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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n.1734/2025
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Maria Puopolo ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Acerra (NA) al Corso della Resistenza n. 128, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Maria Puopolo ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Acerra (NA) al Corso della Resistenza n. 128, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del
02/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei Con minori nata a [...] l'[...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 02/10/2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1. Le premesse formano parte integrante dell'accordo genitoriale ed in quanto tali come ad esse presupposte ne costituiscono il primo patto.
2. I figli avranno la loro residenza privilegiata già abituale presso l'abitazione condotta dalla madre in locazione sita in Acerra (NA), alla Via Adige n. 5 e saranno affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. La casa familiare sita in Acerra (NA), alla Via Adige n. 5 è assegnata alla ricorrente Parte_1
con tutti gli arredi, corredi ed accessori.
[...]
5. Il signor che per comune intesa non abiterà prevalentemente con i figli, potrà Controparte_1 vederli e tenerli con sé nei tempi e con le modalità di seguito indicati: tutti i giorni compatibilmente con gli orari e gli impegni di lavoro, previo accordo delle parti, assumendosi l'onere di collaborare paritariamente con la madre nell'espletamento delle loro necessità e nella frequentazione delle loro attività scolastiche, ludiche e sociali, con facoltà di pernottamento a settimane alterne per quanto riguarda la figlia maggiore , mentre, con riferimento al figlio più piccolo , tale facoltà Per_1 Per_2
- comunque sempre esperibile previo accordo delle parti, in caso di astringenti esigenze o di necessità temporanee - sarà esercitabile a partire dal compimento del quarto anno di età da parte di questi. I minori potranno inoltre trascorrere con il padre, sempre previa intesa tra i genitori le ricorrenze che lo riguardano (compleanno, onomastico del padre e Festa del Papà), nonché, le festività comandate seguendo per queste ultime il criterio paritario e la logica dell'alternanza tra le parti. Infine, quanto alle vacanze estive i minori potranno trascorrere con il padre 15 giorni continuativi - il piccolo
, sempre a partire dal compimento del quarto anno di età) - da stabilirsi tra le parti di comune Per_2 accordo con un congruo preavviso, tendenzialmente non oltre il 30 giugno di ciascun anno solare.
6. Il signor riconosce e garantisce la devoluzione integrale a favore della signora Controparte_1 dell'assegno unico universale previsto per i figli a carico e di qualsiasi altro Parte_1 sussidio, beneficio, emolumento o misura assistenziale da destinarsi ai figli ma in ogni caso, fermo restando quanto sopra, lo stesso si obbliga altresì a corrispondere tramite la madre Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli
[...] la somma complessiva mensile di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat per le F.O.I., oltre la quota 50% per le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli previo accordo tra le parti conformemente alle previsioni di cui al
Protocollo del Tribunale di Nola del giugno 2021, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
7. Entrambi i genitori collaboreranno attivamente e sempre presenti dovranno confrontarsi per le scelte di indirizzo riguardanti i figli, pertanto, in qualsiasi caso di disaccordo in ordine a scelte da ritenersi di rilevante importanza oppure essenziali per la crescita e/o lo sviluppo della prole, dovranno comunque raggiungere tempestivamente un'intesa al fine di evitare pregiudizio ai figli, ovvero, dopo essersi rivolti ad un percorso di mediazione familiare e persistendo l'impasse potranno e dovranno rivolgersi, in modo rituale e tempestivo, anche disgiuntamente, al Tribunale competente per le decisioni del caso.
8. Spese legali compensate.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minori. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) Prende atto che le premesse formano parte integrante dell'accordo genitoriale ed in quanto tali come ad esse presupposte ne costituiscono il primo patto.
b) Affida i figli minori ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I figli avranno la loro residenza privilegiata già abituale presso l'abitazione condotta dalla madre in locazione sita in Acerra (NA), alla Via Adige n. 5.
c) Assegna la casa familiare sita in Acerra (NA), alla Via Adige n. 5 alla ricorrente Parte_1
con tutti gli arredi, corredi ed accessori.
[...]
d) Disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva.
e) Prende atto che il signor riconosce e garantisce la devoluzione integrale Controparte_1 a favore della signora dell'assegno unico universale previsto per i figli a Parte_1 carico e di qualsiasi altro sussidio, beneficio, emolumento o misura assistenziale da destinarsi ai figli.
f) Pone in capo al sig. fermo restando quanto sopra, l'obbligo di Controparte_1 corrispondere tramite la madre entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario dei figli la somma complessiva mensile di Euro
400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat per le F.O.I., oltre la quota 50% per le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli previo accordo tra le parti conformemente alle previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di
Nola del giugno 2021, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
g) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui entrambi i genitori collaboreranno attivamente e sempre presenti dovranno confrontarsi per le scelte di indirizzo riguardanti i figli, pertanto, in qualsiasi caso di disaccordo in ordine a scelte da ritenersi di rilevante importanza oppure essenziali per la crescita e/o lo sviluppo della prole, dovranno comunque raggiungere tempestivamente un'intesa al fine di evitare pregiudizio ai figli, ovvero, dopo essersi rivolti ad un percorso di mediazione familiare e persistendo l'impasse potranno e dovranno rivolgersi, in modo rituale e tempestivo, anche disgiuntamente, al Tribunale competente per le decisioni del caso.
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 15/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)