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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/07/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 688 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Vico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla Via Ippocrate n. 21, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cimino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, al Viale Rimembranze n. 170, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
pagina 1 di 8 Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di legale CP_1 rappresentante di “ ”, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 28/2022 del 04.03.2022 (R.G. n. 12/2022), emesso dal Giudice di Pace di Rossano in data 08.03.2022, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 4.461,24, non avendo lo stesso corrisposto interamente la somma Parte_1 asseritamente dovuta per l'acquisto di 24.898 kg di agrumi, come quantificata in virtù del contratto di vendita del 15.01.2021.
L'opponente, in particolare, eccepiva che il prodotto raccolto per la maggior parte si trovava in cattivo stato e non fosse idoneo alla commercializzazione e che, pertanto, l'acconto di € 5.000,00 versato dallo stesso aveva completamente saldato il prezzo di vendita.
2. Si costituiva in giudizio , che, opponendosi agli assunti attorei, segnalava Parte_1 che gli agrumi raccolti erano di ottima qualità e chiedeva di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Istruita la causa documentalmente e con escussione testimoniale, con sentenza n. 85/2024
(R.G. n. 629/2022) del 29.02.2024 il Giudice di Pace di Rossano accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposto alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva che, denunciando l'erroneità delle Parte_1 valutazioni del Giudice di prime cure, proponeva i seguenti motivi di appello:
I. “violazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 codice civile in ordine alla qualificazione dei fatti costitutivi della pretesa e del fatto impeditivo/estintivo; violazione dell'art. 1451 c.c. – decadenza della denuncia dei vizi della cosa venduta;
violazione e erronea applicazione degli artt. 115, 116
c.p.c. e 2697 c.c. assunzione di fatti inesistenti, erronea ricostruzione del fatto storico in relazione al compendio istruttorio assunto in atti;
travisamento – omessa motivazione”, in quanto il Giudice di prime cure erroneamente aveva ritenuto che il riconoscimento, in realtà mai avvenuto, dei vizi da parte di esso opposto avesse determinato l'irrilevanza dell'omessa denuncia tempestiva dei predetti vizi;
inoltre, parte appellante segnalava la contraddittorietà e l'inidoneità dei testi di parte pagina 2 di 8 opponente a sostenere le tesi del debitore;
che il proprio credito era fondato sui buoni di pesatura;
che era errato l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui fosse posto in capo al creditore l'onere della prova circa l'assenza di vizi della merce alienata;
II. “illegittimità della prova orale raccolta violazione degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.; inutilizzabilità della prova-omessa motivazione”, atteso che parte opponente era decaduta dalla prova per testi, non avendo citato gli stessi per le udienze previste per l'escussione testimoniale, e non avendo il Giudice di prime cure motivato sul punto;
III. “quantum della pretesa: violazione degli artt. 1346 e 2697 c.c. e 99 - 112 c.p.c.”, non avendo parte opponente quantificato la merce avariata.
5. Si costituiva tardivamente nel giudizio di appello , che chiedeva di dichiarare CP_1 rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e di confermare la sentenza gravata.
6. Durante il procedimento venivano acquisti i fascicoli di parte e il fascicolo di primo grado e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 03.07.2025, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
7. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue pagina 3 di 8 altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, risulta che il creditore opposto ha provato la fonte del proprio diritto, producendo il contratto di compravendita ed essendo la fornitura degli agrumi circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c., e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Il debitore ha, invece, dedotto che il parziale omesso versamento del prezzo è stato determinato dalla sussistenza di vizi nei beni compravenduti.
pagina 4 di 8 9. Orbene, si rileva che l'eccezione della parte opponente va qualificata quale eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Invero, seppure detta eccezione non è rilevabile d'ufficio, non è escluso il potere del giudice di riqualificare la domanda, nel caso in cui sia evidente la volontà di sollevarla della parte, come avvenuto nel caso di specie, avendo parte opponente dedotto di non aver corrisposto le somme ingiunte in considerazione dell'inesatto adempimento dell'opposto, che aveva messo intese alienare beni viziati.
In merito alla riqualificazione della domanda, la Corte di Cassazione ha statuito che
“L'"exceptio inadimpleti contractus", di cui all'art. 1460 cod. civ., costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d'ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 11728/2002; conf.
Cass. civ., sez. II, sentenza n. 2706/2004; Cass. civ., sez. II, sent. n. 20870/2009; Cass. civ., sez. II, sent. n. 17424/2010).
Ebbene, detta eccezione comporta l'inversione dell'onere della prova, investendo il creditore della prova circa l'assenza dei vizi dei beni compravenduti (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n.
12501/2015).
A fronte della citata eccezione parte appellante ha dedotto la decadenza dalla garanzia per vizi, non avendo il debitore dato prova di aver denunciato gli stessi entro otto giorni dalla scoperta, come disposto dall'art. 1495 c.c.
Ciò premesso, in punto di diritto, si rileva che la predetta eccezione di inadempimento può essere validamente sollevata se i vizi dei beni vengano denunciati entro otto giorni dalla consegna.
In altre parole, l'applicazione della norma di cui all'art. 1460 c.c. è subordinata alla denuncia dei vizi entro il termine decadenziale di otto giorni.
Invero, in materia analoga, la Suprema Corte ha statuito che “è opportuno evidenziare che l'art. 1667 c.c., ma lo stesso vale per la normativa di cui all'art. 2226 c.c., specifica che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro (otto giorni e/o) sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano pagina 5 di 8 decorsi i due anni dalla consegna. Ciò significa che il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio
"inadimplenti non est adimplendum", se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. D'altra parte, se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell'art. 2226 c.c., e/o dell'art. 1667 c.c., cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente, perchè sarebbe facilmente superabile” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 24400/2015).
Per tale ragione, al fine di stabilire se l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. sia stata validamente formulata, con la conseguente ricaduta in capo all'opposto dell'onere probatorio relativo all'assenza di vizi, è necessario valutare se l'eccezione di decadenza sia stata ritualmente sollevata e, in caso positivo, verificare se la denuncia dei vizi dei beni sia avvenuta entro il termine di otto giorni dalla scoperta, ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Si segnala, altresì, che la detta eccezione di decadenza non è rilevabile d'ufficio, essendo un'eccezione in senso stretto, e, pertanto, la stessa va proposta tempestivamente dalla parte che intende eccepirla.
Invero la Suprema Corte ha statuito che “La decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 3429/2006).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nel giudizio di primo grado ha eccepito la predetta decadenza tardivamente, solo con la costituzione di nuovo procuratore del 16.02.2023, allorquando erano decorsi i termini per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Per tale ragione, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risulta validamente proposta da parte appellata - essendo la stessa, altresì, conforme a buona fede, atteso che la mancata consegna di beni di normale qualità costituisce un elemento essenziale del contratto – e va, quindi posto in capo all'odierno appellante l'onere della prova circa l'assenza di vizi dei beni compravenduti.
10. Ciò detto, si rileva che parte appellante non è riuscita ad assolvere all'onere della prova gravante sulla stessa, non essendo riuscita a provare che gli agrumi compravenduti fossero privi di vizi.
Invero, per quanto riguarda la documentazione in atti, si segnala che le bolle di pesatura del frutto raccolto, prodotte da parte appellante, non risultano sufficienti a dar prova della buona qualità degli agrumi per cui è causa, atteso che il peso totale degli stessi non comporta alcuna incidenza sulla qualità e risulta circostanza neutra rispetto alla sussistenza dei vizi.
pagina 6 di 8 Per quanto concerne le prove testimoniali, si rileva che la dichiarazione del teste di parte opposta, , risulta del tutto irrilevante - essendosi limitato a confermare Testimone_1 circostanze documentali e non contestate ed evidenziando che la società opponente non avesse mai contestato la qualità della merce –, generica – avendo riferito di non sapere se nel magazzino, in cui si era recato per chiedere il pagamento, fosse presente l'intero raccolto, sapendo solo che vi era l'ultima pesata, in tal modo dimostrando, altresì, di non avere avuto contezza se i beni delle precedenti pesature fossero privi di vizi – è priva di riscontri estrinseci, non essendo presente in atti alcun elemento volto ad avvalorare l'attendibilità della detta dichiarazione.
I testi di parte opponente, a prescindere dalla eccepita decadenza dall'assunzione della prova di parte appellata, non riferiscono circostanze idonee a confermare la tesi dell'appellante.
11. Priva di pregio è l'eccezione, sollevata in via subordinata da parte appellante, circa l'omessa precisazione del quantum dei beni viziati, atteso che parte appellata ha considerato viziati i frutti per un valore totale di € 4.461,24 e che, comunque, a seguito della sollevata eccezione ex art. 1460
c.c., era onere del creditore provare la consegna integrale di prodotti privi di vizi.
12. Per tali ragioni, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza gravata.
13. Viene assorbita la questione relativa all'eccezione di decadenza dalla prova orale dell'appellata, in quanto irrilevante ai fini della decisione.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con esclusione della fase introduttiva e di trattazione, non avendo la parte appellata svolta le relative attività.
Si dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'obbligo a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 85/2024 (R.G. n. 629/2022) del
29.02.2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Rossano;
pagina 7 di 8 − condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 700,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio ed
€ 450,00 per la fase decisoria) per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge;
− dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato già versato, ai sensi dell'art. 13, c.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Castrovillari, 24.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 688 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Vico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla Via Ippocrate n. 21, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cimino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, al Viale Rimembranze n. 170, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
pagina 1 di 8 Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di legale CP_1 rappresentante di “ ”, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 28/2022 del 04.03.2022 (R.G. n. 12/2022), emesso dal Giudice di Pace di Rossano in data 08.03.2022, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 4.461,24, non avendo lo stesso corrisposto interamente la somma Parte_1 asseritamente dovuta per l'acquisto di 24.898 kg di agrumi, come quantificata in virtù del contratto di vendita del 15.01.2021.
L'opponente, in particolare, eccepiva che il prodotto raccolto per la maggior parte si trovava in cattivo stato e non fosse idoneo alla commercializzazione e che, pertanto, l'acconto di € 5.000,00 versato dallo stesso aveva completamente saldato il prezzo di vendita.
2. Si costituiva in giudizio , che, opponendosi agli assunti attorei, segnalava Parte_1 che gli agrumi raccolti erano di ottima qualità e chiedeva di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Istruita la causa documentalmente e con escussione testimoniale, con sentenza n. 85/2024
(R.G. n. 629/2022) del 29.02.2024 il Giudice di Pace di Rossano accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposto alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva che, denunciando l'erroneità delle Parte_1 valutazioni del Giudice di prime cure, proponeva i seguenti motivi di appello:
I. “violazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 codice civile in ordine alla qualificazione dei fatti costitutivi della pretesa e del fatto impeditivo/estintivo; violazione dell'art. 1451 c.c. – decadenza della denuncia dei vizi della cosa venduta;
violazione e erronea applicazione degli artt. 115, 116
c.p.c. e 2697 c.c. assunzione di fatti inesistenti, erronea ricostruzione del fatto storico in relazione al compendio istruttorio assunto in atti;
travisamento – omessa motivazione”, in quanto il Giudice di prime cure erroneamente aveva ritenuto che il riconoscimento, in realtà mai avvenuto, dei vizi da parte di esso opposto avesse determinato l'irrilevanza dell'omessa denuncia tempestiva dei predetti vizi;
inoltre, parte appellante segnalava la contraddittorietà e l'inidoneità dei testi di parte pagina 2 di 8 opponente a sostenere le tesi del debitore;
che il proprio credito era fondato sui buoni di pesatura;
che era errato l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui fosse posto in capo al creditore l'onere della prova circa l'assenza di vizi della merce alienata;
II. “illegittimità della prova orale raccolta violazione degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.; inutilizzabilità della prova-omessa motivazione”, atteso che parte opponente era decaduta dalla prova per testi, non avendo citato gli stessi per le udienze previste per l'escussione testimoniale, e non avendo il Giudice di prime cure motivato sul punto;
III. “quantum della pretesa: violazione degli artt. 1346 e 2697 c.c. e 99 - 112 c.p.c.”, non avendo parte opponente quantificato la merce avariata.
5. Si costituiva tardivamente nel giudizio di appello , che chiedeva di dichiarare CP_1 rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e di confermare la sentenza gravata.
6. Durante il procedimento venivano acquisti i fascicoli di parte e il fascicolo di primo grado e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 03.07.2025, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
7. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue pagina 3 di 8 altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, risulta che il creditore opposto ha provato la fonte del proprio diritto, producendo il contratto di compravendita ed essendo la fornitura degli agrumi circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c., e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Il debitore ha, invece, dedotto che il parziale omesso versamento del prezzo è stato determinato dalla sussistenza di vizi nei beni compravenduti.
pagina 4 di 8 9. Orbene, si rileva che l'eccezione della parte opponente va qualificata quale eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Invero, seppure detta eccezione non è rilevabile d'ufficio, non è escluso il potere del giudice di riqualificare la domanda, nel caso in cui sia evidente la volontà di sollevarla della parte, come avvenuto nel caso di specie, avendo parte opponente dedotto di non aver corrisposto le somme ingiunte in considerazione dell'inesatto adempimento dell'opposto, che aveva messo intese alienare beni viziati.
In merito alla riqualificazione della domanda, la Corte di Cassazione ha statuito che
“L'"exceptio inadimpleti contractus", di cui all'art. 1460 cod. civ., costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d'ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 11728/2002; conf.
Cass. civ., sez. II, sentenza n. 2706/2004; Cass. civ., sez. II, sent. n. 20870/2009; Cass. civ., sez. II, sent. n. 17424/2010).
Ebbene, detta eccezione comporta l'inversione dell'onere della prova, investendo il creditore della prova circa l'assenza dei vizi dei beni compravenduti (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n.
12501/2015).
A fronte della citata eccezione parte appellante ha dedotto la decadenza dalla garanzia per vizi, non avendo il debitore dato prova di aver denunciato gli stessi entro otto giorni dalla scoperta, come disposto dall'art. 1495 c.c.
Ciò premesso, in punto di diritto, si rileva che la predetta eccezione di inadempimento può essere validamente sollevata se i vizi dei beni vengano denunciati entro otto giorni dalla consegna.
In altre parole, l'applicazione della norma di cui all'art. 1460 c.c. è subordinata alla denuncia dei vizi entro il termine decadenziale di otto giorni.
Invero, in materia analoga, la Suprema Corte ha statuito che “è opportuno evidenziare che l'art. 1667 c.c., ma lo stesso vale per la normativa di cui all'art. 2226 c.c., specifica che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro (otto giorni e/o) sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano pagina 5 di 8 decorsi i due anni dalla consegna. Ciò significa che il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio
"inadimplenti non est adimplendum", se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. D'altra parte, se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell'art. 2226 c.c., e/o dell'art. 1667 c.c., cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente, perchè sarebbe facilmente superabile” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 24400/2015).
Per tale ragione, al fine di stabilire se l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. sia stata validamente formulata, con la conseguente ricaduta in capo all'opposto dell'onere probatorio relativo all'assenza di vizi, è necessario valutare se l'eccezione di decadenza sia stata ritualmente sollevata e, in caso positivo, verificare se la denuncia dei vizi dei beni sia avvenuta entro il termine di otto giorni dalla scoperta, ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Si segnala, altresì, che la detta eccezione di decadenza non è rilevabile d'ufficio, essendo un'eccezione in senso stretto, e, pertanto, la stessa va proposta tempestivamente dalla parte che intende eccepirla.
Invero la Suprema Corte ha statuito che “La decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 3429/2006).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nel giudizio di primo grado ha eccepito la predetta decadenza tardivamente, solo con la costituzione di nuovo procuratore del 16.02.2023, allorquando erano decorsi i termini per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Per tale ragione, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risulta validamente proposta da parte appellata - essendo la stessa, altresì, conforme a buona fede, atteso che la mancata consegna di beni di normale qualità costituisce un elemento essenziale del contratto – e va, quindi posto in capo all'odierno appellante l'onere della prova circa l'assenza di vizi dei beni compravenduti.
10. Ciò detto, si rileva che parte appellante non è riuscita ad assolvere all'onere della prova gravante sulla stessa, non essendo riuscita a provare che gli agrumi compravenduti fossero privi di vizi.
Invero, per quanto riguarda la documentazione in atti, si segnala che le bolle di pesatura del frutto raccolto, prodotte da parte appellante, non risultano sufficienti a dar prova della buona qualità degli agrumi per cui è causa, atteso che il peso totale degli stessi non comporta alcuna incidenza sulla qualità e risulta circostanza neutra rispetto alla sussistenza dei vizi.
pagina 6 di 8 Per quanto concerne le prove testimoniali, si rileva che la dichiarazione del teste di parte opposta, , risulta del tutto irrilevante - essendosi limitato a confermare Testimone_1 circostanze documentali e non contestate ed evidenziando che la società opponente non avesse mai contestato la qualità della merce –, generica – avendo riferito di non sapere se nel magazzino, in cui si era recato per chiedere il pagamento, fosse presente l'intero raccolto, sapendo solo che vi era l'ultima pesata, in tal modo dimostrando, altresì, di non avere avuto contezza se i beni delle precedenti pesature fossero privi di vizi – è priva di riscontri estrinseci, non essendo presente in atti alcun elemento volto ad avvalorare l'attendibilità della detta dichiarazione.
I testi di parte opponente, a prescindere dalla eccepita decadenza dall'assunzione della prova di parte appellata, non riferiscono circostanze idonee a confermare la tesi dell'appellante.
11. Priva di pregio è l'eccezione, sollevata in via subordinata da parte appellante, circa l'omessa precisazione del quantum dei beni viziati, atteso che parte appellata ha considerato viziati i frutti per un valore totale di € 4.461,24 e che, comunque, a seguito della sollevata eccezione ex art. 1460
c.c., era onere del creditore provare la consegna integrale di prodotti privi di vizi.
12. Per tali ragioni, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza gravata.
13. Viene assorbita la questione relativa all'eccezione di decadenza dalla prova orale dell'appellata, in quanto irrilevante ai fini della decisione.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con esclusione della fase introduttiva e di trattazione, non avendo la parte appellata svolta le relative attività.
Si dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'obbligo a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 85/2024 (R.G. n. 629/2022) del
29.02.2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Rossano;
pagina 7 di 8 − condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 700,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio ed
€ 450,00 per la fase decisoria) per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge;
− dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato già versato, ai sensi dell'art. 13, c.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Castrovillari, 24.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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