CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3837/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3837/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.3.2025, e vertente
TRA
c.f. , con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Via Montebello n. 27, in persona del legale rappresentante pro - tempore, Rag.
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di CP_1
appello, dall'Avv. Aurelio Tricoli, c.f. ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale, in Milano, Via Perugino
9, con domicilio digitale eletto ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito all'indirizzo PEC: Email_1 2
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre del Greco, alla Via
Marconi 66, C.F. e P. IVA n° , rappresentato e difeso, anche P.IVA_2
disgiuntamente, dagli Avvocati Eduardo Martucci, c.f. C.F._2
, in virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per TA
[...]
, (Repertorio n° 6393 del 30 luglio 2020), e EL De Paula, Persona_1
c.f. in virtù di procura generale alle liti, con firma CodiceFiscale_3
autenticata, per TA (Repertorio n° 7167 dell'08 luglio Persona_1
2021), domiciliato, per la carica - unitamente ai sottoscritti procuratori - presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Marconi 66. PEC:
fax Email_2 Email_3
0815352218.
APPELLATA
E
c.f. , in persona del legale rappresentante pro - CP_3 P.IVA_3
tempore, con sede in Via Melisurgo, 4, con l'Avv. Luigi Raia, CP_2
elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caligiuri in Castellammare di Stabia, Via Virgilio Publio
Marone n. 3/B, PEC: Email_4
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e 3
deduzione, così provvedere:
- accogliere integralmente l'appello per le motivazioni spese in atto e qui richiamate e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado;
Cont
- per l'effetto, rigettare l'opposizione dell' in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1194/2017 del Tribunale di Torre Annunziata per la somma di Euro
171.060,15, oltre interessi come da domanda;
- in via subordinata, condannare la al pagamento in Controparte_2
favore di dell'importo di € 171.060,15 ovvero alla Parte_1
maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia per i motivi esposti,
anche previa rinnovazione della CTU che tenga conto dei termini di legge per la decorrenza degli interessi di mora;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Per l'appellata costituita , in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto Parte_1
e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con condanna della al pagamento delle Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 5.9.2022 la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, proponeva appello avverso la sentenza 4
del Tribunale di Torre Annunziata n. 254/2022 del 4.2.2022 con la quale era stata accolta nei limiti di quanto di ragione l'opposizione proposta con atto notificato in data 4.10.2017 dalla Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1194/2017 richiesto ed ottenuto in data
Cont 13.6.2017 dal - accreditato con la predetta per la Parte_3
branca - per l'importo Parte_4
di € 171.060,15 costituente il totale degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti per il periodo dal 30.1.2012 al
28.12.2012, come da fatture in atti allegate e relativo prospetto riepilogativo,
Cont regolarmente notificate ed assunte al protocollo della e non contestate né nell'an che nel quantum; a tal fine il Centro ricorrente aveva infatti emesso la fattura n. 31 E del 16.5.2017, rimasta insoluta.
Nel detto giudizio di primo grado era intervenuta anche, con comparsa del 20.9.2019, la in persona dell' Amministratore Parte_1
Unico e legale rappresentante pro – tempore, precisando di aver acquistato dalla con contratto di cessione del 28.7.2017, i crediti della CP_3
quale quest'ultima era titolare, derivanti dal mancato pagamento di prestazioni sanitarie rese in favore del subentrando pertanto va nella titolarità dei CP_4
diritti oggetto della controversia.
All'esito il Tribunale aveva quindi condannato quindi l' CP_2
al pagamento in favore della della sola minor somma di €
[...] CP_3
27.253,12 a titolo di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, disponendo la compensazione tra dette parti delle spese e competenze di lite;
disponeva inoltre la compensazione per metà delle spese di lite tra e Parte_2 [...] [...]
condanna la prima pagamento della parte restante in favore Controparte_5
di quest'ultima, liquidando la stessa in € 3.127,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Aurelio Tricoli.
La società appellante, quindi, ribadendo di essere divenuta titolare dell'originario credito della in virtù di atto di cessione del CP_3
28.7.2017 - della quale veniva data notizia ex art. 4 Legge 130/99 con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 10.8.2017 - conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, chiedendo, per le ragioni
[...]
meglio indicate nell'atto introduttivo, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 12.1.2023 si costituiva l'appellata, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., nonché
l'infondatezza della stessa, essendo la sentenza di primo grado pienamente corretta, basandosi su elementi inequivocabilmente risultanti dagli atti processuali e da quanto in giudizio dedotto ed argomentato, concludendo quindi nei termini sopra indicati.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 21.2.2025 per udienza del 12.3.2025 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non fondato e va rigettato, nei termini e per le motivazioni che seguono, con conseguente conferma della gravata decisione. 6
L'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda relativa al solo pagamento degli interessi -
quali accessori del credito principale - maturati anteriormente al 9.8.2012,
ritenendo nullo un contratto le cui prestazioni erano state già eseguite e pagate
Cont dall' sia pure in ritardo, e relativamente alle quali non era sorta alcuna contestazione.
In realtà, a dire dell'istante, il Centro CMO aveva pienamente dimostrato di essere accreditato con la Branche di Patologia Parte_5
Clinica, Medicina Nucleare e Radiologia e di aver effettuato prestazioni sanitarie - rientranti nell'ambito della Capacità Operativa Massima e riconosciute in virtù del contratto sottoscritto - in favore degli assistiti del
S.S.N. dal 31.1.2012 al 28.12.2012, per effetto delle quali aveva emesso nei
Cont confronti dell' fatture regolarmente notificate ed assunte al protocollo
Cont della stessa e non contestate, sia in ordine all'an che al quantum.
Il veva infatti dato dimostrazione della fonte negoziale Parte_3
o legale del suo diritto, nonché adempiuto al proprio onere probatorio,
Cont producendo il contratto con l' le fatture dell'anno 2012 con relativi mandati di pagamento, e la fattura n. 31 E del 16 maggio 2017 di € 171.060,15
per addebito degli interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture emesse nel periodo dal 31.1.2012 al 28.12.2012, con relativo prospetto di calcolo.
Cont L' non aveva invece contestato il diritto fatto valere, né aveva allegato, come sarebbe stato invece suo preciso onere, alcuna prova scritta di presunti fatti estintivi o modificativi della correlata obbligazione di pagamento dell'importo maturato e fatturato (Cass. Civ., Sez. III, n. 17371 del 7
17.11.2003; Cass. Civ., Sez. III, n. 5071 del 03.03.2009), limitandosi ad eccepire l'inapplicabilità degli interessi moratori;
tali fatti e circostanze non erano stati contestati, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., risoltasi in un vizio motivazionale.
La sentenza era quindi gravemente lesiva dei diritti di esso appellante,
finendo per negare in radice il diritto del creditore ad ottenere i dovuti interessi, con decorrenza e misura previsti dalla normativa speciale in materia
(D.lgs. nn. 231/2002 e 192/2012), peraltro adottata dal legislatore applicando nell'ordinamento interno una direttiva europea (Dir. 2000/CE/35); peraltro, il rapporto intercorso nel caso di specie tra le parti, rientrava appieno nell'ambito di applicabilità della normativa in questione, e, quindi, nella nozione di transazione commerciale, rappresentando un normale contratto di fornitura
(erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del S.S.N.) sorto successivamente all'8.8.2002; la giurisprudenza di legittimità e di merito era peraltro oramai costante nel ritenere applicabili gli interessi moratori ex D.lgs.
n. 231/02 in fattispecie analoghe a quella in esame.
Cont L'appellata ha incentrato al propria defesa sulla circostanza che il contratto scritto tra le parti è stato stipulato nell'agosto del 2012 e che,
pertanto, le prestazioni da cui parte appellante faceva sorgere la propria pretesa economica non potevano essere ritenute fonte automatica di decorrenza dell'accessorio oggi preteso da controparte.
Orbene, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte (v. Cassazione
Civile, Sez. 3, Ordinanza n. 29472 del 14/11/2024), affermando un principio già da tempo fatto proprio da questo stesso giudicante:
“È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ancor più 8
alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 35092 del 14 dicembre
2023, che le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in
favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2
del D.lgs. n. 231/2002. Ma è altrettanto pacifico che, ai fini del
riconoscimento degli interessi comunitari, è necessario che sia rispettato il
c.d. regime delle tre A (autorizzazione, accreditamento, accordo) elaborato
dalla dottrina amministrativa. In base al quale, superato lo step
dell'accreditamento, occorre che tra le medesime parti il rapporto sia
formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante
l'accreditamento stesso.
Sul punto, le citate Sezioni Unite hanno sì affermato che "le prestazioni
sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture
private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, collegato alla
concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse
con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella
nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 231 del 2002,
avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione
continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato
da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione
di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica". E, sulla scorta di
tale ragionamento dogmatico, sono giunte alla conclusione che il ritardo
nella erogazione del corrispettivo, da parte della P.A. obbligata, determina la
spettanza degli interessi legali di mora, previsti dall'art. 5, del D.lgs. n. n.
231/2002 in favore delle strutture private in presenza dei tutti i ricordati
requisiti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 14 dicembre 2023, n. 35092; in precedenza, 9
peraltro, v. anche Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9991; Cass. civ., Sez.
III, 28 febbraio 2017, n. 5042).
In tale prospettiva, condivisa da questo collegio, nei rapporti in regime
Con di accreditamento tra struttura privata e , condizione imprescindibile per
qualificare come commerciali gli interessi dovuti sui ritardi nei pagamenti è
l'esistenza di un contratto in forma scritta tra le medesime parti”.
In conseguenza, premessa l'irrilevanza dei rilievi relativi alla generale applicabilità nella specie del D.lgs. 231/2002, in realtà del tutto pacifica,
l'appellante, nel dolersi della decisione impugnata, non tiene conto del fatto che il Tribunale, applicando i principi sopra richiamati, ha correttamente considerato quanto segue:
“….Dunque dal momento in cui nel caso di prestazioni sanitarie
erogate, in favore dei fruitori del servizio sanitario nazionale, da strutture
private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi
corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura
prevista dal D.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva
all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la
struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale
l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di
retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di
cura da essa erogate (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20391 del
11/10/2016), non può che rilevarsi con riferimento al caso in esame possono
essere prese in esame unicamente le fatture che si riferiscono al periodo
coperto dal contratto”.
Sebbene, infatti, nel corso dell'intero giudizio, non siano stati oggetto 10
Cont di contestazione, da parte dell' né l'accreditamento del Parte_3
né l'erogazione dei servizi da parte di quest'ultimo, altrettanto incontestata è
l'inesistenza di una formalizzazione in forma scritta del relativo rapporto anteriormente alla data del 9.8.2012.
La censura non coglie quindi nel segno, dovendo pertanto ritenersi infondata.
L'appellante, con il proprio secondo motivo di gravame, censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe, a suo dire,
erroneamente rigetto l'eccezione di nullità sollevata con riguardo all'art. 7 del contratto stipulato tra le parti;
ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
“….Deve darsi atto tuttavia - a fronte dei rilevi di nullità sollevati da
controparte sulla clausola del termine di pagamento a 90 gg - che ai sensi
dell'art. 4, comma 5, lett. b), d.leg.vo 231/2002, “i termini di cui al comma 2
sono raddoppiati nei rapporti con gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
In particolare poi il comma 6, del predetto art. 4 del d.lvo 231/2002,
specifica che quando è prevista una procedura diretta ad accertare la
conformità della merce o dei servizi al contratto (come nel caso di specie ove
la posticipazione del pagamento trova causa in una attività necessaria
consistente nel previo accertamento della regolarità dell'impegno di spesa)
può essere “espressamente concordato per iscritto” che la suddetta
procedura abbia una durata superiore ai trenta giorni.
Nel caso in esame la previsione del termine di pagamento al novanta
giorni , non è affetta da nullità, e tanto poiché lo stesso l'art. 7 del d.lvo
231/2002 rimette al giudice la valutazione sulla grave iniquità per il creditore, 11
e che in tale fattispecie non è rinvenibile alla luce della natura del contenuto
dell'accordo sottoscritto dalle parti, e delle prestazioni oggetto dell'accordo.
Pertanto alla luce di tutto quanto sopra esposto , in considerazione del
fatto che il contratto è stato stipulato solo in data 9 agosto 2012, possono
essere esaminate , ai fini della corresponsione degli interessi moratori ex
d.lvo 231 /2002, le sole fatture emesse successivamente alla stipula (fattura
del 31 agosto 2012, e ss.) e tenuto conto dei termini statuiti nelle condizioni
contrattuali”.
Orbene, osserva questa Corte che, ai sensi dell'art. 7 citato al primo giudice, nel testo vigente ratione temporis al momento della sottoscrizione del contratto (9.8.2021), risulta rimessa effettivamente al giudice la valutazione di nullità relativa alla clausola contenente l'accordo sulla data del pagamento,
ovvero sulle conseguenze del relativo ritardo.
Nella specie, tenuto conto della particolarità delle prestazioni previste in contratto e della complessità dei controlli necessari per l'effettuazione del pagamento, a fronte del termine ordinariamente previsto, correttamente il primo giudice ha escluso l'iniquità della clausola e, quindi, la nullità della stessa.
D'altra parte, il testo dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.lgs n.231/2002,
laddove risulta espressamente indicato il divieto di termini superiori a gg.60,
sul quale l'istante espressamente fonda la propria impugnazione, non era ancora in vigore al momento della stipula del contratto in questione - 9.8.2012
- essendo stato introdotto solo successivamente, per effetto del Decreto
Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 12
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180”, pubblicato in G.U. n.267 del 15.11.2012 ed entrato in vigore solo il 30.11.2012; d'altra parte, l'art. 3 di detto D.lgs, espressamente prevedeva che “Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio
2013”, mentre, nella specie, gli interessi di mora in questione, riguardano il periodo 31.1.2012 – 28.12.2012.
A ciò va solo aggiunto che l'appellante, al di là del richiamo generico di una serie di precedenti giurisprudenziali di vario genere, non offre a questa
Corte una concreta ricostruzione dei rapporti tra le parti, tali da far giungere alla conclusione che la clausola in questione possa effettivamente ritenersi iniqua, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale.
Ciò posto, sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza del proposto motivo di gravame, va rigettato l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'appellante
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Parte_1
e si liquidano in favore della , in Controparte_6
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad € 13
260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Nulla va disposto sul punto quanto all'appellata in CP_3
persona del legale rappresentante pro – tempore, rimasta contumace, come dichiarato con ordinanza di questa Corte del 12.1.2023.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere di-
chiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro – Parte_1
tempore, con citazione del 5.9.2022, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_6
nonché avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 254/2022
del 4.2.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_6
– tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa;
14
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore,di un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3837/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3837/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.3.2025, e vertente
TRA
c.f. , con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Via Montebello n. 27, in persona del legale rappresentante pro - tempore, Rag.
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di CP_1
appello, dall'Avv. Aurelio Tricoli, c.f. ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale, in Milano, Via Perugino
9, con domicilio digitale eletto ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito all'indirizzo PEC: Email_1 2
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre del Greco, alla Via
Marconi 66, C.F. e P. IVA n° , rappresentato e difeso, anche P.IVA_2
disgiuntamente, dagli Avvocati Eduardo Martucci, c.f. C.F._2
, in virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per TA
[...]
, (Repertorio n° 6393 del 30 luglio 2020), e EL De Paula, Persona_1
c.f. in virtù di procura generale alle liti, con firma CodiceFiscale_3
autenticata, per TA (Repertorio n° 7167 dell'08 luglio Persona_1
2021), domiciliato, per la carica - unitamente ai sottoscritti procuratori - presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Marconi 66. PEC:
fax Email_2 Email_3
0815352218.
APPELLATA
E
c.f. , in persona del legale rappresentante pro - CP_3 P.IVA_3
tempore, con sede in Via Melisurgo, 4, con l'Avv. Luigi Raia, CP_2
elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caligiuri in Castellammare di Stabia, Via Virgilio Publio
Marone n. 3/B, PEC: Email_4
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e 3
deduzione, così provvedere:
- accogliere integralmente l'appello per le motivazioni spese in atto e qui richiamate e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado;
Cont
- per l'effetto, rigettare l'opposizione dell' in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1194/2017 del Tribunale di Torre Annunziata per la somma di Euro
171.060,15, oltre interessi come da domanda;
- in via subordinata, condannare la al pagamento in Controparte_2
favore di dell'importo di € 171.060,15 ovvero alla Parte_1
maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia per i motivi esposti,
anche previa rinnovazione della CTU che tenga conto dei termini di legge per la decorrenza degli interessi di mora;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Per l'appellata costituita , in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto Parte_1
e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con condanna della al pagamento delle Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 5.9.2022 la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, proponeva appello avverso la sentenza 4
del Tribunale di Torre Annunziata n. 254/2022 del 4.2.2022 con la quale era stata accolta nei limiti di quanto di ragione l'opposizione proposta con atto notificato in data 4.10.2017 dalla Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1194/2017 richiesto ed ottenuto in data
Cont 13.6.2017 dal - accreditato con la predetta per la Parte_3
branca - per l'importo Parte_4
di € 171.060,15 costituente il totale degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti per il periodo dal 30.1.2012 al
28.12.2012, come da fatture in atti allegate e relativo prospetto riepilogativo,
Cont regolarmente notificate ed assunte al protocollo della e non contestate né nell'an che nel quantum; a tal fine il Centro ricorrente aveva infatti emesso la fattura n. 31 E del 16.5.2017, rimasta insoluta.
Nel detto giudizio di primo grado era intervenuta anche, con comparsa del 20.9.2019, la in persona dell' Amministratore Parte_1
Unico e legale rappresentante pro – tempore, precisando di aver acquistato dalla con contratto di cessione del 28.7.2017, i crediti della CP_3
quale quest'ultima era titolare, derivanti dal mancato pagamento di prestazioni sanitarie rese in favore del subentrando pertanto va nella titolarità dei CP_4
diritti oggetto della controversia.
All'esito il Tribunale aveva quindi condannato quindi l' CP_2
al pagamento in favore della della sola minor somma di €
[...] CP_3
27.253,12 a titolo di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, disponendo la compensazione tra dette parti delle spese e competenze di lite;
disponeva inoltre la compensazione per metà delle spese di lite tra e Parte_2 [...] [...]
condanna la prima pagamento della parte restante in favore Controparte_5
di quest'ultima, liquidando la stessa in € 3.127,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Aurelio Tricoli.
La società appellante, quindi, ribadendo di essere divenuta titolare dell'originario credito della in virtù di atto di cessione del CP_3
28.7.2017 - della quale veniva data notizia ex art. 4 Legge 130/99 con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 10.8.2017 - conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, chiedendo, per le ragioni
[...]
meglio indicate nell'atto introduttivo, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 12.1.2023 si costituiva l'appellata, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., nonché
l'infondatezza della stessa, essendo la sentenza di primo grado pienamente corretta, basandosi su elementi inequivocabilmente risultanti dagli atti processuali e da quanto in giudizio dedotto ed argomentato, concludendo quindi nei termini sopra indicati.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 21.2.2025 per udienza del 12.3.2025 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non fondato e va rigettato, nei termini e per le motivazioni che seguono, con conseguente conferma della gravata decisione. 6
L'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda relativa al solo pagamento degli interessi -
quali accessori del credito principale - maturati anteriormente al 9.8.2012,
ritenendo nullo un contratto le cui prestazioni erano state già eseguite e pagate
Cont dall' sia pure in ritardo, e relativamente alle quali non era sorta alcuna contestazione.
In realtà, a dire dell'istante, il Centro CMO aveva pienamente dimostrato di essere accreditato con la Branche di Patologia Parte_5
Clinica, Medicina Nucleare e Radiologia e di aver effettuato prestazioni sanitarie - rientranti nell'ambito della Capacità Operativa Massima e riconosciute in virtù del contratto sottoscritto - in favore degli assistiti del
S.S.N. dal 31.1.2012 al 28.12.2012, per effetto delle quali aveva emesso nei
Cont confronti dell' fatture regolarmente notificate ed assunte al protocollo
Cont della stessa e non contestate, sia in ordine all'an che al quantum.
Il veva infatti dato dimostrazione della fonte negoziale Parte_3
o legale del suo diritto, nonché adempiuto al proprio onere probatorio,
Cont producendo il contratto con l' le fatture dell'anno 2012 con relativi mandati di pagamento, e la fattura n. 31 E del 16 maggio 2017 di € 171.060,15
per addebito degli interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture emesse nel periodo dal 31.1.2012 al 28.12.2012, con relativo prospetto di calcolo.
Cont L' non aveva invece contestato il diritto fatto valere, né aveva allegato, come sarebbe stato invece suo preciso onere, alcuna prova scritta di presunti fatti estintivi o modificativi della correlata obbligazione di pagamento dell'importo maturato e fatturato (Cass. Civ., Sez. III, n. 17371 del 7
17.11.2003; Cass. Civ., Sez. III, n. 5071 del 03.03.2009), limitandosi ad eccepire l'inapplicabilità degli interessi moratori;
tali fatti e circostanze non erano stati contestati, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., risoltasi in un vizio motivazionale.
La sentenza era quindi gravemente lesiva dei diritti di esso appellante,
finendo per negare in radice il diritto del creditore ad ottenere i dovuti interessi, con decorrenza e misura previsti dalla normativa speciale in materia
(D.lgs. nn. 231/2002 e 192/2012), peraltro adottata dal legislatore applicando nell'ordinamento interno una direttiva europea (Dir. 2000/CE/35); peraltro, il rapporto intercorso nel caso di specie tra le parti, rientrava appieno nell'ambito di applicabilità della normativa in questione, e, quindi, nella nozione di transazione commerciale, rappresentando un normale contratto di fornitura
(erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del S.S.N.) sorto successivamente all'8.8.2002; la giurisprudenza di legittimità e di merito era peraltro oramai costante nel ritenere applicabili gli interessi moratori ex D.lgs.
n. 231/02 in fattispecie analoghe a quella in esame.
Cont L'appellata ha incentrato al propria defesa sulla circostanza che il contratto scritto tra le parti è stato stipulato nell'agosto del 2012 e che,
pertanto, le prestazioni da cui parte appellante faceva sorgere la propria pretesa economica non potevano essere ritenute fonte automatica di decorrenza dell'accessorio oggi preteso da controparte.
Orbene, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte (v. Cassazione
Civile, Sez. 3, Ordinanza n. 29472 del 14/11/2024), affermando un principio già da tempo fatto proprio da questo stesso giudicante:
“È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ancor più 8
alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 35092 del 14 dicembre
2023, che le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in
favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2
del D.lgs. n. 231/2002. Ma è altrettanto pacifico che, ai fini del
riconoscimento degli interessi comunitari, è necessario che sia rispettato il
c.d. regime delle tre A (autorizzazione, accreditamento, accordo) elaborato
dalla dottrina amministrativa. In base al quale, superato lo step
dell'accreditamento, occorre che tra le medesime parti il rapporto sia
formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante
l'accreditamento stesso.
Sul punto, le citate Sezioni Unite hanno sì affermato che "le prestazioni
sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture
private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, collegato alla
concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse
con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella
nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 231 del 2002,
avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione
continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato
da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione
di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica". E, sulla scorta di
tale ragionamento dogmatico, sono giunte alla conclusione che il ritardo
nella erogazione del corrispettivo, da parte della P.A. obbligata, determina la
spettanza degli interessi legali di mora, previsti dall'art. 5, del D.lgs. n. n.
231/2002 in favore delle strutture private in presenza dei tutti i ricordati
requisiti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 14 dicembre 2023, n. 35092; in precedenza, 9
peraltro, v. anche Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9991; Cass. civ., Sez.
III, 28 febbraio 2017, n. 5042).
In tale prospettiva, condivisa da questo collegio, nei rapporti in regime
Con di accreditamento tra struttura privata e , condizione imprescindibile per
qualificare come commerciali gli interessi dovuti sui ritardi nei pagamenti è
l'esistenza di un contratto in forma scritta tra le medesime parti”.
In conseguenza, premessa l'irrilevanza dei rilievi relativi alla generale applicabilità nella specie del D.lgs. 231/2002, in realtà del tutto pacifica,
l'appellante, nel dolersi della decisione impugnata, non tiene conto del fatto che il Tribunale, applicando i principi sopra richiamati, ha correttamente considerato quanto segue:
“….Dunque dal momento in cui nel caso di prestazioni sanitarie
erogate, in favore dei fruitori del servizio sanitario nazionale, da strutture
private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi
corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura
prevista dal D.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva
all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la
struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale
l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di
retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di
cura da essa erogate (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20391 del
11/10/2016), non può che rilevarsi con riferimento al caso in esame possono
essere prese in esame unicamente le fatture che si riferiscono al periodo
coperto dal contratto”.
Sebbene, infatti, nel corso dell'intero giudizio, non siano stati oggetto 10
Cont di contestazione, da parte dell' né l'accreditamento del Parte_3
né l'erogazione dei servizi da parte di quest'ultimo, altrettanto incontestata è
l'inesistenza di una formalizzazione in forma scritta del relativo rapporto anteriormente alla data del 9.8.2012.
La censura non coglie quindi nel segno, dovendo pertanto ritenersi infondata.
L'appellante, con il proprio secondo motivo di gravame, censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe, a suo dire,
erroneamente rigetto l'eccezione di nullità sollevata con riguardo all'art. 7 del contratto stipulato tra le parti;
ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
“….Deve darsi atto tuttavia - a fronte dei rilevi di nullità sollevati da
controparte sulla clausola del termine di pagamento a 90 gg - che ai sensi
dell'art. 4, comma 5, lett. b), d.leg.vo 231/2002, “i termini di cui al comma 2
sono raddoppiati nei rapporti con gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
In particolare poi il comma 6, del predetto art. 4 del d.lvo 231/2002,
specifica che quando è prevista una procedura diretta ad accertare la
conformità della merce o dei servizi al contratto (come nel caso di specie ove
la posticipazione del pagamento trova causa in una attività necessaria
consistente nel previo accertamento della regolarità dell'impegno di spesa)
può essere “espressamente concordato per iscritto” che la suddetta
procedura abbia una durata superiore ai trenta giorni.
Nel caso in esame la previsione del termine di pagamento al novanta
giorni , non è affetta da nullità, e tanto poiché lo stesso l'art. 7 del d.lvo
231/2002 rimette al giudice la valutazione sulla grave iniquità per il creditore, 11
e che in tale fattispecie non è rinvenibile alla luce della natura del contenuto
dell'accordo sottoscritto dalle parti, e delle prestazioni oggetto dell'accordo.
Pertanto alla luce di tutto quanto sopra esposto , in considerazione del
fatto che il contratto è stato stipulato solo in data 9 agosto 2012, possono
essere esaminate , ai fini della corresponsione degli interessi moratori ex
d.lvo 231 /2002, le sole fatture emesse successivamente alla stipula (fattura
del 31 agosto 2012, e ss.) e tenuto conto dei termini statuiti nelle condizioni
contrattuali”.
Orbene, osserva questa Corte che, ai sensi dell'art. 7 citato al primo giudice, nel testo vigente ratione temporis al momento della sottoscrizione del contratto (9.8.2021), risulta rimessa effettivamente al giudice la valutazione di nullità relativa alla clausola contenente l'accordo sulla data del pagamento,
ovvero sulle conseguenze del relativo ritardo.
Nella specie, tenuto conto della particolarità delle prestazioni previste in contratto e della complessità dei controlli necessari per l'effettuazione del pagamento, a fronte del termine ordinariamente previsto, correttamente il primo giudice ha escluso l'iniquità della clausola e, quindi, la nullità della stessa.
D'altra parte, il testo dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.lgs n.231/2002,
laddove risulta espressamente indicato il divieto di termini superiori a gg.60,
sul quale l'istante espressamente fonda la propria impugnazione, non era ancora in vigore al momento della stipula del contratto in questione - 9.8.2012
- essendo stato introdotto solo successivamente, per effetto del Decreto
Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 12
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180”, pubblicato in G.U. n.267 del 15.11.2012 ed entrato in vigore solo il 30.11.2012; d'altra parte, l'art. 3 di detto D.lgs, espressamente prevedeva che “Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio
2013”, mentre, nella specie, gli interessi di mora in questione, riguardano il periodo 31.1.2012 – 28.12.2012.
A ciò va solo aggiunto che l'appellante, al di là del richiamo generico di una serie di precedenti giurisprudenziali di vario genere, non offre a questa
Corte una concreta ricostruzione dei rapporti tra le parti, tali da far giungere alla conclusione che la clausola in questione possa effettivamente ritenersi iniqua, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale.
Ciò posto, sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza del proposto motivo di gravame, va rigettato l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'appellante
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Parte_1
e si liquidano in favore della , in Controparte_6
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad € 13
260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Nulla va disposto sul punto quanto all'appellata in CP_3
persona del legale rappresentante pro – tempore, rimasta contumace, come dichiarato con ordinanza di questa Corte del 12.1.2023.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere di-
chiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro – Parte_1
tempore, con citazione del 5.9.2022, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_6
nonché avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 254/2022
del 4.2.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_6
– tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa;
14
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore,di un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo