Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11458 del 2025, proposto da ME RL, ER RL, ER AR, tutti quali eredi di AN RL, rappresentati e difesi dagli Avvocati Filippo Pellitteri, Michele Pellitteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casteltermini, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
ex artt. 112 e ss. c.p.a., all’ordinanza n. 23506/2022, emessa dalla Corte di Cassazione in data 13.07.2022 (a definizione del procedimento iscritto a ruolo con R.G. n. 4096/2016), pubblicata in data 27.07.2022, spedita in forma esecutiva in data 5.9.2022, notificata a mezzo PEC in data 6.09.2022, avente a oggetto la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dei ricorrenti in complessivi €. 4.200,00, oltre accessori di legge e interessi;
con contestuale condanna,
ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la penalità di mora;
con richiesta di nomina
del Commissario ad acta , in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il Dott. CH CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 3.10.2025 e depositato in pari data, ME RL, ER RL e ER AR, tutti quali eredi di AN RL, hanno adito - in riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a. e in virtù della declaratoria di incompetenza di cui all’ordinanza pubblicata dal TAR Sicilia in data 26.9.2025 - l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Casteltermini al fine di sentir ordinare l’ottemperanza, ex artt. 112 e ss. c.p.a., all’ordinanza n. 23506/2022, emessa dalla Corte di Cassazione in data 13.07.2022 (a definizione del procedimento iscritto a ruolo con R.G. n. 4096/2016), pubblicata in data 27.07.2022, spedita in forma esecutiva in data 5.9.2022, notificata a mezzo PEC in data 6.09.2022, avente a oggetto la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore dei ricorrenti in complessivi €. 4.200,00, oltre accessori di legge e interessi; con contestuale condanna di parte resistente, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a corrispondere in favore di parte ricorrente la penalità di mora; con richiesta di nomina del Commissario ad acta , in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno allegato che, con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 7.6.2016, il Comune di Casteltermini avrebbe dichiarato lo stato di dissesto. Attivata la procedura di cui agli artt. 252 e ss. TUEL, sarebbe stata quindi nominata la Commissione straordinaria di liquidazione che, a seguito dello svolgimento dei necessari adempimenti, avrebbe provveduto, ai sensi dell’art. 258, comma 3, TUEL, all’accantonamento del 50% delle somme dovute, in caso di omessa accettazione delle proposte transattive dalla stessa formulate ( giusta verbale di deliberazione n. 429 del 23 gennaio 2024). Tra esse si collocherebbe quindi la pretesa risarcitoria della ricorrente che non avrebbe accettato la dimidiazione del credito per cui è causa.
La Commissione, con deliberazione n. 443 del 18.06.2024, avrebbe provveduto ad approvare il rendiconto finale di gestione e la cessazione delle attività straordinarie di liquidazione.
Benchè ritualmente intimato, il Comune di Casteltermini ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
2. L’art. 248, comma 2, TUEL, così recita: “ dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione ”.
Ai fini che qui interessano, la presente azione esecutiva risulta essere stata intrapresa in data successiva (3.10.2025) all’approvazione del rendiconto finale di gestione (avvenuta in data 18.6.2024), cosicchè essa è ammissibile.
3. In disparte quanto precede, ad avviso della Giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 446/2023) condivisa dal Collegio, a fronte di una sentenza adottata in data successiva alla dichiarazione di dissesto, spetta al giudice dell’esecuzione verificare non solo l’epoca di insorgenza del debito, ma anche la sua natura. Pertanto, solo nel caso in cui tale debito sia effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, esso andrà ricondotto alla massa passiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione esecutiva.
3.1. Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che se il credito portato in esecuzione è costituito dalle spese legali giudiziali, come accaduto nel caso di specie, esso, lungi dal poter essere ricollegato alla pregressa attività gestoria fallimentare, deve considerarsi sorto in virtù della sentenza che ne liquida l’importo e individua il soggetto debitore, sulla base del principio della soccombenza. Consegue che tale credito non può essere contabilmente inserito nella massa passiva e ben può essere quindi passibile di esecuzione in via ordinaria.
4. Fatte queste premesse in rito e passando al merito, la giurisprudenza prevalente (CDS, n. 7285/2024), condivisa dal Collegio, subordina l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione ai provvedimenti emessi dal giudice ordinario alla sussistenza di quattro requisiti, tutti adeguatamente comprovati nel caso di specie: a) che il titolo esecutivo esista e sia perfetto; b) che l’Amministrazione abbia avuto conoscenza del titolo azionato; c) che il titolo esecutivo sia passato in giudicato; d) che l’Amministrazione sia rimasta inerte, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 14 D.L. 669/1996).
4.1. Ciò posto, nessun dubbio sussiste, ai fini che in interessano, in ordine ai requisiti di cui ai subb a) e b), stante l’intervenuta pubblicazione della pronuncia che in questa sede ci occupa e l’intervenuta notificazione della stessa nei confronti di parte resistente.
4.2. Quanto al sub c), le pronunce della S.C. di Cassazione costituiscono ontologicamente sentenze passate in giudicato, come chiarito dalla pronuncia dalla Corte stessa con sentenza n. 3752/2024: “ le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell’immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati ”.
4.3. Quanto al decorso del termine di cui al sub d), l’art. 14 D.L. n. 669/1996 – nel recitare che “ le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ” – implica che la pronuncia de qua debba essere notificata, in forma esecutiva, presso la sede reale dell’Amministrazione (in tal senso, anche C.d.s., n. 2654/2014).
Circostanze quest’ultime che, come detto, effettivamente ricorrono nel caso di specie.
5. Alla luce di quanto precede, il Collegio, a fronte dell’integrazione di tutti i presupposti di cui all’art. 112 c.p.a., accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a parte resistente di ottemperare al titolo esecutivo sopra descritto entro il termine di giorni 60, a far data dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione, effettuata nei suoi confronti a cura di parte ricorrente, della presente sentenza.
6. Per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente e nomina, sin da ora, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto del Libero Consorzio comunale di Agrigento, con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale provvederà a eseguire il giudicato, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine sopra assegnato all’Amministrazione per provvedere autonomamente.
Il Commissario si insedierà a seguito di apposita richiesta della parte ricorrente, comprovante l’inutile decorso del termine di 60 giorni sopra indicato, e il relativo compenso, che verrà determinato da questo Collegio su apposita istanza del medesimo corredata della prova dell’avvenuto assolvimento dell’incarico, è posto a carico del Comune.
7. Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione debitrice al pagamento di una ulteriore somma di denaro, per ogni violazione o inosservanza successiva al presente provvedimento, posto che le vicende afferenti alla procedura esecutiva renderebbero siffatta ulteriore previsione manifestamente iniqua.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune intimato l’ottemperanza al titolo esecutivo sopradescritto, entro il termine di giorni sessanta, a far data dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza;
- in caso di persistente inottemperanza del Comune intimato, nomina il Commissario ad acta nella persona del Prefetto del Libero Consorzio comunale di Agrigento, con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale provvederà a eseguire il titolo esecutivo azionato, nei successivi 60 giorni, con compenso a carico del Comune intimato;
- respinge l’istanza ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente che liquida nella complessiva e unica somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge, fermo il diritto della stessa di ripetere quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI IL, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
CH CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH CO | MI IL |
IL SEGRETARIO