Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11928/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Cosimo Damiano Casalino e dell'avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino;
e
quale erede legittima di Controparte_1 Persona_1
con l'assistenza e difesa dell'avv. Alberto Maria De
[...] Giosa;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la condanna della resistente (quale erede del sig. alla Persona_1 corresponsione della somma a titolo di T.F.R. maggiore rispetto a quella già pagata dall'ex datore di lavoro per il rapporto di lavoro intercorso dal Persona_1
2.05.2001 al 20.10.2018 - è per quanto di ragione fondata. Venendo subito all'esame del merito della domanda è pacifico lo svolgimento tra il ricorrente ed il sig.
di un rapporto di lavoro dal 2.05.2001 al Persona_1 20.10.2018 avente ad oggetto la prestazione di mansioni di autista di cui al livello 3S del c.c.n.l. trasporto e spedizioni merci (artigianato). E' parimenti pacifica tra le parti la percezione della somma di Euro 9250,04 e poi della somma di Euro 1500,00 entrambe a titolo di T.F.R.. Ciò posto, parte resistente ha dedotto che il ricorrente, al momento della cassazione del rapporto di lavoro risultava aver goduto di ben 803,00067 ore di ROL e di ben 200 ore di festività soppresse in più rispetto a quelle effettivamente maturate sicché l'importo maturato dal ricorrente a titolo di T.F.R. è stato decurtato
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2 In ragione di tanto il controcredito opposto dalla parte resistente deve essere reputato insussistente. Per altro verso, alcuna sicura attendibilità in ordine al maggiore orario di lavoro asseritamente lavorato dal ricorrente (come prospettato da quest'ultimo ed in grado di comportare la maggiorazione dell'importo dovuto a titolo di TFR) può essere desunta dal contenuto delle deposizioni degli altri due testi ascoltati. Costoro, difatti, hanno confermato lo svolgimento dell'orario di lavoro come indicato dal sig. Giudice ammettendo, tuttavia, di non aver lavorato con quest'ultimo alle dipendenze del sig. e quindi Persona_1 sostanzialmente hanno ammesso di non aver potuto vedere in prima persona il ricorrente espletare ininterrottamente gli orari in esame. A fronte di tanto deve reputarsi che l'importo maturato dal ricorrente a titolo di TFR fosse pari ad Euro 27981,05 come ammesso dal medesimo ex datore all'interno della certificazione unica 2019 agli atti del ricorrente (sottoscritta dal medesimo sig. . Persona_1 In forza di quanto appena esposto, tenuto conto del pagamento dei due acconti di cui innanzi, la resistente deve corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di Euro 17.231,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo. Il mancato accoglimento integrale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/4 mentre la restante quota deve essere liquidata a carico della resistente perché prevalentemente soccombente con distrazione in favore dei difensori del ricorrente perché antistatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 17.231,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo;
- compensa per 1/4 le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 4041,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 14/01/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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