CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santi Cosma E Damiano - Via Enrico De Nicola 8 04020 Santi Cosma E Damiano LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2011
- INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2012 - INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2013
- INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2014
- INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 909/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell' ingiunzione fiscale n. 2023/67 del 01.12.2023 emessa dalla SO.GE.R.T. S.p.A. in qualità di concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Santi Cosma e Damiano, notificata il 3.1.2024, relativamente alle somme a titolo di IMU anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oltre sanzioni, interessi, oneri e spese per un totale di Euro 6.478,31.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. Omessa,nulla, inesistente notifica degli avvisi di accertamento e intervenuta decadenza dei relativi diritti.
Prescrizione e decadenza dei crediti azionati dal Comune di Santi Cosma e Damiano con l'impugnata ingiunzione fiscale. Afferma di non aver ricevuto alcuna notificazione di avvisi di accertamento relativi alle annualità richieste con conseguente decadenza della potestà impositiva comunale e intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa erariale, anche qualora si consideri il dies a quo del termine di prescrizione decorrente dalla notificazione degli avvisi di accertamento.
2. Non debenza delle sanzioni e interessi relative al periodo di sospensione dei versamenti di cui all'art. 68
D.L. 18/2020.
Si è costituito in giudizio il Comune di Santi Cosma e Damiano che eccepisce, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per tardività del deposito avvenuto in data 5 giugno 2024, rispetto alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 6 febbraio 2024.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. s.p.a. , concessionaria del servizio di gestione e di riscossione coattiva dei tributi del Comune resistente, che eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine prescritto, ex art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992 per il deposito del ricorso. Nel merito chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene, per ragioni di ordine processuale, doversi pregiudizialmente pronunciare sull'eccezione di inammissibilità opposta dalle parti resistenti.
L'eccezione è fondata e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Giova osservare, al fine del decidere, che a fronte della notificazione dell'ingiunzione di pagamento in data
3 gennaio 2024 il ricorrente ha proceduto a notificare l'atto introduttivo del presente giudizio in data 6 febbraio
2024 e al relativo deposito in data 5 giugno 2024, come da documentazione in atti.
Appare, ictu oculi, emergere la circostanza che il ricorrente abbia proceduto a depositare il ricorso oltre il termine prescritto ex art. 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992, con conseguente inammissibilità, come previsto dalla richiamata disposizione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santi Cosma E Damiano - Via Enrico De Nicola 8 04020 Santi Cosma E Damiano LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2011
- INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2012 - INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2013
- INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2014
- INGIUNZIONE FIS n. 2023-67 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 909/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell' ingiunzione fiscale n. 2023/67 del 01.12.2023 emessa dalla SO.GE.R.T. S.p.A. in qualità di concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Santi Cosma e Damiano, notificata il 3.1.2024, relativamente alle somme a titolo di IMU anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oltre sanzioni, interessi, oneri e spese per un totale di Euro 6.478,31.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. Omessa,nulla, inesistente notifica degli avvisi di accertamento e intervenuta decadenza dei relativi diritti.
Prescrizione e decadenza dei crediti azionati dal Comune di Santi Cosma e Damiano con l'impugnata ingiunzione fiscale. Afferma di non aver ricevuto alcuna notificazione di avvisi di accertamento relativi alle annualità richieste con conseguente decadenza della potestà impositiva comunale e intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa erariale, anche qualora si consideri il dies a quo del termine di prescrizione decorrente dalla notificazione degli avvisi di accertamento.
2. Non debenza delle sanzioni e interessi relative al periodo di sospensione dei versamenti di cui all'art. 68
D.L. 18/2020.
Si è costituito in giudizio il Comune di Santi Cosma e Damiano che eccepisce, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per tardività del deposito avvenuto in data 5 giugno 2024, rispetto alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 6 febbraio 2024.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. s.p.a. , concessionaria del servizio di gestione e di riscossione coattiva dei tributi del Comune resistente, che eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine prescritto, ex art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992 per il deposito del ricorso. Nel merito chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene, per ragioni di ordine processuale, doversi pregiudizialmente pronunciare sull'eccezione di inammissibilità opposta dalle parti resistenti.
L'eccezione è fondata e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Giova osservare, al fine del decidere, che a fronte della notificazione dell'ingiunzione di pagamento in data
3 gennaio 2024 il ricorrente ha proceduto a notificare l'atto introduttivo del presente giudizio in data 6 febbraio
2024 e al relativo deposito in data 5 giugno 2024, come da documentazione in atti.
Appare, ictu oculi, emergere la circostanza che il ricorrente abbia proceduto a depositare il ricorso oltre il termine prescritto ex art. 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992, con conseguente inammissibilità, come previsto dalla richiamata disposizione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.