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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 270 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Cordella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Copertino (Le) alla via
Amendola civ. 31
appellante
e
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Fabio Patarnello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, alla Via F. D'Elia n.8
appellato
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025 di rimessione della causa al Collegio.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2498/2023, pubblicata in data 19.09.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda formulata con atto di citazione in riassunzione ex art. 11 D.lgs. 104/2010
e art. 59 L. n. 69/2009 del 16.02.2021 proposto da dichiarava il proprio difetto di Parte_1 giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione convenuta all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/01; quindi, dichiarata l'occupazione abusiva della particella 886 del fg. 41 del C.T. del da parte dell'ente convenuto, Controparte_1 condannava il alla restituzione della stessa, nella quota spettante di ¾, in favore di Controparte_1
, previo ripristino a spese del condannava il al risarcimento Parte_1 CP_1 Controparte_1 del danno per mancato godimento del suolo, calcolato in una somma pari al 5% annuo dei ¾ del valore venale del bene, indicato in € 3.080,00, con decorrenza dal 2006 fino al rilascio effettivo, oltre accessori.
2. Invero, con atto di citazione in riassunzione, , premettendo di essere comproprietario Parte_1 nella misura di 2/3 di un suolo sito in Copertino (LE), in C.T. al foglio 41, p.lla 886 (ex 160), agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo e la restituzione del suolo de quo, trasformato dal Comune di , in modo irreversibile, a strada ad uso pubblico, oggi CP_1 denominata “Via Puccini”, in difetto di provvedimenti di acquisizione sanante e/o accordo bonario e/o di decreto di occupazione d'urgenza e/o dichiarazione di pubblica utilità. In particolare, l'attore assumeva che tra la fine dell'anno 1995 e l'inizio del 1996 il convenuto aveva iniziato ad occupare il CP_1 predetto terreno, dapprima realizzando dei lavori di canalizzazione per l'interramento delle tubazioni del metano e successivamente, dopo averlo asfaltato, utilizzandolo per la viabilità.
Al fine di precludere l'accesso sul proprio suolo, il asseriva di aver presentato, in data 11.07.2006, Pt_1 una DIA per la realizzazione di alcuni dissuasori, dal momento che erano rimaste inevase le richieste risarcitorie per l'illegittima occupazione, inoltrate con note del 25.01.1996 e 10.01.1996. La richiesta veniva respinta perché “riguardava area interessata da opere di pubblico interesse”.
Successivamente, a fronte del silenzio-inadempimento serbato dal sulla istanza presentata CP_1 dall'attore in data 04.08.2015, volta ad ottenere l'avvio del procedimento di acquisizione sanante, il Pt_1 esponeva di aver depositato, in data 04.08.2016, ricorso al TAR Lecce, chiedendo di accertare e dichiarare
2 l'illegittimità del silenzio, nonché di ordinare all'Amministrazione convenuta di emettere il provvedimento di acquisizione sanante o, in difetto, ordinare la restituzione del suolo illegittimamente occupato e concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Aggiungeva di aver impugnato, con ricorso per motivi aggiunti, la nota del 17.11.2016 (Prot. n. 34294), con la quale l'Amministrazione, a seguito della notifica del ricorso, aveva rigettato le richieste oggetto della diffida, eccependo la prescrizione del diritto del risarcimento, nonché l'intervenuta estinzione del diritto di proprietà per intervenuta usucapione. Con sentenza n. 458 del 17.04.2020 il TAR annullava la suddetta nota, sancendo la giurisdizione del G.O. in relazione alle domande di restituzione dell'area occupata e di risarcimento del danno.
Precisava poi l'attore di aver declinato l'offerta risarcitoria avanzata dal , il quale, Controparte_1 dopo la sentenza del TAR – Lecce, aveva avviato il procedimento di acquisizione sanante (ancora oggi pendente), quantificando il totale dovuto in € 8.478,51, tra valore delle aree, risarcimento per occupazione sine titulo, oltre interessi, rivalutazione e indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale.
Concludeva chiedendo, in via principale, di dichiarare l'illegittimità dell'occupazione del suolo, nonché di condannare l'Amministrazione convenuta all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/01, oltre al risarcimento di € 25.870,00, corrispondente al valore venale del bene;
in via subordinata, reiterava le domande sulle quali il TAR aveva declinato la propria giurisdizione
(restituzione del suolo e risarcimento del danno).
3. Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione della domanda di acquisizione sanante ex art. 42 bis, nonché l'inammissibilità della richiesta risarcitoria per il periodo di illegittima occupazione e restituzione del suolo e ripristino dello stato dei luoghi, essendo l'attore proprietario dei
¾ del suolo. Ad ogni buon conto, aggiungeva che, contrariamente a quanto sostento dall'attore, l'epoca della occupazione non poteva dirsi anteriore al 2006. Contestando il quantum della richiesta risarcitoria, il convenuto concludeva domandando il rigetto delle avverse domande.
4. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante CTU, il primo giudice accoglieva l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione della domanda di acquisizione sanante, sollevata dal convenuto, trattandosi di questione appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Valutata, invece, l'ammissibilità della domanda formulata dal in via subordinata, il Tribunale, Pt_1 appurato che il aveva trasformato la p.lla oggetto di causa in strada aperta al pubblico transito CP_1 in assenza dei presupposti di legge, accoglieva la richiesta di restituzione del suolo all'attore, nonché quella di risarcimento del danno. A tal fine, il giudice di prime cure, in ordine all'individuazione del dies a quo dell'occupazione sine titulo, escludeva la configurabilità di una occupazione usurpativa da parte del
3 Comune di a far data dal 1995/1996, ritenendo provato e documentato che solo nel 2006 era CP_1 collocabile l'inizio di tale occupazione, avendo il proprietario formalizzato un'istanza (DIA del 10.7.2006) per la realizzazione di dissuasori sul tratto della via G. Puccini coincidente con la p.lla 886, così dimostrando di aver mantenuto la disponibilità del terreno fino a tale data ( 2006). Tale circostanza era corroborata anche dalle missive del 25.01.1996 e 10.01.1996, con le quali il contestava solo la Pt_1 realizzazione di lavori per la fornitura del gas metano e non anche l'uso pubblico della strada.
Identificato il dies a quo dell'occupazione abusiva, con riferimento alla stima del valore venale del bene, il
Tribunale riteneva non condivisibile il criterio adottato dal CTU per la prima valutazione, determinato sulla base della vocazione edificatoria dell'area, come da destinazione urbanistica esistente al 1996, sul presupposto che nel 2006 il bene avesse perso tale destinazione urbanistica, giacché la stima doveva essere effettuata in ragione della destinazione del bene al momento della occupazione e quindi in base al criterio della destinazione a viabilità urbana, impressa sull'area dal PRG nel 2001, criterio adottato negli ulteriori chiarimenti dal CTU, il quale, assumendo come parametro di riferimento due atti prodotti dal CTP del
, aveva quantificato l'importo in € 14,92/mq. Controparte_1
Conseguentemente, dichiarata l'occupazione abusiva del terreno de quo da parte del convenuto, il primo giudice condannava il Comune di al risarcimento del danno per mancato godimento del suolo, CP_1 calcolato in una somma pari al 5% annuo dei ¾ del valore venale del bene, ammontante a complessivi €
3.080,00, con decorrenza dal 2006 e fino al rilascio effettivo, oltre interessi e rivalutazione. Le spese del giudizio venivano interamente compensate tra le parti, mentre quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio poste a carico delle parti in solido.
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5. Con atto di citazione notificato il 18.03.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
1. Motivazione contraddittoria e/o illogica in ordine al dies a quo dell'occupazione illegittima del terreno: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha individuato la decorrenza dell'occupazione usurpativa all'11.07.2006, allorquando il Pt_1 presentando una DIA per l'installazione dei dissuasori sull'area per cui è causa, ha lamentato un uso pubblico illegittimo di un bene di sua proprietà. Tale statuizione sarebbe frutto di una carente valutazione della documentazione agli atti, da cui emerge, invece, che:
a. l'occupazione del suolo era iniziata già nel 1995, con l'esecuzione di lavori per l'interramento delle tubazioni del metano. Invero, fino a quella data, la strada si presentava sterrata e delimitata da un muro a secco, poi abbattuto. Tali circostanze, dedotte con la citazione in riassunzione, dovrebbero ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché non contestate. In
4 tale ottica, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le richieste di risarcimento formulate con le missive del 25.01.1996 e del 10.01.1996 attesterebbero che già nel 1996 la p.lla
886 era oggetto di occupazione abusiva. Di contro, la richiesta di collocare dissuasori non era finalizzata a contestare i lavori di canalizzazione, risalenti a dieci anni prima, ma a porre fine al continuo passaggio di auto su un suolo di proprietà del avviato molto prima del 2006. Pt_1
b. Il primo giudice avrebbe omesso di tenere in debita considerazione quanto sostenuto dal
Comune appellato con nota dirigenziale prot. n° 34294 del 17.11.2016, nella parte in cui, nel respingere la richiesta ex art. 42 bis del DPR 327/2001, ha eccepito l'usucapione del bene, affermando di possedere il suolo proprio dal 1996, tant'è che l'indennizzo da occupazione illegittima è stato calcolato con decorrenza dal 1996, come si evince dalla Comunicazione di avvio di procedimento di acquisizione sanante e dal documento successivo.
c. La circostanza (occupazione risalente al 1996) sarebbe stata confermata anche da controparte nel corso del giudizio di primo grado, allorquando il , con l'atto Controparte_1 di costituzione in giudizio, ha dapprima riconosciuto che la predetta nota dirigenziale collocava al 1996 il termine di decorrenza dell'occupazione usurpativa, salvo poi affermare che i lavori di canalizzazione avevano determinato non una occupazione ma una servitù, deduzione rimasta priva di supporto probatorio.
d. Il Tribunale avrebbe trascurato che la questione del dies a quo dell'occupazione dal 1995 sarebbe coperta da giudicato ex art. 2909 c.c., derivante dalla sentenza del TAR di Lecce n.
458/2020, con conseguente impossibilità di effettuare un ulteriore accertamento sul medesimo tema. A fronte di ciò, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, calcolando il 5% annuo per ogni anno di occupazione a partire dal 1996 (e non dal 2006) a titolo di risarcimento danni.
2. Errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione in ordine alla stima del valore venale del suolo occupato: il contesta le modalità adottate per la stima del valore venale del suolo, Pt_1 calcolato sulla base della destinazione a viabilità urbana impressa sull'area dal PRG nel 2001, attribuendo al terreno un valore di € mq/ 14,92. Tale somma sarebbe stata individuata privilegiando esclusivamente il valore indicato dall'Amministrazione, nonché assumendo come parametro alcune delibere Comunali, peraltro tardivamente depositate e applicabili a fattispecie differenti da quella in esame. In particolare, a parere del deducente, il valore della p.lla 886 dovrebbe calcolarsi secondo il criterio della destinazione urbanistica attribuita dal Certificato di destinazione urbanistica quale zona
B1 all'epoca dell'occupazione, quale zona edificatoria B1, con valore pari a € 122/mq. In via istruttoria chiede, solo ove occorra, CTU al fine di rideterminare il valore venale del suolo occupato alla data del 1996. 5
3. Errata motivazione sulla totale compensazione delle spese di lite di primo grado.
Violazione della norma di cui all'art. 92 c.p.c.: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha compensato interamente le spese di lite, laddove, invece, a fronte dell'accoglimento della domanda di risarcimento per illegittima occupazione e di restituzione dell'area, avrebbe dovuto porle a carico del o, in subordine, compensarle parzialmente. CP_1
6. Ritualmente costituitosi in giudizio, il contesta le avverse censure, precisando, Controparte_1 quanto al primo motivo, che nel 1995-1996 il aveva realizzato sulla p.lla 886 esclusivamente CP_1 lavori per la canalizzazione per il metano, senza occupare e/o trasformare l'area, sulla quale, semmai, venne costituita una servitù. In ordine all'individuazione del dies a quo, la sentenza del TAR di Lecce n.
458/2020 aveva annullato un provvedimento del senza statuire alcunché in ordine al dies a quo CP_1 dell'occupazione illegittima. In ordine al secondo motivo, la difesa del appellato ribadisce che la CP_1
p.lla 886, al momento della trasformazione, aveva destinazione a viabilità pubblica. Rilevando
l'infondatezza del terzo motivo di appello, chiede la conferma dell'impugnata sentenza.
7. All'udienza del 04.07.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 16.09.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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8. Va preliminarmente disattesa la istanza istruttoria, formulata dell'appellante per la prima vola solo in sede di precisazione delle conclusioni e volta ad ottenere l'acquisizione della delibera n. 245 del 24.7.2001
e della nota del 15.6.2006 prot. n. 14558: trattasi di istanza che non è stata proposta né in primo grado né nell'atto di appello e come tale è tardiva;
la stessa riguarda comunque documentazione già preesistente all'avvio del giudizio di appello che non è possibile acquisire in questa sede perché pacificamente è documentazione nuova, che incorre nel divieto ex art. 345 cpc. Al terzo comma la suddetta disposizione sancisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. In disparte che la richiesta di acquisizione di detti documenti doveva e poteva essere formulata in primo grado, né è dedotta alcuna ragione ostativa ad una tempestiva produzione, sussiste il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità ( che, invece, costituiva criterio selettivo nella formulazione previgente della norma), fatto salvo il caso che la parte dimostri di
6 non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Ma nessuna deduzione è formulata in tal senso. L'istanza è quindi inammissibile.
9. L'appello è nel merito infondato e va disatteso.
Ed infatti privo di pregio è il primo e principale motivo di gravame, che censura la individuazione in sentenza della data del 2006 come dies a quo della occupazione illegittima dell'area in scrutinio da parte del
Le argomentazioni svolte dal tribunale sono invero corrette e condivisibili e non vengono CP_1 intaccate dalle ragioni di censura dedotte in gravame, in quanto effettivamente emerge che la p.lla 886 sia stata interessata nel 1995/1996 solo da lavori di metanizzazione.
L'assunto secondo cui una occupazione risalente al 1996 sia da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché, dedotta con la citazione in riassunzione, non sarebbe mai stata contestata da controparte, non
è condivisibile: in primo luogo si tratta di deduzioni svolte in citazione in maniera generica e non puntuale dal che, dopo aver riferito della metanizzazione nel 1996 e della demolizione del muretto a secco, Pt_1 aggiunge l'avvenuta realizzazione dell'asfalto su detta area da parte del ma senza indicare per CP_1 tale attività una sua precisa collocazione temporale;
in secondo luogo tali assunti assertivi sono stati contestati dal nella comparsa di costituzione in primo grado, laddove, ammettendo le opere di CP_1 metanizzazione nel 1996, l'ente convenuto le inquadra nell'ambito della servitù, e non già della occupazione, fornendo una prospettazione alternativa, che non necessita – come sostiene l'appellante - di essere provata, perché attiene alla qualificazione giuridica del rapporto che l'ente ha inteso instaurare con la “res”.
9.1. Neppure i due documenti indicati dall'appellante a sostegno della sua tesi – le note del 25.1.1996 e del 10.1.1996 – soccorrono a tal scopo, perché in essi si parla esclusivamente della avvenuta metanizzazione con interramento, nel terreno in esame, delle condotte per il metano, senza alcun cenno all'uso dell'area come destinato a viabilità pubblica. Del resto, anche il richiamo ad un pubblico interesse dell'area di cui alla nota del in data 10.6.2006 è compatibile con una servitù di condotte per il CP_1 metano, sicché non vi è prova, prima di tale data, di una abusiva occupazione dell'area con totale spossessamento del proprietario, tanto che ancora nel 2006 lo stesso in tale veste presentava una DIA per i dissuasori, come evidenziato dal tribunale.
9.2. Il tenore della nota n. 34294 del 17.11.2016 (all. 22 ), con cui il ha rigettato l'istanza ex art. CP_1
42 bis dpr 327/2001, non sembra, ad una sua attenta lettura, neppure prestarsi a prova di una occupazione dell'area risalente al 1996; anche se si afferma “sono trascorsi più di venti anni senza che il possesso del sia CP_1 stato utilmente e validamente interrotto”, tale espressione non è riferita ad un possesso dell'area nella sua interezza uti dominus, utile alla usucapione del bene da parte dell'ente, perché il funzionario fa riferimento solo – nel capoverso immediatamente precedente - al fatto che il con nota del 25.1.1996 avesse già Pt_1
7 chiesto il risarcimento del danno, derivato dalla installazione delle tubazioni per il metano, senza lamentare alcuno spossessamento del bene, e che successivamente a tale pretesa nulla avrebbe più chiesto per oltre 20 anni. Ricondotta correttamente in tale ambito, detta affermazione non può essere letta, secondo la prospettazione di parte appellante, come una ammissione da parte del della CP_1 occupazione dell'area risalente al 1996 e della avvenuta usucapione della proprietà dell'area da parte del per possesso ventennale della stessa derivante da quella occupazione del 1996, ma il tutto va CP_1 ricondotto semmai solo al possesso ultraventennale della servitù di installazione del metanodotto, risalente al 1996 ed alla avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento in una con la avvenuta usucapione della servitù di metanodotto, tant'è che il esclude che “ricorrano le condizioni per la acquisizione CP_1 sanante” in difetto di una irreversibile trasformazione dell'area e che non sia dovuto alcunché a titolo di risarcimento del danno e/o di occupazione ( connessa alla servitù di cui si è detto) per intervenuta prescrizione.
9.3. Non convince neppure la tesi dell'appellante sottesa al motivo in scrutinio secondo cui sull'accertamento effettuato dal G.A. nella sentenza n. 485/2020 in merito alla occupazione della p.lla
886 sin dal 1996, si sarebbe formato un giudicato.
In disparte che il TAR a pag. 10/12 della sentenza 485/2020 afferma solo che << nella particolare vicenda in questione non è configurabile la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà del ricorrente, che secondo il comune resistente sarebbe implicita nella richiesta di risarcimento danni formulata dal ricorrente medesimo in data 25 /1/1996 in quanto … omissis… Peraltro nel caso concreto sub iudice nella richiesta risarcimento danni formulata dal ricorrente in data 25.1.1996 non risultava formulata un'eventuale rinuncia abdicativa al diritto di proprietà del ricorrente, che anzi sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio che nei successivi motivi aggiunti formula anche un'espressa domanda di restituzione del terreno de quo in alternativa alla richiesta di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42 bis di PR 327 2001”, senza alcuna individuazione del 1996 coma data di inizio della occupazione dell'area e della sottrazione del suo godimento al proprietario, sicché non può dirsi
“accertata con efficacia di giudicato” la decorrenza della occupazione illegittima dal 1996, come sostiene l'appellante, va segnalato che, comunque, se per regola generale il giudicato esterno si forma non solo sulla statuizione finale, ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della questione decisa, sotto il profilo dell'efficacia esterna del giudicato amministrativo non può non tenersi conto della peculiarità di quest'ultimo giudizio.
Esso, invero, è modellato sullo schema tipico del giudizio di impugnazione dell'atto, sicché la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., di modo che non ha
8 efficacia di giudicato nelle controversie civilistiche tra privati e ( Così anche Cassazione civile CP_1 sez. II, 14/05/2015, n.9869).
Si ricorda per maggior chiarezza e comprensione della vicenda che la nota del 25.1.1996 era del seguente tenore “La ditta esecutrice della metanizzazione sul suolo pubblico di codesto comune ha realizzato, senza alcuna autorizzazione, un tratto di circa 20 m di scavo e canalizzazione per il metano nella mia proprietà e precisamente nella particella 886 di 270 mq circa del foglio 41. Al fine di risolvere pacificamente la questione, il sottoscritto chiede alla SV che ci sia un equo risarcimento di questo abuso commesso. …. in assenza della volontà di un accordo bonario… si sentirà autorizzato a adire le vie legali per la tutela dei propri interessi in danno di codesta amministrazione e della ditta esecutrice dei lavori”. L'oggetto della richiesta è solo il ristoro per l'abusiva canalizzazione del metano nella sua proprietà. È pertanto condivisibile l'assunto di cui in sentenza secondo cui non si è formato alcun giudicato amministrativo esterno in ordine alla questione oggetto di questa causa, poiché l'accertamento sulla decorrenza della occupazione non è stato mai esaminato dal Tribunale amministrativo.
Il motivo va quindi disatteso. Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello, il passaggio della motivazione in cui il giudice ritiene che l'occupazione sine titulo decorra dal 2006.
10. Dalla correttezza nella individuazione della data di decorrenza della occupazione usurpativa al 2006, discende anche la infondatezza del motivo dedotto sub 2 che inerisce la stima del bene ai fini del risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Ed invero, in caso di occupazione illegittima di suolo privato da parte della pubblica amministrazione, non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al soggetto non legittimamente espropriato, dovendosi invece riferire il risarcimento del danno all'illegittima occupazione del bene (illecito permanente), dal suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie. Ai fini della quantificazione del danno in esame, è possibile utilizzare il criterio forfettario di liquidazione di cui all'art. 42-bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001. Invero, il quantum del risarcimento può essere stabilito in applicazione del criterio accolto dall'art. 42 bis del d.P.R. n.
327/2001, ritenuto espressivo dei principi generali in materia, nella misura del 5% annuo del valore di mercato del suolo da determinarsi secondo il metodo sintetico comparativo che tenga conto del prezzo pagato per acquisti coevi di aree omogenee, con riferimento alla zonizzazione dell'area al momento iniziale della occupazione.
Si richiamano al riguardo i seguenti principi: “[…] in tema di occupazione usurpativa, il risarcimento del danno dev'essere commisurato all'integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio. Deve, pertanto, tenersi conto dell'unico criterio discretivo dell'edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, (recepito nel D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e
9 37), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, all'interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative" […]”( Cass. civ., Sez. I, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28652 ); “ L'occupazione usurpativa di terreni, che integra un illecito a carattere permanente e non annulla la connotazione urbanistica dei suoli ablati, obbliga l'amministrazione al risarcimento del danno, che deve essere determinato in considerazione del criterio dell'edificabilità legale dei suoli, e quantificato in base all'integrale valore di mercato del terreno, senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto. (Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18584).
La p.lla 886 del fg. 41 – in precedenza tipizzata come zona “B1 di completamento - è stata invece successivamente tipizzata, nello strumento urbanistico del Comune a partire dal 2001, come zona destinata alla viabilità, conseguentemente il valore venale alla data della occupazione non può essere quello di un'area edificabile, perché l'area nel 2006 era già destinata alla viabilità.
La valutazione operata dal tribunale è pertanto corretta e condivisibile ed immune da tutte le censure.
Anche questo motivo da disatteso.
Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello, il passaggio della motivazione in cui il giudice, ritiene che la p.lla sia illegittimamente occupata dal 2006 e vada restituita, con condanna del al CP_1 risarcimento del danno nella misura liquidata in sentenza.
11. Infondato è anche il terzo ed ultimo motivo di appello, in punto di regime delle spese di lite di primo grado. Ed invero, il rigetto di una delle domande proposte comporta soccombenza. Ed infatti la reciproca soccombenza è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti oppure il parziale accoglimento di un'unica domanda, ma articolata in più capi (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486; Cassazione civile sez. III,
26/07/2024, n.20889).
Nella specie, la domanda principale del è stata disattesa – con la declaratoria del difetto di Pt_1 giurisdizione – ed è stata accolta solo la domanda subordinata: tanto determina reciproca soccombenza e giustifica quindi la compensazione integrale delle spese di lite disposta in sentenza, che merita conferma anche sul punto.
12. L'appello è infondato va quindi disatteso, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
10 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 18.03.2024 nei confronti del , in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2498/2023, pubblicata in data 19.09.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore del , delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 3000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 270 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Cordella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Copertino (Le) alla via
Amendola civ. 31
appellante
e
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Fabio Patarnello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, alla Via F. D'Elia n.8
appellato
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025 di rimessione della causa al Collegio.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2498/2023, pubblicata in data 19.09.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda formulata con atto di citazione in riassunzione ex art. 11 D.lgs. 104/2010
e art. 59 L. n. 69/2009 del 16.02.2021 proposto da dichiarava il proprio difetto di Parte_1 giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione convenuta all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/01; quindi, dichiarata l'occupazione abusiva della particella 886 del fg. 41 del C.T. del da parte dell'ente convenuto, Controparte_1 condannava il alla restituzione della stessa, nella quota spettante di ¾, in favore di Controparte_1
, previo ripristino a spese del condannava il al risarcimento Parte_1 CP_1 Controparte_1 del danno per mancato godimento del suolo, calcolato in una somma pari al 5% annuo dei ¾ del valore venale del bene, indicato in € 3.080,00, con decorrenza dal 2006 fino al rilascio effettivo, oltre accessori.
2. Invero, con atto di citazione in riassunzione, , premettendo di essere comproprietario Parte_1 nella misura di 2/3 di un suolo sito in Copertino (LE), in C.T. al foglio 41, p.lla 886 (ex 160), agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo e la restituzione del suolo de quo, trasformato dal Comune di , in modo irreversibile, a strada ad uso pubblico, oggi CP_1 denominata “Via Puccini”, in difetto di provvedimenti di acquisizione sanante e/o accordo bonario e/o di decreto di occupazione d'urgenza e/o dichiarazione di pubblica utilità. In particolare, l'attore assumeva che tra la fine dell'anno 1995 e l'inizio del 1996 il convenuto aveva iniziato ad occupare il CP_1 predetto terreno, dapprima realizzando dei lavori di canalizzazione per l'interramento delle tubazioni del metano e successivamente, dopo averlo asfaltato, utilizzandolo per la viabilità.
Al fine di precludere l'accesso sul proprio suolo, il asseriva di aver presentato, in data 11.07.2006, Pt_1 una DIA per la realizzazione di alcuni dissuasori, dal momento che erano rimaste inevase le richieste risarcitorie per l'illegittima occupazione, inoltrate con note del 25.01.1996 e 10.01.1996. La richiesta veniva respinta perché “riguardava area interessata da opere di pubblico interesse”.
Successivamente, a fronte del silenzio-inadempimento serbato dal sulla istanza presentata CP_1 dall'attore in data 04.08.2015, volta ad ottenere l'avvio del procedimento di acquisizione sanante, il Pt_1 esponeva di aver depositato, in data 04.08.2016, ricorso al TAR Lecce, chiedendo di accertare e dichiarare
2 l'illegittimità del silenzio, nonché di ordinare all'Amministrazione convenuta di emettere il provvedimento di acquisizione sanante o, in difetto, ordinare la restituzione del suolo illegittimamente occupato e concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Aggiungeva di aver impugnato, con ricorso per motivi aggiunti, la nota del 17.11.2016 (Prot. n. 34294), con la quale l'Amministrazione, a seguito della notifica del ricorso, aveva rigettato le richieste oggetto della diffida, eccependo la prescrizione del diritto del risarcimento, nonché l'intervenuta estinzione del diritto di proprietà per intervenuta usucapione. Con sentenza n. 458 del 17.04.2020 il TAR annullava la suddetta nota, sancendo la giurisdizione del G.O. in relazione alle domande di restituzione dell'area occupata e di risarcimento del danno.
Precisava poi l'attore di aver declinato l'offerta risarcitoria avanzata dal , il quale, Controparte_1 dopo la sentenza del TAR – Lecce, aveva avviato il procedimento di acquisizione sanante (ancora oggi pendente), quantificando il totale dovuto in € 8.478,51, tra valore delle aree, risarcimento per occupazione sine titulo, oltre interessi, rivalutazione e indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale.
Concludeva chiedendo, in via principale, di dichiarare l'illegittimità dell'occupazione del suolo, nonché di condannare l'Amministrazione convenuta all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/01, oltre al risarcimento di € 25.870,00, corrispondente al valore venale del bene;
in via subordinata, reiterava le domande sulle quali il TAR aveva declinato la propria giurisdizione
(restituzione del suolo e risarcimento del danno).
3. Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione della domanda di acquisizione sanante ex art. 42 bis, nonché l'inammissibilità della richiesta risarcitoria per il periodo di illegittima occupazione e restituzione del suolo e ripristino dello stato dei luoghi, essendo l'attore proprietario dei
¾ del suolo. Ad ogni buon conto, aggiungeva che, contrariamente a quanto sostento dall'attore, l'epoca della occupazione non poteva dirsi anteriore al 2006. Contestando il quantum della richiesta risarcitoria, il convenuto concludeva domandando il rigetto delle avverse domande.
4. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante CTU, il primo giudice accoglieva l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione della domanda di acquisizione sanante, sollevata dal convenuto, trattandosi di questione appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Valutata, invece, l'ammissibilità della domanda formulata dal in via subordinata, il Tribunale, Pt_1 appurato che il aveva trasformato la p.lla oggetto di causa in strada aperta al pubblico transito CP_1 in assenza dei presupposti di legge, accoglieva la richiesta di restituzione del suolo all'attore, nonché quella di risarcimento del danno. A tal fine, il giudice di prime cure, in ordine all'individuazione del dies a quo dell'occupazione sine titulo, escludeva la configurabilità di una occupazione usurpativa da parte del
3 Comune di a far data dal 1995/1996, ritenendo provato e documentato che solo nel 2006 era CP_1 collocabile l'inizio di tale occupazione, avendo il proprietario formalizzato un'istanza (DIA del 10.7.2006) per la realizzazione di dissuasori sul tratto della via G. Puccini coincidente con la p.lla 886, così dimostrando di aver mantenuto la disponibilità del terreno fino a tale data ( 2006). Tale circostanza era corroborata anche dalle missive del 25.01.1996 e 10.01.1996, con le quali il contestava solo la Pt_1 realizzazione di lavori per la fornitura del gas metano e non anche l'uso pubblico della strada.
Identificato il dies a quo dell'occupazione abusiva, con riferimento alla stima del valore venale del bene, il
Tribunale riteneva non condivisibile il criterio adottato dal CTU per la prima valutazione, determinato sulla base della vocazione edificatoria dell'area, come da destinazione urbanistica esistente al 1996, sul presupposto che nel 2006 il bene avesse perso tale destinazione urbanistica, giacché la stima doveva essere effettuata in ragione della destinazione del bene al momento della occupazione e quindi in base al criterio della destinazione a viabilità urbana, impressa sull'area dal PRG nel 2001, criterio adottato negli ulteriori chiarimenti dal CTU, il quale, assumendo come parametro di riferimento due atti prodotti dal CTP del
, aveva quantificato l'importo in € 14,92/mq. Controparte_1
Conseguentemente, dichiarata l'occupazione abusiva del terreno de quo da parte del convenuto, il primo giudice condannava il Comune di al risarcimento del danno per mancato godimento del suolo, CP_1 calcolato in una somma pari al 5% annuo dei ¾ del valore venale del bene, ammontante a complessivi €
3.080,00, con decorrenza dal 2006 e fino al rilascio effettivo, oltre interessi e rivalutazione. Le spese del giudizio venivano interamente compensate tra le parti, mentre quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio poste a carico delle parti in solido.
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5. Con atto di citazione notificato il 18.03.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
1. Motivazione contraddittoria e/o illogica in ordine al dies a quo dell'occupazione illegittima del terreno: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha individuato la decorrenza dell'occupazione usurpativa all'11.07.2006, allorquando il Pt_1 presentando una DIA per l'installazione dei dissuasori sull'area per cui è causa, ha lamentato un uso pubblico illegittimo di un bene di sua proprietà. Tale statuizione sarebbe frutto di una carente valutazione della documentazione agli atti, da cui emerge, invece, che:
a. l'occupazione del suolo era iniziata già nel 1995, con l'esecuzione di lavori per l'interramento delle tubazioni del metano. Invero, fino a quella data, la strada si presentava sterrata e delimitata da un muro a secco, poi abbattuto. Tali circostanze, dedotte con la citazione in riassunzione, dovrebbero ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché non contestate. In
4 tale ottica, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le richieste di risarcimento formulate con le missive del 25.01.1996 e del 10.01.1996 attesterebbero che già nel 1996 la p.lla
886 era oggetto di occupazione abusiva. Di contro, la richiesta di collocare dissuasori non era finalizzata a contestare i lavori di canalizzazione, risalenti a dieci anni prima, ma a porre fine al continuo passaggio di auto su un suolo di proprietà del avviato molto prima del 2006. Pt_1
b. Il primo giudice avrebbe omesso di tenere in debita considerazione quanto sostenuto dal
Comune appellato con nota dirigenziale prot. n° 34294 del 17.11.2016, nella parte in cui, nel respingere la richiesta ex art. 42 bis del DPR 327/2001, ha eccepito l'usucapione del bene, affermando di possedere il suolo proprio dal 1996, tant'è che l'indennizzo da occupazione illegittima è stato calcolato con decorrenza dal 1996, come si evince dalla Comunicazione di avvio di procedimento di acquisizione sanante e dal documento successivo.
c. La circostanza (occupazione risalente al 1996) sarebbe stata confermata anche da controparte nel corso del giudizio di primo grado, allorquando il , con l'atto Controparte_1 di costituzione in giudizio, ha dapprima riconosciuto che la predetta nota dirigenziale collocava al 1996 il termine di decorrenza dell'occupazione usurpativa, salvo poi affermare che i lavori di canalizzazione avevano determinato non una occupazione ma una servitù, deduzione rimasta priva di supporto probatorio.
d. Il Tribunale avrebbe trascurato che la questione del dies a quo dell'occupazione dal 1995 sarebbe coperta da giudicato ex art. 2909 c.c., derivante dalla sentenza del TAR di Lecce n.
458/2020, con conseguente impossibilità di effettuare un ulteriore accertamento sul medesimo tema. A fronte di ciò, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, calcolando il 5% annuo per ogni anno di occupazione a partire dal 1996 (e non dal 2006) a titolo di risarcimento danni.
2. Errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione in ordine alla stima del valore venale del suolo occupato: il contesta le modalità adottate per la stima del valore venale del suolo, Pt_1 calcolato sulla base della destinazione a viabilità urbana impressa sull'area dal PRG nel 2001, attribuendo al terreno un valore di € mq/ 14,92. Tale somma sarebbe stata individuata privilegiando esclusivamente il valore indicato dall'Amministrazione, nonché assumendo come parametro alcune delibere Comunali, peraltro tardivamente depositate e applicabili a fattispecie differenti da quella in esame. In particolare, a parere del deducente, il valore della p.lla 886 dovrebbe calcolarsi secondo il criterio della destinazione urbanistica attribuita dal Certificato di destinazione urbanistica quale zona
B1 all'epoca dell'occupazione, quale zona edificatoria B1, con valore pari a € 122/mq. In via istruttoria chiede, solo ove occorra, CTU al fine di rideterminare il valore venale del suolo occupato alla data del 1996. 5
3. Errata motivazione sulla totale compensazione delle spese di lite di primo grado.
Violazione della norma di cui all'art. 92 c.p.c.: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha compensato interamente le spese di lite, laddove, invece, a fronte dell'accoglimento della domanda di risarcimento per illegittima occupazione e di restituzione dell'area, avrebbe dovuto porle a carico del o, in subordine, compensarle parzialmente. CP_1
6. Ritualmente costituitosi in giudizio, il contesta le avverse censure, precisando, Controparte_1 quanto al primo motivo, che nel 1995-1996 il aveva realizzato sulla p.lla 886 esclusivamente CP_1 lavori per la canalizzazione per il metano, senza occupare e/o trasformare l'area, sulla quale, semmai, venne costituita una servitù. In ordine all'individuazione del dies a quo, la sentenza del TAR di Lecce n.
458/2020 aveva annullato un provvedimento del senza statuire alcunché in ordine al dies a quo CP_1 dell'occupazione illegittima. In ordine al secondo motivo, la difesa del appellato ribadisce che la CP_1
p.lla 886, al momento della trasformazione, aveva destinazione a viabilità pubblica. Rilevando
l'infondatezza del terzo motivo di appello, chiede la conferma dell'impugnata sentenza.
7. All'udienza del 04.07.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 16.09.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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8. Va preliminarmente disattesa la istanza istruttoria, formulata dell'appellante per la prima vola solo in sede di precisazione delle conclusioni e volta ad ottenere l'acquisizione della delibera n. 245 del 24.7.2001
e della nota del 15.6.2006 prot. n. 14558: trattasi di istanza che non è stata proposta né in primo grado né nell'atto di appello e come tale è tardiva;
la stessa riguarda comunque documentazione già preesistente all'avvio del giudizio di appello che non è possibile acquisire in questa sede perché pacificamente è documentazione nuova, che incorre nel divieto ex art. 345 cpc. Al terzo comma la suddetta disposizione sancisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. In disparte che la richiesta di acquisizione di detti documenti doveva e poteva essere formulata in primo grado, né è dedotta alcuna ragione ostativa ad una tempestiva produzione, sussiste il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità ( che, invece, costituiva criterio selettivo nella formulazione previgente della norma), fatto salvo il caso che la parte dimostri di
6 non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Ma nessuna deduzione è formulata in tal senso. L'istanza è quindi inammissibile.
9. L'appello è nel merito infondato e va disatteso.
Ed infatti privo di pregio è il primo e principale motivo di gravame, che censura la individuazione in sentenza della data del 2006 come dies a quo della occupazione illegittima dell'area in scrutinio da parte del
Le argomentazioni svolte dal tribunale sono invero corrette e condivisibili e non vengono CP_1 intaccate dalle ragioni di censura dedotte in gravame, in quanto effettivamente emerge che la p.lla 886 sia stata interessata nel 1995/1996 solo da lavori di metanizzazione.
L'assunto secondo cui una occupazione risalente al 1996 sia da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché, dedotta con la citazione in riassunzione, non sarebbe mai stata contestata da controparte, non
è condivisibile: in primo luogo si tratta di deduzioni svolte in citazione in maniera generica e non puntuale dal che, dopo aver riferito della metanizzazione nel 1996 e della demolizione del muretto a secco, Pt_1 aggiunge l'avvenuta realizzazione dell'asfalto su detta area da parte del ma senza indicare per CP_1 tale attività una sua precisa collocazione temporale;
in secondo luogo tali assunti assertivi sono stati contestati dal nella comparsa di costituzione in primo grado, laddove, ammettendo le opere di CP_1 metanizzazione nel 1996, l'ente convenuto le inquadra nell'ambito della servitù, e non già della occupazione, fornendo una prospettazione alternativa, che non necessita – come sostiene l'appellante - di essere provata, perché attiene alla qualificazione giuridica del rapporto che l'ente ha inteso instaurare con la “res”.
9.1. Neppure i due documenti indicati dall'appellante a sostegno della sua tesi – le note del 25.1.1996 e del 10.1.1996 – soccorrono a tal scopo, perché in essi si parla esclusivamente della avvenuta metanizzazione con interramento, nel terreno in esame, delle condotte per il metano, senza alcun cenno all'uso dell'area come destinato a viabilità pubblica. Del resto, anche il richiamo ad un pubblico interesse dell'area di cui alla nota del in data 10.6.2006 è compatibile con una servitù di condotte per il CP_1 metano, sicché non vi è prova, prima di tale data, di una abusiva occupazione dell'area con totale spossessamento del proprietario, tanto che ancora nel 2006 lo stesso in tale veste presentava una DIA per i dissuasori, come evidenziato dal tribunale.
9.2. Il tenore della nota n. 34294 del 17.11.2016 (all. 22 ), con cui il ha rigettato l'istanza ex art. CP_1
42 bis dpr 327/2001, non sembra, ad una sua attenta lettura, neppure prestarsi a prova di una occupazione dell'area risalente al 1996; anche se si afferma “sono trascorsi più di venti anni senza che il possesso del sia CP_1 stato utilmente e validamente interrotto”, tale espressione non è riferita ad un possesso dell'area nella sua interezza uti dominus, utile alla usucapione del bene da parte dell'ente, perché il funzionario fa riferimento solo – nel capoverso immediatamente precedente - al fatto che il con nota del 25.1.1996 avesse già Pt_1
7 chiesto il risarcimento del danno, derivato dalla installazione delle tubazioni per il metano, senza lamentare alcuno spossessamento del bene, e che successivamente a tale pretesa nulla avrebbe più chiesto per oltre 20 anni. Ricondotta correttamente in tale ambito, detta affermazione non può essere letta, secondo la prospettazione di parte appellante, come una ammissione da parte del della CP_1 occupazione dell'area risalente al 1996 e della avvenuta usucapione della proprietà dell'area da parte del per possesso ventennale della stessa derivante da quella occupazione del 1996, ma il tutto va CP_1 ricondotto semmai solo al possesso ultraventennale della servitù di installazione del metanodotto, risalente al 1996 ed alla avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento in una con la avvenuta usucapione della servitù di metanodotto, tant'è che il esclude che “ricorrano le condizioni per la acquisizione CP_1 sanante” in difetto di una irreversibile trasformazione dell'area e che non sia dovuto alcunché a titolo di risarcimento del danno e/o di occupazione ( connessa alla servitù di cui si è detto) per intervenuta prescrizione.
9.3. Non convince neppure la tesi dell'appellante sottesa al motivo in scrutinio secondo cui sull'accertamento effettuato dal G.A. nella sentenza n. 485/2020 in merito alla occupazione della p.lla
886 sin dal 1996, si sarebbe formato un giudicato.
In disparte che il TAR a pag. 10/12 della sentenza 485/2020 afferma solo che << nella particolare vicenda in questione non è configurabile la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà del ricorrente, che secondo il comune resistente sarebbe implicita nella richiesta di risarcimento danni formulata dal ricorrente medesimo in data 25 /1/1996 in quanto … omissis… Peraltro nel caso concreto sub iudice nella richiesta risarcimento danni formulata dal ricorrente in data 25.1.1996 non risultava formulata un'eventuale rinuncia abdicativa al diritto di proprietà del ricorrente, che anzi sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio che nei successivi motivi aggiunti formula anche un'espressa domanda di restituzione del terreno de quo in alternativa alla richiesta di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42 bis di PR 327 2001”, senza alcuna individuazione del 1996 coma data di inizio della occupazione dell'area e della sottrazione del suo godimento al proprietario, sicché non può dirsi
“accertata con efficacia di giudicato” la decorrenza della occupazione illegittima dal 1996, come sostiene l'appellante, va segnalato che, comunque, se per regola generale il giudicato esterno si forma non solo sulla statuizione finale, ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della questione decisa, sotto il profilo dell'efficacia esterna del giudicato amministrativo non può non tenersi conto della peculiarità di quest'ultimo giudizio.
Esso, invero, è modellato sullo schema tipico del giudizio di impugnazione dell'atto, sicché la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., di modo che non ha
8 efficacia di giudicato nelle controversie civilistiche tra privati e ( Così anche Cassazione civile CP_1 sez. II, 14/05/2015, n.9869).
Si ricorda per maggior chiarezza e comprensione della vicenda che la nota del 25.1.1996 era del seguente tenore “La ditta esecutrice della metanizzazione sul suolo pubblico di codesto comune ha realizzato, senza alcuna autorizzazione, un tratto di circa 20 m di scavo e canalizzazione per il metano nella mia proprietà e precisamente nella particella 886 di 270 mq circa del foglio 41. Al fine di risolvere pacificamente la questione, il sottoscritto chiede alla SV che ci sia un equo risarcimento di questo abuso commesso. …. in assenza della volontà di un accordo bonario… si sentirà autorizzato a adire le vie legali per la tutela dei propri interessi in danno di codesta amministrazione e della ditta esecutrice dei lavori”. L'oggetto della richiesta è solo il ristoro per l'abusiva canalizzazione del metano nella sua proprietà. È pertanto condivisibile l'assunto di cui in sentenza secondo cui non si è formato alcun giudicato amministrativo esterno in ordine alla questione oggetto di questa causa, poiché l'accertamento sulla decorrenza della occupazione non è stato mai esaminato dal Tribunale amministrativo.
Il motivo va quindi disatteso. Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello, il passaggio della motivazione in cui il giudice ritiene che l'occupazione sine titulo decorra dal 2006.
10. Dalla correttezza nella individuazione della data di decorrenza della occupazione usurpativa al 2006, discende anche la infondatezza del motivo dedotto sub 2 che inerisce la stima del bene ai fini del risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Ed invero, in caso di occupazione illegittima di suolo privato da parte della pubblica amministrazione, non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al soggetto non legittimamente espropriato, dovendosi invece riferire il risarcimento del danno all'illegittima occupazione del bene (illecito permanente), dal suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie. Ai fini della quantificazione del danno in esame, è possibile utilizzare il criterio forfettario di liquidazione di cui all'art. 42-bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001. Invero, il quantum del risarcimento può essere stabilito in applicazione del criterio accolto dall'art. 42 bis del d.P.R. n.
327/2001, ritenuto espressivo dei principi generali in materia, nella misura del 5% annuo del valore di mercato del suolo da determinarsi secondo il metodo sintetico comparativo che tenga conto del prezzo pagato per acquisti coevi di aree omogenee, con riferimento alla zonizzazione dell'area al momento iniziale della occupazione.
Si richiamano al riguardo i seguenti principi: “[…] in tema di occupazione usurpativa, il risarcimento del danno dev'essere commisurato all'integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio. Deve, pertanto, tenersi conto dell'unico criterio discretivo dell'edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, (recepito nel D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e
9 37), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, all'interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative" […]”( Cass. civ., Sez. I, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28652 ); “ L'occupazione usurpativa di terreni, che integra un illecito a carattere permanente e non annulla la connotazione urbanistica dei suoli ablati, obbliga l'amministrazione al risarcimento del danno, che deve essere determinato in considerazione del criterio dell'edificabilità legale dei suoli, e quantificato in base all'integrale valore di mercato del terreno, senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto. (Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18584).
La p.lla 886 del fg. 41 – in precedenza tipizzata come zona “B1 di completamento - è stata invece successivamente tipizzata, nello strumento urbanistico del Comune a partire dal 2001, come zona destinata alla viabilità, conseguentemente il valore venale alla data della occupazione non può essere quello di un'area edificabile, perché l'area nel 2006 era già destinata alla viabilità.
La valutazione operata dal tribunale è pertanto corretta e condivisibile ed immune da tutte le censure.
Anche questo motivo da disatteso.
Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello, il passaggio della motivazione in cui il giudice, ritiene che la p.lla sia illegittimamente occupata dal 2006 e vada restituita, con condanna del al CP_1 risarcimento del danno nella misura liquidata in sentenza.
11. Infondato è anche il terzo ed ultimo motivo di appello, in punto di regime delle spese di lite di primo grado. Ed invero, il rigetto di una delle domande proposte comporta soccombenza. Ed infatti la reciproca soccombenza è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti oppure il parziale accoglimento di un'unica domanda, ma articolata in più capi (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486; Cassazione civile sez. III,
26/07/2024, n.20889).
Nella specie, la domanda principale del è stata disattesa – con la declaratoria del difetto di Pt_1 giurisdizione – ed è stata accolta solo la domanda subordinata: tanto determina reciproca soccombenza e giustifica quindi la compensazione integrale delle spese di lite disposta in sentenza, che merita conferma anche sul punto.
12. L'appello è infondato va quindi disatteso, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
10 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 18.03.2024 nei confronti del , in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2498/2023, pubblicata in data 19.09.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore del , delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 3000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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