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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1216/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1216/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
PARTE RICORRENTE per l'adozione di
Persona_1
₪₪₪
Con ricorso depositato in data 07/04/2025, i ricorrenti chiedevano disporsi l'adozione di Per_1 nata a [...] il [...].
[...]
L'adottanda è la figlia del sig. e della sig.ra . Persona_2 Parte_3
I ricorrenti hanno riferito di aver contratto matrimonio in Calci (PI) il 25.5.1968 dalla cui unione sono nati tre figli: nato a [...] l'[...] residente a [...]; Persona_3 Per_4 nata a [...] il [...] residente a [...]; nato a [...]
[...] Persona_5 il 24/10/1973 residente a [...](Pi) in località La Scrocca 3. A far data dal 18.11.1997, ai ricorrenti è stata affidata dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, ex art. 10 L 184/1983 (affido eterofamiliare)
l'adottanda, allora di poco più di un anno di età; affido eterofamiliare che si è Persona_1 protratto senza soluzione di continuità sino oltre la maggiore età di , giusti successivi Per_1 provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Firenze, ossia Decreto n. 132 dell'8.1.2002 e Decreto n. 2437 del 26.4.2006. Il Tribunale per i minorenni aveva disposto l'affido di ai ricorrenti Per_1
a causa delle gravissime carenze affettive, assistenziali ed educative dei genitori naturali.
I ricorrenti riferivano di aver instaurato un forte legame affettivo con , al pari della Per_1 genitorialità.
La Presidente istruttrice provvedeva ad acquisire in sede di udienza del 30.09.2025 le necessarie espressioni di consenso ed assenso e acquisiva informazioni tramite dichiarazioni dell'adottante e dell'adottanda. All'esito di quest'ultime, la Presidente rimetteva la Causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 08.05.2025 nulla opponeva alla domanda di adozione.
***
Tutto ciò premesso, risulta dagli atti e dai documenti di causa che ricorrono le condizioni per pronunciare l'adozione di a norma degli artt. 291 ss. del Codice civile. Persona_1
Ed infatti, risultano sussistenti le condizioni per pronunciare la richiesta di adozione in ordine ai requisiti di età posti dalla norma di cui all'art. 291 c.c. per avere i ricorrenti già da tempo compiuti trentacinque anni di età, superando altresì il limite della differenza di diciotto anni d'età con l'adottato.
Risultano inoltre prestati nelle forme dovute i consensi previsti dall'art. 297 c.c.
In particolare, i sig.ri e confermavano l'intenzione di Parte_1 Parte_2 adottare dichiarando di aver conosciuto fin dalla nascita conoscendo i suoi genitori e di Per_1 averla avuta in affidamento da quando aveva circa 16 mesi.
La sig.ra (madre biologica) dichiarava di essere d'accordo con l'adozione; mentre Parte_3 il padre biologico non si è presentato in udienza, nonostante, la rituale notifica del ricorso;
indice quest'ultimo del suo disinteresse a mostrare un eventuale dissenso al procedimento di adozione della figlia.
Infine, prestavano il proprio consenso , e;
figli dei Persona_3 Persona_4 Persona_5 genitori adottivi.
L'adottanda, ascoltata alla medesima udienza, confermava quanto dichiarato dai ricorrenti e il suo consenso alla adozione da parte degli stessi.
Deve pertanto essere dichiarata l'adozione di da parte del sig. Persona_1 Pt_1
della sig.ra ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 291 c.c.
[...] Parte_2 ed essendo stato prestato il consenso dell'adottante e dell'adottato.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
1. Pronuncia l'adozione di (C.F. ), nata a [...] il [...] da parte di Persona_1 Pt_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e di
[...] C.F._1 Pt_2
[...]
2. Dispone che assuma il cognome e lo anteponga al proprio;
Persona_1 Pt_1
3. Ordina alla Cancelleria di provvedere alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1216/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
PARTE RICORRENTE per l'adozione di
Persona_1
₪₪₪
Con ricorso depositato in data 07/04/2025, i ricorrenti chiedevano disporsi l'adozione di Per_1 nata a [...] il [...].
[...]
L'adottanda è la figlia del sig. e della sig.ra . Persona_2 Parte_3
I ricorrenti hanno riferito di aver contratto matrimonio in Calci (PI) il 25.5.1968 dalla cui unione sono nati tre figli: nato a [...] l'[...] residente a [...]; Persona_3 Per_4 nata a [...] il [...] residente a [...]; nato a [...]
[...] Persona_5 il 24/10/1973 residente a [...](Pi) in località La Scrocca 3. A far data dal 18.11.1997, ai ricorrenti è stata affidata dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, ex art. 10 L 184/1983 (affido eterofamiliare)
l'adottanda, allora di poco più di un anno di età; affido eterofamiliare che si è Persona_1 protratto senza soluzione di continuità sino oltre la maggiore età di , giusti successivi Per_1 provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Firenze, ossia Decreto n. 132 dell'8.1.2002 e Decreto n. 2437 del 26.4.2006. Il Tribunale per i minorenni aveva disposto l'affido di ai ricorrenti Per_1
a causa delle gravissime carenze affettive, assistenziali ed educative dei genitori naturali.
I ricorrenti riferivano di aver instaurato un forte legame affettivo con , al pari della Per_1 genitorialità.
La Presidente istruttrice provvedeva ad acquisire in sede di udienza del 30.09.2025 le necessarie espressioni di consenso ed assenso e acquisiva informazioni tramite dichiarazioni dell'adottante e dell'adottanda. All'esito di quest'ultime, la Presidente rimetteva la Causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 08.05.2025 nulla opponeva alla domanda di adozione.
***
Tutto ciò premesso, risulta dagli atti e dai documenti di causa che ricorrono le condizioni per pronunciare l'adozione di a norma degli artt. 291 ss. del Codice civile. Persona_1
Ed infatti, risultano sussistenti le condizioni per pronunciare la richiesta di adozione in ordine ai requisiti di età posti dalla norma di cui all'art. 291 c.c. per avere i ricorrenti già da tempo compiuti trentacinque anni di età, superando altresì il limite della differenza di diciotto anni d'età con l'adottato.
Risultano inoltre prestati nelle forme dovute i consensi previsti dall'art. 297 c.c.
In particolare, i sig.ri e confermavano l'intenzione di Parte_1 Parte_2 adottare dichiarando di aver conosciuto fin dalla nascita conoscendo i suoi genitori e di Per_1 averla avuta in affidamento da quando aveva circa 16 mesi.
La sig.ra (madre biologica) dichiarava di essere d'accordo con l'adozione; mentre Parte_3 il padre biologico non si è presentato in udienza, nonostante, la rituale notifica del ricorso;
indice quest'ultimo del suo disinteresse a mostrare un eventuale dissenso al procedimento di adozione della figlia.
Infine, prestavano il proprio consenso , e;
figli dei Persona_3 Persona_4 Persona_5 genitori adottivi.
L'adottanda, ascoltata alla medesima udienza, confermava quanto dichiarato dai ricorrenti e il suo consenso alla adozione da parte degli stessi.
Deve pertanto essere dichiarata l'adozione di da parte del sig. Persona_1 Pt_1
della sig.ra ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 291 c.c.
[...] Parte_2 ed essendo stato prestato il consenso dell'adottante e dell'adottato.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
1. Pronuncia l'adozione di (C.F. ), nata a [...] il [...] da parte di Persona_1 Pt_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e di
[...] C.F._1 Pt_2
[...]
2. Dispone che assuma il cognome e lo anteponga al proprio;
Persona_1 Pt_1
3. Ordina alla Cancelleria di provvedere alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Polidori