Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 199/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...], C.F.: , nella qualità di erede legittimo C.F._1 di , rapp.to e difeso- come da comparsa di costituzione di nuovo Persona_1 difensore - dall'Avv. Daniela Ferraro, C.F.: , ed elett.te dom.to C.F._2 presso il suo studio in Acerra (Na), alla via Santolo Riemma, 4, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: Email_1
=Appellante
E
– codice fiscale Controparte_1
- in persona del Presidente pro -tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Massimo Autieri ( ), come da procura generale alle C.F._3 liti del 22 marzo 2024, rep. n. 37875, a rogito Notaio in Fiumicino - Per_2
Roma, elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. DE GASPERI N.55
= Appellato
1
Con sentenza n. n. 1570/2023 pubbl. il 26/10/2023 il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro – esclusa la sussistenza di condizioni di irripetibilità dell'indebito e ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione - rigettò il ricorso dell'odierno appellante/erede teso ad ottenere l'annullamento dell'indebito contestato dall' CP_1 con comunicazione del 1^.
6.2020 con riguardo all'importo complessivo di € 2.340,90 corrisposto – sebbene non dovuto- per il periodo dall'1.12.2007 al 31.1.2008, sulla prestazione pensionistica, categoria SR n.32033371, di cui era titolare . La Persona_3 de cuius, - delegata alla riscossione - aveva continuato a percepire i ratei, Per_1 pur avendo conoscenza del decesso della suddetta . Per_3
Avverso tale statuizione di rigetto, con atto depositato il 25.1.2024 il ricorrente ha proposto tempestivo gravame deducendo, con il primo motivo, di aver rinunciato – nelle more del giudizio- all'eredità della e di non essere pertanto tenuto Per_1 ad adempiere i debiti di cui la stessa era gravata;
poi ha contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, censurando in particolare la valutazione del giudicante relativa all'efficacia interruttiva dell'istanza di rateizzazione formulata dalla de cuius. Ha concluso come in atti chiedendo, in accoglimento del ricorso e in riforma della gravata sentenza,
AMMETTERE, in via preliminare, la rinuncia alla eredità eseguita dall'odierno appellante per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto:
DICHIARARE, in via gradata ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, non dovuta la pretesa creditoria vantata ex adverso per l'intervenuta rinuncia all'eredità;
DICHIARARE, in via ulteriormente gradata ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, non dovuta la pretesa creditoria vantata ex adverso per l'intervenuta prescrizione. Vinte le spese.
Notificato l'atto, si è costituito l'appellato resistendo e concludendo per il rigetto. Disposta la trattazione scritta, sono state acquisite le note delle parti costituite;
all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha deciso la controversia come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato.
1.Il primo motivo non merita condivisione. Rileva il collegio con riguardo alla sopravvenuta rinuncia all'eredità, che la circostanza non è documentata oltre che tardiva. Infatti, sebbene si tratti di evento in corso di causa, deve rilevarsi che era già intervenuto durante il giudizio di primo grado e che – ciò nonostante – non era stato allegato e documentato mediante note nel corso della trattazione scritta. Ed infatti ad esso non fa alcun cenno il Tribunale in sentenza. La dichiarazione di rinuncia, poi, risalente all'aprile 2022, secondo quanto indicato nell'atto di gravame, neppure è stata depositata in questo grado, sebbene posta a fondamento del primo motivo di censura.
2 2.Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Incontestati il termine decennale applicato dal Tribunale e la data di ricezione del provvedimento di accoglimento della richiesta di rateizzo presentata dalla
, risalente all'anno 2014, si controverte dell'efficacia interruttiva di tale Per_1 istanza. Osserva il collegio che “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 - 01) ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla I. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (C. Cass. Sez. L , Ordinanza n. 20260 del 15/07/2021 (Rv. 661930 - 01). E' stato anche affermato che “l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere. Il giudice di merito ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)” (v. in motivazione C. Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024 - Rv. 672728 - 01)
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
3 La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado che liquida in euro 960,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 12 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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