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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/01/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
Proc. N. 1543/2023 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 1543/2023 R.G, proposta da :
( ,residente in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e ifesa dall'Avv. Giulia LATINI e dall'Avv. Eleonora TANZINI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Signa, Via Roman. 145, come da mandato in calce al ricorso;
Pec: Email_1
Pec: Email_2
E CA IM (c.f. ),residente in [...]C.F._2
(PO) Via Dante Alighieri n.66, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco LADDOMADA e dall'Avv. Massimiliano MANZO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze via Vittorio Alfieri 28, come da mandato in calce al ricorso;
Pec: Email_3
Pec: Email_4
avente per oggetto: separazione consensuale, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 25 ottobre 2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e il verbale di udienza del 25 ottobre 2023;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente;
visto l'intervento del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e
1 OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi: e CA Parte_1
IM, i quali in data 7.12.2013 in Firen matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune di Firenze al n. 83 P. 2, S. C3 dell'anno 2013 , dal quale è nata, a Firenze in data 21.1.2007, la figlia , alle condizioni Persona_1 richiamate nel verbale di udienza e nei r ifensivi, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“… 1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2) I coniugi consentono sin da ora il rilascio e il rinnovo reciproco del passaporto e si impegnano a comunicare ogni cambio di residenza.
3) I coniugi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento. (docc. 4-5).
4)i coniugi si impegnano concordemente a vendere l'immobile di loro proprietà sito in Carmignano (PO) Via Dante Alighieri n.66. Il ricavato dalla vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo ipotecario gravante sul predetto immobile nonché per estinguere il finanziamento acceso presso la . La Controparte_1 somma che residuerà, una volta estinti i suddetti debi biti maturati durante il matrimonio (arretrati TARI, bolli auto, multe, ecc…) o altre spese legate alla vendita dell'immobile (compensi mediatore immobiliare, ecc…) sarà suddivisa al 50% tra le parti. L'immobile verrà affidato in vendita, già dalla firma del presente accordo, alle agenzie immobiliari di fiducia delle parti, senza conferimento di esclusiva ad alcuna di esse. I mandati potranno essere conferiti anche disgiuntamente da ciascuno dei due coniugi che, tuttavia, sosterranno congiuntamente le spese per il compenso dell'agente immobiliare, nei limiti del 3% del prezzo di vendita.
4b) la casa familiare fintanto che non sarà venduta verrà assegnata alla Sig.ra he ivi manterrà la propria residenza, mentre il Sig. IM MO si Parte_1 iare la casa familiare ed a spostare la propria residenza altrove entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il signor MO, al momento dell'abbandono della casa coniugale ritirerà tutti i suoi effetti personali. I mobilia corredo dell'abitazione familiare saranno assegnati alla Sig.ra Pt_1 tranne la televisione che sarà trattenuta dal Sig. MO. Fino a quando non saranno estinti il mutuo ipotecario e il finanziamento sopra indicati, il Sig. MO si impegna a rimborsare mensilmente alla Sig.ra 50% della Parte_2 differenza tra quanto pagato mensilmente dalla Sig.ra di mutuo Pt_1 ipotecario e quanto pagato mensilmente dallo stesso a tit anziamento. Per_
5) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione prev e presso l'abitazione della madre, continuando ad avere la residenza anagrafica presso l'abitazione assegnata alla madre. In relazione alla frequentazione del padre con la figlia, vista la sua età ultra sedicenne, i coniugi concorderanno di volta in volta le modalità e i tempi di permanenza della figlia con il padre, con esclusivo riferimento alle esigenze e agli impegni della minore. Per_ A titolo di regola generale, in caso di mancato accordo tra i genitori, starà con il padre, compatibilmente con gli impegni della ragazza: o un intero ettimana, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 della
2 domenica, quando sarà cura del padre riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna;
o Tutti i mercoledì dall'uscita da scuola fino all'entrata a scuola il giorno successivo;
o durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, con periodo da concordarsi tra gli stessi entro il 15 maggio di ogni anno. o ad anni alterni le festività di Natale, capodanno e Pasqua. 6) a decorrere dalla firma del presente accordo, il Sig. IM MO provvederà al mantenimento ordinario della figlia con il versamento mensile della somma di € 200,00 da versare entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra Dal momento in cui la Sig.ra Parte_1 Pt_1 lascerà la casa coniugale a c ta della stessa, il Sig. MO ve somma di € 325,00 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Sull'importo per l'assegno di mantenimento della figlia, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Le eventuali detrazioni fiscali per la figlia saranno godute dai coniugi al 50%. I coniugi concordano che l'assegno unico venga incassato dalla Sig.ra la Pt_1 Per_ quale si impegna a devolverlo alla figlia come “paghetta”. 7) i genitori contribuiranno al 50% ese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, preventivamente concordate e da documentare, secondo le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense. I coniugi concordano che parteciperanno al 50% a tutte le spese relative al ciclomotore in godimento alla figlia, comprese le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dello stesso (per quanto attiene l'assicurazione ed il bollo senza necessità di preventivo consenso).
8) Le spese legali per il presente giudizio vengono integralmente compensate fra le parti… .”
Ordina del presente decreto, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui la trasmissione del decreto e del verbale dell'udienza di comparizione delle parti, all'Ufficiale di stato civile del detto comune, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..
Così deciso in data 13 dicembre 2023, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
3
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 1543/2023 R.G, proposta da :
( ,residente in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e ifesa dall'Avv. Giulia LATINI e dall'Avv. Eleonora TANZINI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Signa, Via Roman. 145, come da mandato in calce al ricorso;
Pec: Email_1
Pec: Email_2
E CA IM (c.f. ),residente in [...]C.F._2
(PO) Via Dante Alighieri n.66, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco LADDOMADA e dall'Avv. Massimiliano MANZO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze via Vittorio Alfieri 28, come da mandato in calce al ricorso;
Pec: Email_3
Pec: Email_4
avente per oggetto: separazione consensuale, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 25 ottobre 2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e il verbale di udienza del 25 ottobre 2023;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente;
visto l'intervento del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e
1 OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi: e CA Parte_1
IM, i quali in data 7.12.2013 in Firen matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune di Firenze al n. 83 P. 2, S. C3 dell'anno 2013 , dal quale è nata, a Firenze in data 21.1.2007, la figlia , alle condizioni Persona_1 richiamate nel verbale di udienza e nei r ifensivi, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“… 1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2) I coniugi consentono sin da ora il rilascio e il rinnovo reciproco del passaporto e si impegnano a comunicare ogni cambio di residenza.
3) I coniugi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento. (docc. 4-5).
4)i coniugi si impegnano concordemente a vendere l'immobile di loro proprietà sito in Carmignano (PO) Via Dante Alighieri n.66. Il ricavato dalla vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo ipotecario gravante sul predetto immobile nonché per estinguere il finanziamento acceso presso la . La Controparte_1 somma che residuerà, una volta estinti i suddetti debi biti maturati durante il matrimonio (arretrati TARI, bolli auto, multe, ecc…) o altre spese legate alla vendita dell'immobile (compensi mediatore immobiliare, ecc…) sarà suddivisa al 50% tra le parti. L'immobile verrà affidato in vendita, già dalla firma del presente accordo, alle agenzie immobiliari di fiducia delle parti, senza conferimento di esclusiva ad alcuna di esse. I mandati potranno essere conferiti anche disgiuntamente da ciascuno dei due coniugi che, tuttavia, sosterranno congiuntamente le spese per il compenso dell'agente immobiliare, nei limiti del 3% del prezzo di vendita.
4b) la casa familiare fintanto che non sarà venduta verrà assegnata alla Sig.ra he ivi manterrà la propria residenza, mentre il Sig. IM MO si Parte_1 iare la casa familiare ed a spostare la propria residenza altrove entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il signor MO, al momento dell'abbandono della casa coniugale ritirerà tutti i suoi effetti personali. I mobilia corredo dell'abitazione familiare saranno assegnati alla Sig.ra Pt_1 tranne la televisione che sarà trattenuta dal Sig. MO. Fino a quando non saranno estinti il mutuo ipotecario e il finanziamento sopra indicati, il Sig. MO si impegna a rimborsare mensilmente alla Sig.ra 50% della Parte_2 differenza tra quanto pagato mensilmente dalla Sig.ra di mutuo Pt_1 ipotecario e quanto pagato mensilmente dallo stesso a tit anziamento. Per_
5) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione prev e presso l'abitazione della madre, continuando ad avere la residenza anagrafica presso l'abitazione assegnata alla madre. In relazione alla frequentazione del padre con la figlia, vista la sua età ultra sedicenne, i coniugi concorderanno di volta in volta le modalità e i tempi di permanenza della figlia con il padre, con esclusivo riferimento alle esigenze e agli impegni della minore. Per_ A titolo di regola generale, in caso di mancato accordo tra i genitori, starà con il padre, compatibilmente con gli impegni della ragazza: o un intero ettimana, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 della
2 domenica, quando sarà cura del padre riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna;
o Tutti i mercoledì dall'uscita da scuola fino all'entrata a scuola il giorno successivo;
o durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, con periodo da concordarsi tra gli stessi entro il 15 maggio di ogni anno. o ad anni alterni le festività di Natale, capodanno e Pasqua. 6) a decorrere dalla firma del presente accordo, il Sig. IM MO provvederà al mantenimento ordinario della figlia con il versamento mensile della somma di € 200,00 da versare entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra Dal momento in cui la Sig.ra Parte_1 Pt_1 lascerà la casa coniugale a c ta della stessa, il Sig. MO ve somma di € 325,00 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Sull'importo per l'assegno di mantenimento della figlia, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Le eventuali detrazioni fiscali per la figlia saranno godute dai coniugi al 50%. I coniugi concordano che l'assegno unico venga incassato dalla Sig.ra la Pt_1 Per_ quale si impegna a devolverlo alla figlia come “paghetta”. 7) i genitori contribuiranno al 50% ese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, preventivamente concordate e da documentare, secondo le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense. I coniugi concordano che parteciperanno al 50% a tutte le spese relative al ciclomotore in godimento alla figlia, comprese le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dello stesso (per quanto attiene l'assicurazione ed il bollo senza necessità di preventivo consenso).
8) Le spese legali per il presente giudizio vengono integralmente compensate fra le parti… .”
Ordina del presente decreto, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui la trasmissione del decreto e del verbale dell'udienza di comparizione delle parti, all'Ufficiale di stato civile del detto comune, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..
Così deciso in data 13 dicembre 2023, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
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