuito che “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le pagina 6 di 14 liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. Civ. n. 26821/2024 conforme a Cass. Civ. n. 31209/2022). Pertanto, in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di garanzia, benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010.
3. Sulla dedotta irregolarità dell'attestazione ex art. 50 TUB Parte attrice lamenta l'irregolarità dell'attestazione ex art. 50 T.U.B. in quanto la sottoscrizione apposta dal dirigente dell'istituto di credito sarebbe illeggibile. Tale censura è infondata e va, pertanto, respinta. Invero, l'articolo richiamato prevede unicamente che la dichiarazione unilaterale ivi prevista provenga da un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, requisiti questi non contestati espressamente da parte attrice, la quale si limita ad affermare che la firma apposta in calce ai documenti nn. 4 e 6 del fascicolo monitorio non permette di ricondurla ictu oculi al dichiarato sottoscrivente. La doglianza, per come formulata, è priva di qualsiasi rilevanza giuridica: l'opponente, qualora avesse voluto validamente confutare la legittimità dell'attestazione, avrebbe dovuto contestare la qualità di funzionario abilitato dalla banca alla sottoscrizione della certificazione ovvero che la firma appartenesse al suddetto funzionario. Per tali ragioni l'eccezione va rigettata.
4. Sulla dedotta omessa comunicazione degli estratti conto Parte attrice si duole, altresì, della mancata ricezione degli estratti conto alla stessa, senza peraltro farne derivare una specifica domanda. La censura, anche in questo caso, è infondata e va rigettata. L'art. 1832 c.c. prevede espressamente che la trasmissione degli estratti conto avvenga da un correntista all'altro, con esclusione di soggetti terzi al rapporto di conto corrente quale è pacificamente il fideiussore. La sola legittimata, quindi, ad eccepire il mancato rispetto del dettato normativo è nel caso di specie la società ER NG RL, unica sottoscrittrice del contratto di apertura di conto corrente ordinario nonché del contratto di conto anticipazioni. Tale considerazione è di per sé sufficiente a destituire di fondamento l'eccezione pagina 7 di 14 dell'opponente; appare, tuttavia, opportuno sottolineare come, al contrario, il contratto di fideiussione stipulato dalla signora prevedesse all'art. 5 Pt_1
l'obbligo in capo alla stessa di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'azienda di credito” (cfr. all. n. 7 al fascicolo monitorio): era, dunque, onere dell'odierna opponente rendersi edotta circa la posizione debitoria della garantita, di cui – peraltro – la stessa è stata socia di maggioranza sino al 19.07.2021 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte opposta) con accesso diretto a tutte le comunicazioni relative ai conti correnti per i quali oggi è causa.
5. Sulla carenza probatoria relativa al credito azionato L'opponente lamenta, inoltre, la produzione in sede monitoria dei soli saldaconto anziché degli estratti conto, circostanza che avrebbe compromesso il diritto di difesa della stessa in punto di verificazione circa l'effettiva esistenza del credito e la correttezza dei conteggi. Tale censura è superata dalla produzione documentale versata in atti dall'opposta in sede di costituzione in giudizio, né tale contegno processuale appare lesivo del diritto di difesa dell'odierna opponente, soprattutto se si considera che la stessa è stata messa in condizione – come in effetti ha fatto – di effettuare una propria perizia econometrica entro i termini previsti dalla legge e segnatamente entro il termine fissato per il deposito della memoria istruttoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. previgente. La doglianza è, quindi, superata dalle compiute difese svolte da parte attrice in fase istruttoria.
6. Sulla nullità della fideiussione Nel merito parte opponente invoca la nullità della fideiussione omnibus stipulata in data 23.02.2016 in quanto conforme allo schema ABI 2003 già giudicato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 contrario alla normativa antitrust. La difesa della convenuta opposta contesta in primo luogo la qualificazione del contratto citato, ritenendo che si tratti di contratto autonomo di garanzia e che pertanto non possa trovare applicazione il provvedimento emesso da Banca d'Italia; in subordine, afferma che si tratterebbe in ogni caso di nullità parziale di singole clausole che, nello specifico, non avrebbero nemmeno trovato applicazione.
La difesa dell'intervenuta puntualizza altresì che la fideiussione in contestazione è stata sottoscritta nel 2016 mentre il provvedimento di banca d'Italia risulta applicabile alle sole garanzie fideiussorie stipulate nel periodo 2003-2005; successivamente al citato biennio, sarebbe onere di parte opponente, dalla stessa non adempiuto secondo la prospettazione difensiva dell'intervenuta, fornire prova non solo della permanenza delle presunte intese illecite ma altresì della sussistenza dell'uniformità delle clausole oggetto di contestazione. In ogni caso anche per l'intervenuta si tratterebbe di nullità parziale di alcune clausole, di cui in concreto pagina 8 di 14 la creditrice non si sarebbe avvalsa. Tanto premesso, la tesi di parte opponente è infondata e la relativa domanda deve essere disattesa. Preliminarmente va precisato che il contratto sottoscritto dalla sig.ra in Pt_1 data 23.02.2016 deve qualificarsi come fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia. Giova sul punto rammentare che, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla Sentenza n. 3947/2010 SS. UU. della Corte di Cassazione, il contratto autonomo di garanzia, (cd. Garantlevertrag) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui. In particolare, “la diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento; per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta: ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art. 1322, II co., c.c. ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante” (Cass. SS.UU. n. 3947/2010). Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, dunque, rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in pagina 9 di 14 deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione per il debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale. Ciò posto, va rammentato altresì che – come rimarcato proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella citata Sentenza n. 3947/2010 – “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Traslando i sopra indicati principi al caso di specie, il presente contratto deve essere qualificato come fideiussione omnibus: l'inserimento all'interno dell'art. 7 del contratto dell'inciso “a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore” non esclude il carattere di accessorietà tipico di una fideiussione (ed invece assente nel contratto autonomo di garanzia) in quanto lo stesso “non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni” (Cass. Civ. n. 31105/2024). Pertanto, conclude la Suprema Corte “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”. Tanto premesso, poiché agli atti non risulta una deroga espressa dell'art. 1945 c.c., deve concludersi per la qualificazione del contratto de quo come fideiussione omnibus. Passando all'esame del merito l'opponente ha eccepito la nullità totale della fideiussione omnibus stipulata il 23.02.2016 per violazione delle norme anticoncorrenziali da parte della banca in quanto conforme al modello ABI del 2003, così come censurato dalla Banca D'Italia nel provvedimento n. 55 del 02.05.2005. La domanda deve essere rigettata perché non suffragata da un adeguato compendio probatorio. Parte opponente non ha prodotto il citato provvedimento della Banca d'Italia. Sul punto la Cassazione è recentemente intervenuta con la pronuncia n. 1170/2025 statuendo che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, pagina 10 di 14 sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (…) e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione (…); iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”. Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi in primo luogo l'omessa produzione in giudizio proprio del provvedimento di Banca
d'Italia, in relazione al quale sempre la Cassazione ha affermato con la sentenza n. 33472 del 19/12/2024 che al citato provvedimento “nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la Corte di appello (...) non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso".
All'omessa produzione, quindi, non potrà sopperire il Collegio attingendo in proprio al provvedimento, essendo onere di parte opponente procedere alla completa allegazione dei fatti rilevanti per il giudizio e alla prova degli stessi. pagina 11 di 14 Difetta, peraltro, nel caso specifico anche l'accertamento della permanenza dell'intesa anticoncorrenziale: è, infatti, pacifico che il citato provvedimento della
Banca d'Italia abbia efficacia di prova privilegiata unicamente per le fideiussioni stipulate nell'arco temporale compreso tra il 2003 e il maggio del 2005 in cui è stata svolta dall'autorità di vigilanza l'istruttoria volta ad accertare l'intesa illecita, mentre per i contratti stipulati in un periodo successivo è onere di chi agisce in giudizio per la nullità degli stessi provare l'esistenza (rectius la persistenza) dell'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito al momento della stipula del contratto asseritamente nullo. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame: parte opponente si è limitata a dedurre l'omogeneità delle clausole al modello ABI del 2003, senza nulla produrre per il periodo successivo al 2005 e sino al 23.02.2016. A tali considerazioni si aggiunga, infine, che anche qualora ricorresse l'invocata nullità, questa sarebbe di natura parziale e relativa alle sole clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che tuttavia non hanno trovato applicazione nel caso concreto da parte dell'istituto di credito. Pertanto, la domanda di nullità avanzata da parte opponente deve essere rigettata.
7. Sull'anatocismo e sull'usura Parte opponente contesta, infine, il quantum della pretesa creditoria rilevando, mediante perizia econometrica depositata con la seconda memoria istruttoria, l'inesattezza dei conteggi operati dall'istituto di credito, il quale avrebbe erroneamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché applicato tassi usurari. Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene la domanda sia stata introdotta solo con memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ante Cartabia, il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il “potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale” (Cass. Civ. n. 16977/2017) e che nello specifico “la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d'ufficio” (Cass. Civ. n. 23278/2017). Sulla scorta di tale giurisprudenza consolidata è stata ammessa la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, ma limitatamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi;
quanto all'usura cd. soggettiva, infatti, eccepita dalla parte opponente si rileva che la prova del carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., degli interessi applicati grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, il quale è tenuto a dimostrare sia “la sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi pagina 12 di 14 conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), sia la condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede)” (Cass. Civ. n. 19282/2014). Parte opponente, tuttavia, non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno dei requisiti indicati dall'art. 644 terzo comma secondo periodo c.p., né in ordine alla sproporzione degli interessi convenuti, né in relazione alla situazione di difficoltà economica, né vale quale prova in tal senso la perizia econometrica redatta dal consulente della difesa attorea, che nulla specifica circa tali aspetti. All'esito delle operazioni peritali il CTU è, dunque, giunto alle seguenti conclusioni:
- in merito al conto ordinario n. 2807/09: il ricalcolo effettuato dal CTU ha portato ad una differenza a favore del correntista di € 9.986,12, risultando così un saldo a credito della Banca pari ad € 9.705,86 (saldo preteso in sede monitoria – € 19.691,98 e competenze da restituire € 9.986,12);
- in merito al conto anticipo fornitori n. 2887/89: il ricalcolo effettuato dal CTU ha portato ad una differenza a favore del correntista di € 3.526,32, risultando così un saldo a credito della Banca pari ad € 36.359,46 (saldo preteso in sede monitoria – € 39.885,78 e competenze da restituire € 3.526,32). Il dovuto alla convenuta opposta è, quindi, pari ad € 46.065,32, somma comunque superiore all'importo garantito con la fideiussione e richiesto in sede monitoria, dal che ne segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Spese di lite Le spese processuali seguono la soccombenza della signora poichè Parte_1
l'accertamento – anche solo parziale – dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi non ha concretamente inciso sulla validità del decreto ingiuntivo emesso né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come integrati dal D.lgs 147/2022 e dell'attività effettivamente svolta dalle parti (con riferimento all'intervenuta sono state considerate le fasi di studio e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione disattesa così provvede:
rigetta la domanda di nullità della fideiussione omnibus stipulata in data
23.02.2016; conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6264/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 13.4.2022 che viene dichiarato esecutivo;
condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese processuali quantificate in pagina 13 di 14 € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IV e CPA a favore di ed € 4.606,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, IV e CPA a favore di Controparte_2
[...] condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di CTU come già liquidate con provvedimento del 23.12.2024. Milano, 12 novembre 2025 La Giudice Il Presidente Rossella Filippi Antonio S. Stefani
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