Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00825/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2024, proposto da
La Villa S.r.l., Edos S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Gabriella Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Santina Cucco, Marianna Fraulini, con domicilio eletto presso lo studio Santina Cucco in Milano, piazza Città di Lombardia , 1;
nei confronti
Agenzia di Tutela della Salute della Citta' Metropolitana di Milano, Agenzia di Tutela della Salute Ats dell'Insubria, Agenzia di Tutela della Salute Adella Brianza, Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua della Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XII/1513 del 13.12.2023, avente a oggetto “Determinazioni in ordine al potenziamento delle risorse di FSR destinate nel 2024 all'area dei servizi territoriali residenziali dell'area anziani, dell'area residenziale della disabilità e dell'area residenziale delle dipendenze”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 19.12.2023 Serie Ordinaria n. 51, nonché della Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XII/1827 del 31.01.2024, avente a oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024” con relativi “Allegati”-con particolare riferimento all' “Allegato 5-Area Interventi Sociosanitari”, ivi compresa l “Appendice” contenente lo “Schema di Contratto”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visto l’atto del 14 gennaio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. DR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con atto depositato in data 14.1.2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto, pertanto, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, come da accordo con la controparte.
Considerato che:
- secondo consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, “il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Cons. Stato, Sez. III, 8 febbraio 2023, n.1418).
Ritenuto che:
- stante la dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a;
Ritenuto di compensare le spese di lite, tenuto conto del consenso manifestato al riguardo dalla parte resistente mediante sottoscrizione dell’atto del 14.1.2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
DR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR AR | TE EL |
IL SEGRETARIO