Art. 2.
All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.