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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6853 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa LI IN in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 01.10.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3162/2025 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, n. il 18/08/1967 Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Puca.
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: congedo straordinario ex lege n. 104 del 1992 conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere lavorato dal 01/06/2021 al 30/03/2023, in qualità di impiegato amministrativo, presso l'Associazione Sportiva
Dilettantistica MONDO SPORT con sede legale in Casamicciola Terme, via Mortito n.43; che il
31.3.2022 e il 28.6.2022 ha inviato all le rispettive domande di congedo straordinario per CP_1 assistenza alla familiare disabile, quale suocera , ai sensi della L.104/92 dal Persona_1
01/04/2022 al 30/06/2022 e dal 01/07/2022 al 31/12/2022; di avere la residenza presso lo stesso immobile della familiare disabile. Ella ha detto che, in assenza di riscontro delle predette domande e confidando sull'accoglimento delle stesse, ha usufruito del congedo, ricevendo il trattamento CP_ economico anticipato dal datore di lavoro e posto poi a conguaglio sui contributi dovuti all che l'Ente l'8.1.2024 ha rigettato le domande sostenendo la sovrapposizione del periodo richiesto con quello concesso ad altro referente, ossia il periodo di congedo richiesto si sovrapponeva ad un permesso concesso ad altro referente ( ); di avere proposto infruttuosamente avverso Persona_2
1 i suddetti provvedimenti di reiezione l'istanza di riesame e il ricorso amministrativo;
che con comunicazione dell'8.2.2024 il datore di lavoro, compulsato dall , le ha chiesto la restituzione CP_1 degli stipendi a suo tempo erogati. Nel merito, ella ha evidenziato, quanto al coniuge Persona_2
e al cognato figli della disabile che entrambi, pur avendo presentato le Testimone_1 Per_1 rispettive domande, non hanno fruito dei permessi ex legge 104/1992; in particolare, quanto a per assistere la familiare disabile esclusivamente per il periodo dal Persona_2 Per_3
9.10.2018 al 28.2.2019; quanto a con domanda del 1.3.2019 e del 28.3.2022, per Testimone_1 assistere la famigliare disabile non convivente, la suocera , certo che l'ultima domanda Per_3 cancellasse in automatico la precedente del 1.3.2019. Ella ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che la signor nel periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 ha legittimamente fruito Parte_1 CP_ del periodo di congedo ex lege n. 104 del 1992 e conseguentemente annullare i provvediment di rigetto di tali richieste “.
L , costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione CP_1 passiva, chiedendo l'estromissione dal presente giudizio e l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro “Associazione Sportiva Dilettantistica Mondo Sport”; l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4- 5; la decadenza annuale e, in via degradata, triennale del diritto all'azione ai sensi dell'art 47 DPR 639/70; la prescrizione annuale dei ratei in mancanza di valido atto interruttivo dalla data di proposizione della domanda amministrativa. Quanto al merito, l'Ente, confermando il provvedimento oggetto di impugnativa, ha richiamato la circolare n. 32/2012 e l'art. 42 comma 5 del d.lgs. 151/2001, i quali statuiscono CP_1 un ordine di priorità nella fruizione del congedo straordinario che, nel caso di specie, sarebbe spettato al figlio del dante causa già OV al tempo della presentazione della Persona_2 Per_1 domanda;
che ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 151/2001, non possono essere cumulati nella stessa giornata, domande di permesso 104/92 e congedo straordinario, per lo stesso disabile;
che in mancanza di rinuncia dei menzionati permessi da parte del i congedi suindicati sono stati Per_2 conseguentemente respinti. Ha concluso chiedendo “in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_ passiva del con conseguenziale estromissione dal giudizio de quo ed integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro Associazione Sportiva Dilettantistica MONDO SPORT con sede legale in CP_ Casamicciola Terme alla Via Mortito n.43 C.F.: Pos. nonché il presente P.IVA_1 P.IVA_2 ricorso nullo, inammissibile e/o improcedibile e, in ogni caso, respingerlo per avvenuta decadenza e prescrizione del diritto;
- in via subordinata, nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Il Giudice, in data odierna udienza, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
2 Il tema d'indagine verte sull'accertamento della legittimità della fruizione da parte della ricorrente dei giorni di congedo straordinario ex lege 104/92 in relazione ai seguenti periodi dal
01/04/2022 al 30/06/2022 e dal 01/07/2022 al 31/12/2022 da lei richiesti il 31.3.2022 e il 28.6.2022 per assistenza alla familiare disabile, quale suocera . È pacifico che ella si è assentata Persona_1 dal servizio nei suddetti periodi percependo dal datore di lavoro il trattamento economico per ciascuna di tali giorni;
è parimenti pacifico che il datore di lavoro, dopo il rigetto delle domande da parte dell (e quindi divenuto impossibile per lui il conguaglio di quanto pagato, sui contributi CP_1
CP_ dovuti all , ha recuperato dalla ricorrente quanto a lei erogato.
È documentato che le domande risultano rigettate una prima volta in data 08/01/2024 con il seguente motivo: “Il periodo di congedo richiesto si sovrappone ad un permesso già concesso, in base alla legge n. 104/92 ad altro referente”, sul presupposto della sovrapposizione ad un permesso concesso in base alla legge n.104/92 ad altro referente, ossia l'istanza del marito della ricorrente,
[...]
C.F. il quale aveva richiedeva permesso ex L.104/92 n. A53305, Tes_1 C.F._1 presentato in data 01/03/2019 per il periodo 01/03/2019-31/12/2019, ed accolto in data
12/03/2019. L in tale provvedimento, rimarcava il principio attinto dall'art.33 del D.lgs. CP_1
151/2001, secondo cui non possono essere cumulati nella stessa giornata, domande di permesso
104/92 e congedo straordinario, per lo stesso disabile ritenendo fondato il rigetto dal momento che non risultava pervenuta alcuna rinuncia in ordine ai menzionati permessi ex L.104/92 da parte del sig. In sede amministrativa l , nel confermare tale motivo, ha dato atto dell'erronea Per_2 CP_1 denominazione del fruitore dei permessi, sostenendo che “per errore che non cambia il relativo esito, risulta essere stato individuato (coniuge della ricorrente) quale fruitore dei permessi ex Persona_2
L.104/92, in luogo di (cognato della ricorrente, nonché figlio del soggetto da assistere), Testimone_1 effettivo richiedente e fruitore dei citati permessi ex L.104/92” (cfr. doc. “ ” in prod. ). Parte_2 CP_1
A seguito del sollecito “Linea-inps” n. 1-15974718895, le domande di Parte_3 sono state respinte sia in data 09/02/2024 che in data 27/02/2024 per un ulteriore e diverso motivo:
“Lei non ha diritto ai congedi straordinari in quanto ci sono familiari aventi diritto, figli del disabile, che hanno CP_ la priorità. La circolar 32/2012, stabilisce un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti CP_ dei primi.” L ha richiamato, oltre alla circolare n.32/2012, anche l'art.42, comma 5 del Dlgs CP_1
151/2001, il quale statuisce il principio di un ordine di priorità nel godimento della prestazione che, nel caso di specie, sarebbe spettato al sig. , figlio del dante causa sig.ra già Persona_2 Per_1 OV al tempo della presentazione della domanda.
In relazione al motivo del rigetto reso noto il 08.01.2024, la ricorrente ha dedotto che il proprio coniuge nonché figlio della disabile OV , e non Persona_1 Persona_2
che costui chiese di poter usufruire dei permessi Legge esclusivamente per il Tes_1 Numer_1 periodo dal 09/10/2018 al 28/02/2019, ma nonostante la richiesta presentata non ebbe mai ad
3 usufruire di alcun giorno di permesso Legge;
che il cognato ( , nonché Numer_1 Testimone_1 figlio della disabile OV , inviò il 01/03/2019 una domanda per poter usufruire Persona_1 dei permessi Legge 104/1992, e successivamente il 28/03/2022 inviò una nuova domanda per poter usufruire dei permessi Legge 104/1992 per l'assistenza al familiare disabile non convivente (Suocera
), certo che l'ultima domanda cancellasse in automatico la precedente del 01/03/2019, Per_3 ma nonostante le richieste presentate non ha mai usufruito di alcun giorno di permesso Legge
104/1992.
In base a tali circostanze, la ricorrente trae la conseguenza che il proprio coniuge
[...]
ebbe a presentare richiesta dal 09.10.2018 al 28.02.2019 e quindi non nel periodo richiesto Per_2 dalla ricorrente ed ugualmente il sig. ebbe a presentare domanda per poter fruire Testimone_1 dei permessi ex lege 104 del 1992 oltre che per periodo diverso anche per assistere diverso familiare disabile. Pertanto, come condivisibilmente osservato dalla ricorrente, i motivi addotti dall nel CP_1 primo rigetto sono del tutto erronei anche per i seguenti motivi: a) la richiesta di parte ricorrente è riferita a periodi diversi di quella degli altri referenti;
b) anche a voler ritenere esistente una perdurante validità delle precedenti domande nulla vieta al disabile di chiedere l'assistenza da parte di un soggetto diverso dal precedente che potrebbe pure non collaborare per rinunciare alla domanda già presentata;
c) la domanda di congedo fatta dal sig. non si sovrappone perché Testimone_1 il disabile da assistere era la signora e non . Per_3 Persona_1
A tanto va aggiunto che la ricorrente ha prodotto certificazione del datore di lavoro da cui si desume che alcun congedo straordinario, o comunque permesso ex lege n. 104 è stato fruito da altri familiari.
In ordine all'ulteriore e diverso motivo addotto dall a seguito del sollecito da parte della CP_1 ricorrente, ella non ne fa menzione nel ricorso, mentre in sede giudiziale e in corso di lite (cfr. note di trattazione del 29.09.2025), contesta l'applicazione dell'ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi, dal momento che entrambi i figli della disabile non risultano essere con lei conviventi.
La circolare invocata dall n. 32/2012, di cui il Giudicante non è tenuto ad avere CP_1 conoscenza, non essendo una fonte del diritto- non risulta prodotta in giudizio per cui occorre avere riguardo alla normativa che disciplina la fruizione del congedo straordinario ex lege 104/92, vigente ratione temporis.
L'art. 42, comma 5 del d.lgs. 151/2001 risulta attualmente modificato con il Decreto legislativo del 30/06/2022 - N. 105, pubblicato in Gazzetta Uff. 29/07/2022 n. 176 ed entrato in vigore il
13/08/2022. La norma stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
4 invalidanti dei primi. In particolare, i beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, secondo il seguente ordine:
-il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
-il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
-uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
-uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (anche in tale fattispecie, la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).
-in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente.
Il nuovo art. 42 non è applicabile direttamente al caso in esame, dal momento che le domande amministrative della ricorrente risultano proposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
105/22. Tuttavia, già prima della novella legislativa, la Corte Costituzionale con la sentenza 203/2013 ha dichiarato: “l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.”.
Pertanto, la ricorrente quale nuora della disabile e quindi quale affine rientrante nel terzo grado, ha diritto in quanto con lei convivente in Ischia, via Leonardo Mazzella n. 105, -alle condizioni previste dalla norma, così come interpretata- di fruire del predetto congedo straordinario per l'assistenza alla nuora disabile.
L nelle comunicazioni del 09.02.2024 e del 27.02.2024 risulta avere fondato il rigetto CP_1 sulla mera possibilità e non già sulla certezza, che altri familiari ( e Persona_2 Testimone_1 entrambi figli) potessero prestare assistenza alla genitrice disabile e ritiene che Persona_1
l'assistenza offerta dalla ricorrente non va tutelata dal momento che non ricorre alcuna delle ipotesi
(mancanza, decesso, patologie invalidanti) che abbiano impedito agli altri più prossimi familiari di prestare assistenza a . Persona_1
5 Orbene, è OV e non ha genitori in vita;
nessuno dei figli della Persona_1 Per_1 convive con lei (cfr. dichiarazioni sostitutive di certificazione a firma di entrambi); parimenti, non convive con lei alcuno dei fratelli e sorelle (cfr. stato di famiglia e attestazione del nucleo familiare ai fini della residenza in prod.). Nessuno dei criteri nell'ordine previsto ricorre, per cui nell'ordine preannunciato dalla Corte costituzionale e regolamentato dal nuovo art.42, subentrano in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente.
La ricorrente ha dimostrato con lo stato di famiglia prodotto, di avere convissuto con la suocera in via Leonardo Mazzella n.105 dall'11.03.2022 al 27.12.2022 e tale Persona_1 convivenza, come dichiarato da entrambi i figli e è stata da loro Persona_2 Testimone_1 scelta sulla base dei seguenti motivi: assenza di convivenza con la genitrice, opportunità di un'assistenza femminile, impegni lavorativi (cfr. dichiarazioni di notorietà in prod. ric.).
Tali dichiarazioni risultano a vantaggio della ricorrente perché danno conto che entrambi i figli della disabile non convivono con la madre, circostanza peraltro comprovata dal loro certificato di residenza. In particolare, il risiede a Ischia, in via Ca' Tavola n.13, il risiede a Per_2 Tes_1
Ischia, in via De Rivaz n.14; nel contempo, suffragano la finalità della norma, di reperire nell'ordine indicato, coloro che possano realizzare la tutela del disabile nel caso in cui chi abbia la qualità soggettiva per realizzarla non sia nelle condizioni. La norma indica nell'ordine l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di caso di mancanza, decesso o invalidità del coniuge convivente, dei figli conviventi, dei fratelli e sorelle conviventi. È evidente che, in tanto va considerata la ragione oggettiva dell'impedimento: mancanza, decesso o invalidità, in quanto i soggetti siano conviventi con il disabile.
Nel caso in cui i figli non siano conviventi con il disabile e non vi siano fratelli o sorelle conviventi, l'individuazione dell'affine convivente è prevista e tutelata dalla norma.
Il motivo del rigetto da parte dell delle domande proposte dalla ricorrente si appalesa CP_1 quindi immeritevole di condivisione.
Pertanto, il ricorso va accolto avendo la ricorrente nel periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 fruito legittimamente del periodo di congedo ex lege n. 104 del 1992 e conseguentemente risultano CP_ infondati i provvedimenti di rigetto di tali richieste.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara che la ricorrente nel periodo dal 01/04/2022 al
31/12/2022 ha fruito legittimamente del periodo di congedo ex lege n. 104 del 1992;
6 Condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida CP_1 in complessivi € 3.101,55 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, 01.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LI IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa LI IN in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 01.10.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3162/2025 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, n. il 18/08/1967 Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Puca.
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: congedo straordinario ex lege n. 104 del 1992 conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere lavorato dal 01/06/2021 al 30/03/2023, in qualità di impiegato amministrativo, presso l'Associazione Sportiva
Dilettantistica MONDO SPORT con sede legale in Casamicciola Terme, via Mortito n.43; che il
31.3.2022 e il 28.6.2022 ha inviato all le rispettive domande di congedo straordinario per CP_1 assistenza alla familiare disabile, quale suocera , ai sensi della L.104/92 dal Persona_1
01/04/2022 al 30/06/2022 e dal 01/07/2022 al 31/12/2022; di avere la residenza presso lo stesso immobile della familiare disabile. Ella ha detto che, in assenza di riscontro delle predette domande e confidando sull'accoglimento delle stesse, ha usufruito del congedo, ricevendo il trattamento CP_ economico anticipato dal datore di lavoro e posto poi a conguaglio sui contributi dovuti all che l'Ente l'8.1.2024 ha rigettato le domande sostenendo la sovrapposizione del periodo richiesto con quello concesso ad altro referente, ossia il periodo di congedo richiesto si sovrapponeva ad un permesso concesso ad altro referente ( ); di avere proposto infruttuosamente avverso Persona_2
1 i suddetti provvedimenti di reiezione l'istanza di riesame e il ricorso amministrativo;
che con comunicazione dell'8.2.2024 il datore di lavoro, compulsato dall , le ha chiesto la restituzione CP_1 degli stipendi a suo tempo erogati. Nel merito, ella ha evidenziato, quanto al coniuge Persona_2
e al cognato figli della disabile che entrambi, pur avendo presentato le Testimone_1 Per_1 rispettive domande, non hanno fruito dei permessi ex legge 104/1992; in particolare, quanto a per assistere la familiare disabile esclusivamente per il periodo dal Persona_2 Per_3
9.10.2018 al 28.2.2019; quanto a con domanda del 1.3.2019 e del 28.3.2022, per Testimone_1 assistere la famigliare disabile non convivente, la suocera , certo che l'ultima domanda Per_3 cancellasse in automatico la precedente del 1.3.2019. Ella ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che la signor nel periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 ha legittimamente fruito Parte_1 CP_ del periodo di congedo ex lege n. 104 del 1992 e conseguentemente annullare i provvediment di rigetto di tali richieste “.
L , costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione CP_1 passiva, chiedendo l'estromissione dal presente giudizio e l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro “Associazione Sportiva Dilettantistica Mondo Sport”; l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4- 5; la decadenza annuale e, in via degradata, triennale del diritto all'azione ai sensi dell'art 47 DPR 639/70; la prescrizione annuale dei ratei in mancanza di valido atto interruttivo dalla data di proposizione della domanda amministrativa. Quanto al merito, l'Ente, confermando il provvedimento oggetto di impugnativa, ha richiamato la circolare n. 32/2012 e l'art. 42 comma 5 del d.lgs. 151/2001, i quali statuiscono CP_1 un ordine di priorità nella fruizione del congedo straordinario che, nel caso di specie, sarebbe spettato al figlio del dante causa già OV al tempo della presentazione della Persona_2 Per_1 domanda;
che ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 151/2001, non possono essere cumulati nella stessa giornata, domande di permesso 104/92 e congedo straordinario, per lo stesso disabile;
che in mancanza di rinuncia dei menzionati permessi da parte del i congedi suindicati sono stati Per_2 conseguentemente respinti. Ha concluso chiedendo “in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_ passiva del con conseguenziale estromissione dal giudizio de quo ed integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro Associazione Sportiva Dilettantistica MONDO SPORT con sede legale in CP_ Casamicciola Terme alla Via Mortito n.43 C.F.: Pos. nonché il presente P.IVA_1 P.IVA_2 ricorso nullo, inammissibile e/o improcedibile e, in ogni caso, respingerlo per avvenuta decadenza e prescrizione del diritto;
- in via subordinata, nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Il Giudice, in data odierna udienza, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
2 Il tema d'indagine verte sull'accertamento della legittimità della fruizione da parte della ricorrente dei giorni di congedo straordinario ex lege 104/92 in relazione ai seguenti periodi dal
01/04/2022 al 30/06/2022 e dal 01/07/2022 al 31/12/2022 da lei richiesti il 31.3.2022 e il 28.6.2022 per assistenza alla familiare disabile, quale suocera . È pacifico che ella si è assentata Persona_1 dal servizio nei suddetti periodi percependo dal datore di lavoro il trattamento economico per ciascuna di tali giorni;
è parimenti pacifico che il datore di lavoro, dopo il rigetto delle domande da parte dell (e quindi divenuto impossibile per lui il conguaglio di quanto pagato, sui contributi CP_1
CP_ dovuti all , ha recuperato dalla ricorrente quanto a lei erogato.
È documentato che le domande risultano rigettate una prima volta in data 08/01/2024 con il seguente motivo: “Il periodo di congedo richiesto si sovrappone ad un permesso già concesso, in base alla legge n. 104/92 ad altro referente”, sul presupposto della sovrapposizione ad un permesso concesso in base alla legge n.104/92 ad altro referente, ossia l'istanza del marito della ricorrente,
[...]
C.F. il quale aveva richiedeva permesso ex L.104/92 n. A53305, Tes_1 C.F._1 presentato in data 01/03/2019 per il periodo 01/03/2019-31/12/2019, ed accolto in data
12/03/2019. L in tale provvedimento, rimarcava il principio attinto dall'art.33 del D.lgs. CP_1
151/2001, secondo cui non possono essere cumulati nella stessa giornata, domande di permesso
104/92 e congedo straordinario, per lo stesso disabile ritenendo fondato il rigetto dal momento che non risultava pervenuta alcuna rinuncia in ordine ai menzionati permessi ex L.104/92 da parte del sig. In sede amministrativa l , nel confermare tale motivo, ha dato atto dell'erronea Per_2 CP_1 denominazione del fruitore dei permessi, sostenendo che “per errore che non cambia il relativo esito, risulta essere stato individuato (coniuge della ricorrente) quale fruitore dei permessi ex Persona_2
L.104/92, in luogo di (cognato della ricorrente, nonché figlio del soggetto da assistere), Testimone_1 effettivo richiedente e fruitore dei citati permessi ex L.104/92” (cfr. doc. “ ” in prod. ). Parte_2 CP_1
A seguito del sollecito “Linea-inps” n. 1-15974718895, le domande di Parte_3 sono state respinte sia in data 09/02/2024 che in data 27/02/2024 per un ulteriore e diverso motivo:
“Lei non ha diritto ai congedi straordinari in quanto ci sono familiari aventi diritto, figli del disabile, che hanno CP_ la priorità. La circolar 32/2012, stabilisce un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti CP_ dei primi.” L ha richiamato, oltre alla circolare n.32/2012, anche l'art.42, comma 5 del Dlgs CP_1
151/2001, il quale statuisce il principio di un ordine di priorità nel godimento della prestazione che, nel caso di specie, sarebbe spettato al sig. , figlio del dante causa sig.ra già Persona_2 Per_1 OV al tempo della presentazione della domanda.
In relazione al motivo del rigetto reso noto il 08.01.2024, la ricorrente ha dedotto che il proprio coniuge nonché figlio della disabile OV , e non Persona_1 Persona_2
che costui chiese di poter usufruire dei permessi Legge esclusivamente per il Tes_1 Numer_1 periodo dal 09/10/2018 al 28/02/2019, ma nonostante la richiesta presentata non ebbe mai ad
3 usufruire di alcun giorno di permesso Legge;
che il cognato ( , nonché Numer_1 Testimone_1 figlio della disabile OV , inviò il 01/03/2019 una domanda per poter usufruire Persona_1 dei permessi Legge 104/1992, e successivamente il 28/03/2022 inviò una nuova domanda per poter usufruire dei permessi Legge 104/1992 per l'assistenza al familiare disabile non convivente (Suocera
), certo che l'ultima domanda cancellasse in automatico la precedente del 01/03/2019, Per_3 ma nonostante le richieste presentate non ha mai usufruito di alcun giorno di permesso Legge
104/1992.
In base a tali circostanze, la ricorrente trae la conseguenza che il proprio coniuge
[...]
ebbe a presentare richiesta dal 09.10.2018 al 28.02.2019 e quindi non nel periodo richiesto Per_2 dalla ricorrente ed ugualmente il sig. ebbe a presentare domanda per poter fruire Testimone_1 dei permessi ex lege 104 del 1992 oltre che per periodo diverso anche per assistere diverso familiare disabile. Pertanto, come condivisibilmente osservato dalla ricorrente, i motivi addotti dall nel CP_1 primo rigetto sono del tutto erronei anche per i seguenti motivi: a) la richiesta di parte ricorrente è riferita a periodi diversi di quella degli altri referenti;
b) anche a voler ritenere esistente una perdurante validità delle precedenti domande nulla vieta al disabile di chiedere l'assistenza da parte di un soggetto diverso dal precedente che potrebbe pure non collaborare per rinunciare alla domanda già presentata;
c) la domanda di congedo fatta dal sig. non si sovrappone perché Testimone_1 il disabile da assistere era la signora e non . Per_3 Persona_1
A tanto va aggiunto che la ricorrente ha prodotto certificazione del datore di lavoro da cui si desume che alcun congedo straordinario, o comunque permesso ex lege n. 104 è stato fruito da altri familiari.
In ordine all'ulteriore e diverso motivo addotto dall a seguito del sollecito da parte della CP_1 ricorrente, ella non ne fa menzione nel ricorso, mentre in sede giudiziale e in corso di lite (cfr. note di trattazione del 29.09.2025), contesta l'applicazione dell'ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi, dal momento che entrambi i figli della disabile non risultano essere con lei conviventi.
La circolare invocata dall n. 32/2012, di cui il Giudicante non è tenuto ad avere CP_1 conoscenza, non essendo una fonte del diritto- non risulta prodotta in giudizio per cui occorre avere riguardo alla normativa che disciplina la fruizione del congedo straordinario ex lege 104/92, vigente ratione temporis.
L'art. 42, comma 5 del d.lgs. 151/2001 risulta attualmente modificato con il Decreto legislativo del 30/06/2022 - N. 105, pubblicato in Gazzetta Uff. 29/07/2022 n. 176 ed entrato in vigore il
13/08/2022. La norma stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
4 invalidanti dei primi. In particolare, i beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, secondo il seguente ordine:
-il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
-il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
-uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
-uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (anche in tale fattispecie, la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).
-in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente.
Il nuovo art. 42 non è applicabile direttamente al caso in esame, dal momento che le domande amministrative della ricorrente risultano proposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
105/22. Tuttavia, già prima della novella legislativa, la Corte Costituzionale con la sentenza 203/2013 ha dichiarato: “l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.”.
Pertanto, la ricorrente quale nuora della disabile e quindi quale affine rientrante nel terzo grado, ha diritto in quanto con lei convivente in Ischia, via Leonardo Mazzella n. 105, -alle condizioni previste dalla norma, così come interpretata- di fruire del predetto congedo straordinario per l'assistenza alla nuora disabile.
L nelle comunicazioni del 09.02.2024 e del 27.02.2024 risulta avere fondato il rigetto CP_1 sulla mera possibilità e non già sulla certezza, che altri familiari ( e Persona_2 Testimone_1 entrambi figli) potessero prestare assistenza alla genitrice disabile e ritiene che Persona_1
l'assistenza offerta dalla ricorrente non va tutelata dal momento che non ricorre alcuna delle ipotesi
(mancanza, decesso, patologie invalidanti) che abbiano impedito agli altri più prossimi familiari di prestare assistenza a . Persona_1
5 Orbene, è OV e non ha genitori in vita;
nessuno dei figli della Persona_1 Per_1 convive con lei (cfr. dichiarazioni sostitutive di certificazione a firma di entrambi); parimenti, non convive con lei alcuno dei fratelli e sorelle (cfr. stato di famiglia e attestazione del nucleo familiare ai fini della residenza in prod.). Nessuno dei criteri nell'ordine previsto ricorre, per cui nell'ordine preannunciato dalla Corte costituzionale e regolamentato dal nuovo art.42, subentrano in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente.
La ricorrente ha dimostrato con lo stato di famiglia prodotto, di avere convissuto con la suocera in via Leonardo Mazzella n.105 dall'11.03.2022 al 27.12.2022 e tale Persona_1 convivenza, come dichiarato da entrambi i figli e è stata da loro Persona_2 Testimone_1 scelta sulla base dei seguenti motivi: assenza di convivenza con la genitrice, opportunità di un'assistenza femminile, impegni lavorativi (cfr. dichiarazioni di notorietà in prod. ric.).
Tali dichiarazioni risultano a vantaggio della ricorrente perché danno conto che entrambi i figli della disabile non convivono con la madre, circostanza peraltro comprovata dal loro certificato di residenza. In particolare, il risiede a Ischia, in via Ca' Tavola n.13, il risiede a Per_2 Tes_1
Ischia, in via De Rivaz n.14; nel contempo, suffragano la finalità della norma, di reperire nell'ordine indicato, coloro che possano realizzare la tutela del disabile nel caso in cui chi abbia la qualità soggettiva per realizzarla non sia nelle condizioni. La norma indica nell'ordine l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di caso di mancanza, decesso o invalidità del coniuge convivente, dei figli conviventi, dei fratelli e sorelle conviventi. È evidente che, in tanto va considerata la ragione oggettiva dell'impedimento: mancanza, decesso o invalidità, in quanto i soggetti siano conviventi con il disabile.
Nel caso in cui i figli non siano conviventi con il disabile e non vi siano fratelli o sorelle conviventi, l'individuazione dell'affine convivente è prevista e tutelata dalla norma.
Il motivo del rigetto da parte dell delle domande proposte dalla ricorrente si appalesa CP_1 quindi immeritevole di condivisione.
Pertanto, il ricorso va accolto avendo la ricorrente nel periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 fruito legittimamente del periodo di congedo ex lege n. 104 del 1992 e conseguentemente risultano CP_ infondati i provvedimenti di rigetto di tali richieste.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara che la ricorrente nel periodo dal 01/04/2022 al
31/12/2022 ha fruito legittimamente del periodo di congedo ex lege n. 104 del 1992;
6 Condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida CP_1 in complessivi € 3.101,55 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, 01.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LI IN
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