CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/03/2023, n. 7057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7057 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1114/2015 R.G. proposto da: LU EF, elettivamente domiciliato in Roma, via Buccari n. 3, presso lo studio dell’avv. Walter Fini, rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Ciociano e dall’avv. Paolo Bonecchi in virtù di procura speciale in calce al ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,
- controricorrente -
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 2738/45/2014, depositata il 22 maggio 2014; CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF 2006. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7057 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 09/03/2023 R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificava, in data 29 novembre 2010, a PO AN cartella di pagamento n. 06820100531556814, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione ai fini IRPEF mod. Unico 2007 per redditi 2006, per un totale di € 11.236,24; tale cartella veniva preceduta dalla notificazione, in data 17 dicembre 2009, degli esiti del controllo formale in questione. L’Ufficio, in particolare, disconosceva alcune detrazioni d’imposta riportate in dichiarazione, relative alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione. 2. Proposto ricorso da PO AN avverso tale cartella di pagamento, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 183/22/2013, depositata il 10 settembre 2013, lo rigettava, per carenza di prova della tipologia dei lavori effettuati. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2738/45/2014, pronunciata il 14 aprile 2014 e depositata in segreteria il 22 maggio 2014, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 3 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PO AN, sulla base di due motivi Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo di ricorso PO AN eccepisce violazione e falsa applicazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che, all’epoca dell’emissione delle fatture il cui importo non era stato ammesso in detrazione, non vi era alcuna norma di legge che prevedesse che tali fatture dovessero recare dettagliatamente l’elenco dei lavori, nulla dicendo, a tal proposti, la suddetta legge n. 266/2005, nel mentre tale obbligo sarebbe stato introdotto solo con il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, successivo all’emissione delle fatture in questione. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, invece, violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, secondo comma, num. 4), dello stesso codice, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per inidoneità della motivazione della sentenza impugnata a far comprendere il percorso logico-giuridico adottato dalla C.T.R. per pervenire alla propria decisione. R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 4 7. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivo è in parte infondato, ed in parte inammissibile. Con la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 (e successivamente alla notificazione di avviso contenente gli esiti del controllo), l’Ufficio ha disconosciuto le detrazioni per alcune fatture riguardanti onere e spese per il recupero del patrimonio edilizio. In particolare, l’A.F. disconosceva le detrazioni riportate ai righi RP28 e RP29 del modulo 2 della dichiarazione, relative alle fatture n. 15 del 3 aprile 2006 e n. 27 del 17 maggio 2006, poiché riguardanti la prosecuzione di opere iniziate negli anni precedenti, nonché gli oneri indicati nei righi RP31 e 32 del modulo 4, poiché gli stessi erano già state riconosciuti come non spettanti sulla base del controllo formale per l’anno 2005, in quanto relativi a spese per interventi non ammessi in detrazione. Orbene, ciò posto, deduce il ricorrente che, con riferimento alle fatture il cui importo non era stato ammesso in detrazione (e quindi, in particolare, le fatture n. 15 del 3 aprile 2006 e n. 27 del 17 maggio 2006, emesse dalla ditta Tre Emme Costruzioni s.a.s.), la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere insufficienti le fatture in questione ai fini della detrazione (in quanto contenenti l’indicazione generica “acconto lavori per ristrutturazione”), posto che, secondo il regime vigente all’epoca dell’emissione delle fatture, non vi era una norma di legge che prevedesse l’obbligo che le stesse contenessero l’elencazione dettagliata dei lavori. R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 5 Deve tuttavia rilevarsi che, in tema di deducibilità di costi risultanti da fatture generiche, l'onere della prova va posto a carico del contribuente: come osserva Cass. 31 maggio 2018, n. 13882 (in parte motiva), proprio in relazione ad un caso caratterizzato dalla genericità delle fatture in violazione dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall’art. 219 della Direttiva n. 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'IVA l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta (così Corte giust. UE 15 settembre 2016, causa C-516/14; v. anche Cass. 23 gennaio 2020, n. 1468). Appare dunque corretta la decisione dei giudici di merito, sul rilievo che il contribuente – stante la genericità delle fatture - non aveva fornito prova della natura dei lavori, né dell’esistenza dei requisiti per la detraibilità dei relativi costi. Quanto poi alla presunta contraddizione, nella motivazione, tra il disconoscimento della detraibilità degli importi di cui alle fatture n. 15 e n. 27 del 2006 emesse dalla Tre Emme s.a.s., e il riconoscimento, invece, della detrazione, oltre che della fattura n. 31 del 2006 (contenente il riferimento alla D.I.A. del 5 maggio 2006), anche della fattura n. 70 del 2005, priva R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 6 del suddetto riferimento, trattasi di parte di motivo inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla detrazione degli importi di tali fatture. 7.2. Il secondo motivo è pure infondato. La ricorrente censura la sentenza della C.T.R., assumendo che la relativa motivazione risulta generica, ed inidonea a far comprendere il percorso logico-giuridico adottato. Al contrario, tuttavia, va rimarcato come la C.T.R. abbia chiarito come gli importi indicati nelle fatture suindicate non fossero detraibili, in quanto non era stata indicata la natura specifica dei lavori, e come non fosse all’uopo sufficiente né attendibile la perizia di parte depositata dal contribuente, peraltro redatta a distanza di cinque anni dalle fatture, e successivamente alla notificazione della cartella oggetto di impugnazione. La stessa C.T.R., inoltre, ha chiaramente spiegato come fosse inammissibile il motivo di impugnazione relativo alle detrazioni indicate nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2007 per l’anno 2006, con riferimento a lavori di ristrutturazione eseguiti nell’anno d’imposta 2005 (trattasi degli oneri, recuperati a tassazione, indicati nei righi RP 32 e 33 del modulo 3 e RP 31 e 32 del modulo 4), riguardando questioni svolte in altro e separato giudizio di appello. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 7
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. NN PO AN alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.
- controricorrente -
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 2738/45/2014, depositata il 22 maggio 2014; CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF 2006. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7057 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 09/03/2023 R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificava, in data 29 novembre 2010, a PO AN cartella di pagamento n. 06820100531556814, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione ai fini IRPEF mod. Unico 2007 per redditi 2006, per un totale di € 11.236,24; tale cartella veniva preceduta dalla notificazione, in data 17 dicembre 2009, degli esiti del controllo formale in questione. L’Ufficio, in particolare, disconosceva alcune detrazioni d’imposta riportate in dichiarazione, relative alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione. 2. Proposto ricorso da PO AN avverso tale cartella di pagamento, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 183/22/2013, depositata il 10 settembre 2013, lo rigettava, per carenza di prova della tipologia dei lavori effettuati. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2738/45/2014, pronunciata il 14 aprile 2014 e depositata in segreteria il 22 maggio 2014, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 3 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PO AN, sulla base di due motivi Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo di ricorso PO AN eccepisce violazione e falsa applicazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che, all’epoca dell’emissione delle fatture il cui importo non era stato ammesso in detrazione, non vi era alcuna norma di legge che prevedesse che tali fatture dovessero recare dettagliatamente l’elenco dei lavori, nulla dicendo, a tal proposti, la suddetta legge n. 266/2005, nel mentre tale obbligo sarebbe stato introdotto solo con il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, successivo all’emissione delle fatture in questione. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, invece, violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, secondo comma, num. 4), dello stesso codice, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per inidoneità della motivazione della sentenza impugnata a far comprendere il percorso logico-giuridico adottato dalla C.T.R. per pervenire alla propria decisione. R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 4 7. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivo è in parte infondato, ed in parte inammissibile. Con la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 (e successivamente alla notificazione di avviso contenente gli esiti del controllo), l’Ufficio ha disconosciuto le detrazioni per alcune fatture riguardanti onere e spese per il recupero del patrimonio edilizio. In particolare, l’A.F. disconosceva le detrazioni riportate ai righi RP28 e RP29 del modulo 2 della dichiarazione, relative alle fatture n. 15 del 3 aprile 2006 e n. 27 del 17 maggio 2006, poiché riguardanti la prosecuzione di opere iniziate negli anni precedenti, nonché gli oneri indicati nei righi RP31 e 32 del modulo 4, poiché gli stessi erano già state riconosciuti come non spettanti sulla base del controllo formale per l’anno 2005, in quanto relativi a spese per interventi non ammessi in detrazione. Orbene, ciò posto, deduce il ricorrente che, con riferimento alle fatture il cui importo non era stato ammesso in detrazione (e quindi, in particolare, le fatture n. 15 del 3 aprile 2006 e n. 27 del 17 maggio 2006, emesse dalla ditta Tre Emme Costruzioni s.a.s.), la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere insufficienti le fatture in questione ai fini della detrazione (in quanto contenenti l’indicazione generica “acconto lavori per ristrutturazione”), posto che, secondo il regime vigente all’epoca dell’emissione delle fatture, non vi era una norma di legge che prevedesse l’obbligo che le stesse contenessero l’elencazione dettagliata dei lavori. R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 5 Deve tuttavia rilevarsi che, in tema di deducibilità di costi risultanti da fatture generiche, l'onere della prova va posto a carico del contribuente: come osserva Cass. 31 maggio 2018, n. 13882 (in parte motiva), proprio in relazione ad un caso caratterizzato dalla genericità delle fatture in violazione dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall’art. 219 della Direttiva n. 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'IVA l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta (così Corte giust. UE 15 settembre 2016, causa C-516/14; v. anche Cass. 23 gennaio 2020, n. 1468). Appare dunque corretta la decisione dei giudici di merito, sul rilievo che il contribuente – stante la genericità delle fatture - non aveva fornito prova della natura dei lavori, né dell’esistenza dei requisiti per la detraibilità dei relativi costi. Quanto poi alla presunta contraddizione, nella motivazione, tra il disconoscimento della detraibilità degli importi di cui alle fatture n. 15 e n. 27 del 2006 emesse dalla Tre Emme s.a.s., e il riconoscimento, invece, della detrazione, oltre che della fattura n. 31 del 2006 (contenente il riferimento alla D.I.A. del 5 maggio 2006), anche della fattura n. 70 del 2005, priva R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 6 del suddetto riferimento, trattasi di parte di motivo inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla detrazione degli importi di tali fatture. 7.2. Il secondo motivo è pure infondato. La ricorrente censura la sentenza della C.T.R., assumendo che la relativa motivazione risulta generica, ed inidonea a far comprendere il percorso logico-giuridico adottato. Al contrario, tuttavia, va rimarcato come la C.T.R. abbia chiarito come gli importi indicati nelle fatture suindicate non fossero detraibili, in quanto non era stata indicata la natura specifica dei lavori, e come non fosse all’uopo sufficiente né attendibile la perizia di parte depositata dal contribuente, peraltro redatta a distanza di cinque anni dalle fatture, e successivamente alla notificazione della cartella oggetto di impugnazione. La stessa C.T.R., inoltre, ha chiaramente spiegato come fosse inammissibile il motivo di impugnazione relativo alle detrazioni indicate nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2007 per l’anno 2006, con riferimento a lavori di ristrutturazione eseguiti nell’anno d’imposta 2005 (trattasi degli oneri, recuperati a tassazione, indicati nei righi RP 32 e 33 del modulo 3 e RP 31 e 32 del modulo 4), riguardando questioni svolte in altro e separato giudizio di appello. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. R.G. N. 1114/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 7
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. NN PO AN alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.