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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/11/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2289/2022;
promossa da:
, C.F. , nato il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
San Maurizio Canavese (TO), Via Croce n. 33, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro
NA (C.F. ) e NC LO NO (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
), come da delega a margine dell'atto introduttivo
[...]
-parte attrice -
Contro
in persona di un procuratore della Direzione Sinistri, con sede Controparte_1 legale in Milano, Via Traiano n. 18, Codice Fiscale - Partita IVA e numero di Iscrizione al Registro
Imprese di Milano , in virtù di procura generale alle liti Notaio Prof. P.IVA_1 [...]
, Repertorio 81957 - Racc. 38077 (doc. 1), rappresentata dall'Avv. Alessandro Stratta del Per_1
Foro di Ivrea,
-parte convenuta –
E contro
Partita IVA: , con sede in Robassomero (TO), Via Fiano n. 75 Controparte_2 P.IVA_2
- parte convenuta contumace-
Nonché contro
, Codice Fiscale: , residente in [...] CodiceFiscale_4
n. 199 convenuta
-parte convenuta contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice
NEL MERITO: I. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra in ordine alla CP_3 produzione del sinistro descritto in atti;
II. Per l'effetto condannarla, in solido con
e in persona del loro legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di 73.900,00 € Parte_1 ovvero di quell'altra maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, ritenuta di giustizia per le causali tutte di cui all'esposizione (considerata al netto di quanto CP_ spettante a e in base alle risultanze della sentenza n. 20/2021 o CP_5 comunque a titolo di rivalsa) a tiolo di risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo.
II. IN VIA ISTRUTTORIA:
III. Preliminarmente, accertata la violazione del principio del contraddittorio del diritto di fesa, dichiarare la nullità e/o inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica medico-legale d'ufficio considerato che il CTU dott. non ha esaustivamente Per_2 risposto alle confutazione del tecnico di parte attorea, Dott. ed ha sottoposto il Per_3 materiale medico all'esame dell'ausiliare radiologo individuato dal CTU senza fissazione di alcuna sessione peritale in contraddittorio con le parti ed i loro periti tecnici.
IV. Disporre la rinnovazione della C.T.U. medico-legale per la quantificazione delle conseguenze dannose del sinistro in oggetto affidando ad altro perito lo svolgimento delle operazioni o, in subordine, disporre la convocazione del C.T.U. per chiarimenti sulla base delle osservazioni svolte dalla difesa attorea;
V. ammettere – per la parte non già ammessa e assunta - la prova per interrogatorio formale di parte convenuta e testi, da indicare, sulle circostanze esposte in atto di citazione, e sui capitoli di prova orale esposti nella seconda memoria istruttoria ex art.
186 c.p.c. premesse le parole “vero che”, mostrando ai testi ed interrogati i documenti prodotti in atti;
VI. ammettere – per la parte non già ammessa ed assunta - la prova contraria dedotta per interrogatorio formale e testi (con i medesimi testi suddetti nonché il legale rappresentante pro tempore di o suo Controparte_6 delegato). VII. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e condanna della parte convenuta costituita ex art. 92 e\o 96 c.p.c.
Per la parte convenuta costituita
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, opponendosi a qualsivoglia eventuale ulteriore eccezione e/o richiesta e/o istanza avversaria e con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento ad eventuali eccezioni e/o domande e/o conclusioni nuove ex adverso formulate nei suoi confronti,
IN VIA ISTRUTTORIA - A parziale revoca delle ordinanze del 9 febbraio 2024, del 23 aprile 2024, dell'11 giugno 2024 e del 23 febbraio 2025 Ammettere prova per interpello del sig. Parte_1
e testi sui capi tutti dedotti nella Memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 4 dicembre 2023, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”, con i testi, da escutersi anche in prova contraria: - Dott. con studio medico in Testimone_1
Torino, C.so Galileo Ferraris n. 2: sui capi nn. 2; 3; 4; 5; 6, ivi dedotti;
- Dott. , c/o Persona_4
Jmedical srl, corrente in Torino, Via Druento n. 153/56: sul capo n. 5, ivi dedotto;
- perito
[...]
, con studio in Torino, via Rovigo 13: sul capo n. 11, ivi dedotto. - A parziale Persona_5 revoca delle ordinanze del 23 aprile 2024, dell'11 giugno 2024 e del 23 febbraio 2025 Disporre
C.T.U. ergonomica prima che medico-legale sulla persona dell'attore, al fine di accertare
l'efficienza lesiva, il nesso di causalità tra le lesioni lamentate da parte attrice ed il sinistro per cui è causa. - La insiste per l'accoglimento di tutte le opposizioni formulate Controparte_1 nella Memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 22, da intendersi qui integralmente trascritte e per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ivi dedotte e capitolate, da intendersi qui integralmente trascritte.
- La reitera l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. Controparte_1 della sig.ra , avendo la stessa un evidente interesse in causa per i motivi esposti a Testimone_2 verbale alla udienza del 15 aprile 2024 e l'eccezione di nullità della testimonianza della stessa assunta a tale udienza e in ogni caso reitera l'istanza formulata a verbale alla udienza del 15 aprile
2024 relativa alla valutazione dell'attendibilità di ambedue i testi escussi all'udienza del 15 aprile
2024, sig.ra e sig.ra alla luce dei rapporti intercorrenti tra le Testimone_2 Controparte_7 stesse e l'attore emersi dalle dichiarazioni ivi verbalizzate.
IN VIA PRINCIPALE Dato atto della somma già corrisposta al Sig. da parte della Parte_1 pari ad € 3.509,00 e dato atto della offerta, formulata a mero Controparte_8 titolo transattivo e senza nulla riconoscere, al solo fine di definire bonariamente ed immediatamente il giudizio, pari ad € 1.500,00 per capitale ed € 1.000,00 per concorso spese legali, respingere ogni domanda ex adverso proposta nei confronti della medesima, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria in spese ed onorari di causa e spese di C.T.U.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di condanna di questa compagnia assicuratrice, dato atto della somma già corrisposta a parte attrice pari ad € 3.509,00 e dato atto della offerta formulata a mero titolo transattivo e senza nulla riconoscere, al solo fine di definire bonariamente ed immediatamente il giudizio, pari ad € 1.500,00 per capitale ed € 1.000,00 per concorso spese legali, dichiarare la tenuta a corrispondere solo quanto Controparte_9 rigorosamente provato ed effettivamente dovuto, detraendo dagli eventuali importi da versare all'attore quanto già ricevuto e da ricevere da e/o dagli enti/imprese assicurativi pubblici e/o CP_4 privati all'attore medesimo.
Con compensazione delle spese di lite. e delle spese di C.T.U
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge
69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha evocato in giudizio le convenute Parte_2
e chiedendo il risarcimento dei danni subiti a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 28 febbraio 2019 in Robassomero (TO). Ha premesso l'attore le seguenti circostanze in fatto, di seguito riassunte.
Il sig. , mentre era fermo al semaforo rosso alla guida della propria autovettura Parte_1
BMW targata FP809AN, in località Robassomero, in Corso Italia all'altezza dell'intersezione con
Strada Lanzo veniva tamponato da tergo dal veicolo condotto dalla sig.ra di proprietà di CP_3
e assicurato presso Controparte_2 Controparte_1
La dinamica del sinistro, documentata anche da constatazione amichevole, ha evidenziato la totale assenza di responsabilità in capo all'attore e la piena responsabilità della convenuta in CP_3 violazione delle regole di prudenza e del Codice della Strada.
A seguito del sinistro, il sig. ha riportato una distorsione della colonna cervico-dorso- Parte_1 lombare, con successivo aggravamento del quadro clinico che ha richiesto numerosi accertamenti specialistici, terapie farmacologiche e fisioterapiche, fino a rendersi necessario un intervento chirurgico di artrodesi cervicale anteriore C4-C5 e C5-C6.; parte attrice ha già agito in giudizio contro per il riconoscimento dell'indennità da infortunio sul lavoro, essendosi verificato detto CP_4 sinistro in itinere, ottenendo sentenza favorevole dal Tribunale di Ivrea (sent. n. 20/2021), che ha riconosciuto il collegamento causale tra l'intervento chirurgico resosi necessario per emendare i postumi e il sinistro, nonché l'inabilità temporanea assoluta e il danno biologico permanente.
L'attore ha dettagliato e indicato i danni non patrimoniali subiti (danno biologico, sofferenza psico- fisica, peggioramento della qualità di vita) e i danni patrimoniali (spese mediche, chirurgiche, fisioterapiche e legali), quantificati rispettivamente in € 49.954,25 e € 27.398,90, per un totale di circa € 77.440,00, da cui detrarre acconti e somme già corrisposte da e dalla compagnia CP_4 assicurativa.
Tanto premesso, il sig. ha domandato al Giudice di condannare le convenute in Parte_1 solido con al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del prefato sinistro, della somma di
73.900,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa con comparsa di Controparte_1 costituzione del 10.11.2022 eccependo, in primo luogo, il difetto di procedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché -nel merito- contestando in fatto e in diritto le avverse allegazioni, sia in ordine all'an debeatur (non provato il sinistro nelle modalità riassunte da parte attrice), sia in punto quantum debeatur.
Infine, la Società convenuta ha eccepito, altresì, come al lavoratore spetti il risarcimento solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall in dipendenza dell'infortunio/sinistro in itinere al fine di evitare CP_4 una ingiustificata locupletazione (risarcimento + indennità), chiedendo nella denegata ipotesi di condanna di di detrarre le somme liquidate, nonché quelle che verranno Controparte_10 liquidate da parte dell in virtù della sentenza n. 20/2021 emessa dal Tribunale di Ivrea (cfr. CP_4 doc. 22 attoreo), seppur non opponibile ad Controparte_1
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e CTU atta ad indagare i postumi invalidanti a carico del danneggiato e ascrivibili alla dinamica del sinistro di cui è causa
Le parti all'udienza del 16.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e il giudice ha concesso, dappoi, termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti convenute e CP_3 [...] ritualmente evocate in giudizio ma non costituitesi. CP_11
Occorre, altresì, ribadire l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni. Non è sufficiente, infatti, riportare le istanze istruttorie esclusivamente nelle conclusioni: il Giudice deve poter valutare i motivi che farebbero ritenere indispensabili, ai fini della decisione, le prove addotte dalle parti. Peraltro, non sono stati allegati elementi novitari, ragion per cui questo Giudice si richiama all'ordinanza del 09.02.2024 e 23.04.2024 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato.
L'azione promossa da parte attrice è parzialmente fondata tenuto conto delle evidenze emerse dalla CTU medico-legale.
Sull' an debeatur
La dinamica del sinistro di cui è causa è stata puntualmente ricostruita sulla base delle evidenze di causa.
In particolare, è possibile ritenere che il sig. alle h.
8.15 circa mentre si trovava alla Parte_1 guida della propria autovettura per ragioni di lavoro veniva tamponato da tergo in Corso Italia in prossimità della intersezione con Strada Lanzo in Robassomero tamponamento occasionato dall
'autovettura di proprietà della soc. condotta nell'occorso dalla sig.ra . Controparte_2 CP_3 Vanno quindi evidenziate in primo luogo le circostanze non contestate dalla convenuta: Il sinistro è avvenuto nella data e nel luogo indicati dall'attore, in tale contesto spazio temporale le parti coinvolte hanno redatto e sottoscritto modulo CID, accluso agli atti dal quale è possibile ricavare come sia avvenuto detto tamponamento in prossimità della lanterna semaforica ove era in sosta il sig. ; peraltro in seguito al sinistro vi è evidenza che l'attore si sia recato presso il Parte_1 nosocomio di Ciriè per svolgere gli accertamenti medici come emerge dal foglio delle dimissioni
(doc. 2).
Conferma del sinistro nelle dinamiche sinteticamente riassunte emerge anche implicitamente dalla sentenza del Trib. di Ivrea sentenza del 29.03.2021 avente ad oggetto l'indennizzo dell'infortunio in itinere che ha quale presupposto fondante il sinistro nelle modalità descritte ovvero tamponamento da tergo;
occasionato dalla vettura condotta dalla sig.ra CP_3
Infine, anche la CTU medico legale espletata (dep. del 13.02.2025) ha riconosciuto compatibilità fra i postumi descritti ed evidenziati a seguito degli accertamenti a carico del sig. e il Parte_1 sinistro di cui è causa, ritenendo questi riconducibili al sinistro, salvo precisare che le patologie lamentate dall'attore sono correlate ad un quadro amnestico complesso dell'attore (è pacifico che le conseguenze traumatiche dell'incidente si siano innestate su una precedente condizione patologica della colonna vertebrale), ovvero vi sono pregressi traumi in cui si è innestato detto sinistro con aggravamento di patologie pregresse.
Tutte queste evidenze e presunzioni portano a ritenere che il sinistro si sia verificato per la condotta colposa della sig.ra che ha tamponato il veicolo condotto dal sig. , con CP_3 Parte_1 esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione del denunciato fatto.
A tale fine occorre richiamarsi a quanto statuito dalla Suprema Corte Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
18708 del 01/07/2021 (Rv. 661911 - 01) “ Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del
1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Orbene, come chiarito da recente giurisprudenza di Cassazione, con l'ordinanza 3 febbraio 2023,
n. 3398 la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada).
In altri termini, il soggetto che tampona un veicolo ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione siano derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile. Ad esempio, egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che «il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale».
Consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità insegna che nell'ipotesi di tamponamento tra veicoli è superata la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. per omesso rispetto della distanza di sicurezza imposta dall'articolo 149, primo comma, CdS, da parte del tamponante, per cui su quest'ultimo - nei cui confronti viene pertanto a formarsi una sfavorevole presunzione de facto - grava l'onere di fornire prova liberatoria, cioè di dimostrare che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (il soggetto tamponante resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili"; sulla stessa linea, e anche per i tamponamenti parziali, v. Cass. sez. 3, 21 settembre 2007, Cass. sez. 3, 23 maggio 2006 n. 12108
e Cass. sez. 3, 15 febbraio 2006 n. 3282, tutte citate dal giudice d'appello, nonché Cass. sez. 3, 5 agosto 2002 n. 11700, Cass. sez. 3, 12 novembre 1998 n. 11444 e Cass. sez. 3, 17 agosto 1995
n. 8917); prova che può avere per oggetto pure il fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale
(Cass. sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18884).
Sul quantum debeatur
Passando all'esame dei danni patrimoniali e non patrimoniali di cui l'attore ha richiesto il riconoscimento è stata disposta una consulenza tecnica volta ad investigare la sussistenza delle patologie lamentate dal medesimo e la natura dei postumi invalidanti.
Ai fini della liquidazione del danno così accertato, va premesso che questa giudice, sulla scorta della ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, aderisce al principio di diritto ivi affermato secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingua in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e che il secondo vada riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito”, non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. civ
Nella fattispecie in esame poiché le lesioni permanenti riportate dall'attore sono pari alla percentuale del 3,5%. In particolare, il CTU ha indagato la compatibilità del sinistro di cui è causa con l'intervento al quale si è dovuto sottoporre il sig. in data 13.06.2019 ovvero intervento chirurgico di artrodesi Parte_1 cervicale anteriore, C4-C5 e C5-C6 con Cage tipo 0 P- VA (RM compatibile).
All'esito di detta indagine, coadiuvato da ausiliario radiologo, previa autorizzazione del giudice, ha appurato che: “l'Evento de quo del 28/2/2019 ha comportato un “Trauma Distrattivo Cervicale su una Meiopragica Preesistente Condizione Clinica Cervicale (Canale Cervicale Ristretto C4-C6, determinato da Ernie Discali Degenerative e Fenomeni Unco-Artrosici e di Artrosi Interapofisario)”
– cfr. Relazione Dott. pag. 13 – accelerando/slatentizzando la Sintomatologia Per_6
Algo1Disfunzionale-Disestesica (e di questo, si terrà conto nella Valutazione del Danno Biologico
Permanente). La citata Relazione dell'Ausiliario, del tutto esaustiva rispetto a quanto richiestoGli dal CTU, conferma tale assunto del CTU, aggettivando con “Cronici” i Processi Degenerativi, rilevabili all'Esame della Documentazione prodotta. Pertanto, l'Intervento di “Discectomia Anteriore
e Posizionamento di Cages C4-C6, effettuato alla mediante Ricovero dal CP_12
13/6/2019 al 15/6/2019” non è in rapporto causale né concausale con l'Evento Traumatico, in quanto esso si è reso necessario per una Condizione Clinica Preesistente. Per il quadro clinico, così descritto, comprensivo delle limitazioni funzionali obiettivate e della soggettività clinica (del tutto attendibile) – cfr. pagg. 19 e 20 – tenuto conto della Lesione iniziali e dell'attuale Quadro
Menomativo Residuato si concretizza il riconoscimento di un Danno Biologico Permanente – globale ed omnicomprensivo – del 3,5% (tre virgola cinque per cento) – cfr. D.M. 3/7/2003
(utilizzato in Responsabilità Civile, derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore e dei Natanti, per la Valutazione del DBP).
Mentre ha constatato che per il predetto sinistro sia generato a carico del ““Malattia Parte_1
Traumatica, globalmente, clinicamente e medico-legalmente giustificata e circoscrivibile in giorni quaranta, dei quali giorni trenta come Inabilità Biologica Temporanea Parziale Massima al 50%, giorni dieci come Inabilità Biogica Temporanea Parziale Minima al 25%”
In relazione al quantum debeatur si richiamano integralmente le risultanze della perizia in atti, le quali appaiono del tutto correttamente motivate e senza irregolarità e/o profili di nullità paventate dalle parti.
In primo luogo, giova evidenziare che la documentazione relativa agli esami radiografici (peraltro era onere di parte attrice produrre in giudizio) è stata acquisita nel rispetto del contraddittorio, trattasi in ogni caso di supporti magnetici (Pellicole e DVD), che seguono e completano gli accertamenti che erano già in atti e prodotti.
In secondo luogo, il percorso motivazionale cui è pervenuto il CTU appare corretto e immune da critiche avendo questi compiutamente replicato alle osservazioni dei rispettivi CTP.
A tale riguardo va rimarcato che in relazione al maggior profilo controverso ovvero la presenza di tracce ematiche nella zona interessata dalla lesione e poi oggetto di intervento, dal quale parte attrice farebbe dipendere il nesso eziologico, il CTU ha replicato evidenziando che trattasi di processi degenerativi cronici (non traumatici) “al riguardo, la Relazione Specialistica Radiologica dell'Ausiliario del CTU conferma che trattasi di “Processi Degenerativi Cronici”; infine, va sottolineato quanto riportato a pag. 25 della , laddove viene rimarcato – contrariamente a Pt_3 quanto sostiene il CTP Attoreo - che nessuno degli Specialisti consultati ha mai esplicitamente correlato la Condizione Clinica del Leso all'Evento Traumatico del 28/2/2019, ma viene indicata – da parte degli Specialisti menzionati - la Necessità di un Intervento Chirurgico, appunto, per
Condizione Clinica Preesistente.”
Ed ancora: “L'Ausiliario Radiologo del CTU, con Email del 3/2/2025, che si allega alle pagg. 40 e
41, – rispondendo alle Osservazioni attribuite alla Dott.ssa trasmesse dal CTP – Per_7 Per_3 ha confermato il Suo Parere circa la Falda ritenuta correlabile - dalla Dott.ssa - al Pt_4 Per_7
Trauma Acuto e circa la Definizione di ER MO, concordando con la Suddetta sulla
Definizione/Concetto di SCIWORET.
In particolare, l'ausiliario ha verificato che se lo sversamento fosse correlato ad un trauma acuto come ipotizzato dal CTP attoreo sarebbe già stato riassorbito a meno che in precedenza non vi fosse un importante travaso ematico conseguenza di una patologia acuta preesistente. (cfr. pagina
40-41 della CTU).
Le considerazioni che precedono, congruamente e logicamente motivate, sono fatte proprie dallo scrivente Giudice, il quale ne recepisce gli assunti.
Orbene, avuto riguardo agli aspetti prettamente medico-legali, giova rammentare, infatti, che secondo la Cassazione, “Il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (Cass., sentenza n. 12703/2015).”
È anche necessario considerare, però, che – come ha rilevato la migliore dottrina – il giudice non è in grado di valutare l'attendibilità e la validità scientifica delle conclusioni del consulente, ovvero di avvedersi di eventuali lacune o errori nella relazione;
egli è piuttosto chiamato a un controllo di coerenza logica formale, nonché ad esaminare se siano state correttamente applicate le massime dell'esperienza comune. Va infine verificato che il perito utilizzi correttamente le nozioni giuridiche eventualmente coinvolte nell'indagine tecnica.
Nella specie alle obiezioni sollevate dal CTP attoreo sono state puntualmente riscontrate dal CTU anche attraverso l'esame obiettivo e analisi compiuta da un esperto radiologo che ha categoricamente escluso che l'intervento eseguito in data 13.06.2019 fosse necessitato e collegato al sinistro de quo.
Il CTU ha, quindi, puntualmente confutato l'obiezione del dott. illustrando gli Persona_8 elementi obiettivi sui quali si fonda il convincimento espresso nella relazione. In questo senso va evidenziato che non possono essere opponibili le risultanze che sono state acclarate in un giudizio svoltosi fra il e l di cui ovviamente la compagnia Parte_1 CP_4 assicuratrice non è parte in causa.
Acclarato che le conclusioni del CTU– nella loro interezza – devono essere poste alla base della presente sentenza, è possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Il sig. in virtù di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore ha riportato Parte_1 un'invalidità permanente pari al 3,5%. In ragion dell'importo stimato occorre avere a mente le tabelle sulle micropermanenti.
Pertanto, la liquidazione del danno biologico deve avvenire nei seguenti termini:
• età del danneggiato al 28/02/2019 (data del sinistro) anni 53;
• percentuale di invalidità considerata: 3,5%;
• liquidazione secondo tabella: € 963,40
E così complessivamente € 3.327,59
Rimane da considerare l'invalidità temporanea pari a 40 gg totali, per la quale viene in rilievo la seguente liquidazione:
Invalidità tot. Temporanea € 2.247,20
• 30 gg. × euro 56,18 × 50% = € 842,70 (invalidità temporanea al 50%);
• 10 gg x euro 56,18 al 25% = 140,45 (invalidità temporanea al 25%)
Tot. Danno biologico temporaneo € 3.230,35
E così complessivamente la somma di Euro 3.433,56 a titolo di danno permanente e 3.230,35 a titolo di inabilità temporanea =6.557,94
Tali importi, sia il danno permanente, sia il danno temporaneo risultano meritevoli di una personalizzazione del 20% tenuto conto delle menomazioni subite che hanno inciso in modo significativo sulla postura, rendendo gravoso per l'attore guidare la vettura come emerso anche dalle deposizioni testimoniali raccolte (verbale del 15.04.2024). Non si ritiene che i testi escussi e siano inattendibili per il solo fatto che condividano un legame di Testimone_2 Controparte_7 parentela con l'attore e ciò tenuto conto, peraltro, che la circostanza in parola ha trovato puntuale riscontro anche nella CTU.
Di tale evidenza vi è conferma altresì nella CTU che pur utilizzando il termine di “danno figurativo” evidenzia che tale Danno Biologico incide - come fonte di maggior sofferenza e minor durata di impegno - sulla Attività Lavorativa – Guida Auto - (senza impedirla o ostacolarla) e su tutte quelle similari – eventualmente future – che richiedono una Corretta Funzionalità dei Movimenti del Capo
e dei Movimenti del Collo, con Impegno del Rachide Cervicale.(cfr. CTU)
Con la predetta personalizzazione si perviene così complessivamente all'importo di Euro 7.869,52.
Venendo al danno patrimoniale richiesto, costituito dalle spese sostenute dall'attore per sottoporsi all'intervento medico chirurgico presso la Clinica Fornaca di Sessant e quantificati in complessivi
Euro 27.398,90, giova evidenziare che sostanzialmente la CTU ne ha escluso la ripetibilità dando atto che l'intervento eseguito dall'attore non è stato necessitato dal sinistro di cui è causa. A tale fine potranno essere rimborsate le sole spese pari ad Euro 300,00 di cui alla fattura 69/2019 sostenute per la visita medico -legale.
Sul danno differenziale
Ciò posto non si potrà procedere tout court alla devalutazione e rivalutazione delle somme riconosciute ma sarà necessario defalcare quanto già ricevuto dal sig. per il sinistro a Parte_1 titolo di acconto dalla compagnia assicurativa, pari ad Euro € 3.509,00 e quanto versato dall . CP_4
Come emerge dal doc. 6 prodotto da parte convenuta, l per il sinistro de quo ha corrisposto CP_4 al sig. così complessivamente la somma di Euro 9.996,10 (a titolo di indennità Parte_1 temporanea e indennità di ricaduta).
Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza, il danneggiato, avendo già ricevuto, con l'erogazione CP_ dell'indennizzo, una parte del risarcimento dall onde evitare duplicazioni di risarcimento dei danni, ha diritto di percepire solo il c.d. danno differenziale.
Infatti, il danneggiato che nel presente giudizio agisce nei confronti del responsabile civile (e della sua compagnia assicuratrice) non può ottenere (pena la duplicazione del risarcimento dei danni) il CP_ risarcimento delle voci di danno già integralmente indennizzate dall ma conserva il diritto di ottenere dal responsabile il risarcimento del danno differenziale quale maggior somma liquidata in base ai criteri elaborati in sede civilistica per il medesimo danno.
Pertanto, il calcolo che in concreto deve fare il Giudice è il seguente: calcolare il danno civilistico nel suo complesso (secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod. civ.) distinguendo il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (quest'ultimo calcolato in relazione alla percentuale riconosciuta dal CTU); quindi - tenendo distinte le due categorie di CP_ danno – sottrarre dall'importo così ottenuto il corrispondente indennizzo percepito dall'attore, così verificando la sussistenza o meno di un danno differenziale da liquidare.
Tuttavia, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, Cass. Sez. Un. n. 12566 del
22.5.2018, non vi è sempre sostanziale sovrapposizione fra le poste risarcitorie erogate nell'ambito civile e quanto corrisposto a titolo di indennizzo e ciò poiché l «non indennizza il CP_4 CP_4 danno biologico temporaneo, non accorda alcuna “personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)» , pertanto queste voci – di danno complementare – andranno riservate in via esclusiva al lavoratore vittima di infortunio sul lavoro rimanendo sottratte alla rivalsa dell'Istituto assicuratore.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale”, trattandosi, appunto, di voci di danno complementare. Solo qualora l abbia liquidato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno CP_13 biologico, il relativo importo dovrà essere detratto dal credito risarcitorio vantato dal lavoratore per danno biologico permanente, al netto però – come chiarito – della personalizzazione (nei limiti consentiti dalle tabelle milanesi) e del danno morale. CP_ Nel caso di specie risulta documentato, attraverso l'ordine di esibizione, che fattivamente l debba riconoscere al sig. , in forza della statuizione emessa dal Tribunale di Ivrea del Parte_1
29.03.2021, e abbia fattivamente liquidati un danno biologico permanente pari al 14%.
Ne consegue che il danno biologico ivi riconosciuto e di molto ridimensionato, pari al 3,5 %, deve essere necessariamente defalcato (cfr. documento prodotto dall 16.05.2024 di 148 pagine CP_4 dà atti della sentenza di condanna a carico delI emessa dal Tribunale di Ivrea con CP_4 liquidazione del danno biologico permanente pari al 14%) e va, dunque, detratta la somma che è stata riconosciuta in questa sede di solo danno biologico permanente ovvero pari ad Euro €
3.327,59, escluse le altre voci che debbono essere invece riconosciute non essendovi duplicazione per le ragioni sopra esposte.
Riconoscendo, conseguentemente, a titolo di danno non patrimoniale la minor somma di Euro
4.541,93.
Il danno patrimoniale
A questo punto occorre prendere in considerazione il danno patrimoniale lamentato dall'attore.
Si ritiene rimborsabile l'importo di Euro 300,00 per la redazione della perizia di parte pari ad Euro
366,00.
Con specifico riguardo, a tale profilo, la giurisprudenza ha, infatti, accertato il diritto alla ripetibilità delle spese documentate e sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte;
vedasi in particolare Cass, Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 - 01 la cui massima si riporta a stralcio: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”
Occorre peraltro tenere conto che la compagnia assicurativa ha già corrisposto a titolo di acconto l'ammontare di Euro 3.509,00 a tacitazione di ogni pretesa.
Conclusivamente, occorrerà procedere sul credito dovuto al danneggiato (danno non patrimoniale e danno patrimoniale 4.541,93+ 300,00 pari ad Euro 4.841,93) a defalcare quanto versato dalla
Compagnia assicurativa e trattenuto dall'attore a titolo di acconto (somma pari ad Euro 3.509,00 corrisposta in data 17.06.2020 e rivalutata dalla data dell'acconto sino ad oggi così corrispondente ad Euro 4.168,59). Si perviene così all'importo finale da liquidare di euro 673,34.
Su tale importo, già liquidato in moneta attuale, vanno calcolati gli interessi legali. Alla complessiva somma liquidata in conto capitale deve essere, inoltre, aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
A tal uopo, quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei citati indici ISTAT.
In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito, e sulla somma così ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Precisa la giurisprudenza che, qualora il debitore abbia pagato un acconto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto,
e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. sez. 6 ordinanza n. 1637 del 24.01.2020; Cassazione Sez. 3 -, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del
30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del
5.6.2018; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017;
Sez.
3 - Sentenza n. 9950 del 20/04/2017. RV. 643854 — 02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014).
Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute soccombenti in solido.
Ciò premesso, la quantificazione deve essere operata in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014 e successive modificazioni (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo per cui la domanda è stata accolta di molto ridimensionata) nella misura indicata in dispositivo, con valori prossimi ai medi tenuto conto del valore del decisum, dell'esistenza di una fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Vengono poste, altresì, a carico dei convenuti le spese per la consulenza tecnica così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti: in parziale accoglimento della domanda promossa da parte attrice:
ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del CP_3 sinistro occorso in data 28.02.2019 e, per l'effetto, condanna la soc. Partita IVA Controparte_11
, nonché in solido fra loro, al pagamento in favore P.IVA_2 Controparte_1 del sig C.F. della somma pari ad Euro 673,34 oltre interessi Parte_1 C.F._1
e rivalutazione monetaria nei limiti di cui in motivazione.
CONDANNA la soc. Partita IVA: , nonché Controparte_11 P.IVA_2 [...]
Codice Fiscale - Partita IVA , in solido fra loro, a rifondere Controparte_1 P.IVA_1 le spese di lite a parte attrice liquidate in Euro 660,00 oltre spese forf. nel limite del 15%, oltre esposti documentati pari ad Euro 759,00 (c.u. + marca da bollo), IVA, CPA e successive occorrende.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico delle convenute soccombenti.
RIGETTA e ritiene assorbita ogni e diversa domanda formulata dalle parti.
Così deciso in Ivrea 14.11.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2289/2022;
promossa da:
, C.F. , nato il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
San Maurizio Canavese (TO), Via Croce n. 33, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro
NA (C.F. ) e NC LO NO (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
), come da delega a margine dell'atto introduttivo
[...]
-parte attrice -
Contro
in persona di un procuratore della Direzione Sinistri, con sede Controparte_1 legale in Milano, Via Traiano n. 18, Codice Fiscale - Partita IVA e numero di Iscrizione al Registro
Imprese di Milano , in virtù di procura generale alle liti Notaio Prof. P.IVA_1 [...]
, Repertorio 81957 - Racc. 38077 (doc. 1), rappresentata dall'Avv. Alessandro Stratta del Per_1
Foro di Ivrea,
-parte convenuta –
E contro
Partita IVA: , con sede in Robassomero (TO), Via Fiano n. 75 Controparte_2 P.IVA_2
- parte convenuta contumace-
Nonché contro
, Codice Fiscale: , residente in [...] CodiceFiscale_4
n. 199 convenuta
-parte convenuta contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice
NEL MERITO: I. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra in ordine alla CP_3 produzione del sinistro descritto in atti;
II. Per l'effetto condannarla, in solido con
e in persona del loro legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di 73.900,00 € Parte_1 ovvero di quell'altra maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, ritenuta di giustizia per le causali tutte di cui all'esposizione (considerata al netto di quanto CP_ spettante a e in base alle risultanze della sentenza n. 20/2021 o CP_5 comunque a titolo di rivalsa) a tiolo di risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo.
II. IN VIA ISTRUTTORIA:
III. Preliminarmente, accertata la violazione del principio del contraddittorio del diritto di fesa, dichiarare la nullità e/o inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica medico-legale d'ufficio considerato che il CTU dott. non ha esaustivamente Per_2 risposto alle confutazione del tecnico di parte attorea, Dott. ed ha sottoposto il Per_3 materiale medico all'esame dell'ausiliare radiologo individuato dal CTU senza fissazione di alcuna sessione peritale in contraddittorio con le parti ed i loro periti tecnici.
IV. Disporre la rinnovazione della C.T.U. medico-legale per la quantificazione delle conseguenze dannose del sinistro in oggetto affidando ad altro perito lo svolgimento delle operazioni o, in subordine, disporre la convocazione del C.T.U. per chiarimenti sulla base delle osservazioni svolte dalla difesa attorea;
V. ammettere – per la parte non già ammessa e assunta - la prova per interrogatorio formale di parte convenuta e testi, da indicare, sulle circostanze esposte in atto di citazione, e sui capitoli di prova orale esposti nella seconda memoria istruttoria ex art.
186 c.p.c. premesse le parole “vero che”, mostrando ai testi ed interrogati i documenti prodotti in atti;
VI. ammettere – per la parte non già ammessa ed assunta - la prova contraria dedotta per interrogatorio formale e testi (con i medesimi testi suddetti nonché il legale rappresentante pro tempore di o suo Controparte_6 delegato). VII. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e condanna della parte convenuta costituita ex art. 92 e\o 96 c.p.c.
Per la parte convenuta costituita
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, opponendosi a qualsivoglia eventuale ulteriore eccezione e/o richiesta e/o istanza avversaria e con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento ad eventuali eccezioni e/o domande e/o conclusioni nuove ex adverso formulate nei suoi confronti,
IN VIA ISTRUTTORIA - A parziale revoca delle ordinanze del 9 febbraio 2024, del 23 aprile 2024, dell'11 giugno 2024 e del 23 febbraio 2025 Ammettere prova per interpello del sig. Parte_1
e testi sui capi tutti dedotti nella Memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 4 dicembre 2023, che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”, con i testi, da escutersi anche in prova contraria: - Dott. con studio medico in Testimone_1
Torino, C.so Galileo Ferraris n. 2: sui capi nn. 2; 3; 4; 5; 6, ivi dedotti;
- Dott. , c/o Persona_4
Jmedical srl, corrente in Torino, Via Druento n. 153/56: sul capo n. 5, ivi dedotto;
- perito
[...]
, con studio in Torino, via Rovigo 13: sul capo n. 11, ivi dedotto. - A parziale Persona_5 revoca delle ordinanze del 23 aprile 2024, dell'11 giugno 2024 e del 23 febbraio 2025 Disporre
C.T.U. ergonomica prima che medico-legale sulla persona dell'attore, al fine di accertare
l'efficienza lesiva, il nesso di causalità tra le lesioni lamentate da parte attrice ed il sinistro per cui è causa. - La insiste per l'accoglimento di tutte le opposizioni formulate Controparte_1 nella Memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 22, da intendersi qui integralmente trascritte e per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ivi dedotte e capitolate, da intendersi qui integralmente trascritte.
- La reitera l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. Controparte_1 della sig.ra , avendo la stessa un evidente interesse in causa per i motivi esposti a Testimone_2 verbale alla udienza del 15 aprile 2024 e l'eccezione di nullità della testimonianza della stessa assunta a tale udienza e in ogni caso reitera l'istanza formulata a verbale alla udienza del 15 aprile
2024 relativa alla valutazione dell'attendibilità di ambedue i testi escussi all'udienza del 15 aprile
2024, sig.ra e sig.ra alla luce dei rapporti intercorrenti tra le Testimone_2 Controparte_7 stesse e l'attore emersi dalle dichiarazioni ivi verbalizzate.
IN VIA PRINCIPALE Dato atto della somma già corrisposta al Sig. da parte della Parte_1 pari ad € 3.509,00 e dato atto della offerta, formulata a mero Controparte_8 titolo transattivo e senza nulla riconoscere, al solo fine di definire bonariamente ed immediatamente il giudizio, pari ad € 1.500,00 per capitale ed € 1.000,00 per concorso spese legali, respingere ogni domanda ex adverso proposta nei confronti della medesima, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria in spese ed onorari di causa e spese di C.T.U.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di condanna di questa compagnia assicuratrice, dato atto della somma già corrisposta a parte attrice pari ad € 3.509,00 e dato atto della offerta formulata a mero titolo transattivo e senza nulla riconoscere, al solo fine di definire bonariamente ed immediatamente il giudizio, pari ad € 1.500,00 per capitale ed € 1.000,00 per concorso spese legali, dichiarare la tenuta a corrispondere solo quanto Controparte_9 rigorosamente provato ed effettivamente dovuto, detraendo dagli eventuali importi da versare all'attore quanto già ricevuto e da ricevere da e/o dagli enti/imprese assicurativi pubblici e/o CP_4 privati all'attore medesimo.
Con compensazione delle spese di lite. e delle spese di C.T.U
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge
69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha evocato in giudizio le convenute Parte_2
e chiedendo il risarcimento dei danni subiti a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 28 febbraio 2019 in Robassomero (TO). Ha premesso l'attore le seguenti circostanze in fatto, di seguito riassunte.
Il sig. , mentre era fermo al semaforo rosso alla guida della propria autovettura Parte_1
BMW targata FP809AN, in località Robassomero, in Corso Italia all'altezza dell'intersezione con
Strada Lanzo veniva tamponato da tergo dal veicolo condotto dalla sig.ra di proprietà di CP_3
e assicurato presso Controparte_2 Controparte_1
La dinamica del sinistro, documentata anche da constatazione amichevole, ha evidenziato la totale assenza di responsabilità in capo all'attore e la piena responsabilità della convenuta in CP_3 violazione delle regole di prudenza e del Codice della Strada.
A seguito del sinistro, il sig. ha riportato una distorsione della colonna cervico-dorso- Parte_1 lombare, con successivo aggravamento del quadro clinico che ha richiesto numerosi accertamenti specialistici, terapie farmacologiche e fisioterapiche, fino a rendersi necessario un intervento chirurgico di artrodesi cervicale anteriore C4-C5 e C5-C6.; parte attrice ha già agito in giudizio contro per il riconoscimento dell'indennità da infortunio sul lavoro, essendosi verificato detto CP_4 sinistro in itinere, ottenendo sentenza favorevole dal Tribunale di Ivrea (sent. n. 20/2021), che ha riconosciuto il collegamento causale tra l'intervento chirurgico resosi necessario per emendare i postumi e il sinistro, nonché l'inabilità temporanea assoluta e il danno biologico permanente.
L'attore ha dettagliato e indicato i danni non patrimoniali subiti (danno biologico, sofferenza psico- fisica, peggioramento della qualità di vita) e i danni patrimoniali (spese mediche, chirurgiche, fisioterapiche e legali), quantificati rispettivamente in € 49.954,25 e € 27.398,90, per un totale di circa € 77.440,00, da cui detrarre acconti e somme già corrisposte da e dalla compagnia CP_4 assicurativa.
Tanto premesso, il sig. ha domandato al Giudice di condannare le convenute in Parte_1 solido con al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del prefato sinistro, della somma di
73.900,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa con comparsa di Controparte_1 costituzione del 10.11.2022 eccependo, in primo luogo, il difetto di procedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché -nel merito- contestando in fatto e in diritto le avverse allegazioni, sia in ordine all'an debeatur (non provato il sinistro nelle modalità riassunte da parte attrice), sia in punto quantum debeatur.
Infine, la Società convenuta ha eccepito, altresì, come al lavoratore spetti il risarcimento solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall in dipendenza dell'infortunio/sinistro in itinere al fine di evitare CP_4 una ingiustificata locupletazione (risarcimento + indennità), chiedendo nella denegata ipotesi di condanna di di detrarre le somme liquidate, nonché quelle che verranno Controparte_10 liquidate da parte dell in virtù della sentenza n. 20/2021 emessa dal Tribunale di Ivrea (cfr. CP_4 doc. 22 attoreo), seppur non opponibile ad Controparte_1
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e CTU atta ad indagare i postumi invalidanti a carico del danneggiato e ascrivibili alla dinamica del sinistro di cui è causa
Le parti all'udienza del 16.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e il giudice ha concesso, dappoi, termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti convenute e CP_3 [...] ritualmente evocate in giudizio ma non costituitesi. CP_11
Occorre, altresì, ribadire l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni. Non è sufficiente, infatti, riportare le istanze istruttorie esclusivamente nelle conclusioni: il Giudice deve poter valutare i motivi che farebbero ritenere indispensabili, ai fini della decisione, le prove addotte dalle parti. Peraltro, non sono stati allegati elementi novitari, ragion per cui questo Giudice si richiama all'ordinanza del 09.02.2024 e 23.04.2024 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato.
L'azione promossa da parte attrice è parzialmente fondata tenuto conto delle evidenze emerse dalla CTU medico-legale.
Sull' an debeatur
La dinamica del sinistro di cui è causa è stata puntualmente ricostruita sulla base delle evidenze di causa.
In particolare, è possibile ritenere che il sig. alle h.
8.15 circa mentre si trovava alla Parte_1 guida della propria autovettura per ragioni di lavoro veniva tamponato da tergo in Corso Italia in prossimità della intersezione con Strada Lanzo in Robassomero tamponamento occasionato dall
'autovettura di proprietà della soc. condotta nell'occorso dalla sig.ra . Controparte_2 CP_3 Vanno quindi evidenziate in primo luogo le circostanze non contestate dalla convenuta: Il sinistro è avvenuto nella data e nel luogo indicati dall'attore, in tale contesto spazio temporale le parti coinvolte hanno redatto e sottoscritto modulo CID, accluso agli atti dal quale è possibile ricavare come sia avvenuto detto tamponamento in prossimità della lanterna semaforica ove era in sosta il sig. ; peraltro in seguito al sinistro vi è evidenza che l'attore si sia recato presso il Parte_1 nosocomio di Ciriè per svolgere gli accertamenti medici come emerge dal foglio delle dimissioni
(doc. 2).
Conferma del sinistro nelle dinamiche sinteticamente riassunte emerge anche implicitamente dalla sentenza del Trib. di Ivrea sentenza del 29.03.2021 avente ad oggetto l'indennizzo dell'infortunio in itinere che ha quale presupposto fondante il sinistro nelle modalità descritte ovvero tamponamento da tergo;
occasionato dalla vettura condotta dalla sig.ra CP_3
Infine, anche la CTU medico legale espletata (dep. del 13.02.2025) ha riconosciuto compatibilità fra i postumi descritti ed evidenziati a seguito degli accertamenti a carico del sig. e il Parte_1 sinistro di cui è causa, ritenendo questi riconducibili al sinistro, salvo precisare che le patologie lamentate dall'attore sono correlate ad un quadro amnestico complesso dell'attore (è pacifico che le conseguenze traumatiche dell'incidente si siano innestate su una precedente condizione patologica della colonna vertebrale), ovvero vi sono pregressi traumi in cui si è innestato detto sinistro con aggravamento di patologie pregresse.
Tutte queste evidenze e presunzioni portano a ritenere che il sinistro si sia verificato per la condotta colposa della sig.ra che ha tamponato il veicolo condotto dal sig. , con CP_3 Parte_1 esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione del denunciato fatto.
A tale fine occorre richiamarsi a quanto statuito dalla Suprema Corte Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
18708 del 01/07/2021 (Rv. 661911 - 01) “ Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del
1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Orbene, come chiarito da recente giurisprudenza di Cassazione, con l'ordinanza 3 febbraio 2023,
n. 3398 la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada).
In altri termini, il soggetto che tampona un veicolo ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione siano derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile. Ad esempio, egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che «il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale».
Consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità insegna che nell'ipotesi di tamponamento tra veicoli è superata la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. per omesso rispetto della distanza di sicurezza imposta dall'articolo 149, primo comma, CdS, da parte del tamponante, per cui su quest'ultimo - nei cui confronti viene pertanto a formarsi una sfavorevole presunzione de facto - grava l'onere di fornire prova liberatoria, cioè di dimostrare che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (il soggetto tamponante resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili"; sulla stessa linea, e anche per i tamponamenti parziali, v. Cass. sez. 3, 21 settembre 2007, Cass. sez. 3, 23 maggio 2006 n. 12108
e Cass. sez. 3, 15 febbraio 2006 n. 3282, tutte citate dal giudice d'appello, nonché Cass. sez. 3, 5 agosto 2002 n. 11700, Cass. sez. 3, 12 novembre 1998 n. 11444 e Cass. sez. 3, 17 agosto 1995
n. 8917); prova che può avere per oggetto pure il fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale
(Cass. sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18884).
Sul quantum debeatur
Passando all'esame dei danni patrimoniali e non patrimoniali di cui l'attore ha richiesto il riconoscimento è stata disposta una consulenza tecnica volta ad investigare la sussistenza delle patologie lamentate dal medesimo e la natura dei postumi invalidanti.
Ai fini della liquidazione del danno così accertato, va premesso che questa giudice, sulla scorta della ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, aderisce al principio di diritto ivi affermato secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingua in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e che il secondo vada riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito”, non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. civ
Nella fattispecie in esame poiché le lesioni permanenti riportate dall'attore sono pari alla percentuale del 3,5%. In particolare, il CTU ha indagato la compatibilità del sinistro di cui è causa con l'intervento al quale si è dovuto sottoporre il sig. in data 13.06.2019 ovvero intervento chirurgico di artrodesi Parte_1 cervicale anteriore, C4-C5 e C5-C6 con Cage tipo 0 P- VA (RM compatibile).
All'esito di detta indagine, coadiuvato da ausiliario radiologo, previa autorizzazione del giudice, ha appurato che: “l'Evento de quo del 28/2/2019 ha comportato un “Trauma Distrattivo Cervicale su una Meiopragica Preesistente Condizione Clinica Cervicale (Canale Cervicale Ristretto C4-C6, determinato da Ernie Discali Degenerative e Fenomeni Unco-Artrosici e di Artrosi Interapofisario)”
– cfr. Relazione Dott. pag. 13 – accelerando/slatentizzando la Sintomatologia Per_6
Algo1Disfunzionale-Disestesica (e di questo, si terrà conto nella Valutazione del Danno Biologico
Permanente). La citata Relazione dell'Ausiliario, del tutto esaustiva rispetto a quanto richiestoGli dal CTU, conferma tale assunto del CTU, aggettivando con “Cronici” i Processi Degenerativi, rilevabili all'Esame della Documentazione prodotta. Pertanto, l'Intervento di “Discectomia Anteriore
e Posizionamento di Cages C4-C6, effettuato alla mediante Ricovero dal CP_12
13/6/2019 al 15/6/2019” non è in rapporto causale né concausale con l'Evento Traumatico, in quanto esso si è reso necessario per una Condizione Clinica Preesistente. Per il quadro clinico, così descritto, comprensivo delle limitazioni funzionali obiettivate e della soggettività clinica (del tutto attendibile) – cfr. pagg. 19 e 20 – tenuto conto della Lesione iniziali e dell'attuale Quadro
Menomativo Residuato si concretizza il riconoscimento di un Danno Biologico Permanente – globale ed omnicomprensivo – del 3,5% (tre virgola cinque per cento) – cfr. D.M. 3/7/2003
(utilizzato in Responsabilità Civile, derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore e dei Natanti, per la Valutazione del DBP).
Mentre ha constatato che per il predetto sinistro sia generato a carico del ““Malattia Parte_1
Traumatica, globalmente, clinicamente e medico-legalmente giustificata e circoscrivibile in giorni quaranta, dei quali giorni trenta come Inabilità Biologica Temporanea Parziale Massima al 50%, giorni dieci come Inabilità Biogica Temporanea Parziale Minima al 25%”
In relazione al quantum debeatur si richiamano integralmente le risultanze della perizia in atti, le quali appaiono del tutto correttamente motivate e senza irregolarità e/o profili di nullità paventate dalle parti.
In primo luogo, giova evidenziare che la documentazione relativa agli esami radiografici (peraltro era onere di parte attrice produrre in giudizio) è stata acquisita nel rispetto del contraddittorio, trattasi in ogni caso di supporti magnetici (Pellicole e DVD), che seguono e completano gli accertamenti che erano già in atti e prodotti.
In secondo luogo, il percorso motivazionale cui è pervenuto il CTU appare corretto e immune da critiche avendo questi compiutamente replicato alle osservazioni dei rispettivi CTP.
A tale riguardo va rimarcato che in relazione al maggior profilo controverso ovvero la presenza di tracce ematiche nella zona interessata dalla lesione e poi oggetto di intervento, dal quale parte attrice farebbe dipendere il nesso eziologico, il CTU ha replicato evidenziando che trattasi di processi degenerativi cronici (non traumatici) “al riguardo, la Relazione Specialistica Radiologica dell'Ausiliario del CTU conferma che trattasi di “Processi Degenerativi Cronici”; infine, va sottolineato quanto riportato a pag. 25 della , laddove viene rimarcato – contrariamente a Pt_3 quanto sostiene il CTP Attoreo - che nessuno degli Specialisti consultati ha mai esplicitamente correlato la Condizione Clinica del Leso all'Evento Traumatico del 28/2/2019, ma viene indicata – da parte degli Specialisti menzionati - la Necessità di un Intervento Chirurgico, appunto, per
Condizione Clinica Preesistente.”
Ed ancora: “L'Ausiliario Radiologo del CTU, con Email del 3/2/2025, che si allega alle pagg. 40 e
41, – rispondendo alle Osservazioni attribuite alla Dott.ssa trasmesse dal CTP – Per_7 Per_3 ha confermato il Suo Parere circa la Falda ritenuta correlabile - dalla Dott.ssa - al Pt_4 Per_7
Trauma Acuto e circa la Definizione di ER MO, concordando con la Suddetta sulla
Definizione/Concetto di SCIWORET.
In particolare, l'ausiliario ha verificato che se lo sversamento fosse correlato ad un trauma acuto come ipotizzato dal CTP attoreo sarebbe già stato riassorbito a meno che in precedenza non vi fosse un importante travaso ematico conseguenza di una patologia acuta preesistente. (cfr. pagina
40-41 della CTU).
Le considerazioni che precedono, congruamente e logicamente motivate, sono fatte proprie dallo scrivente Giudice, il quale ne recepisce gli assunti.
Orbene, avuto riguardo agli aspetti prettamente medico-legali, giova rammentare, infatti, che secondo la Cassazione, “Il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (Cass., sentenza n. 12703/2015).”
È anche necessario considerare, però, che – come ha rilevato la migliore dottrina – il giudice non è in grado di valutare l'attendibilità e la validità scientifica delle conclusioni del consulente, ovvero di avvedersi di eventuali lacune o errori nella relazione;
egli è piuttosto chiamato a un controllo di coerenza logica formale, nonché ad esaminare se siano state correttamente applicate le massime dell'esperienza comune. Va infine verificato che il perito utilizzi correttamente le nozioni giuridiche eventualmente coinvolte nell'indagine tecnica.
Nella specie alle obiezioni sollevate dal CTP attoreo sono state puntualmente riscontrate dal CTU anche attraverso l'esame obiettivo e analisi compiuta da un esperto radiologo che ha categoricamente escluso che l'intervento eseguito in data 13.06.2019 fosse necessitato e collegato al sinistro de quo.
Il CTU ha, quindi, puntualmente confutato l'obiezione del dott. illustrando gli Persona_8 elementi obiettivi sui quali si fonda il convincimento espresso nella relazione. In questo senso va evidenziato che non possono essere opponibili le risultanze che sono state acclarate in un giudizio svoltosi fra il e l di cui ovviamente la compagnia Parte_1 CP_4 assicuratrice non è parte in causa.
Acclarato che le conclusioni del CTU– nella loro interezza – devono essere poste alla base della presente sentenza, è possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Il sig. in virtù di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore ha riportato Parte_1 un'invalidità permanente pari al 3,5%. In ragion dell'importo stimato occorre avere a mente le tabelle sulle micropermanenti.
Pertanto, la liquidazione del danno biologico deve avvenire nei seguenti termini:
• età del danneggiato al 28/02/2019 (data del sinistro) anni 53;
• percentuale di invalidità considerata: 3,5%;
• liquidazione secondo tabella: € 963,40
E così complessivamente € 3.327,59
Rimane da considerare l'invalidità temporanea pari a 40 gg totali, per la quale viene in rilievo la seguente liquidazione:
Invalidità tot. Temporanea € 2.247,20
• 30 gg. × euro 56,18 × 50% = € 842,70 (invalidità temporanea al 50%);
• 10 gg x euro 56,18 al 25% = 140,45 (invalidità temporanea al 25%)
Tot. Danno biologico temporaneo € 3.230,35
E così complessivamente la somma di Euro 3.433,56 a titolo di danno permanente e 3.230,35 a titolo di inabilità temporanea =6.557,94
Tali importi, sia il danno permanente, sia il danno temporaneo risultano meritevoli di una personalizzazione del 20% tenuto conto delle menomazioni subite che hanno inciso in modo significativo sulla postura, rendendo gravoso per l'attore guidare la vettura come emerso anche dalle deposizioni testimoniali raccolte (verbale del 15.04.2024). Non si ritiene che i testi escussi e siano inattendibili per il solo fatto che condividano un legame di Testimone_2 Controparte_7 parentela con l'attore e ciò tenuto conto, peraltro, che la circostanza in parola ha trovato puntuale riscontro anche nella CTU.
Di tale evidenza vi è conferma altresì nella CTU che pur utilizzando il termine di “danno figurativo” evidenzia che tale Danno Biologico incide - come fonte di maggior sofferenza e minor durata di impegno - sulla Attività Lavorativa – Guida Auto - (senza impedirla o ostacolarla) e su tutte quelle similari – eventualmente future – che richiedono una Corretta Funzionalità dei Movimenti del Capo
e dei Movimenti del Collo, con Impegno del Rachide Cervicale.(cfr. CTU)
Con la predetta personalizzazione si perviene così complessivamente all'importo di Euro 7.869,52.
Venendo al danno patrimoniale richiesto, costituito dalle spese sostenute dall'attore per sottoporsi all'intervento medico chirurgico presso la Clinica Fornaca di Sessant e quantificati in complessivi
Euro 27.398,90, giova evidenziare che sostanzialmente la CTU ne ha escluso la ripetibilità dando atto che l'intervento eseguito dall'attore non è stato necessitato dal sinistro di cui è causa. A tale fine potranno essere rimborsate le sole spese pari ad Euro 300,00 di cui alla fattura 69/2019 sostenute per la visita medico -legale.
Sul danno differenziale
Ciò posto non si potrà procedere tout court alla devalutazione e rivalutazione delle somme riconosciute ma sarà necessario defalcare quanto già ricevuto dal sig. per il sinistro a Parte_1 titolo di acconto dalla compagnia assicurativa, pari ad Euro € 3.509,00 e quanto versato dall . CP_4
Come emerge dal doc. 6 prodotto da parte convenuta, l per il sinistro de quo ha corrisposto CP_4 al sig. così complessivamente la somma di Euro 9.996,10 (a titolo di indennità Parte_1 temporanea e indennità di ricaduta).
Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza, il danneggiato, avendo già ricevuto, con l'erogazione CP_ dell'indennizzo, una parte del risarcimento dall onde evitare duplicazioni di risarcimento dei danni, ha diritto di percepire solo il c.d. danno differenziale.
Infatti, il danneggiato che nel presente giudizio agisce nei confronti del responsabile civile (e della sua compagnia assicuratrice) non può ottenere (pena la duplicazione del risarcimento dei danni) il CP_ risarcimento delle voci di danno già integralmente indennizzate dall ma conserva il diritto di ottenere dal responsabile il risarcimento del danno differenziale quale maggior somma liquidata in base ai criteri elaborati in sede civilistica per il medesimo danno.
Pertanto, il calcolo che in concreto deve fare il Giudice è il seguente: calcolare il danno civilistico nel suo complesso (secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod. civ.) distinguendo il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (quest'ultimo calcolato in relazione alla percentuale riconosciuta dal CTU); quindi - tenendo distinte le due categorie di CP_ danno – sottrarre dall'importo così ottenuto il corrispondente indennizzo percepito dall'attore, così verificando la sussistenza o meno di un danno differenziale da liquidare.
Tuttavia, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, Cass. Sez. Un. n. 12566 del
22.5.2018, non vi è sempre sostanziale sovrapposizione fra le poste risarcitorie erogate nell'ambito civile e quanto corrisposto a titolo di indennizzo e ciò poiché l «non indennizza il CP_4 CP_4 danno biologico temporaneo, non accorda alcuna “personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)» , pertanto queste voci – di danno complementare – andranno riservate in via esclusiva al lavoratore vittima di infortunio sul lavoro rimanendo sottratte alla rivalsa dell'Istituto assicuratore.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale”, trattandosi, appunto, di voci di danno complementare. Solo qualora l abbia liquidato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno CP_13 biologico, il relativo importo dovrà essere detratto dal credito risarcitorio vantato dal lavoratore per danno biologico permanente, al netto però – come chiarito – della personalizzazione (nei limiti consentiti dalle tabelle milanesi) e del danno morale. CP_ Nel caso di specie risulta documentato, attraverso l'ordine di esibizione, che fattivamente l debba riconoscere al sig. , in forza della statuizione emessa dal Tribunale di Ivrea del Parte_1
29.03.2021, e abbia fattivamente liquidati un danno biologico permanente pari al 14%.
Ne consegue che il danno biologico ivi riconosciuto e di molto ridimensionato, pari al 3,5 %, deve essere necessariamente defalcato (cfr. documento prodotto dall 16.05.2024 di 148 pagine CP_4 dà atti della sentenza di condanna a carico delI emessa dal Tribunale di Ivrea con CP_4 liquidazione del danno biologico permanente pari al 14%) e va, dunque, detratta la somma che è stata riconosciuta in questa sede di solo danno biologico permanente ovvero pari ad Euro €
3.327,59, escluse le altre voci che debbono essere invece riconosciute non essendovi duplicazione per le ragioni sopra esposte.
Riconoscendo, conseguentemente, a titolo di danno non patrimoniale la minor somma di Euro
4.541,93.
Il danno patrimoniale
A questo punto occorre prendere in considerazione il danno patrimoniale lamentato dall'attore.
Si ritiene rimborsabile l'importo di Euro 300,00 per la redazione della perizia di parte pari ad Euro
366,00.
Con specifico riguardo, a tale profilo, la giurisprudenza ha, infatti, accertato il diritto alla ripetibilità delle spese documentate e sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte;
vedasi in particolare Cass, Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 - 01 la cui massima si riporta a stralcio: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”
Occorre peraltro tenere conto che la compagnia assicurativa ha già corrisposto a titolo di acconto l'ammontare di Euro 3.509,00 a tacitazione di ogni pretesa.
Conclusivamente, occorrerà procedere sul credito dovuto al danneggiato (danno non patrimoniale e danno patrimoniale 4.541,93+ 300,00 pari ad Euro 4.841,93) a defalcare quanto versato dalla
Compagnia assicurativa e trattenuto dall'attore a titolo di acconto (somma pari ad Euro 3.509,00 corrisposta in data 17.06.2020 e rivalutata dalla data dell'acconto sino ad oggi così corrispondente ad Euro 4.168,59). Si perviene così all'importo finale da liquidare di euro 673,34.
Su tale importo, già liquidato in moneta attuale, vanno calcolati gli interessi legali. Alla complessiva somma liquidata in conto capitale deve essere, inoltre, aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
A tal uopo, quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei citati indici ISTAT.
In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito, e sulla somma così ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Precisa la giurisprudenza che, qualora il debitore abbia pagato un acconto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto,
e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. sez. 6 ordinanza n. 1637 del 24.01.2020; Cassazione Sez. 3 -, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del
30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del
5.6.2018; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017;
Sez.
3 - Sentenza n. 9950 del 20/04/2017. RV. 643854 — 02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014).
Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute soccombenti in solido.
Ciò premesso, la quantificazione deve essere operata in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014 e successive modificazioni (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo per cui la domanda è stata accolta di molto ridimensionata) nella misura indicata in dispositivo, con valori prossimi ai medi tenuto conto del valore del decisum, dell'esistenza di una fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Vengono poste, altresì, a carico dei convenuti le spese per la consulenza tecnica così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti: in parziale accoglimento della domanda promossa da parte attrice:
ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del CP_3 sinistro occorso in data 28.02.2019 e, per l'effetto, condanna la soc. Partita IVA Controparte_11
, nonché in solido fra loro, al pagamento in favore P.IVA_2 Controparte_1 del sig C.F. della somma pari ad Euro 673,34 oltre interessi Parte_1 C.F._1
e rivalutazione monetaria nei limiti di cui in motivazione.
CONDANNA la soc. Partita IVA: , nonché Controparte_11 P.IVA_2 [...]
Codice Fiscale - Partita IVA , in solido fra loro, a rifondere Controparte_1 P.IVA_1 le spese di lite a parte attrice liquidate in Euro 660,00 oltre spese forf. nel limite del 15%, oltre esposti documentati pari ad Euro 759,00 (c.u. + marca da bollo), IVA, CPA e successive occorrende.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico delle convenute soccombenti.
RIGETTA e ritiene assorbita ogni e diversa domanda formulata dalle parti.
Così deciso in Ivrea 14.11.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)