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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
Commentario • 1
- 1. Violazioni Non Definitivamente Accertate Agenzia Entrate: Come Difendersi (con L’Avvocato) Per Imprenditori E Partite IVAGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 30 dicembre 2025
Le violazioni non definitivamente accertate rappresentano una fase delicata ma decisiva nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate, perché nulla è ancora cristallizzato, ma ogni scelta può determinare l'esito finale: archiviazione, ridimensionamento o accertamento pesante. Per imprenditori e partite IVA, questa fase è particolarmente critica: una risposta errata o una decisione affrettata può trasformare una contestazione ancora aperta in un debito fiscale definitivo, con effetti su liquidità, continuità dell'attività e patrimonio personale. Molti si chiedono: “Se non è definitivo, devo comunque pagare?” “Posso ancora difendermi?” “Conviene intervenire ora o aspettare?” È fondamentale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2024, n. 7235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7235 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 20-03-2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Enrico Zappasodi, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7235 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 marzo 2023, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del 15 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato NI RE alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della società "MA.SU. s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presentava le dichiarazioni relative ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2013, omettendo in particolare di dichiarare redditi imponibili realizzati per euro 1.196.535 derivanti dalla cessione di immobili avvenuta nel 2013, con ires evasa pari a euro 329.047 e iva evasa pari a euro 144.000. Veniva parimenti confermata la statuizione con cui era stata disposta la confisca della somma di euro 198.342, corrispondente al profitto del reato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, RE, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 159 cod. proc. pen. e delle norme processuali in tema di emissione del decreto di irreperibilità da parte del P.M., evidenziando che nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 6 novembre 2019, era stato eccepito che le ricerche svolte erano state del tutto insufficienti e irrituali, posto che, durante le stesse, era emerso che presso l'ultima residenza dell'imputato, sita in Guidonia l alla via Gemelli n. 11, gli operanti della Guardia di Finanza avevano appreso da tale SA PO che la famiglia RE non viveva più in quell'indirizzo, essendosi trasferita negli Stati Uniti di America, mentre l'immobile de quo era stato ceduto nel marzo 2015. Peraltro, la difesa sottolinea come fosse illogico che l'imputato fosse sconosciuto anche presso la sede lavorativa, ubicata in via Nomentana Vecchia n. 412, essendo l'intero stabile riconducibile alla moglie e al fratello di RE, per cui il rigetto da parte dei giudici di merito dell'eccezione difensiva doveva ritenersi illegittimo, essendo facilmente individuabili la dimora e il luogo di lavoro dell'imputato, titolare di un visto e di diverse attività imprenditoriali in Florida. Con il secondo motivo, si censura l'inosservanza degli art. 550 e 4 cod. ,Ak Lco;
proc. pen. in relazione all'art. 99 1 commaYZ cod. pen., rilevandosi che l'aumento della metà della pena in virtù della contestata recidiva reiterata avrebbe imposto la celebrazione dell'udienza preliminare, stante il superamento del limite di 4 anni previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., con conseguente nullità del decreto di citazione diretta, incidendo la recidiva qualificata sulla determinazione della pena edittale, mentre non sarebbe pertinente il richiamo dei giudici di merito all'art. 278 cod. proc. pen., che attiene alle misure cautelari ed è ispirato dal favor 2 libertatis, non potendo l'art. 4 cod. proc. pen. che interpretarsi in maniera estensiva, atteso che la celebrazione dell'udienza preliminare è sinonimo di maggiore garanzia per l'imputato; diversamente, la difesa prospetta una questione di legittimità costituzionale degli art. 4 e 550 cod. proc. pen., in relazione agli art. 3, 24 e 111 Cost., posto che secondo la interpretazione restrittiva dell'art. 4 cod. proc. pen., l'imputato si troverebbe a essere tratto a giudizio con citazione diretta sebbene, in virtù della recidiva qualificata, la pena potrebbe essere aumentata della metà, quindi in misura potenzialmente maggiore di altra aggravante a effetto speciale che, viceversa, garantirebbe un vaglio più rigoroso per l'esercizio dell'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio e conseguente filtro dell'udienza preliminare. In definitiva, essendo la recidiva qualificata un'aggravante a effetto speciale, si palesa una irragionevole disparità di trattamento a scapito dell'imputato recidivo qualificato, sebbene l'aumento della pena sia della metà e non di un terzo e un giorno, come avviene per le altre circostanze a effetto speciale ritenute rilevanti ai fini della individuazione della pena edittale alla luce dell'art. 4 cod. proc. pen. Con il terzo motivo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza di RE, con particolare riferimento al mancato superamento della soglia di punibilità per ciascuna imposta, osservando che i giudici di merito non Cc rnto hanno tenutov'dei costi generatori dei ricavi e dei costi di acquisto di tutti gli immobili poi alienati, che avrebbero determinato addirittura una perdita di bilancio, con conseguente irrilevanza penale dell'omessa dichiarazione. Del resto, la realizzazione di un ricavo prevede necessariamente il sostenimento di costi di produzione che, nel caso di specie, trattandosi di ruderi demoliti e ricostruiti, dovevano individuarsi nei costi delle materie prime, nell'affitto dei macchinari, .„,_4Aien ,..3-mt. • e estranze ecc., essendo provato che, nell'anno di imposta contestato, la MA.SU. Costruzioni ha demolito e ristrutturato almeno sei villini, per cui, alla luce delle puntuali considerazioni del consulente tecnico della difesa, sintetizzate nel ricorso, l'ires evasa sarebbe pari a 39.000 euro, mentre l'importo dell'iva evasa, tenendo conto esclusivamente degli atti notarili, sarebbe pari o a 68.400 euro, o al diverso importo di 18.400 euro, tenuto conto dei pagamenti sostenuti nel 2013, riverberandosi ciò anche sull'ammontare della confisca. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza sono il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e la mancata assunzione di una prova decisiva, rilevandosi, quanto al primo aspetto, come sia stato provato che RE era stato vittima di una truffa da parte del fratello AN, il quale, approfittando della sua permanenza negli Stati Uniti, si era impossessato di tutti i suoi beni, non ottemperando al pagamento dei compendi immobiliari venduti dalla MA.SU. Costruzioni, il cui profitto determinerebbe l'evasione oggetto della contestazione. 3 In ordine al secondo profilo, si contesta la decisione della Corte di appello di non acquisire la sentenza resa il 29 novembre 2022 dal Tribunale di Roma, con la quale AN RE era stato condannato in ordine ai reati a lui ascritti, a nulla rilevando la circostanza che non si tratti di sentenza passata in giudicato, risultando quindi illogica e contraddittoria l'affermazione secondo cui la truffa subita dal ricorrente era un'affermazione sfornita di idoneo conforto probatorio. Il quinto motivo è dedicato all'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. p-róci pen., avendo la Corte di appello indebitamente escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su dati assolutamente contraddittori rispetto a quelli emersi durante l'istruttoria dibattimentale, nel senso che l'unica imposta sopra soglia sarebbe in realtà l'iva per 68.400 euro e non per il più elevato importo di 198.342 euro, come erroneamente ipotizzato in sentenza. Con il sesto motivo, infine, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 545.bis cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022, in relazione al mancato avviso alle parti della ricorrenza delle condizioni per la sostituzione della pena ai sensi degli art. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, prevedendo la norma introdotta nel 2022 non una facoltà, ma un obbligo di avvisare le parti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento, dovendosi innanzitutto rilevare che le censure circa la ritualità dell'emissione del decreto di irreperibilità sono ridimensionate dal rilievo che l'imputato, inizialmente dichiarato irreperibile, è poi comparso nel giudizio di primo grado, essendo stato presente alle udienze del 12 novembre 2020, del 13 maggio 2021 e del 15 novembre 2021, data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado. Anche nel giudizio di secondo grado il rapporto giuridico processuale è stato correttamente instaurato nei confronti di RE, per cui l'ambito di valutazione delle doglianze concerne unicamente la limitata fase in cui è stato emesso il decreto di irreperibilità, posto che nello sviluppo del procedimento l'imputato ha preso parte al processo nelle forme consentite, esercitando compiutamente le sue prerogative difensive. Ciò posto, deve escludersi che il decreto di irreperibilità sia stato irritualmente emesso, essendo state svolte le ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., che hanno avuto esito negativo, come attestato dai verbali acquisiti (in particolare con riferimento al luogo in cui si assume che egli dimorasse con la compagna), mentre del tutto generiche erano nella fase investigative le informazioni circa il presunto trasferimento all'estero (a Miami o in Messico) di RE, per cui sono state legittimamente ritenute sufficienti le ricerche svolte in 4 Italia, dovendosi in tal senso ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Rv. 281977), secondo cui, in tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale, essendosi altresì precisato (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Rv. 272634) che, ai fini della validità del decreto di irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura, a ciò correlandosi l'ulteriore principio secondo cui, ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo (cfr. Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, Rv. 264104). Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. Nel confrontarsi con l'eccezione difensiva concernente la mancata celebrazione dell'udienza preliminare, i giudici di merito hanno infatti rimarcato che, avuto riguardo al massimo edittale previsto per il reato contestato (anni 4 di reclusione), correttamente è stata esercitata l'azione penale con decreto di citazione diretta e non tramite la richiesta di rinvio a giudizio, non essendo dirimente la contestazione all'imputato della recidiva, ciò in forza della chiara previsione di cui all'art. 4 cod. proc. pen., secondo cui per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato, senza tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di quelle a effetto speciale. Tale impostazione appare immune da censure, dovendosi considerare che, come osservato in modo pertinente dalla Corte di appello, il dato testuale dell'art. 4 cod. proc. pen. non lascia adito a dubbi interpretativi, individuando una disciplina che peraltro si ripropone anche in materia cautelare con l'art. 278 cod. proc. pen., secondo cui, agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato, consumato o tentato, senza tenere conto della continuazione, appunto della recidiva, oltre che delle circostanze del reato, a parte quelle specificamente richiamate nella citata norma processuale. 5 Né, rispetto a tale assetto normativo, che esclude la rilevanza della contestazione della recidiva ai fini della determinazione della competenza del giudice, appaiono configurabili i dubbi di costituzionalità evocati dalla difesa. Quella legislativa costituisce invero un'opzione non irragionevole o contraria ai principi costituzionali, soprattutto ove si consideri che la recidiva, anche quando si delinea come circostanza a effetto speciale, costituisce pur sempre un'aggravante peculiare inerente la persona del colpevole (art. 70 cod. pen.), per cui la stessa può legittimamente essere destinata a riverberarsi, se ritenuta applicabile, sul solo trattamento sanzionatorio e non anche sull'accertamento della competenza o della individuazione della pena ai fini cautelari, venendo in rilievo in tal caso criteri che prescindono dalla biografia criminale dell'indagato. Ne consegue che la doglianza difensiva non può essere accolta. 3. Venendo al terzo motivo, se ne deve parimenti rimarcare l'infondatezza. Nel determinare l'imposta evasa, il Tribunale (pag. 3 ss. della sentenza di primo grado), con valutazione condivisa dalla Corte territoriale (pag.
7-8 della decisione impugnata), ha in primo luogo richiamato gli esiti della verifica fiscale compiuta dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che la MA.SU. ha conseguito, per effetto della stipula, tra il 1° marzo e il 18 ottobre 2013, di quattro contratti di vendita, un valore imponibile complessivo di euro 1.196.535, a fronte del quale non sono state presentate né la dichiarazione dei redditi, né la dichiarazione iva, per cui, detratti dalla base imponibile i costi, quantificati in euro 724.019, corrispondenti ai prezzi di acquisto degli immobili venduti, è stato accertato un reddito di impresa pari a euro 472.516, venendo quantificate in euro 129.942 l'ires evasa e in euro 144.400 l'iva evasa. Nel confrontarsi con i rilievi del consulente tecnico di parte, dr. Francesco Zappasodi, i giudici di merito hanno poi osservato che RE, sia a seguito dell'accertamento fiscale sia successivamente, non ha prodotto fatture, libri contabili o altri documenti utili ai fini della ricostruzione dei costi effettivamente sostenuti, per cui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno correttamente detratto i soli costi certi rappresentati dai prezzi di acquisto dei compendi immobiliari oggetto di vendita, nella misura appunto di euro 724.019. L'unico punto su cui sono state accolte le obiezioni del consulente della difesa concerne l'importo dell'iva evasa, posto che l'aliquota da applicare avrebbe dovuto essere non quella del 22%, come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, ma quella del 10%, trattandosi di immobili non di lusso, con la conseguenza che l'iva evasa andava rideterminata in euro 68.400, importo comunque superiore a quello di euro 50.0000 fissato come soglia di punibilità del reato contestato. Orbene, l'impostazione seguita dai giudici di merito appare immune da censure, in quanto coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 17214 del 6 14/03/2023, Rv. 284554 e Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856), secondo cui, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto a operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. Non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità. 4. Parimenti infondato è il quinto motivo di ricorso. L'elemento soggettivo del reato, invero, è stato ragionevolmente ancorato dai giudici di merito alla veste di amministratore di diritto della società ricoperta da RE e all'effettività del ruolo ricoperto nell'anno di imposta cui si riferisce l'omissione dichiarativa, non potendosi sottacere che le censure difensive circa i comportamenti truffaldini subiti dal ricorrente ad opera del fratello AN attengono a vicende relative alle vendite degli immobili e non al trasferimento delle incombenze fiscali connesse al ruolo di legale rappresentante della società, per cui il contenzioso tra i fratelli circa l'impossessamento dei beni immobiliari è destinato a rimanere sulla sfondo rispetto al dato in forza del quale era in ogni caso sul ricorrente che gravava l'onere di presentare le dichiarazioni fiscali. Sotto tale profilo non può quindi ritenersi illegittima la decisione della Corte territoriale di acquisire la sentenza di condanna, all'epoca non definitiva, emessa a carico di AN RE, trattandosi di elemento probatorio non decisivo rispetto alla condotta contestata in questa sede, e ciò a prescindere dalla mancata irrevocabilità della sentenza, dovendosi in tal senso richiamare il consolidato principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. A ciò resta solo da aggiungere che, all'odierna udienza, la richiesta difensiva di acquisizione di altra sentenza è stata parimenti disattesa, risolvendosi la stessa in una sostanziale sollecitazione a compiere valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 7 5. Anche il quinto motivo, riguardante il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non è meritevole di accoglimento. Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946), secondo cui, in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131bbis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (nella fattispecie di cui alla massima riportata è stata esclusa l'applicazione della causa di non punibilità con riferimento a una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia stessa). Dunque, alla luce di tale premessa interpretativa, legittimamente è stata esclusa dalla Corte di appello l'operatività dell'art. 131.bis cod. pen., posto che, volendo seguire il più favorevole criterio di accertamento dell'iva non versata seguito (peraltro con motivazione non illogica) dal Tribunale, l'ammontare dell'imposta evasa risulta pari a euro 68.400, per cui si è comunque in presenza di un valore significativamente distante dalla soglia di punibilità (di circa il 36%), tale da non consentire una valutazione di particolare tenuità della condotta illecita. 6. Il sesto motivo è infine inammissibile, dovendosi evidenziare che, nel giudizio di appello, non risulta che il ricorrente abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545Nbis cod. proc. pen., per cui trova applicazione nella vicenda il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 02 e Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Rv. 285491), secondo cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che, se il difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 dell'art. 545 -sbis cod. proc. pen. 7. Alla stregua di tali considerazioni, stante la complessiva infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di RE deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Enrico Zappasodi, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7235 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 marzo 2023, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del 15 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato NI RE alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della società "MA.SU. s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presentava le dichiarazioni relative ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2013, omettendo in particolare di dichiarare redditi imponibili realizzati per euro 1.196.535 derivanti dalla cessione di immobili avvenuta nel 2013, con ires evasa pari a euro 329.047 e iva evasa pari a euro 144.000. Veniva parimenti confermata la statuizione con cui era stata disposta la confisca della somma di euro 198.342, corrispondente al profitto del reato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, RE, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 159 cod. proc. pen. e delle norme processuali in tema di emissione del decreto di irreperibilità da parte del P.M., evidenziando che nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 6 novembre 2019, era stato eccepito che le ricerche svolte erano state del tutto insufficienti e irrituali, posto che, durante le stesse, era emerso che presso l'ultima residenza dell'imputato, sita in Guidonia l alla via Gemelli n. 11, gli operanti della Guardia di Finanza avevano appreso da tale SA PO che la famiglia RE non viveva più in quell'indirizzo, essendosi trasferita negli Stati Uniti di America, mentre l'immobile de quo era stato ceduto nel marzo 2015. Peraltro, la difesa sottolinea come fosse illogico che l'imputato fosse sconosciuto anche presso la sede lavorativa, ubicata in via Nomentana Vecchia n. 412, essendo l'intero stabile riconducibile alla moglie e al fratello di RE, per cui il rigetto da parte dei giudici di merito dell'eccezione difensiva doveva ritenersi illegittimo, essendo facilmente individuabili la dimora e il luogo di lavoro dell'imputato, titolare di un visto e di diverse attività imprenditoriali in Florida. Con il secondo motivo, si censura l'inosservanza degli art. 550 e 4 cod. ,Ak Lco;
proc. pen. in relazione all'art. 99 1 commaYZ cod. pen., rilevandosi che l'aumento della metà della pena in virtù della contestata recidiva reiterata avrebbe imposto la celebrazione dell'udienza preliminare, stante il superamento del limite di 4 anni previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., con conseguente nullità del decreto di citazione diretta, incidendo la recidiva qualificata sulla determinazione della pena edittale, mentre non sarebbe pertinente il richiamo dei giudici di merito all'art. 278 cod. proc. pen., che attiene alle misure cautelari ed è ispirato dal favor 2 libertatis, non potendo l'art. 4 cod. proc. pen. che interpretarsi in maniera estensiva, atteso che la celebrazione dell'udienza preliminare è sinonimo di maggiore garanzia per l'imputato; diversamente, la difesa prospetta una questione di legittimità costituzionale degli art. 4 e 550 cod. proc. pen., in relazione agli art. 3, 24 e 111 Cost., posto che secondo la interpretazione restrittiva dell'art. 4 cod. proc. pen., l'imputato si troverebbe a essere tratto a giudizio con citazione diretta sebbene, in virtù della recidiva qualificata, la pena potrebbe essere aumentata della metà, quindi in misura potenzialmente maggiore di altra aggravante a effetto speciale che, viceversa, garantirebbe un vaglio più rigoroso per l'esercizio dell'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio e conseguente filtro dell'udienza preliminare. In definitiva, essendo la recidiva qualificata un'aggravante a effetto speciale, si palesa una irragionevole disparità di trattamento a scapito dell'imputato recidivo qualificato, sebbene l'aumento della pena sia della metà e non di un terzo e un giorno, come avviene per le altre circostanze a effetto speciale ritenute rilevanti ai fini della individuazione della pena edittale alla luce dell'art. 4 cod. proc. pen. Con il terzo motivo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza di RE, con particolare riferimento al mancato superamento della soglia di punibilità per ciascuna imposta, osservando che i giudici di merito non Cc rnto hanno tenutov'dei costi generatori dei ricavi e dei costi di acquisto di tutti gli immobili poi alienati, che avrebbero determinato addirittura una perdita di bilancio, con conseguente irrilevanza penale dell'omessa dichiarazione. Del resto, la realizzazione di un ricavo prevede necessariamente il sostenimento di costi di produzione che, nel caso di specie, trattandosi di ruderi demoliti e ricostruiti, dovevano individuarsi nei costi delle materie prime, nell'affitto dei macchinari, .„,_4Aien ,..3-mt. • e estranze ecc., essendo provato che, nell'anno di imposta contestato, la MA.SU. Costruzioni ha demolito e ristrutturato almeno sei villini, per cui, alla luce delle puntuali considerazioni del consulente tecnico della difesa, sintetizzate nel ricorso, l'ires evasa sarebbe pari a 39.000 euro, mentre l'importo dell'iva evasa, tenendo conto esclusivamente degli atti notarili, sarebbe pari o a 68.400 euro, o al diverso importo di 18.400 euro, tenuto conto dei pagamenti sostenuti nel 2013, riverberandosi ciò anche sull'ammontare della confisca. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza sono il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e la mancata assunzione di una prova decisiva, rilevandosi, quanto al primo aspetto, come sia stato provato che RE era stato vittima di una truffa da parte del fratello AN, il quale, approfittando della sua permanenza negli Stati Uniti, si era impossessato di tutti i suoi beni, non ottemperando al pagamento dei compendi immobiliari venduti dalla MA.SU. Costruzioni, il cui profitto determinerebbe l'evasione oggetto della contestazione. 3 In ordine al secondo profilo, si contesta la decisione della Corte di appello di non acquisire la sentenza resa il 29 novembre 2022 dal Tribunale di Roma, con la quale AN RE era stato condannato in ordine ai reati a lui ascritti, a nulla rilevando la circostanza che non si tratti di sentenza passata in giudicato, risultando quindi illogica e contraddittoria l'affermazione secondo cui la truffa subita dal ricorrente era un'affermazione sfornita di idoneo conforto probatorio. Il quinto motivo è dedicato all'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. p-róci pen., avendo la Corte di appello indebitamente escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su dati assolutamente contraddittori rispetto a quelli emersi durante l'istruttoria dibattimentale, nel senso che l'unica imposta sopra soglia sarebbe in realtà l'iva per 68.400 euro e non per il più elevato importo di 198.342 euro, come erroneamente ipotizzato in sentenza. Con il sesto motivo, infine, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 545.bis cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022, in relazione al mancato avviso alle parti della ricorrenza delle condizioni per la sostituzione della pena ai sensi degli art. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, prevedendo la norma introdotta nel 2022 non una facoltà, ma un obbligo di avvisare le parti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento, dovendosi innanzitutto rilevare che le censure circa la ritualità dell'emissione del decreto di irreperibilità sono ridimensionate dal rilievo che l'imputato, inizialmente dichiarato irreperibile, è poi comparso nel giudizio di primo grado, essendo stato presente alle udienze del 12 novembre 2020, del 13 maggio 2021 e del 15 novembre 2021, data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado. Anche nel giudizio di secondo grado il rapporto giuridico processuale è stato correttamente instaurato nei confronti di RE, per cui l'ambito di valutazione delle doglianze concerne unicamente la limitata fase in cui è stato emesso il decreto di irreperibilità, posto che nello sviluppo del procedimento l'imputato ha preso parte al processo nelle forme consentite, esercitando compiutamente le sue prerogative difensive. Ciò posto, deve escludersi che il decreto di irreperibilità sia stato irritualmente emesso, essendo state svolte le ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., che hanno avuto esito negativo, come attestato dai verbali acquisiti (in particolare con riferimento al luogo in cui si assume che egli dimorasse con la compagna), mentre del tutto generiche erano nella fase investigative le informazioni circa il presunto trasferimento all'estero (a Miami o in Messico) di RE, per cui sono state legittimamente ritenute sufficienti le ricerche svolte in 4 Italia, dovendosi in tal senso ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Rv. 281977), secondo cui, in tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale, essendosi altresì precisato (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Rv. 272634) che, ai fini della validità del decreto di irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura, a ciò correlandosi l'ulteriore principio secondo cui, ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo (cfr. Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, Rv. 264104). Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. Nel confrontarsi con l'eccezione difensiva concernente la mancata celebrazione dell'udienza preliminare, i giudici di merito hanno infatti rimarcato che, avuto riguardo al massimo edittale previsto per il reato contestato (anni 4 di reclusione), correttamente è stata esercitata l'azione penale con decreto di citazione diretta e non tramite la richiesta di rinvio a giudizio, non essendo dirimente la contestazione all'imputato della recidiva, ciò in forza della chiara previsione di cui all'art. 4 cod. proc. pen., secondo cui per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato, senza tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di quelle a effetto speciale. Tale impostazione appare immune da censure, dovendosi considerare che, come osservato in modo pertinente dalla Corte di appello, il dato testuale dell'art. 4 cod. proc. pen. non lascia adito a dubbi interpretativi, individuando una disciplina che peraltro si ripropone anche in materia cautelare con l'art. 278 cod. proc. pen., secondo cui, agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato, consumato o tentato, senza tenere conto della continuazione, appunto della recidiva, oltre che delle circostanze del reato, a parte quelle specificamente richiamate nella citata norma processuale. 5 Né, rispetto a tale assetto normativo, che esclude la rilevanza della contestazione della recidiva ai fini della determinazione della competenza del giudice, appaiono configurabili i dubbi di costituzionalità evocati dalla difesa. Quella legislativa costituisce invero un'opzione non irragionevole o contraria ai principi costituzionali, soprattutto ove si consideri che la recidiva, anche quando si delinea come circostanza a effetto speciale, costituisce pur sempre un'aggravante peculiare inerente la persona del colpevole (art. 70 cod. pen.), per cui la stessa può legittimamente essere destinata a riverberarsi, se ritenuta applicabile, sul solo trattamento sanzionatorio e non anche sull'accertamento della competenza o della individuazione della pena ai fini cautelari, venendo in rilievo in tal caso criteri che prescindono dalla biografia criminale dell'indagato. Ne consegue che la doglianza difensiva non può essere accolta. 3. Venendo al terzo motivo, se ne deve parimenti rimarcare l'infondatezza. Nel determinare l'imposta evasa, il Tribunale (pag. 3 ss. della sentenza di primo grado), con valutazione condivisa dalla Corte territoriale (pag.
7-8 della decisione impugnata), ha in primo luogo richiamato gli esiti della verifica fiscale compiuta dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che la MA.SU. ha conseguito, per effetto della stipula, tra il 1° marzo e il 18 ottobre 2013, di quattro contratti di vendita, un valore imponibile complessivo di euro 1.196.535, a fronte del quale non sono state presentate né la dichiarazione dei redditi, né la dichiarazione iva, per cui, detratti dalla base imponibile i costi, quantificati in euro 724.019, corrispondenti ai prezzi di acquisto degli immobili venduti, è stato accertato un reddito di impresa pari a euro 472.516, venendo quantificate in euro 129.942 l'ires evasa e in euro 144.400 l'iva evasa. Nel confrontarsi con i rilievi del consulente tecnico di parte, dr. Francesco Zappasodi, i giudici di merito hanno poi osservato che RE, sia a seguito dell'accertamento fiscale sia successivamente, non ha prodotto fatture, libri contabili o altri documenti utili ai fini della ricostruzione dei costi effettivamente sostenuti, per cui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno correttamente detratto i soli costi certi rappresentati dai prezzi di acquisto dei compendi immobiliari oggetto di vendita, nella misura appunto di euro 724.019. L'unico punto su cui sono state accolte le obiezioni del consulente della difesa concerne l'importo dell'iva evasa, posto che l'aliquota da applicare avrebbe dovuto essere non quella del 22%, come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, ma quella del 10%, trattandosi di immobili non di lusso, con la conseguenza che l'iva evasa andava rideterminata in euro 68.400, importo comunque superiore a quello di euro 50.0000 fissato come soglia di punibilità del reato contestato. Orbene, l'impostazione seguita dai giudici di merito appare immune da censure, in quanto coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 17214 del 6 14/03/2023, Rv. 284554 e Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856), secondo cui, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto a operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. Non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità. 4. Parimenti infondato è il quinto motivo di ricorso. L'elemento soggettivo del reato, invero, è stato ragionevolmente ancorato dai giudici di merito alla veste di amministratore di diritto della società ricoperta da RE e all'effettività del ruolo ricoperto nell'anno di imposta cui si riferisce l'omissione dichiarativa, non potendosi sottacere che le censure difensive circa i comportamenti truffaldini subiti dal ricorrente ad opera del fratello AN attengono a vicende relative alle vendite degli immobili e non al trasferimento delle incombenze fiscali connesse al ruolo di legale rappresentante della società, per cui il contenzioso tra i fratelli circa l'impossessamento dei beni immobiliari è destinato a rimanere sulla sfondo rispetto al dato in forza del quale era in ogni caso sul ricorrente che gravava l'onere di presentare le dichiarazioni fiscali. Sotto tale profilo non può quindi ritenersi illegittima la decisione della Corte territoriale di acquisire la sentenza di condanna, all'epoca non definitiva, emessa a carico di AN RE, trattandosi di elemento probatorio non decisivo rispetto alla condotta contestata in questa sede, e ciò a prescindere dalla mancata irrevocabilità della sentenza, dovendosi in tal senso richiamare il consolidato principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. A ciò resta solo da aggiungere che, all'odierna udienza, la richiesta difensiva di acquisizione di altra sentenza è stata parimenti disattesa, risolvendosi la stessa in una sostanziale sollecitazione a compiere valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 7 5. Anche il quinto motivo, riguardante il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non è meritevole di accoglimento. Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946), secondo cui, in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131bbis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (nella fattispecie di cui alla massima riportata è stata esclusa l'applicazione della causa di non punibilità con riferimento a una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia stessa). Dunque, alla luce di tale premessa interpretativa, legittimamente è stata esclusa dalla Corte di appello l'operatività dell'art. 131.bis cod. pen., posto che, volendo seguire il più favorevole criterio di accertamento dell'iva non versata seguito (peraltro con motivazione non illogica) dal Tribunale, l'ammontare dell'imposta evasa risulta pari a euro 68.400, per cui si è comunque in presenza di un valore significativamente distante dalla soglia di punibilità (di circa il 36%), tale da non consentire una valutazione di particolare tenuità della condotta illecita. 6. Il sesto motivo è infine inammissibile, dovendosi evidenziare che, nel giudizio di appello, non risulta che il ricorrente abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545Nbis cod. proc. pen., per cui trova applicazione nella vicenda il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 02 e Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Rv. 285491), secondo cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che, se il difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 dell'art. 545 -sbis cod. proc. pen. 7. Alla stregua di tali considerazioni, stante la complessiva infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di RE deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/10/2023