TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 105
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Ottemperanza al titolo esecutivo

    Il Tribunale ha ritenuto che il credito per spese legali, sorto in virtù della sentenza che ne liquida l'importo e individua il debitore sulla base del principio della soccombenza, non può essere contabilmente inserito nella massa passiva in caso di dissesto dell'ente e può essere quindi passato in esecuzione in via ordinaria. Inoltre, sono stati accertati i requisiti di esistenza, perfezione e pubblicazione del titolo esecutivo, la conoscenza dello stesso da parte dell'Amministrazione, il suo passaggio in giudicato e l'inerzia dell'Amministrazione decorso il termine dilatorio.

  • Rigettato
    Penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna al pagamento di una ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento è stata respinta poiché le vicende afferenti alla procedura esecutiva renderebbero siffatta ulteriore previsione manifestamente iniqua.

  • Accolto
    Nomina del Commissario ad acta

    Il Tribunale ha accolto la domanda di nomina del Commissario ad acta, individuato nel Prefetto del Libero Consorzio comunale di Agrigento, con facoltà di delega, che provvederà ad eseguire il giudicato in caso di persistente inottemperanza dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 105
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 105
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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