Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.