Versione
10 dicembre 1952
10 dicembre 1952
Art. 10.
I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito.
L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministeri dell'interno e dei trasporti.
I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito.
L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministeri dell'interno e dei trasporti.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-398/98, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica, 15/02/2001Provvedimento: Avviso legale importante | 61998C0398 Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 15 febbraio 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) - Detenzione obbligatoria di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi. - Causa C-398/98. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-07915 Conclusioni dell avvocato generale I - Introduzione 1. Con il ricorso proposto il 6 novembre 1998 in applicazione dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 226 CE), la Commissione chiede alla Corte di giustizia di …Leggi di più...