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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/12/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 948/2022 R.G. promossa da:
, difeso e rappresentato dall'avv. COSTANTINI Parte_1
STEFANO,
RICORRENTE
contro
:
, difesa e rappresentata dall'avv. GRANDONI Controparte_1
RICCARDA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.12.2022, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio l'architetto al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 23.11.2020 al 01.03.2022 e, per l'effetto, sentirla pagina 1 di 10 condannare al pagamento della retribuzione prevista dal Livello 4° CCNL
Studi Professionali, quantificata nell'importo di € 21.685,81, ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa previdenziale, con condanna al versamento dei contributi pregressi.
Il ricorrente, conseguito in data 24.06.2020 il Diploma da Geometra presso l'Istituto tecnico economico tecnologico “Bramante-Genga” di Pesaro, esponeva di essere stato contattato, in data 11.11.2020, dall'Architetto
[...]
, che, reperito il contatto del ricorrente dal suddetto istituto CP_1
scolastico, lo invitava a sostenere un colloquio conoscitivo, a seguito del quale, il sig. iniziava a lavorare dal 23.11.2020 presso lo studio della Parte_1
resistente, sito in Pesaro, in Via Barignani n. 46. Il prestava attività Parte_1
lavorativa seguendo un orario lavorativo prestabilito: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; da giugno 2021 ad agosto 2021 osservava l'orario estivo, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle ore 13:00.
Il ricorrente, alle dipendenze dell'arch. , svolgeva le seguenti CP_1
attività:
- redazione delle Attestazioni Prestazioni Energetiche: eseguiva i rilievi insieme all'Arch. , reperiva tutta la documentazione CP_1
fotografica, per poi elaborarne autonomamente disegni e prospetti di calcolo necessari per la predisposizione del documento energetico (doc.
6 ricorrente);
- disegni con l'utilizzo di software Autocad per ambienti interni;
- elaborazioni prospettiche per esterni;
- misurazioni e rilievi anche fotografici (doc. 7 ricorrente) in cantiere in presenza e su indicazione puntuale dell'arch. ; CP_1
pagina 2 di 10 - estrazioni di visure planimetriche con accesso presso gli Uffici comunali e catastali;
- estrazioni di visure storiche con accesso presso gli uffici comunali e catastali (doc.8 ricorrente).
Il esponeva di avere richiesto, invano ed in plurime occasioni, Parte_1
all'arch. di regolarizzare il rapporto di lavoro e l'erogazione della CP_1
relativa retribuzione, ottenendo unicamente la somma di € 50,00 nell'agosto
2021. A fronte del diniego datoriale, il sig. decideva, in data Per_1
01.03.2022, di rassegnare le proprie dimissioni, riconsegnando le chiavi dello studio di Via Barignani.
Faceva seguito l'infruttuosa richiesta inoltrata in data 23.02.2022, a firma dell'avv. Mosca (doc. 12 ricorrente), con la quale il ricorrente rivendicava la natura subordinata del rapporto di lavoro e pretendeva il riconoscimento della somma di € 21.685,81 oltre al versamento dei contributi previdenziali, il secondo conteggio elaborato dalla Consulente del lavoro, dott.ssa Per_2
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.04.2023, si costituiva in giudizio l'arch. chiedendo il rigetto integrale Controparte_1
del ricorso.
Parte resistente negava in toto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti, avendo l'arch. contattato il CP_1
ricorrente al fine di proporgli unicamente l'opportunità di svolgere il tirocinio richiesto per poter sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Geometra. Nonostante fosse stata predisposta la documentazione da portare al Collegio dei Geometri, necessaria per perfezionare l'iscrizione al Collegio stesso in qualità di praticanti, tale documentazione non veniva trasmessa a pagina 3 di 10 causa dell'inerzia del ricorrente nella consegna in studio del diploma, avvenuta solo nel settembre 2021, con la conseguenza di non aver potuto procedere alla formalizzazione del tirocinio.
Parte resistente non contestava lo svolgimento delle mansioni asseritamente svolte dal ricorrente. Deduceva però che tali attività rientrassero nell'ambito di un rapporto di tirocinio e non di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, il avendo svolto un tirocinio, non aveva diritto a retribuzioni. Parte_1
Evidenziava poi che il non osservava un orario lavorativo di 35 ore Parte_1
settimanali, ma si recava nello studio per 4 ore al giorno, per non oltre 20 ore settimanali. Le chat con l'Arch. dimostravano, infatti, che il CP_1
ricorrente avvisava all'ultimo minuto di assenze e ritardi, frequentemente chiedeva alla professionista se dovesse recarsi in studio anche nel pomeriggio e molte volte gli veniva risposto di stare a casa. Pertanto, il lavoro pomeridiano del era svolto solo per recuperare l'eventuale assenza Parte_1
della mattina.
Infine, in relazione alla cessazione del rapporto, deduce che stata la resistente a chiedere al di lasciare lo studio perché non si stava impegnando Parte_1
proficuamente nel tirocinio.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale chiesta dalle parti, nel corso della quale venivano escussi quali testi il sig.
, anch'egli destinatario della medesima offerta di tirocinio Testimone_1
dalla resistente nel periodo in esame, la sig.ra , che ha Controparte_2
frequentato lo studio per due settimane nell'ambito dell'alternanza scuola- lavoro nell'estate 2021, la sig.ra collaboratrice della Testimone_2
resistente dal novembre 2021 al marzo 2022, e la sig.ra Testimone_3
pagina 4 di 10 termotecnico con cui la resistente ha condiviso lo studio Tes_4
dall'autunno 2020 al 18.05.2021.
***
Il ricorso è infondato.
L'omessa formalizzazione del rapporto intercorso tra le parti esclude la sua riconducibilità al rapporto di tirocinio regolato dalla Legge n.75/85, art. 2, comma 3, dal D.P.R. n. 137/2012, art. 6, comma 2 e dalle direttive sul praticantato approvate dal consiglio dei Geometri e Geometri laureati (doc. 11, res.). Tale rapporto infatti presuppone l'iscrizione del tirocinante in un apposito registro tenuto dal collegio professionale e, nel rispetto di tali condizioni formali “Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale” (art. 6, comma 6, DPR
137/2012).
Dal pacifico mancato perfezionamento dei presupposti formali per la costituzione di un rapporto di tirocinio professionale, non discende automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
E' vero che, in base all'art. 1, del d.lgs. 81/2015, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Tuttavia, anche a voler ammettere che la norma istituisca una presunzione –relativa – di subordinazione, dall'espletata istruttoria orale e dalla documentazione agli atti emerge che il rapporto oggetto di causa non ha mai assunto i connotati tipici della subordinazione.
Le parti entravano in contatto e si accordavano per svolgere un rapporto di tirocinio professionale. Sulla questa iniziale volontà non possono esservi dubbi. Dirimenti sono le dichiarazioni rilasciate dal teste che ha Tes_1
lavorato insieme al ricorrente (“Sono stato contattato verso la fine del 2020
pagina 5 di 10 telefonicamente dall'arch. che credo abbia reperito il mio recapito CP_1
dall'istituto per geometri presso cui mi sono diplomato nel 2020 (…). La proposta era di iniziare a svolgere un periodo di praticantato della durata di
18 mesi alla fine del quale avremmo potuto acquisire l'abilitazione alla professione di geometra. Per l'attività svolta non era prevista una remunerazione) e (“All'epoca sia io che la resistente avevamo Tes_3
necessità di un aiuto nello svolgimento delle pratiche. Fu la resistente, credo prendendo contatto con il collegio dei geometri o con la scuola, a contattare il ricorrente e che avremmo dovuto impiegare come Testimone_1
tirocinanti. Io all'epoca non avevo assolutamente possibilità di assumerli come lavoratori subordinati, in tal caso avrei comunque preferito rivolgermi
a personale con maggiore esperienza.”).
Che la proposta dell'architetto prevedesse unicamente l'offerta di CP_1
un tirocinio è circostanza corroborata dalla mail inviata dalla resistente al ricorrente in data 11.11.2020, nella quale, oltre ad indicare nell'oggetto
“offerta di tirocinio formativo a Pesaro”, si comunicava: “Buongiorno, abbiamo avuto il suo nominativo dall'Istituto Genga-Bramante, stiamo cercando un giovane geometra neodiplomato per offrire un tirocinio formativo a Pesaro, in zona centro storico. Se fosse interessato mandi un cva questo indirizzo mail. Grazie.” (doc. 3 resistente e doc. 2 ricorrente).
Poiché, “Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato - ai fini della quale il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione - occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione
pagina 6 di 10 dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato.” (Cass. 1717/2009) è necessario verificare anche lo svolgimento del rapporto, per accertare se, nonostante la diversa volontà inizialmente espressa dalle parti, esso abbia successivamente assunto i connotati della subordinazione.
La prova per testi non ha prodotto risultati utili al ricorrente.
Il teste ha riferito di non aver avuto indicazioni precise sulla quantità Tes_1
e sui tempi di lavoro. A entrambi i giovani venne riferito l'orario dello studio che restava la cornice temporale della loro prestazione lavorativa e non un vincolo da osservare necessariamente poiché “Non ci furono date indicazioni particolari sulla quantità del lavoro da svolgere o sui tempi”. L'assenza di un vero e proprio obbligo di presenza può desumersi anche dall'affermazione secondo cui “Se arrivavo più tardi avvisavo, mi è capitato di arrivare più tardi. Non fui avvisato di particolari conseguenze connesse al mancato rispetto di questi orari.”. Nel lavoro subordinato l'inosservanza dell'orario è fonte di responsabilità disciplinare;
la circostanza che la resistente non chiedesse conto delle ragioni dell'assenza è significativa della mancanza di un effettivo vincolo di subordinazione.
L'assenza di un preciso obbligo di orario emerge anche dalle dichiarazioni del teste (collaboratrice della resistente), secondo cui (“ al Tes_2 Pt_1
mattino arrivava più tardi;
non aveva un orario fisso perché non lo vedevo sempre alla stessa ora. Al pomeriggio non era sempre presente mentre la sua
pagina 7 di 10 presenza era costante al mattino”) e dalle chat whatsapp depositate in atti
(doc. 5 ricorrente e doc. 8 resistente).
Da tale documentazione, infatti, risulta che il ricorrente concordava la sua presenza con l'architetto a seconda delle esigenze proprie e della CP_1
resistente. A titolo esemplificativo, si vedano le conversazioni del 20.01.2022
( Ciao , oggi pomeriggio non ci sono perché ho un Parte_1 CP_1
impegno, ci vediamo domani;
Lavoro: ..devi avvisarmi CP_1 Per_3
prima non all'ultimo. Manca già .”) e del 28.01.2022 (“Ciao Pt_1 Per_4
, ho avuto un problema con la macchina e non riesco a tornare oggi CP_1
pomeriggio”). In determinate corrispondenze whatsapp emerge come il ricorrente chiedesse se recarsi in studio, ricevendo talvolta risposta negativa anche solo per le condizioni metereologiche, mentre in altre era la stessa resistente a domandare al ricorrente se avesse intenzione o possibilità di recarsi in studio. A titolo esemplificativo, si vedano le conversazioni del
06.04.2021 ( Ciao , visto passata la zona rossa Parte_1 CP_1
quando riprendo a venire in ufficio? Lavoro: Vuoi venire domani? CP_1
Lavoro: Sento Rosita e ti faccio sapere. Lavoro: Domani CP_1 CP_1
potresti al mattino? Lavoro: Ok ci vediamo alle Parte_1 Tes_5
9,30”), del 05.07.2021 ( Lavoro: Se riesci a tornare nel pomeriggio CP_1
riusciamo a controllare le cose insieme. Perché stamattina e domattina ho parecchi appuntamenti fuori. : Se riesci a tornare per le 15,30. Parte_2
Per un paio d'ore”), del 30.08.2021 ( : Ciao noi oggi abbiamo Parte_2
ripreso. Se vuoi venire dal 1 settembre. Ciao , io Parte_1 CP_1
purtroppo sono fuori Pesaro fino a giovedì”), del 09.11.2021 (
[...]
oggi devo venire al pomeriggio? Lavoro: Io vi sono Parte_1 CP_1 CP_1
nel pomeriggio. Se vuoi. Lavoro: Ma se sei in motorino non tornare CP_1
pagina 8 di 10 con questo tempaccio.”). Sempre in tal senso si richiamano le conversazioni del 07.12.2021, del 09.01.2022, del 03.02.2022 e del 22.02.2022.
Da altre chat emerge un andamento del rapporto corrispondente a quello di uno stage finalizzato precipuamente alla formazione del ricorrente, ancora privo di sufficienti basi professionali (v. conversazioni whatsapp del del
09.08.2021: “ oggi devi sistemare i due ape. Ci sono diversi errori. .. Pt_1
, in pianta sul DWG devi segnare nord ecc. Poi controlliamo Persona_5
insieme le dispersioni. Per piazzale Curtatone. La veranda va esclusa da superfici nette e lorde…Manca dispersione verso garage in Leto... Controlla con foto la topologia serramenti x e anche dispersione verso sottotetto Per_5
se inserita correttamente. Ho visto errori nella tabella xcls”) e del 15.09.2021
(“ ape pieno di errori!!!! Le aree sono sbagliate. Area verso Pt_1 Per_6
vano scala hai scritto 1,62. Anziché 14,20. Ecc... Serramenti pure. E via di seguito... Devi fare più attenzione mi raccomando! Poi manca la potenza termica riscaldamento. Quella che calcoliamo moltiplicando il volume netto del fabbricato per il coefficiente termico in basso alla tabella di excel”).
Non avendo il ricorrente provato i fatti costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, il ricorso va respinto.
Relativamente alle spese di lite pare al decidente che sussistano giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla circostanza che la mancata formalizzazione del rapporto è imputabile ad entrambe le parti: al ricorrente, che non ha attivato il procedimento per l'iscrizione al registro dei praticanti;
alla resistente, che ha consentito l'inizio dell'attività lavorativa prima senza alcuna evidenza di tale iscrizione.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Pesaro li 11.12.2024.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 948/2022 R.G. promossa da:
, difeso e rappresentato dall'avv. COSTANTINI Parte_1
STEFANO,
RICORRENTE
contro
:
, difesa e rappresentata dall'avv. GRANDONI Controparte_1
RICCARDA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.12.2022, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio l'architetto al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 23.11.2020 al 01.03.2022 e, per l'effetto, sentirla pagina 1 di 10 condannare al pagamento della retribuzione prevista dal Livello 4° CCNL
Studi Professionali, quantificata nell'importo di € 21.685,81, ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa previdenziale, con condanna al versamento dei contributi pregressi.
Il ricorrente, conseguito in data 24.06.2020 il Diploma da Geometra presso l'Istituto tecnico economico tecnologico “Bramante-Genga” di Pesaro, esponeva di essere stato contattato, in data 11.11.2020, dall'Architetto
[...]
, che, reperito il contatto del ricorrente dal suddetto istituto CP_1
scolastico, lo invitava a sostenere un colloquio conoscitivo, a seguito del quale, il sig. iniziava a lavorare dal 23.11.2020 presso lo studio della Parte_1
resistente, sito in Pesaro, in Via Barignani n. 46. Il prestava attività Parte_1
lavorativa seguendo un orario lavorativo prestabilito: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; da giugno 2021 ad agosto 2021 osservava l'orario estivo, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle ore 13:00.
Il ricorrente, alle dipendenze dell'arch. , svolgeva le seguenti CP_1
attività:
- redazione delle Attestazioni Prestazioni Energetiche: eseguiva i rilievi insieme all'Arch. , reperiva tutta la documentazione CP_1
fotografica, per poi elaborarne autonomamente disegni e prospetti di calcolo necessari per la predisposizione del documento energetico (doc.
6 ricorrente);
- disegni con l'utilizzo di software Autocad per ambienti interni;
- elaborazioni prospettiche per esterni;
- misurazioni e rilievi anche fotografici (doc. 7 ricorrente) in cantiere in presenza e su indicazione puntuale dell'arch. ; CP_1
pagina 2 di 10 - estrazioni di visure planimetriche con accesso presso gli Uffici comunali e catastali;
- estrazioni di visure storiche con accesso presso gli uffici comunali e catastali (doc.8 ricorrente).
Il esponeva di avere richiesto, invano ed in plurime occasioni, Parte_1
all'arch. di regolarizzare il rapporto di lavoro e l'erogazione della CP_1
relativa retribuzione, ottenendo unicamente la somma di € 50,00 nell'agosto
2021. A fronte del diniego datoriale, il sig. decideva, in data Per_1
01.03.2022, di rassegnare le proprie dimissioni, riconsegnando le chiavi dello studio di Via Barignani.
Faceva seguito l'infruttuosa richiesta inoltrata in data 23.02.2022, a firma dell'avv. Mosca (doc. 12 ricorrente), con la quale il ricorrente rivendicava la natura subordinata del rapporto di lavoro e pretendeva il riconoscimento della somma di € 21.685,81 oltre al versamento dei contributi previdenziali, il secondo conteggio elaborato dalla Consulente del lavoro, dott.ssa Per_2
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.04.2023, si costituiva in giudizio l'arch. chiedendo il rigetto integrale Controparte_1
del ricorso.
Parte resistente negava in toto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti, avendo l'arch. contattato il CP_1
ricorrente al fine di proporgli unicamente l'opportunità di svolgere il tirocinio richiesto per poter sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Geometra. Nonostante fosse stata predisposta la documentazione da portare al Collegio dei Geometri, necessaria per perfezionare l'iscrizione al Collegio stesso in qualità di praticanti, tale documentazione non veniva trasmessa a pagina 3 di 10 causa dell'inerzia del ricorrente nella consegna in studio del diploma, avvenuta solo nel settembre 2021, con la conseguenza di non aver potuto procedere alla formalizzazione del tirocinio.
Parte resistente non contestava lo svolgimento delle mansioni asseritamente svolte dal ricorrente. Deduceva però che tali attività rientrassero nell'ambito di un rapporto di tirocinio e non di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, il avendo svolto un tirocinio, non aveva diritto a retribuzioni. Parte_1
Evidenziava poi che il non osservava un orario lavorativo di 35 ore Parte_1
settimanali, ma si recava nello studio per 4 ore al giorno, per non oltre 20 ore settimanali. Le chat con l'Arch. dimostravano, infatti, che il CP_1
ricorrente avvisava all'ultimo minuto di assenze e ritardi, frequentemente chiedeva alla professionista se dovesse recarsi in studio anche nel pomeriggio e molte volte gli veniva risposto di stare a casa. Pertanto, il lavoro pomeridiano del era svolto solo per recuperare l'eventuale assenza Parte_1
della mattina.
Infine, in relazione alla cessazione del rapporto, deduce che stata la resistente a chiedere al di lasciare lo studio perché non si stava impegnando Parte_1
proficuamente nel tirocinio.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale chiesta dalle parti, nel corso della quale venivano escussi quali testi il sig.
, anch'egli destinatario della medesima offerta di tirocinio Testimone_1
dalla resistente nel periodo in esame, la sig.ra , che ha Controparte_2
frequentato lo studio per due settimane nell'ambito dell'alternanza scuola- lavoro nell'estate 2021, la sig.ra collaboratrice della Testimone_2
resistente dal novembre 2021 al marzo 2022, e la sig.ra Testimone_3
pagina 4 di 10 termotecnico con cui la resistente ha condiviso lo studio Tes_4
dall'autunno 2020 al 18.05.2021.
***
Il ricorso è infondato.
L'omessa formalizzazione del rapporto intercorso tra le parti esclude la sua riconducibilità al rapporto di tirocinio regolato dalla Legge n.75/85, art. 2, comma 3, dal D.P.R. n. 137/2012, art. 6, comma 2 e dalle direttive sul praticantato approvate dal consiglio dei Geometri e Geometri laureati (doc. 11, res.). Tale rapporto infatti presuppone l'iscrizione del tirocinante in un apposito registro tenuto dal collegio professionale e, nel rispetto di tali condizioni formali “Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale” (art. 6, comma 6, DPR
137/2012).
Dal pacifico mancato perfezionamento dei presupposti formali per la costituzione di un rapporto di tirocinio professionale, non discende automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
E' vero che, in base all'art. 1, del d.lgs. 81/2015, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Tuttavia, anche a voler ammettere che la norma istituisca una presunzione –relativa – di subordinazione, dall'espletata istruttoria orale e dalla documentazione agli atti emerge che il rapporto oggetto di causa non ha mai assunto i connotati tipici della subordinazione.
Le parti entravano in contatto e si accordavano per svolgere un rapporto di tirocinio professionale. Sulla questa iniziale volontà non possono esservi dubbi. Dirimenti sono le dichiarazioni rilasciate dal teste che ha Tes_1
lavorato insieme al ricorrente (“Sono stato contattato verso la fine del 2020
pagina 5 di 10 telefonicamente dall'arch. che credo abbia reperito il mio recapito CP_1
dall'istituto per geometri presso cui mi sono diplomato nel 2020 (…). La proposta era di iniziare a svolgere un periodo di praticantato della durata di
18 mesi alla fine del quale avremmo potuto acquisire l'abilitazione alla professione di geometra. Per l'attività svolta non era prevista una remunerazione) e (“All'epoca sia io che la resistente avevamo Tes_3
necessità di un aiuto nello svolgimento delle pratiche. Fu la resistente, credo prendendo contatto con il collegio dei geometri o con la scuola, a contattare il ricorrente e che avremmo dovuto impiegare come Testimone_1
tirocinanti. Io all'epoca non avevo assolutamente possibilità di assumerli come lavoratori subordinati, in tal caso avrei comunque preferito rivolgermi
a personale con maggiore esperienza.”).
Che la proposta dell'architetto prevedesse unicamente l'offerta di CP_1
un tirocinio è circostanza corroborata dalla mail inviata dalla resistente al ricorrente in data 11.11.2020, nella quale, oltre ad indicare nell'oggetto
“offerta di tirocinio formativo a Pesaro”, si comunicava: “Buongiorno, abbiamo avuto il suo nominativo dall'Istituto Genga-Bramante, stiamo cercando un giovane geometra neodiplomato per offrire un tirocinio formativo a Pesaro, in zona centro storico. Se fosse interessato mandi un cva questo indirizzo mail. Grazie.” (doc. 3 resistente e doc. 2 ricorrente).
Poiché, “Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato - ai fini della quale il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione - occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione
pagina 6 di 10 dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato.” (Cass. 1717/2009) è necessario verificare anche lo svolgimento del rapporto, per accertare se, nonostante la diversa volontà inizialmente espressa dalle parti, esso abbia successivamente assunto i connotati della subordinazione.
La prova per testi non ha prodotto risultati utili al ricorrente.
Il teste ha riferito di non aver avuto indicazioni precise sulla quantità Tes_1
e sui tempi di lavoro. A entrambi i giovani venne riferito l'orario dello studio che restava la cornice temporale della loro prestazione lavorativa e non un vincolo da osservare necessariamente poiché “Non ci furono date indicazioni particolari sulla quantità del lavoro da svolgere o sui tempi”. L'assenza di un vero e proprio obbligo di presenza può desumersi anche dall'affermazione secondo cui “Se arrivavo più tardi avvisavo, mi è capitato di arrivare più tardi. Non fui avvisato di particolari conseguenze connesse al mancato rispetto di questi orari.”. Nel lavoro subordinato l'inosservanza dell'orario è fonte di responsabilità disciplinare;
la circostanza che la resistente non chiedesse conto delle ragioni dell'assenza è significativa della mancanza di un effettivo vincolo di subordinazione.
L'assenza di un preciso obbligo di orario emerge anche dalle dichiarazioni del teste (collaboratrice della resistente), secondo cui (“ al Tes_2 Pt_1
mattino arrivava più tardi;
non aveva un orario fisso perché non lo vedevo sempre alla stessa ora. Al pomeriggio non era sempre presente mentre la sua
pagina 7 di 10 presenza era costante al mattino”) e dalle chat whatsapp depositate in atti
(doc. 5 ricorrente e doc. 8 resistente).
Da tale documentazione, infatti, risulta che il ricorrente concordava la sua presenza con l'architetto a seconda delle esigenze proprie e della CP_1
resistente. A titolo esemplificativo, si vedano le conversazioni del 20.01.2022
( Ciao , oggi pomeriggio non ci sono perché ho un Parte_1 CP_1
impegno, ci vediamo domani;
Lavoro: ..devi avvisarmi CP_1 Per_3
prima non all'ultimo. Manca già .”) e del 28.01.2022 (“Ciao Pt_1 Per_4
, ho avuto un problema con la macchina e non riesco a tornare oggi CP_1
pomeriggio”). In determinate corrispondenze whatsapp emerge come il ricorrente chiedesse se recarsi in studio, ricevendo talvolta risposta negativa anche solo per le condizioni metereologiche, mentre in altre era la stessa resistente a domandare al ricorrente se avesse intenzione o possibilità di recarsi in studio. A titolo esemplificativo, si vedano le conversazioni del
06.04.2021 ( Ciao , visto passata la zona rossa Parte_1 CP_1
quando riprendo a venire in ufficio? Lavoro: Vuoi venire domani? CP_1
Lavoro: Sento Rosita e ti faccio sapere. Lavoro: Domani CP_1 CP_1
potresti al mattino? Lavoro: Ok ci vediamo alle Parte_1 Tes_5
9,30”), del 05.07.2021 ( Lavoro: Se riesci a tornare nel pomeriggio CP_1
riusciamo a controllare le cose insieme. Perché stamattina e domattina ho parecchi appuntamenti fuori. : Se riesci a tornare per le 15,30. Parte_2
Per un paio d'ore”), del 30.08.2021 ( : Ciao noi oggi abbiamo Parte_2
ripreso. Se vuoi venire dal 1 settembre. Ciao , io Parte_1 CP_1
purtroppo sono fuori Pesaro fino a giovedì”), del 09.11.2021 (
[...]
oggi devo venire al pomeriggio? Lavoro: Io vi sono Parte_1 CP_1 CP_1
nel pomeriggio. Se vuoi. Lavoro: Ma se sei in motorino non tornare CP_1
pagina 8 di 10 con questo tempaccio.”). Sempre in tal senso si richiamano le conversazioni del 07.12.2021, del 09.01.2022, del 03.02.2022 e del 22.02.2022.
Da altre chat emerge un andamento del rapporto corrispondente a quello di uno stage finalizzato precipuamente alla formazione del ricorrente, ancora privo di sufficienti basi professionali (v. conversazioni whatsapp del del
09.08.2021: “ oggi devi sistemare i due ape. Ci sono diversi errori. .. Pt_1
, in pianta sul DWG devi segnare nord ecc. Poi controlliamo Persona_5
insieme le dispersioni. Per piazzale Curtatone. La veranda va esclusa da superfici nette e lorde…Manca dispersione verso garage in Leto... Controlla con foto la topologia serramenti x e anche dispersione verso sottotetto Per_5
se inserita correttamente. Ho visto errori nella tabella xcls”) e del 15.09.2021
(“ ape pieno di errori!!!! Le aree sono sbagliate. Area verso Pt_1 Per_6
vano scala hai scritto 1,62. Anziché 14,20. Ecc... Serramenti pure. E via di seguito... Devi fare più attenzione mi raccomando! Poi manca la potenza termica riscaldamento. Quella che calcoliamo moltiplicando il volume netto del fabbricato per il coefficiente termico in basso alla tabella di excel”).
Non avendo il ricorrente provato i fatti costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, il ricorso va respinto.
Relativamente alle spese di lite pare al decidente che sussistano giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla circostanza che la mancata formalizzazione del rapporto è imputabile ad entrambe le parti: al ricorrente, che non ha attivato il procedimento per l'iscrizione al registro dei praticanti;
alla resistente, che ha consentito l'inizio dell'attività lavorativa prima senza alcuna evidenza di tale iscrizione.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Pesaro li 11.12.2024.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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