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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 745/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 28/10/2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MASCARO PAOLO – CF
– PEC - che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 Email_1 procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF – nata a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 in via Sapri n. 17, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BALSAMO FRANCESCO – CF
– PEC - che la rappresenta e difende C.F._4 Email_2 giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28/10/2025; in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 1° luglio 2025, il sig. hiedeva Parte_1 che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia
Terme (CZ) in data 24/06/2000 tra il medesimo e , precisando che dalla relativa unione Controparte_1 coniugale nascevano due figli, , in data 19 giugno 2003, e in data 15 luglio 2009. Persona_1 Per_2
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
1 - che, a seguito di ricorso per separazione giudiziale, il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 200/23 del 17/03/23, pubblicata il 20/03/23, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale tra i predetti coniugi, prevedendo, tra l'altro: 1) l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig.
alla sig.ra 2) l'affidamento condiviso del minore con Parte_1 Controparte_1 Per_2 collocazione presso l'abitazione della madre e con facoltà del padre di vederlo almeno 3 pomeriggi a settimana
e 2 fine settimana al mese nonché nei giorni festivi con alternanza annuale e per 15 giorni nel periodo estivo;
3) l'esenzione reciproca all'assegno di mantenimento tra i coniugi;
4) assegno mensile a carico del er il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 500,00, da rivalutare annualmente ex lege, Parte_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
- che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, avvenuta il 18/02/16, è trascorso ampiamente il termine di legge per la proposizione del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che il intende oggi ottenere la Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistendone i presupposti di legge e ciò alle medesime condizioni di quelle previste nella sentenza di separazione ad eccezione del contributo di mantenimento in favore dei figli che deve essere oggetto di piccola diminuzione stante il mutamento in negativo delle condizioni reddituali del medesimo;
- che in particolare il predetto deve oggi corrispondere canone di locazione mensile di euro 330,00 oltre euro 20,00 di spese condominiali, nel mentre la sua casa di proprietà è utilizzata dall' quale casa coniugale, ed ha avuto la modifica del contratto di lavoro presso l'Azienda CP_1
Calabria Verde a seguito della trasformazione della stessa in ente pubblico economico con la perdita degli scatti di anzianità con stipendio mensile in diminuzione di circa euro 200,00 (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con , alle seguenti condizioni: Controparte_1
a) assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. , in favore della Parte_1 sig.ra Controparte_1
b) esenzione reciproca del contributo di mantenimento tra i coniugi;
c) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Per_2 domicilio della madre e facoltà del padre di vederlo ed averlo con sé secondo le statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale;
d) contributo di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio minore e della figlia Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente per l'importo di euro 200,00 mensili Persona_1 cadauno, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (vedi ricorso in atti).
Si costituiva , la quale, pur aderendo alla richiesta di pronuncia della cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, chiedeva la piena conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo intervenuto alcun giustificato motivo per modificarle.
All'udienza del 28 ottobre 2025, le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – le quali si riportavano ai
2 propri scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
così, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, tentata vanamente la conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la tratteneva in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione del 17/03/2023 emessa nell'ambito della procedura di separazione giudiziale dei coniugi iscritta al n. 1369/2015 R.G.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'affidamento del figlio minore la regolamentazione del Per_2 diritto di visita del genitore non collocatario-figlio minore ed il mantenimento dello stesso e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , nonché l'assegnazione della casa coniugale ed Persona_1 il mantenimento reciproco dei coniugi.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore, la regolamentazione relativa al regime degli incontri padre-figlio minore, l'assegnazione della casa coniugale e l'esenzione reciproca del contributo di mantenimento tra i coniugi, possono confermarsi le condizioni previste dalla precedente sentenza di separazione n. 200/2023 pubbl. il 20/03/2023 – così come, peraltro, espressamente richiesto da entrambe le parti.
3. L'unico elemento di disaccordo tra le parti verte – allora – sull'eventuale modifica del contributo economico dovuto dal resistente, in quanto genitore non collocatario, per il mantenimento del figlio minore e della Per_2 figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, a nome;
mentre il ricorrente ne chiede la Persona_1 diminuzione, deducendo la sua mutata condizione economica (ovviamente in peius), la resistente ne chiede la conferma nel suo ammontare, come già previsto dalla sentenza di separazione.
Osserva il Collegio che il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza
3 presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ammontare dell'assegno, dunque, viene quantificato in base alle risorse economiche di entrambi i genitori, considerate non solo le entrate reddituali, ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie e risparmi.
Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che il sig. on ha dimostrato la sua mutata Parte_1 condizione economica in peius: dagli atti, infatti, emerge, innanzitutto che già all'epoca della separazione pagava un canone di locazione pari ad € 300,00 (pag. 6 sentenza n. 200/2023: “Il ha, peraltro, Parte_1 allegato e documentato di sostenere le spese di un finanziamento (per il quale ha una trattenuta mensile di euro 310,00, così percependo uno stipendio di circa 1.000,00 euro, cfr. busta paga agosto 2022) e del contratto di locazione per la sua abitazione (per il quale paga un canone mensile di euro 300,00”) ed ha allegato dichiarazione dei redditi 2025, relativa all'anno 2024, di € 22.622,23, pressoché identica, anzi superiore, alla situazione reddituale precedente ((pag. 6 sentenza n. 200/2023: “è emerso che il resistente ha percepito redditi da attività di lavoro dipendente per l'anno 2018 pari ad euro 20.300,61, per l'anno 2019 pari ad euro
20.531,74, per l'anno 2020 pari ad euro 21.270,51 e per l'anno 2021 pari ad euro 20.883,00).
Può, pertanto, essere confermato l'obbligo di di versare mensilmente ad Parte_1
, la somma di € 500,00 (cinquecento,00) a titolo di contributo di mantenimento del figlio Controparte_1 minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , oltre rivalutazione Per_2 Persona_1 annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese.
4. Le spese straordinarie per il figlio minore e la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
(mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
4 Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. Quanto alle spese di lite, stante la mancata richiesta di condanna da parte del ricorrente e considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Lamezia Terme, in data 24/06/2000, tra – CF - e - CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
- (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia C.F._3
Terme, atto n. 41, parte II, S. A, Vol. 0, Uff. 1, anno 2000);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, con Pt_2 Per_2 esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figlio come previste nella sentenza di separazione n. 200/2023;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile di € 500,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia Per_2 maggiorenne non economicamente indipendente , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Persona_1
5 monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
5) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per i figli e;
Per_2 Persona_1
6) CONFERMA, per il resto, le condizioni già concordate dai coniugi e previste nella sentenza di separazione n. 200/2023 e pubblicata il 20/03/2023;
7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 28/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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