Articolo 10 della Legge 22 novembre 1952, n. 1571
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 dicembre 1952
Art. 10.
I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito.
L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministeri dell'interno e dei trasporti.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1952
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