Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 1
L'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non ha efficacia interruttiva della prescrizione, di cui è dotato invece l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio ex art. 375 cod. proc. pen., anche qualora venga notificato contestualmente al primo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. contenente solo un generico riferimento alla facoltà di presentarsi al P.M. per rendere interrogatorio).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2014, n. 42859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42859 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 10/07/2014
Dott. MARINI UI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2304
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 45699/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
nei confronti di:
NZ RC N. IL 06/08/1968; NZ GE N. IL 21/10/1936; BA TT N. IL 01/01/1977 DI OR OR N. IL 20/08/1967 IO NI N. IL 06/07/1964 CI TI N. IL 22/03/1974 AL NC N. IL 08/02/1965 RA ON N. IL 28/08/1971 DE RO IA MA N. IL 26/09/1975 OR SC N. IL 16/05/1979 DI MA N. IL 18/03/1984 TO GE N. IL 02/03/1938 TI MA IA N. IL 25/04/1973 OT VI N. IL 10/02/1965 ST ER N. IL 13/06/1973 LD IA N. IL 04/03/1967 RI MA RORIA N. IL 07/10/1970 NE IG N. IL 07/06/1972 IT MA ZI N. IL 14/11/1972 NO GA N. IL 28/10/1963 ON AN N. IL 06/08/1962 CA LI N. IL 19/06/1972 CI NI N. IL 04/06/1939 DI FA N. IL 09/11/1966 CE IN N. IL 07/03/1988 TE TA N. IL 22/10/1954 RD MA N. IL 11/06/1961 RO IE N. IL 26/03/1966 ET AN N. IL 29/12/1962 INCOLINGO MARCELLO N. IL 15/08/1970 RU ASSUNTA N. IL 14/11/1967 GALDITT N. IL 23/05/1970 ISITA AN N. IL 30/09/1964 VI SC N. IL 26/11/1967 PEDUTO MA UI N. IL 07/07/1968 NI PIERIG N. IL 06/02/1968 CACACE PASQUALE N. IL 08/12/1973 AB IA N. IL 01/04/1979 NI GA N. IL 22/12/1932 PISAIA RORIA N. IL 24/05/1937 CI NZ N. IL 03/12/1968 GRANATO PIO N. IL 19/12/1953 AFFINITO DONATO N. IL 11/11/1955 LL RO N. IL 10/08/1959 DEL REGNO EMILIO N. IL 22/07/1951 AVALLONE AN N. IL 27/03/1954 GUADAGNO ANMA N. IL 21/04/1956 MB IE N. IL 15/12/1966 ;
inoltre:
DE RO IA MA N. IL 26/09/1975;
avverso la sentenza n. 3843/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 18/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. De Ciucais Fabio di Salerno, TI AL di Valle della lucania, Pinto Michele di Salerno, Giovine Carmine di Salerno.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 18 maggio 2012, il Tribunale di Salerno ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione, in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), loro contestato per la realizzazione - quali costruttori o quali successivi acquirenti-proprietari - in mancanza di permesso di costruire, di 38 unità immobiliari di destinazione residenziale in luogo di un complesso artigianale-direzionale. Il giudice ha ritenuto che il reato, contestato come commesso il 2 ottobre 2007, si fosse prescritto il 2 ottobre 2011, in considerazione del tardivo esercizio dell'azione penale, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, rilevando che il giudice non avrebbe considerato che il pubblico ministero aveva spedito agli indagati, in data 14 settembre 2010, l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., contenente l'invito a presentarsi allo stesso pubblico ministero per rendere interrogatorio. E tale invito avrebbe dovuto essere considerato quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 160 c.p.: quest'ultima sarebbe, dunque, maturata solo il 2 ottobre 2012.
Il ricorrente rileva altresì che, dovendosi ritenere la natura permanente del reato urbanistico, in cui l'ultimazione dei lavori costituisce il momento da prendere in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione, si sarebbe dovuto considerare che nel caso di specie i lavori non erano stati ultimati e, dunque, non era maturata alcuna prescrizione.
3. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dall'imputata De RO MA IA, la quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si rileva che la stessa imputata non era residente dell'immobile, ma l'aveva adibito a sua attività professionale ed aveva prodotto documentazione, non presa in considerazione dal Gip, da cui risultava che aveva acquistato il 24 gennaio 2006 un'unità immobiliare già realizzata, con destinazione d'ufficio. Lamenta altresì la difesa che la condotta degli acquirenti era stata contestata come lottizzazione materiale, mentre il Gip aveva affermato che la stessa assumeva rilievo come lottizzazione negoziale.
4. - In prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, gli imputati NO LI, AC UA, AN IO, DO TO, IE RO, NO UI, TO MA ZI, CI AB, DO RA, IN LO, ON FL, BA NA, AL UIa, AR TA, AT NN, DO EM, CI IA, AR AN, OR EL, UD NN, RI IO, NN ZI, AL TE, IS NN, NA RA, PE MA SA hanno depositato memorie difensive di analogo contenuto, con le quale evidenziano che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non conteneva l'avviso ex art. 375 c.p.p. ed era, perciò, privo di efficacia interruttiva della prescrizione. Quanto al tempus commissi delicti, il pubblico ministero ricorrente non avrebbe tenuto conto del fatto che gli immobili erano stati oggetto di sequestro preventivo eseguito il 5 ottobre 2007 e convalidato dal Gip l'11 ottobre 2007 e che tale sequestro aveva comunque interrotto la permanenza del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. - Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile. 5.1. - Il primo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico ed è comunque manifestamente infondato.
Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte (22 febbraio 2007, n. 21833, rv. 236372), l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., a differenza dell'invito a presentarsi di cui al precedente art. 375, non ha efficacia interruttiva della prescrizione, perché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160 c.p., comma 2, che non è suscettibile di ampliamento in via interpretativa, stante il divieto di analogia in malam partem in materia penale. Si è altresì chiarito che l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, contenente gli avvisi di cui all'art. 375 c.p.p., costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche qualora venga notificato contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. (sez. 3, 27 gennaio 20012, n. 7007, rv. 251991).
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente sostiene che gli avvisi agli imputati ex art. 415 bis contenevano l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, ma non specifica se tale invito fosse l'invito a rendere interrogatorio di cui all'art. 375 c.p.p., dotato di efficacia interruttiva, o invece il semplice avvertimento all'indagato della facoltà di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto a interrogatorio di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3, non dotato di efficacia interruttiva. Anche a prescindere dal fatto che tale mancata specificazione si traduce in una generica formulazione della doglianza, dall'esame degli atti prodotti dalle difese degli imputati emerge che l'avviso notificato conteneva solo un riferimento alla facoltà di presentarsi al pubblico ministero per essere sottoposto ad interrogatorio ex art. 415 bis, comma 3, avendo una formulazione analoga a quella di tale disposizione. E l'avviso in questione non aveva nessuno dei requisiti di cui all'art. 375 c.p.p., commi 2 e 3;
nè tale disposizione era comunque richiamata nel testo dell'atto. Ne consegue che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - la prescrizione non ha subito alcuna interruzione ed è perciò decorsa il 2 ottobre 2011, dovendosi dare applicazione a termine quadriennale di cui all'art. 157 c.p., comma 1. 5.2. - Anche il secondo motivo di ricorso è formulato in modo non specifico. Il ricorrente trascura, infatti, la formulazione dell'imputazione, dalla quale il reato risulta contestato come commesso il 2 ottobre 2007, e omette di considerare che l'eventuale permanenza del reato oltre tale data si è comunque arrestata pochi giorni dopo (5 ottobre 2007), con l'esecuzione del sequestro preventivo sugli immobili.
6. - Il ricorso di De RO MA IA è anch'esso inammissibile. 6.1. - A fronte di una pronuncia di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, l'imputato che chiede, con il ricorso per cassazione, di essere prosciolto nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, non può limitarsi a dedurre vizi della motivazione, ma ha l'onere di prospettare che "dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato".
E sul punto deve richiamarsi quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il sindacato di legittimità ai fini dell'eventuale prevalenza delle cause di proscioglimento nel merito su quelle di estinzione del reato (ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2) resta circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte. Ne consegue che la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle stesse considerazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, all'esito di un approccio valutativo da ricondurre più al concetto della "constatazione" che a quello dell'"apprezzamento", senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti. Qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dal richiamato art. 129, comma 2, l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, prevale l'esigenza della definizione immediata del processo, a seguito della sopravvenienza dell'estinzione del reato per maturata prescrizione. Deve, in conclusione, affermarsi che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, ne' nullità di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. È, in altri termini, precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti, agli effetti penali, finalizzato ad un eventuale annullamento con rinvio della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione (ex plurimis, sez. 4, 10 maggio 2012, n. 20650; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, Rv. 244275). 6.2. - Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui la ricorrente deduce elementi che sono comunque del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato, quale il fatto di non essere residente nell'immobile, adibito alla sua attività professionale, e il fatto di avere prodotto documentazione dalla quale risulterebbe che aveva acquistato l'unità immobiliare già realizzata il 24 gennaio 2006, con destinazione ad ufficio. Tali elementi non appaiono neanche in astratto idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata secondo cui la destinazione residenziale dell'unità immobiliare emergeva dall'effettiva consistenza della stessa, a prescindere dalla sua formale destinazione ad uso non abitativo.
Quanto, poi, alla circostanza secondo cui la lottizzazione sarebbe stata contestata come materiale e non come negoziale, la stessa è smentita dalla formulazione del capo d'imputazione. In esso si specifica, infatti, che gli imputati diversi dai costruttori degli immobili avevano concorso nella condotta di lottizzazione abusiva proprio attraverso l'acquisto dei rispettivi appartamenti, dei quali evidentemente conoscevano la destinazione residenziale realizzata in assenza di un valido permesso di costruire.
6.3. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente De RO MA IA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014