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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/10/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. LL RR Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. UD AL EL Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNA Parte_1 C.F._1
SABRINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 37069 Villafranca di Verona
(VR), Via A. Messedaglia n. 202
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CA AR NT, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia alla via Aurelio Saffi, 16,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte ricorrente: “In via preliminare:
1) accertato il grave inadempimento del sig. in relazione agli obblighi Controparte_1 collegati all'affidamento dei figli minori, e , di cui al verbale di separazione Per_1 Per_2 consensuale dei coniugi del 16/10/2020 e del provvedimento assunto dal Presidente di
Sezione con l'ordinanza del 04/10/2023, per tutte le motivazioni indicate in atti, applicarsi a suo carico, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., il provvedimento che il Giudice adito riterrà più opportuno al caso che ci occupa, tra quello ammonitorio e/o sanzionatorio pecuniario e/o risarcitorio nei confronti dei figli minori e/o nei confronti della sig.ra , Parte_1 quest'ultimo da liquidarsi anche in forma equitativa;
nel merito:
2) confermarsi che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi con quote uguali al 50% ciascuno, sita nel Comune di Mozzecane (VR) alla Via G. Mazzini n. 11/B, rimanga assegnata alla sig.ra con i relativi arredi e corredi affinché vi possa continuare a vivere Parte_1 con i figli, e;
Per_1 Per_2
3) confermarsi che entrambe le parti si faranno carico del pagamento mensile della rata di mutuo a tasso variabile, che verrà corrisposta per la giusta metà a carico di ciascuno;
4) disporsi che i figli minori e resteranno collocati presso la casa materna Per_1 Per_2 ove hanno già fissato la residenza;
5) ai sensi dell'art. 337-quater c.c., disporsi l'affidamento super-esclusivo dei due figli minori, e , a favore della madre, sig.ra , la quale, dunque, Per_1 Per_2 Parte_1 eserciterà la potestà sui figli minori in maniera rafforzata per tutte le questioni loro inerenti;
6) disciplinarsi le modalità di visita del padre ai figli minori, e che risiedono Per_1 Per_2 stabilmente con la madre:
- una volta alla settimana, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici-ricreativi e/o sportivi dei minori, indicativamente nel giorno del martedì o del mercoledì, dalla fine del lavoro del padre che li terrà con sé per la cena e/o anche per il pernottamento, riportandoli al mattino seguente direttamente nelle rispettive scuole o, nel periodo estivo, a casa della madre entro le ore 8,00 circa;
- il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alterni dal venerdì, dopo il lavoro del padre e sino alla domenica, quando li riporterà presso la casa materna prima di cena;
pagina 2 di 10 - durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, per metà del periodo natalizio, suddividendo tale periodo in due parti: dal 25 dicembre al 30 dicembre;
e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo;
- il padre trascorrerà due settimane con i figli, anche non consecutive, durante il periodo estivo, concordando detto periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed alle esigenze dei figli.
7) disporsi che il sig. debba contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 minori e , versando, in via anticipata, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, Per_1 Per_2 alla sig.ra la somma mensile di €. 300,00 (Euro trecento/00) per ciascun figlio, Parte_1 così per complessivi €. 600,00 (Euro seicento/00). Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo i vigenti parametri ISTAT con decorrenza dal 1° febbraio di ogni anno e dovrà essere pagata mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra
, e già noto al sig. Parte_1 Controparte_1
8) disporsi che l'assegno per il contributo mensile al mantenimento dei figli minori, Per_1
e , così come richiesto in atti e così come già determinato con ordinanza presidenziale Per_2 del 04/10/2023 in via provvisoria, pari ad € 300,00 per ciascun figlio, così per complessivi €
600,00, venga pagato alla sig.ra direttamente dal datore di lavoro del sig. Parte_1
società FENICE SRL di CO UO (VR), con partita IVA Controparte_1
; P.IVA_1
9) disporsi a carico del sig. nella misura del 50%, le spese Controparte_1 straordinarie-accessorie dei figli minori e , riportandosi per la suddivisione Per_1 Per_2 delle stesse al Protocollo Famiglia siglato presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui integralmente riportato;
10) disporsi che l'assegno unico universale per i figli spetti per l'intero alla sig.ra Pt_1
, così come le relative detrazioni fiscali;
[...]
11) rigettarsi tutte le domande così come formulate da controparte, sia in via preliminare, che in via principale di merito, nonché in via riconvenzionale ed istruttoria;
in ogni caso:
12) spese e competenze di causa, oltre contributo forfettario 15% e CPA, interamente rifuse;
pagina 3 di 10 in via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “In via preliminare: eccepisce l'inammissibilità della domanda ex art. 709 ter cpc per i motivi esposti in comparsa di costituzione di nuovo difensore, trattandosi di procedimento a cognizione sommaria, governato da rito speciale, incompatibile con il corrente giudizio a cognizione piena.
Nel merito ed in principalità;
I Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, con ogni suo arredo e corredo, affinché la abiti con i figli minorenni fino a quando gli stessi non raggiungano
l'indipendenza economica.
I Affidarsi in modo condiviso i figli minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i coniugi e con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
II Stabilire in €. 150,00 mensili l'assegno di mantenimento per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, a decorrere dalla domanda.
III Disporsi che il padre possa vedere i figli, tutti le settimane almeno una volta a settimana, nelle sere del mercoledi dalle 18 con diritto di tenerli a dormire presso di sé ed onere di accompagnarli presso la madre alle ore 7.00, due fine settimana al mese con cadenza quindicinale, dal venerdi alle 18.00 alla domenica sera alle 21.30, oltre che nella settimana in cui
i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la madre, il venerdi ad esso antecedente dalle ore
18.00 alle ore 22.00 o alle ore 23.00 nel periodo estivo.
IV Prevedersi, quanto al figlio maggiore che possa liberamente vedere e pernottare Per_1 dal padre, oltre i tempi di cui al precedente punto IV)
V prevedersi quanto alle vacanze estive che il padre possa tenere con sé i figli minori 20 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. VII) prevedersi che, durante le vacanze natalizie i figli trascorrano, secondo il criterio dell'alternanza, dal 25 al 30 dicembre e dal 31 al 06.1 con ciascun genitore e durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni, la Pasqua ed il lunedi dell'Angelo
***
In via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della domanda avversaria ex art. 709 ter, irrogare l'ammonimento alla parte attrice per non aver consegnato le ricevute delle spese straordinarie ovvero averle consegnate in ritardo ed in modo irregolare,
pagina 4 di 10 In via istruttoria: Volersi disporre CTU sulle capacità genitoriali della madre al fine di meglio individuare le modalità ed i tempi di affidamento e di collocazione dei figli minori presso ciascun genitore
Reiterate le eccezioni alle istanze istruttorie avversarie.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2438/2025 r. sent., pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
21/06/2008 tra e ai sensi dell'art. 4, comma Parte_1 Controparte_1
XII, l. 898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande, attinenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale.
1) Dati di sintesi.
AL matrimonio sono nati due figli: , il 03/01/2011 ad Isola della Scala (VR); Per_1 Per_2 il 08/01/2016.
Le condizioni della separazione consensuale prevedevano affido condiviso, collocazione dei minori presso la madre, regolamentazione “standard” delle visite, ed un contibuto paterno al loro mantenimento pari ad euro 500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel ricorso divorzile la ricorrente ha però lamentato l'inadempimento agli impegni economici da parte del resistente, incluso il pagamento, pro quota, della rata del muto relativo all'abitazione familiare, nonché il carente rispetto della regolamentazione relativa alle visite, oltre che, in generale, una scarsa collaborazione nella loro gestione (rinnovo documenti;
deleghe scolastiche) ed in generale quanto alle decisioni da assumere nel loro interesse.
Il resistente, costituitosi, ha ammesso di non essere stato pienamente adempiente sul piano economico, allegando difficoltà lavorative (svolgeva in forma imprenditoriale individuale attività nell'edilizia, andata in crisi nel periodo della pandemia da Covid 19) che lo hanno poi indotto a lasciare il lavoro in proprio e ad optare per un lavoro alle dipendenze. Quanto alla sua relazione con i figli, ha negato la versione della ricorrente, accusandola, invece, di essere ella stessa ad ostacolarla e di escluderlo dalle decisioni che li riguardano.
pagina 5 di 10 Deve darsi atto che la ricorrente ha denunciato ex art. 388 c.p. il resistente proprio per i mancati pagamenti ed ha assunto plurime iniziative anche sul piano esecutivo. Da ultimo (di fatto in concomitanza con le fasi conclusive del procedimento) ha attivato quale modalità di riscossione del contributo quella dell'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro.
All'esito dell'udienza presidenziale sono stati adottati i seguenti provvedimenti, che, di fatto, costituiscono il regime tuttora in vigore:
“A parziale modifica delle condizioni di separazione dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con diritto del padre di incontrarli e tenerli con sé una Per_1 Per_2 volta alla settimana, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici- ricreativi e/o sportivi dei minori, indicativamente nel giorno del mercoledì, dalla fine del lavoro del padre che li terrà con sé per la cena e per il pernottamento, riportandoli al mattino seguente direttamente nelle rispettive scuole o, nel periodo estivo, a casa della madre entro le ore 8,00 circa;
disporsi, altresì, che il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alterni dal venerdì, dopo il lavoro, e sino alla domenica, quando li riporterà presso la casa materna prima di cena;
per i restanti periodi conferma le condizioni di separazione;
aumenta ad € 300 per ciascun figlio il contributo mensile al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
2) Affido e regolamentazione delle visite.
Va confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Da un lato è inopportuno disporre – come da istanza della ricorrente – l'affido super esclusivo, che, di fatto, escluderebbe il padre dalle scelte, anche quelle di maggiore importanza, che riguardano i minori in assenza dei rigorosi presupposti per adottare una simile misura. Sebbene, infatti, nel corso del procedimento il Tribunale sia stato chiamato più volte ad intervenire, anche cercando di mediare tra le parti, per trovare una soluzione nell'interesse dei figli, deve darsi atto che, in tali circostanze, le resistenze del signor ad aderire alle richieste della signora non appaiono ingiustificate o CP_1 Pt_1 irragionevoli. Si pensi, ad esempio, all'istanza materna di trasferire la figlia in altra scuola a primo quadrimestre pressochè ultimato, istanza dettata da ragioni organizzative e non da problematiche scolastiche della minore (il trasferimento è stato poi autorizzato ma a partire dall'anno scolastico successivo). Anche le perplessità del padre nell'incaricare per un pagina 6 di 10 sostegno psicologico alla figlia la medesima professionista che seguiva la madre non sono parse meramente emulative.
Deve poi darsi atto che il figlio maggiore, , sentito in Tribunale si è espresso in modo Per_1 molto positivo quanto al proprio rapporto con il padre ed alle sue modalità educative, evidenziando come il genitore insegni il valore del sacrificio e l'importanza di “guadagnarsi” le cose che si desiderano.
D'altro canto va rilevato che il maggior carico organizzativo e di gestione pratica dei minori grava sulla ricorrente, e la conflittualità tra le parti (alimentata anche da procedimenti penali per omesso pagamento e da procedure esecutive legittimate dai mancati puntuali pagamenti) non agevola la comunicazione, serena e collaborativa, che, invece, è a base dell'affido condiviso. In una situazione relazionale qual è quella attuale tra i genitori, l'affido condiviso appare pregiudizievole, in quanto fonte di continue recriminazioni, discussioni e difficolà, sì che, nel preminente interesse dei figli, ma mantenuto l'affido esclusivo alla madre, presso cui sono prevalentemente collocati, e che si è rivelata comunque capace di accudirli e seguirli, pur nelle difficoltà pratiche ed organizzative. Non vi sono ragioni, quindi, per disporre sul piano istruttori la CTU sulle capacità genitoriali della ricorrente, chiesta dal resistente.
Venendo, poi, alla regolamentazione delle visite padre-figli, si ritiene possa essere in questa sede confermata la disciplina già prevista nei provvedimenti presidenziali, salvi diversi accordi tra le parti, specie quanto alla possibilità per il figlio , considerata l'età, di Per_1 trascorrere anche tempi maggiori con il padre.
Quanto alla distribuzione dei periodi di vacanza, si confermano le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione personale, da intendersi qui richiamate.
3) Determinazioni economiche.
Vanno confermate le determinazioni economiche in essere, come da istanza della ricorrente, con rivalutazione all'attualità del contributo dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli.
A tale conclusione si perviene considerati i redditi da lavoro dipendente delle parti, come risultanti dalla documentazione economico-patrimoniale da ultimo depositata (per quanto incompleta da parte soprattutto del resistente/convenuto per quanto attiene gli estratti conto), considerato che la resistente vive nell'abitazione familiare, che le è stata assegnata, ma che il resistente non versa la propria quota parte della rata del mutuo variabile (l'immobile è in pagina 7 di 10 comproprietà al 50% tra le parti) e vive invece nella casa datagli in comodato dalla madre, nonché tenuto conto che l'AUU per i figli è interamente percepito dalla ricorrente.
Quanto alle istanze della ricorrente di ordinare al resistente il pagamento della quota di spettanza della rata del mutuo, se ne dichiara l'inammissibilità in questa sede, per quanto se ne tenga conto nelle determinazioni assunte.
4) Istanza di ammonimento e sanzioni.
Da ultimo la ricorrente ha formulato istanza di ammonire e sanzionare (lasciando l'individuazione delle concrete modalità al Collegio) il resistente in ordine agli inadempimenti di tipo economico ed al rispetto delle visite.
Il resistente ha eccepito l'inammissibilità della richiesta e, in via subordinata, ne ha chiesto il rigetto chiedendo invece di ammonire la ricorrente per non aver consegnato le ricevute delle spese straordinarie ovvero averle consegnate in ritardo ed in modo irregolare.
Va premessa la piena ammissibilità dell'istanza, intervenuta in pendenza di procedimento e sulla quale, sia pure nella fase conclusiva, si è svolto il contraddittorio.
È emerso negli scritti conclusivi come la ricorrente percepisca ora il contributo mensile per i figli in forza dell'ordine diretto al datore di lavoro, sì che non si prospettano sotto questo profili futuri inadempimenti. Resta, però, la criticità data dalla corresponsione della quota parte delle spese accessorie, tema di rilievo considerata l'età crescente dei figli, anche in ragione del mancanto pagamento della propria parte della rata di mutuo da parte del resistente.
Poiché l'atteggiamento di quest'ultimo non pare mutato nel corso del procedimento (che ha avuto una certa durata), il resistente/convenuto va ammonito nel senso di corrispondere regolarmente quanto dovuto per mantenimento e spese straordinarie/accessorie per i figli e ad ottemperare al calendario delle visite.
Di contro non si ritiene di assumere ulteriori provvedimenti sanzionatorio e/o risarcitori, peraltro nemmeno puntualmente descritti ed individuati. Non vi è evidenza, invece, che la ricorrente ometta di fornire al resistente le giustificazioni contabili di quanto speso.
5) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, prevalentemente ravvisabile in capo al resistente/convenuto. Va riconosciuta la natura neutra della pronuncia sullo status, mentre va riconosciuta la soccombenza di ambo le parti in punto affido (la ricorrente insiste per l'affido superesclusivo, il resistente per quello condiviso), e la soccombenza del resistente sul piano pagina 8 di 10 economico e dell'ammonimento. Previa compensazione, quindi, per i 2/3, il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente la quota residua (al netto della compensazione) delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Conferma l'affido esclusivo dei figli , nato in data [...], e nata Per_1 Per_2 in data 08/01/2016, alla madre, nonché la loro residenza prevalente presso di lei;
2) Conferma l'assegnazione dell'abitazione familiare con arredi e corredi alla ricorrente, che l'abiterà con i figli;
3) Conferma le modalità di visita padre-figli determinate nei provvedimenti presidenziali, da intendersi qui sul punto richiamati per relationem, salvi diversi accordi tra le parti specie quanto a possibilità di maggiori tempi di permanenza del figlio maggiore presso il padre;
4) Conferma il riparto dei periodi di vacanza concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, da intendersi qui richiamati per relationem sul punto;
5) Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli la somma complessivi di euro 612,60 mensili (euro 600,00 rivalutate ad oggi, nella misura di metà per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
6) AUU integralmente percepito dalla ricorrente;
7) Ammonisce il resistente/convenuto a corrispondere regolarmente quanto dovuto per mantenimento e spese straordinarie/accessorie per i figli e ad ottemperare al calendario delle visite;
8) Previa compensazione per 2/3 delle spese di lite, condanna il resistente/convenuto al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che, al netto della compensazione, liquida per la quota residua in euro 2.997,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge.
pagina 9 di 10 Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
La Giudice est. La Presidente
UD AL EL LL RR
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. LL RR Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. UD AL EL Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNA Parte_1 C.F._1
SABRINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 37069 Villafranca di Verona
(VR), Via A. Messedaglia n. 202
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CA AR NT, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia alla via Aurelio Saffi, 16,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte ricorrente: “In via preliminare:
1) accertato il grave inadempimento del sig. in relazione agli obblighi Controparte_1 collegati all'affidamento dei figli minori, e , di cui al verbale di separazione Per_1 Per_2 consensuale dei coniugi del 16/10/2020 e del provvedimento assunto dal Presidente di
Sezione con l'ordinanza del 04/10/2023, per tutte le motivazioni indicate in atti, applicarsi a suo carico, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., il provvedimento che il Giudice adito riterrà più opportuno al caso che ci occupa, tra quello ammonitorio e/o sanzionatorio pecuniario e/o risarcitorio nei confronti dei figli minori e/o nei confronti della sig.ra , Parte_1 quest'ultimo da liquidarsi anche in forma equitativa;
nel merito:
2) confermarsi che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi con quote uguali al 50% ciascuno, sita nel Comune di Mozzecane (VR) alla Via G. Mazzini n. 11/B, rimanga assegnata alla sig.ra con i relativi arredi e corredi affinché vi possa continuare a vivere Parte_1 con i figli, e;
Per_1 Per_2
3) confermarsi che entrambe le parti si faranno carico del pagamento mensile della rata di mutuo a tasso variabile, che verrà corrisposta per la giusta metà a carico di ciascuno;
4) disporsi che i figli minori e resteranno collocati presso la casa materna Per_1 Per_2 ove hanno già fissato la residenza;
5) ai sensi dell'art. 337-quater c.c., disporsi l'affidamento super-esclusivo dei due figli minori, e , a favore della madre, sig.ra , la quale, dunque, Per_1 Per_2 Parte_1 eserciterà la potestà sui figli minori in maniera rafforzata per tutte le questioni loro inerenti;
6) disciplinarsi le modalità di visita del padre ai figli minori, e che risiedono Per_1 Per_2 stabilmente con la madre:
- una volta alla settimana, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici-ricreativi e/o sportivi dei minori, indicativamente nel giorno del martedì o del mercoledì, dalla fine del lavoro del padre che li terrà con sé per la cena e/o anche per il pernottamento, riportandoli al mattino seguente direttamente nelle rispettive scuole o, nel periodo estivo, a casa della madre entro le ore 8,00 circa;
- il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alterni dal venerdì, dopo il lavoro del padre e sino alla domenica, quando li riporterà presso la casa materna prima di cena;
pagina 2 di 10 - durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, per metà del periodo natalizio, suddividendo tale periodo in due parti: dal 25 dicembre al 30 dicembre;
e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo;
- il padre trascorrerà due settimane con i figli, anche non consecutive, durante il periodo estivo, concordando detto periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed alle esigenze dei figli.
7) disporsi che il sig. debba contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 minori e , versando, in via anticipata, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, Per_1 Per_2 alla sig.ra la somma mensile di €. 300,00 (Euro trecento/00) per ciascun figlio, Parte_1 così per complessivi €. 600,00 (Euro seicento/00). Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo i vigenti parametri ISTAT con decorrenza dal 1° febbraio di ogni anno e dovrà essere pagata mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra
, e già noto al sig. Parte_1 Controparte_1
8) disporsi che l'assegno per il contributo mensile al mantenimento dei figli minori, Per_1
e , così come richiesto in atti e così come già determinato con ordinanza presidenziale Per_2 del 04/10/2023 in via provvisoria, pari ad € 300,00 per ciascun figlio, così per complessivi €
600,00, venga pagato alla sig.ra direttamente dal datore di lavoro del sig. Parte_1
società FENICE SRL di CO UO (VR), con partita IVA Controparte_1
; P.IVA_1
9) disporsi a carico del sig. nella misura del 50%, le spese Controparte_1 straordinarie-accessorie dei figli minori e , riportandosi per la suddivisione Per_1 Per_2 delle stesse al Protocollo Famiglia siglato presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui integralmente riportato;
10) disporsi che l'assegno unico universale per i figli spetti per l'intero alla sig.ra Pt_1
, così come le relative detrazioni fiscali;
[...]
11) rigettarsi tutte le domande così come formulate da controparte, sia in via preliminare, che in via principale di merito, nonché in via riconvenzionale ed istruttoria;
in ogni caso:
12) spese e competenze di causa, oltre contributo forfettario 15% e CPA, interamente rifuse;
pagina 3 di 10 in via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “In via preliminare: eccepisce l'inammissibilità della domanda ex art. 709 ter cpc per i motivi esposti in comparsa di costituzione di nuovo difensore, trattandosi di procedimento a cognizione sommaria, governato da rito speciale, incompatibile con il corrente giudizio a cognizione piena.
Nel merito ed in principalità;
I Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, con ogni suo arredo e corredo, affinché la abiti con i figli minorenni fino a quando gli stessi non raggiungano
l'indipendenza economica.
I Affidarsi in modo condiviso i figli minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i coniugi e con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
II Stabilire in €. 150,00 mensili l'assegno di mantenimento per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, a decorrere dalla domanda.
III Disporsi che il padre possa vedere i figli, tutti le settimane almeno una volta a settimana, nelle sere del mercoledi dalle 18 con diritto di tenerli a dormire presso di sé ed onere di accompagnarli presso la madre alle ore 7.00, due fine settimana al mese con cadenza quindicinale, dal venerdi alle 18.00 alla domenica sera alle 21.30, oltre che nella settimana in cui
i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la madre, il venerdi ad esso antecedente dalle ore
18.00 alle ore 22.00 o alle ore 23.00 nel periodo estivo.
IV Prevedersi, quanto al figlio maggiore che possa liberamente vedere e pernottare Per_1 dal padre, oltre i tempi di cui al precedente punto IV)
V prevedersi quanto alle vacanze estive che il padre possa tenere con sé i figli minori 20 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. VII) prevedersi che, durante le vacanze natalizie i figli trascorrano, secondo il criterio dell'alternanza, dal 25 al 30 dicembre e dal 31 al 06.1 con ciascun genitore e durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni, la Pasqua ed il lunedi dell'Angelo
***
In via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della domanda avversaria ex art. 709 ter, irrogare l'ammonimento alla parte attrice per non aver consegnato le ricevute delle spese straordinarie ovvero averle consegnate in ritardo ed in modo irregolare,
pagina 4 di 10 In via istruttoria: Volersi disporre CTU sulle capacità genitoriali della madre al fine di meglio individuare le modalità ed i tempi di affidamento e di collocazione dei figli minori presso ciascun genitore
Reiterate le eccezioni alle istanze istruttorie avversarie.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2438/2025 r. sent., pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
21/06/2008 tra e ai sensi dell'art. 4, comma Parte_1 Controparte_1
XII, l. 898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande, attinenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale.
1) Dati di sintesi.
AL matrimonio sono nati due figli: , il 03/01/2011 ad Isola della Scala (VR); Per_1 Per_2 il 08/01/2016.
Le condizioni della separazione consensuale prevedevano affido condiviso, collocazione dei minori presso la madre, regolamentazione “standard” delle visite, ed un contibuto paterno al loro mantenimento pari ad euro 500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel ricorso divorzile la ricorrente ha però lamentato l'inadempimento agli impegni economici da parte del resistente, incluso il pagamento, pro quota, della rata del muto relativo all'abitazione familiare, nonché il carente rispetto della regolamentazione relativa alle visite, oltre che, in generale, una scarsa collaborazione nella loro gestione (rinnovo documenti;
deleghe scolastiche) ed in generale quanto alle decisioni da assumere nel loro interesse.
Il resistente, costituitosi, ha ammesso di non essere stato pienamente adempiente sul piano economico, allegando difficoltà lavorative (svolgeva in forma imprenditoriale individuale attività nell'edilizia, andata in crisi nel periodo della pandemia da Covid 19) che lo hanno poi indotto a lasciare il lavoro in proprio e ad optare per un lavoro alle dipendenze. Quanto alla sua relazione con i figli, ha negato la versione della ricorrente, accusandola, invece, di essere ella stessa ad ostacolarla e di escluderlo dalle decisioni che li riguardano.
pagina 5 di 10 Deve darsi atto che la ricorrente ha denunciato ex art. 388 c.p. il resistente proprio per i mancati pagamenti ed ha assunto plurime iniziative anche sul piano esecutivo. Da ultimo (di fatto in concomitanza con le fasi conclusive del procedimento) ha attivato quale modalità di riscossione del contributo quella dell'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro.
All'esito dell'udienza presidenziale sono stati adottati i seguenti provvedimenti, che, di fatto, costituiscono il regime tuttora in vigore:
“A parziale modifica delle condizioni di separazione dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con diritto del padre di incontrarli e tenerli con sé una Per_1 Per_2 volta alla settimana, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici- ricreativi e/o sportivi dei minori, indicativamente nel giorno del mercoledì, dalla fine del lavoro del padre che li terrà con sé per la cena e per il pernottamento, riportandoli al mattino seguente direttamente nelle rispettive scuole o, nel periodo estivo, a casa della madre entro le ore 8,00 circa;
disporsi, altresì, che il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alterni dal venerdì, dopo il lavoro, e sino alla domenica, quando li riporterà presso la casa materna prima di cena;
per i restanti periodi conferma le condizioni di separazione;
aumenta ad € 300 per ciascun figlio il contributo mensile al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
2) Affido e regolamentazione delle visite.
Va confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Da un lato è inopportuno disporre – come da istanza della ricorrente – l'affido super esclusivo, che, di fatto, escluderebbe il padre dalle scelte, anche quelle di maggiore importanza, che riguardano i minori in assenza dei rigorosi presupposti per adottare una simile misura. Sebbene, infatti, nel corso del procedimento il Tribunale sia stato chiamato più volte ad intervenire, anche cercando di mediare tra le parti, per trovare una soluzione nell'interesse dei figli, deve darsi atto che, in tali circostanze, le resistenze del signor ad aderire alle richieste della signora non appaiono ingiustificate o CP_1 Pt_1 irragionevoli. Si pensi, ad esempio, all'istanza materna di trasferire la figlia in altra scuola a primo quadrimestre pressochè ultimato, istanza dettata da ragioni organizzative e non da problematiche scolastiche della minore (il trasferimento è stato poi autorizzato ma a partire dall'anno scolastico successivo). Anche le perplessità del padre nell'incaricare per un pagina 6 di 10 sostegno psicologico alla figlia la medesima professionista che seguiva la madre non sono parse meramente emulative.
Deve poi darsi atto che il figlio maggiore, , sentito in Tribunale si è espresso in modo Per_1 molto positivo quanto al proprio rapporto con il padre ed alle sue modalità educative, evidenziando come il genitore insegni il valore del sacrificio e l'importanza di “guadagnarsi” le cose che si desiderano.
D'altro canto va rilevato che il maggior carico organizzativo e di gestione pratica dei minori grava sulla ricorrente, e la conflittualità tra le parti (alimentata anche da procedimenti penali per omesso pagamento e da procedure esecutive legittimate dai mancati puntuali pagamenti) non agevola la comunicazione, serena e collaborativa, che, invece, è a base dell'affido condiviso. In una situazione relazionale qual è quella attuale tra i genitori, l'affido condiviso appare pregiudizievole, in quanto fonte di continue recriminazioni, discussioni e difficolà, sì che, nel preminente interesse dei figli, ma mantenuto l'affido esclusivo alla madre, presso cui sono prevalentemente collocati, e che si è rivelata comunque capace di accudirli e seguirli, pur nelle difficoltà pratiche ed organizzative. Non vi sono ragioni, quindi, per disporre sul piano istruttori la CTU sulle capacità genitoriali della ricorrente, chiesta dal resistente.
Venendo, poi, alla regolamentazione delle visite padre-figli, si ritiene possa essere in questa sede confermata la disciplina già prevista nei provvedimenti presidenziali, salvi diversi accordi tra le parti, specie quanto alla possibilità per il figlio , considerata l'età, di Per_1 trascorrere anche tempi maggiori con il padre.
Quanto alla distribuzione dei periodi di vacanza, si confermano le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione personale, da intendersi qui richiamate.
3) Determinazioni economiche.
Vanno confermate le determinazioni economiche in essere, come da istanza della ricorrente, con rivalutazione all'attualità del contributo dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli.
A tale conclusione si perviene considerati i redditi da lavoro dipendente delle parti, come risultanti dalla documentazione economico-patrimoniale da ultimo depositata (per quanto incompleta da parte soprattutto del resistente/convenuto per quanto attiene gli estratti conto), considerato che la resistente vive nell'abitazione familiare, che le è stata assegnata, ma che il resistente non versa la propria quota parte della rata del mutuo variabile (l'immobile è in pagina 7 di 10 comproprietà al 50% tra le parti) e vive invece nella casa datagli in comodato dalla madre, nonché tenuto conto che l'AUU per i figli è interamente percepito dalla ricorrente.
Quanto alle istanze della ricorrente di ordinare al resistente il pagamento della quota di spettanza della rata del mutuo, se ne dichiara l'inammissibilità in questa sede, per quanto se ne tenga conto nelle determinazioni assunte.
4) Istanza di ammonimento e sanzioni.
Da ultimo la ricorrente ha formulato istanza di ammonire e sanzionare (lasciando l'individuazione delle concrete modalità al Collegio) il resistente in ordine agli inadempimenti di tipo economico ed al rispetto delle visite.
Il resistente ha eccepito l'inammissibilità della richiesta e, in via subordinata, ne ha chiesto il rigetto chiedendo invece di ammonire la ricorrente per non aver consegnato le ricevute delle spese straordinarie ovvero averle consegnate in ritardo ed in modo irregolare.
Va premessa la piena ammissibilità dell'istanza, intervenuta in pendenza di procedimento e sulla quale, sia pure nella fase conclusiva, si è svolto il contraddittorio.
È emerso negli scritti conclusivi come la ricorrente percepisca ora il contributo mensile per i figli in forza dell'ordine diretto al datore di lavoro, sì che non si prospettano sotto questo profili futuri inadempimenti. Resta, però, la criticità data dalla corresponsione della quota parte delle spese accessorie, tema di rilievo considerata l'età crescente dei figli, anche in ragione del mancanto pagamento della propria parte della rata di mutuo da parte del resistente.
Poiché l'atteggiamento di quest'ultimo non pare mutato nel corso del procedimento (che ha avuto una certa durata), il resistente/convenuto va ammonito nel senso di corrispondere regolarmente quanto dovuto per mantenimento e spese straordinarie/accessorie per i figli e ad ottemperare al calendario delle visite.
Di contro non si ritiene di assumere ulteriori provvedimenti sanzionatorio e/o risarcitori, peraltro nemmeno puntualmente descritti ed individuati. Non vi è evidenza, invece, che la ricorrente ometta di fornire al resistente le giustificazioni contabili di quanto speso.
5) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, prevalentemente ravvisabile in capo al resistente/convenuto. Va riconosciuta la natura neutra della pronuncia sullo status, mentre va riconosciuta la soccombenza di ambo le parti in punto affido (la ricorrente insiste per l'affido superesclusivo, il resistente per quello condiviso), e la soccombenza del resistente sul piano pagina 8 di 10 economico e dell'ammonimento. Previa compensazione, quindi, per i 2/3, il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente la quota residua (al netto della compensazione) delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Conferma l'affido esclusivo dei figli , nato in data [...], e nata Per_1 Per_2 in data 08/01/2016, alla madre, nonché la loro residenza prevalente presso di lei;
2) Conferma l'assegnazione dell'abitazione familiare con arredi e corredi alla ricorrente, che l'abiterà con i figli;
3) Conferma le modalità di visita padre-figli determinate nei provvedimenti presidenziali, da intendersi qui sul punto richiamati per relationem, salvi diversi accordi tra le parti specie quanto a possibilità di maggiori tempi di permanenza del figlio maggiore presso il padre;
4) Conferma il riparto dei periodi di vacanza concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, da intendersi qui richiamati per relationem sul punto;
5) Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli la somma complessivi di euro 612,60 mensili (euro 600,00 rivalutate ad oggi, nella misura di metà per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
6) AUU integralmente percepito dalla ricorrente;
7) Ammonisce il resistente/convenuto a corrispondere regolarmente quanto dovuto per mantenimento e spese straordinarie/accessorie per i figli e ad ottemperare al calendario delle visite;
8) Previa compensazione per 2/3 delle spese di lite, condanna il resistente/convenuto al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che, al netto della compensazione, liquida per la quota residua in euro 2.997,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge.
pagina 9 di 10 Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
La Giudice est. La Presidente
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