Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 121
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica avvisi di accertamento e decadenza

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività del deposito, avvenuto oltre il termine previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, a fronte della notifica dell'ingiunzione di pagamento.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei crediti

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività del deposito, senza entrare nel merito della prescrizione.

  • Inammissibile
    Non debenza sanzioni e interessi per periodo di sospensione versamenti

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività del deposito, senza entrare nel merito della debenza di sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 121
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo