TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1975 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1975/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RASTRELLI FRANCESCA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. SCIARRINI CP_1 C.F._2
GIORGIO, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 11.09.2004 in Montefiascone (anno 2004, n.
[...] te II, serie A, uff. 1) Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa del giudice che articolata come di seguito indicato, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“ A questo punto il giudice visto l'art. 473, bis 21 cpc, considerando le deduzioni delle parti, le rispettive condizioni economiche i fatti non contestati ed attestati dalla documentazione e quelli ulteriori emersi all'esito della sommaria istruttoria oggi svolta, avanza la seguente proposta conciliativa:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegna la casa familiare sita in Corchiano al resistente che ivi potrà vivere unitamente al figlio;
Per_1 Per_
3. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre in Montefiascone, con facolt r il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1
Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
gli assegni unici saranno percepiti in ragione del 50%
5 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 a CP_1 ti ributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT,
6. spese compensate e rinuncia all'impugnazione. In merito alla indicata proposta le parti dichiarano di accettarla. A questo punto le parti chiedono di omologare l'accordo e di emettere sentenza”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra 08/05/1976 nata a Parte_1
ROMA (RM) il 08/05/1976 e nato a ROMA (RM) il [...] in [...] al CP_1 matrimonio celebrato in Montefiascone in data 11.09.2004 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 29/01/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1975/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RASTRELLI FRANCESCA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. SCIARRINI CP_1 C.F._2
GIORGIO, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 11.09.2004 in Montefiascone (anno 2004, n.
[...] te II, serie A, uff. 1) Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa del giudice che articolata come di seguito indicato, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“ A questo punto il giudice visto l'art. 473, bis 21 cpc, considerando le deduzioni delle parti, le rispettive condizioni economiche i fatti non contestati ed attestati dalla documentazione e quelli ulteriori emersi all'esito della sommaria istruttoria oggi svolta, avanza la seguente proposta conciliativa:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegna la casa familiare sita in Corchiano al resistente che ivi potrà vivere unitamente al figlio;
Per_1 Per_
3. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre in Montefiascone, con facolt r il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1
Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
gli assegni unici saranno percepiti in ragione del 50%
5 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 a CP_1 ti ributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT,
6. spese compensate e rinuncia all'impugnazione. In merito alla indicata proposta le parti dichiarano di accettarla. A questo punto le parti chiedono di omologare l'accordo e di emettere sentenza”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra 08/05/1976 nata a Parte_1
ROMA (RM) il 08/05/1976 e nato a ROMA (RM) il [...] in [...] al CP_1 matrimonio celebrato in Montefiascone in data 11.09.2004 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 29/01/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco