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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 17/2024 R.G.
promossa
da
, nato a [...] (B) il 06.061962 codice fiscale: Parte_1
e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(PD) il 5.08.1975, codice fiscale: C.F._2
entrambi residenti in [...], in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore nata a [...] in data [...], codice Persona_1
fiscale: ed ivi residente, via Crispi n. C.F._3
36/B, rappresentati e difesi, giusta procura in calce del presente atto dall'avv.to, Giovanna Pappalardo codice fiscale:
ed elettivamente domiciliati nello studio CodiceFiscale_4
1 di questa in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 5, indirizzi per notifiche e comunicazioni fax 0471288510 e pec:
Email_1
- appellanti -
contro
, (C.F. ) residente in [...]CP_1 C.F._5
NT (BZ) rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Zamunaro
(C.F. ), con studio a Bolzano Via Duca C.F._6
D'Aosta, 51, (Pec – fax: 0471 Email_2
– ), presso il quale è elettivamente domiciliato giusta P.IVA_1
delega dimessa nel fascicolo telematico di primo grado
- appellato -
e
c.f. Controparte_2
, contumace C.F._7
- appellato -
Oggetto: lesione personale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 09/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parti appellanti:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertata la concorrente responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'appellato per l'incidente occorso alla minore CP_3
2 in data 09.03.2019 e per cui è causa, Persona_1
condannarlo, in via solidale con , al Controparte_2
pagamento a favore della minore e per essa ai Persona_1
suoi genitori, tutori legali e legali rappresentanti della stessa, ed a e in proprio a titolo di Parte_1 Parte_2
risarcimento danni, dell'importo liquidato nella sentenza di primo grado pari a euro 46.981,73 ( di cui euro 1.588,56 per spese mediche direttamene risarcibili ai genitori), oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo come per legge.
Il tutto con rifusione delle spese e onorari di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
del procuratore di parte appellata : CP_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, disattesa e reietta così giudicare:
1) respingere l'appello proposto dai signori e Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano nr. Parte_2
14/2024;
2) condannare gli appellanti signori e Parte_1 Pt_2
a rifondere al signor spese e competenze di
[...] CP_1
causa.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il giorno 9 marzo 2019, tra le ore 15,00 e le 15,30, la minore di anni undici, partecipava a una lezione Persona_1
di sci nel comprensorio di Carezza (Nova NT, BZ), sulla
3 pista “Re Laurino II”, sotto la guida del maestro CP_1
La pista presentava un primo tratto classificato “nero”
(elevata difficoltà) e un secondo tratto “rosso” (media difficoltà).
Il maestro, posizionatosi poco dopo l'inizio della pista,
impartiva istruzioni affinché gli allievi affrontassero la discesa singolarmente e a intervalli.
La minore, attenendosi alle indicazioni del maestro,
intraprendeva la discesa per superare un avvallamento seguito da un dosso, punto cieco non visibile da monte.
Oltre il dosso, il sig. CP_2 Controparte_2
snowboarder, era fermo e seduto a terra con le spalle rivolte a monte, in posizione non visibile.
La minore impattava violentemente contro il sig.
riportando gravi lesioni personali. CP_2
2. Con atto di citazione del 26 maggio 2020, i sigg. Pt_1
e , in qualità di esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sulla figlia minore hanno convenuto Persona_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, lo snowboarder sig.
e il maestro di sci sig. Controparte_2 CP_1
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore in conseguenza del sinistro occorso.
Gli attori hanno altresì domandato, in proprio, la rifusione delle spese sostenute per le cure mediche prestate alla figlia infortunata.
4 3. Si è costituito in giudizio il solo maestro di sci, sig.
[...]
mentre il sig. snowboarder, CP_1 Controparte_2
è rimasto contumace.
Il maestro ha contestato ogni addebito di responsabilità
in relazione al sinistro, affermando che l'evento lesivo fosse esclusivamente imputabile alla condotta imprudente dello snowboarder, da lui ritenuta imprevedibile ed inevitabile, tale dunque da assorbire integralmente la causalità dell'incidente.
4. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'assunzione delle prove orali dalle stesse offerte e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale. È stata decisa con sentenza n.
14 del 9 gennaio 2024.
Il Tribunale ha accolto le domande attoree esclusivamente nei confronti del sig. condannandolo al pagamento, CP_2
in favore della minore della somma di € Persona_1
46.981,73, oltre alle spese di lite.
Ha invece rigettato integralmente le pretese avanzate nei confronti del maestro di sci, sig. ponendo a carico degli CP_1
attori le spese sostenute dal convenuto costituito.
5. Secondo il Tribunale, l'istruttoria aveva evidenziato la responsabilità esclusiva del sig. il quale, sedutosi CP_2
all'interno della pista in prossimità di un dosso, aveva creato una situazione di pericolo non percepibile dagli sciatori provenienti da monte.
5 La dinamica è stata confermata dal teste oculare
, che, da una posizione latistante alla pista e Testimone_1
situata a valle del dosso, aveva visibilità sia sul gruppo di allievi a monte, sia sullo snowboarder fermo oltre il dosso. Il teste ha dichiarato di aver visto la minore iniziare la Persona_1
discesa, di averla poi persa di vista nella parte iniziale in salita del dosso, e di averla nuovamente osservata solo al momento dell'impatto.
La condotta del sig. è risultata in contrasto CP_2
con l'art. 13 della l. 363/2003 e con l'art. 18, lett. h), della L.P.
14/2010, che vietano la sosta in punti privi di visibilità o in passaggi obbligati, imponendo agli utenti di non costituire pericolo per gli altri.
Il Tribunale ha, invece, escluso ogni responsabilità del maestro di sci, ritenendo la sua condotta conforme ai criteri di diligenza richiesti: egli si era correttamente posizionato a monte con il gruppo, facendo partire gli allievi singolarmente da una zona con visuale libera, garantendone la sorveglianza.
L'evento lesivo è casualmente dipeso dalla condotta antigiuridica di un terzo, estraneo al gruppo, imprevedibile e non evitabile, rientrante nel rischio generico della pratica sportiva ma non riconducibile alla sfera di controllo del maestro, il quale è stato pertanto ritenuto esente da responsabilità.
6. Avverso la sentenza n. 14/2024, con citazione d.d. 9
6 febbraio 2024, hanno proposto appello i sigg. e Parte_1 [...]
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
L'appellato è rimasto Controparte_2
contumace, mentre si è costituito il maestro di sci , CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025.
7. L'unico motivo veicolato dall'atto d'impugnazione è
rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Motivazione contraddittoria. Violazione degli artt. 1218, 2043 e
2048 c.c.”.
Gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha escluso ogni responsabilità del maestro di sci nella causazione del sinistro.
Essi ritengono che, a seguito dell'affidamento della minore al maestro, si fosse instaurato un rapporto contrattuale implicante obblighi di custodia e protezione. L'infortunio,
verificatosi durante l'attività didattica, costituirebbe già indice di inadempimento, salvo prova contraria da parte del convenuto.
Secondo gli appellanti, il maestro non avrebbe adottato tutte le misure necessarie a prevenire il rischio derivante dal tratto pericoloso della pista, caratterizzato da un dosso con punto cieco. In particolare, si contesta la scelta del punto di
7 partenza delle discese individuali, dal quale né gli allievi, né il maestro avevano visibilità sul tratto oltre il dosso, risultando così impedita un'efficace vigilanza.
Una corretta gestione del rischio avrebbe richiesto che il maestro raccomandasse agli allievi di arrestarsi prima del dosso o che si posizionasse a valle dello stesso, così da poter regolare le discese in funzione della presenza di altri utenti nel tratto pericoloso.
8. Il motivo è fondato. Queste le ragioni.
9. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di danno subito dall'alunno durante l'attività scolastica, la responsabilità dell'istituto e dell'insegnante abbia natura contrattuale. Il vincolo negoziale si instaura con l'accoglimento della domanda di iscrizione, mentre il rapporto tra docente e discente nasce per contatto sociale,
con conseguente applicazione del regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. Ne deriva che il danneggiato deve provare esclusivamente che il danno si è verificato nel corso del rapporto, mentre grava sull'istituto e sull'insegnante l'onere di dimostrare che l'evento è stato causato da fattori a loro non imputabili (cfr. Cass. n. 3612/2014 in tema di insegnamento della pratica sciistica).
Nel presente grado di appello, gli appellanti contestano il giudizio del Tribunale, che ha ritenuto le lesioni riportate dalla minore conseguenza esclusiva della condotta Persona_1
8 colposa dello snowboarder Benericetti, escludendo ogni responsabilità del maestro CP_1
Assume rilievo, in particolare, il profilo della censura svolta dagli appellanti che si incentra sulla condotta del maestro, il quale, posizionatosi a monte del dosso, ha omesso di adottare una misura precauzionale idonea a prevenire il sinistro. Se si fosse collocato a valle, avrebbe potuto avvistare tempestivamente lo snowboarder fermo in zona cieca, segnalare il pericolo agli allievi e regolarne le discese in funzione della presenza di ostacoli.
La scelta del punto di osservazione a monte, anziché a valle, ha impedito al maestro di esercitare una vigilanza efficace sugli allievi e dunque di assolvere al proprio obbligo contrattuale di custodia e protezione, integrando un profilo di colpa per negligenza nella gestione del ben riconoscibile rischio insito nel tratto pericoloso della pista.
10. Il rilievo merita condivisione, trovando riscontro concreto nella deposizione del teste oculare Tes_1
Va preliminarmente osservato che il aveva Parte_3
piena consapevolezza della pericolosità del tratto di pista interessato dal dosso. In sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 19.04.2022, egli ha dichiarato testualmente: “Né
la bambina, né io potevamo vedere lo snowboarder fermo e
seduto sulla pista”.
Tale affermazione dimostra che il maestro era, o avrebbe
9 dovuto essere, consapevole del fatto che dal punto da lui scelto per controllare le discese individuali dei ragazzi ed in particolare della minore di 11 anni non era possibile osservare il Per_1
tratto a valle del dosso che rendeva la pista insidiosa per gli allievi, oltretutto privi della sua presenza lungo il percorso.
Il teste come riportato nella stessa sentenza Tes_1
impugnata, ha riferito che, trovandosi a valle del dosso,
disponeva di una visuale libera sia sul gruppo di allievi a monte, sia sullo snowboarder fermo nel punto cieco, con l'unica limitazione visiva sulla breve rampa ascendete del dosso.
Ne consegue che era del tutto esigibile dal maestro una diversa collocazione lungo la pista, tale da consentirgli una visione pressoché completa del tracciato che aveva chiesto agli allievi di percorrere individualmente, ed in particolare della zona retrostante il dosso, al fine di esercitare un'efficace vigilanza e segnalare eventuali situazioni di pericolo.
11. Come ulteriormente osservato dagli appellanti, il maestro avrebbe potuto, in alternativa, impartire agli CP_1
allievi la direttiva di arrestarsi prima del tratto pericoloso rappresentato dal dosso con punto cieco.
La mancata adozione di tale precauzione risulta confermata sempre dalla deposizione del teste il Tes_1
quale ha riferito che anche due altri allievi del maestro, scesi dopo si sono imbattuti nello snowboarder fermo Persona_1
a valle del dosso e sono caduti nel tentativo di evitarlo. Ciò
10 dimostra che l'indicazione impartita dall'insegnante ai propri allievi era proprio quella di proseguire oltre il dosso, nonostante la sua insidiosità per la mancanza di visibilità.
Tale condotta, omissiva rispetto a una misura di sicurezza esigibile, rafforza il profilo di colpa del maestro nella gestione del rischio connesso al tracciato scelto per la discesa individuale dei propri allievi.
12. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello merita accoglimento e, di conseguenza, va riformata parzialmente la sentenza impugnata, con affermazione della corresponsabilità del maestro di sci nella causazione CP_1
del sinistro oggetto di giudizio.
La domanda proposta dagli odierni appellanti nei confronti del maestro va pertanto accolta, con estensione in via solidale della condanna già pronunciata in primo grado nei confronti del corresponsabile sig. Controparte_2
al risarcimento del danno nella misura liquidata, peraltro non censurata nel presente grado di giudizio.
13. L'accoglimento dell'impugnazione comporta altresì la revoca della statuizione del Tribunale in ordine alle spese del primo grado riconosciute al convenuto CP_1
Le spese di lite sostenute dagli attori devono essere integralmente e solidalmente poste a carico di entrambe le parti convenute.
14. Le spese del presente grado seguono la soccombenza
11 e sono poste a carico del sig. unica parte appellata CP_1
che si è costituita per resistere all'impugnazione.
Considerata la non particolare complessità delle questioni trattate, le spese vengono liquidate secondo i parametri minimi previsti per cause di valore sino a € 52.000,00, con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, atteso che all'udienza di trattazione la causa è stata rinviata al solo fine di essere rimessa in decisione, nonché della fase decisoria, non essendo state depositate memorie conclusionali da parte degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e in proprio ed in qualità di genitori
[...] Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nei confronti di e
[...] Controparte_2 CP_1
, avverso la sentenza n. 14/2024 del 09.01.2024 del
[...]
Tribunale di Bolzano così provvede:
In accoglimento dell'appello e, dunque, in parziale riforma della sentenza impugnata
1. accerta che dell'incidente occorso alla minore Persona_1
in data 09.03.2019 per cui è causa sono corresponsabili e;
per l'effetto Controparte_2 CP_1
2. li condanna in solido a pagare a la somma di € Persona_1
46.981,73 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza di
12 primo grado al saldo effettivo;
3. condanna e in solido Controparte_2 CP_1
tra loro a rifondere a , e Parte_1 Parte_2 Per_1
le spese del primo grado di giudizio, liquidate nel loro
[...]
intero ammontare nell'importo di € 7.616,00, oltre € 556,90 per spese documentate, 15% per spese generali forfettarie, CPA e
IVA sulle poste soggette come per legge;
4. pone le spese della CTU assunta in primo grado, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico di e e li condanna in Controparte_2 CP_1
solido a rifondere a e quanto da Parte_1 Parte_2
questi anticipato al CTU;
5. condanna a rifondere a , CP_1 Parte_1 Parte_2
e le spese del presente grado di giudizio,
[...] Persona_1
liquidate nel loro intero ammontare nell'importo di € 3.476,00,
oltre € 777,00 per spese (C.U.), 15% per spese generali forfettarie, CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 23.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 17/2024 R.G.
promossa
da
, nato a [...] (B) il 06.061962 codice fiscale: Parte_1
e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(PD) il 5.08.1975, codice fiscale: C.F._2
entrambi residenti in [...], in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore nata a [...] in data [...], codice Persona_1
fiscale: ed ivi residente, via Crispi n. C.F._3
36/B, rappresentati e difesi, giusta procura in calce del presente atto dall'avv.to, Giovanna Pappalardo codice fiscale:
ed elettivamente domiciliati nello studio CodiceFiscale_4
1 di questa in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 5, indirizzi per notifiche e comunicazioni fax 0471288510 e pec:
Email_1
- appellanti -
contro
, (C.F. ) residente in [...]CP_1 C.F._5
NT (BZ) rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Zamunaro
(C.F. ), con studio a Bolzano Via Duca C.F._6
D'Aosta, 51, (Pec – fax: 0471 Email_2
– ), presso il quale è elettivamente domiciliato giusta P.IVA_1
delega dimessa nel fascicolo telematico di primo grado
- appellato -
e
c.f. Controparte_2
, contumace C.F._7
- appellato -
Oggetto: lesione personale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 09/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parti appellanti:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertata la concorrente responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'appellato per l'incidente occorso alla minore CP_3
2 in data 09.03.2019 e per cui è causa, Persona_1
condannarlo, in via solidale con , al Controparte_2
pagamento a favore della minore e per essa ai Persona_1
suoi genitori, tutori legali e legali rappresentanti della stessa, ed a e in proprio a titolo di Parte_1 Parte_2
risarcimento danni, dell'importo liquidato nella sentenza di primo grado pari a euro 46.981,73 ( di cui euro 1.588,56 per spese mediche direttamene risarcibili ai genitori), oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo come per legge.
Il tutto con rifusione delle spese e onorari di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
del procuratore di parte appellata : CP_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, disattesa e reietta così giudicare:
1) respingere l'appello proposto dai signori e Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano nr. Parte_2
14/2024;
2) condannare gli appellanti signori e Parte_1 Pt_2
a rifondere al signor spese e competenze di
[...] CP_1
causa.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il giorno 9 marzo 2019, tra le ore 15,00 e le 15,30, la minore di anni undici, partecipava a una lezione Persona_1
di sci nel comprensorio di Carezza (Nova NT, BZ), sulla
3 pista “Re Laurino II”, sotto la guida del maestro CP_1
La pista presentava un primo tratto classificato “nero”
(elevata difficoltà) e un secondo tratto “rosso” (media difficoltà).
Il maestro, posizionatosi poco dopo l'inizio della pista,
impartiva istruzioni affinché gli allievi affrontassero la discesa singolarmente e a intervalli.
La minore, attenendosi alle indicazioni del maestro,
intraprendeva la discesa per superare un avvallamento seguito da un dosso, punto cieco non visibile da monte.
Oltre il dosso, il sig. CP_2 Controparte_2
snowboarder, era fermo e seduto a terra con le spalle rivolte a monte, in posizione non visibile.
La minore impattava violentemente contro il sig.
riportando gravi lesioni personali. CP_2
2. Con atto di citazione del 26 maggio 2020, i sigg. Pt_1
e , in qualità di esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sulla figlia minore hanno convenuto Persona_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, lo snowboarder sig.
e il maestro di sci sig. Controparte_2 CP_1
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore in conseguenza del sinistro occorso.
Gli attori hanno altresì domandato, in proprio, la rifusione delle spese sostenute per le cure mediche prestate alla figlia infortunata.
4 3. Si è costituito in giudizio il solo maestro di sci, sig.
[...]
mentre il sig. snowboarder, CP_1 Controparte_2
è rimasto contumace.
Il maestro ha contestato ogni addebito di responsabilità
in relazione al sinistro, affermando che l'evento lesivo fosse esclusivamente imputabile alla condotta imprudente dello snowboarder, da lui ritenuta imprevedibile ed inevitabile, tale dunque da assorbire integralmente la causalità dell'incidente.
4. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'assunzione delle prove orali dalle stesse offerte e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale. È stata decisa con sentenza n.
14 del 9 gennaio 2024.
Il Tribunale ha accolto le domande attoree esclusivamente nei confronti del sig. condannandolo al pagamento, CP_2
in favore della minore della somma di € Persona_1
46.981,73, oltre alle spese di lite.
Ha invece rigettato integralmente le pretese avanzate nei confronti del maestro di sci, sig. ponendo a carico degli CP_1
attori le spese sostenute dal convenuto costituito.
5. Secondo il Tribunale, l'istruttoria aveva evidenziato la responsabilità esclusiva del sig. il quale, sedutosi CP_2
all'interno della pista in prossimità di un dosso, aveva creato una situazione di pericolo non percepibile dagli sciatori provenienti da monte.
5 La dinamica è stata confermata dal teste oculare
, che, da una posizione latistante alla pista e Testimone_1
situata a valle del dosso, aveva visibilità sia sul gruppo di allievi a monte, sia sullo snowboarder fermo oltre il dosso. Il teste ha dichiarato di aver visto la minore iniziare la Persona_1
discesa, di averla poi persa di vista nella parte iniziale in salita del dosso, e di averla nuovamente osservata solo al momento dell'impatto.
La condotta del sig. è risultata in contrasto CP_2
con l'art. 13 della l. 363/2003 e con l'art. 18, lett. h), della L.P.
14/2010, che vietano la sosta in punti privi di visibilità o in passaggi obbligati, imponendo agli utenti di non costituire pericolo per gli altri.
Il Tribunale ha, invece, escluso ogni responsabilità del maestro di sci, ritenendo la sua condotta conforme ai criteri di diligenza richiesti: egli si era correttamente posizionato a monte con il gruppo, facendo partire gli allievi singolarmente da una zona con visuale libera, garantendone la sorveglianza.
L'evento lesivo è casualmente dipeso dalla condotta antigiuridica di un terzo, estraneo al gruppo, imprevedibile e non evitabile, rientrante nel rischio generico della pratica sportiva ma non riconducibile alla sfera di controllo del maestro, il quale è stato pertanto ritenuto esente da responsabilità.
6. Avverso la sentenza n. 14/2024, con citazione d.d. 9
6 febbraio 2024, hanno proposto appello i sigg. e Parte_1 [...]
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
L'appellato è rimasto Controparte_2
contumace, mentre si è costituito il maestro di sci , CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025.
7. L'unico motivo veicolato dall'atto d'impugnazione è
rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Motivazione contraddittoria. Violazione degli artt. 1218, 2043 e
2048 c.c.”.
Gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha escluso ogni responsabilità del maestro di sci nella causazione del sinistro.
Essi ritengono che, a seguito dell'affidamento della minore al maestro, si fosse instaurato un rapporto contrattuale implicante obblighi di custodia e protezione. L'infortunio,
verificatosi durante l'attività didattica, costituirebbe già indice di inadempimento, salvo prova contraria da parte del convenuto.
Secondo gli appellanti, il maestro non avrebbe adottato tutte le misure necessarie a prevenire il rischio derivante dal tratto pericoloso della pista, caratterizzato da un dosso con punto cieco. In particolare, si contesta la scelta del punto di
7 partenza delle discese individuali, dal quale né gli allievi, né il maestro avevano visibilità sul tratto oltre il dosso, risultando così impedita un'efficace vigilanza.
Una corretta gestione del rischio avrebbe richiesto che il maestro raccomandasse agli allievi di arrestarsi prima del dosso o che si posizionasse a valle dello stesso, così da poter regolare le discese in funzione della presenza di altri utenti nel tratto pericoloso.
8. Il motivo è fondato. Queste le ragioni.
9. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di danno subito dall'alunno durante l'attività scolastica, la responsabilità dell'istituto e dell'insegnante abbia natura contrattuale. Il vincolo negoziale si instaura con l'accoglimento della domanda di iscrizione, mentre il rapporto tra docente e discente nasce per contatto sociale,
con conseguente applicazione del regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. Ne deriva che il danneggiato deve provare esclusivamente che il danno si è verificato nel corso del rapporto, mentre grava sull'istituto e sull'insegnante l'onere di dimostrare che l'evento è stato causato da fattori a loro non imputabili (cfr. Cass. n. 3612/2014 in tema di insegnamento della pratica sciistica).
Nel presente grado di appello, gli appellanti contestano il giudizio del Tribunale, che ha ritenuto le lesioni riportate dalla minore conseguenza esclusiva della condotta Persona_1
8 colposa dello snowboarder Benericetti, escludendo ogni responsabilità del maestro CP_1
Assume rilievo, in particolare, il profilo della censura svolta dagli appellanti che si incentra sulla condotta del maestro, il quale, posizionatosi a monte del dosso, ha omesso di adottare una misura precauzionale idonea a prevenire il sinistro. Se si fosse collocato a valle, avrebbe potuto avvistare tempestivamente lo snowboarder fermo in zona cieca, segnalare il pericolo agli allievi e regolarne le discese in funzione della presenza di ostacoli.
La scelta del punto di osservazione a monte, anziché a valle, ha impedito al maestro di esercitare una vigilanza efficace sugli allievi e dunque di assolvere al proprio obbligo contrattuale di custodia e protezione, integrando un profilo di colpa per negligenza nella gestione del ben riconoscibile rischio insito nel tratto pericoloso della pista.
10. Il rilievo merita condivisione, trovando riscontro concreto nella deposizione del teste oculare Tes_1
Va preliminarmente osservato che il aveva Parte_3
piena consapevolezza della pericolosità del tratto di pista interessato dal dosso. In sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 19.04.2022, egli ha dichiarato testualmente: “Né
la bambina, né io potevamo vedere lo snowboarder fermo e
seduto sulla pista”.
Tale affermazione dimostra che il maestro era, o avrebbe
9 dovuto essere, consapevole del fatto che dal punto da lui scelto per controllare le discese individuali dei ragazzi ed in particolare della minore di 11 anni non era possibile osservare il Per_1
tratto a valle del dosso che rendeva la pista insidiosa per gli allievi, oltretutto privi della sua presenza lungo il percorso.
Il teste come riportato nella stessa sentenza Tes_1
impugnata, ha riferito che, trovandosi a valle del dosso,
disponeva di una visuale libera sia sul gruppo di allievi a monte, sia sullo snowboarder fermo nel punto cieco, con l'unica limitazione visiva sulla breve rampa ascendete del dosso.
Ne consegue che era del tutto esigibile dal maestro una diversa collocazione lungo la pista, tale da consentirgli una visione pressoché completa del tracciato che aveva chiesto agli allievi di percorrere individualmente, ed in particolare della zona retrostante il dosso, al fine di esercitare un'efficace vigilanza e segnalare eventuali situazioni di pericolo.
11. Come ulteriormente osservato dagli appellanti, il maestro avrebbe potuto, in alternativa, impartire agli CP_1
allievi la direttiva di arrestarsi prima del tratto pericoloso rappresentato dal dosso con punto cieco.
La mancata adozione di tale precauzione risulta confermata sempre dalla deposizione del teste il Tes_1
quale ha riferito che anche due altri allievi del maestro, scesi dopo si sono imbattuti nello snowboarder fermo Persona_1
a valle del dosso e sono caduti nel tentativo di evitarlo. Ciò
10 dimostra che l'indicazione impartita dall'insegnante ai propri allievi era proprio quella di proseguire oltre il dosso, nonostante la sua insidiosità per la mancanza di visibilità.
Tale condotta, omissiva rispetto a una misura di sicurezza esigibile, rafforza il profilo di colpa del maestro nella gestione del rischio connesso al tracciato scelto per la discesa individuale dei propri allievi.
12. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello merita accoglimento e, di conseguenza, va riformata parzialmente la sentenza impugnata, con affermazione della corresponsabilità del maestro di sci nella causazione CP_1
del sinistro oggetto di giudizio.
La domanda proposta dagli odierni appellanti nei confronti del maestro va pertanto accolta, con estensione in via solidale della condanna già pronunciata in primo grado nei confronti del corresponsabile sig. Controparte_2
al risarcimento del danno nella misura liquidata, peraltro non censurata nel presente grado di giudizio.
13. L'accoglimento dell'impugnazione comporta altresì la revoca della statuizione del Tribunale in ordine alle spese del primo grado riconosciute al convenuto CP_1
Le spese di lite sostenute dagli attori devono essere integralmente e solidalmente poste a carico di entrambe le parti convenute.
14. Le spese del presente grado seguono la soccombenza
11 e sono poste a carico del sig. unica parte appellata CP_1
che si è costituita per resistere all'impugnazione.
Considerata la non particolare complessità delle questioni trattate, le spese vengono liquidate secondo i parametri minimi previsti per cause di valore sino a € 52.000,00, con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria, atteso che all'udienza di trattazione la causa è stata rinviata al solo fine di essere rimessa in decisione, nonché della fase decisoria, non essendo state depositate memorie conclusionali da parte degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e in proprio ed in qualità di genitori
[...] Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nei confronti di e
[...] Controparte_2 CP_1
, avverso la sentenza n. 14/2024 del 09.01.2024 del
[...]
Tribunale di Bolzano così provvede:
In accoglimento dell'appello e, dunque, in parziale riforma della sentenza impugnata
1. accerta che dell'incidente occorso alla minore Persona_1
in data 09.03.2019 per cui è causa sono corresponsabili e;
per l'effetto Controparte_2 CP_1
2. li condanna in solido a pagare a la somma di € Persona_1
46.981,73 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza di
12 primo grado al saldo effettivo;
3. condanna e in solido Controparte_2 CP_1
tra loro a rifondere a , e Parte_1 Parte_2 Per_1
le spese del primo grado di giudizio, liquidate nel loro
[...]
intero ammontare nell'importo di € 7.616,00, oltre € 556,90 per spese documentate, 15% per spese generali forfettarie, CPA e
IVA sulle poste soggette come per legge;
4. pone le spese della CTU assunta in primo grado, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico di e e li condanna in Controparte_2 CP_1
solido a rifondere a e quanto da Parte_1 Parte_2
questi anticipato al CTU;
5. condanna a rifondere a , CP_1 Parte_1 Parte_2
e le spese del presente grado di giudizio,
[...] Persona_1
liquidate nel loro intero ammontare nell'importo di € 3.476,00,
oltre € 777,00 per spese (C.U.), 15% per spese generali forfettarie, CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 23.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
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