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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.sa Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 16326/2024; promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Carlo Alberto n. 1, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
GIUNTA ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo a: , nata a [...] il [...] (maggiorenne). Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è nata dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Per_1 Parte_1 Parte_2
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 04/07/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO della non autosufficienza economica della figlia studentessa e Per_2
convivente con la madre, Parte_1
DISPONE che il padre, , corrisponda a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_2
, l'assegno periodico mensile concordato tra le parti di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00 euro), Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato alla madre,
[...]
a mezzo bonifico bancario con accreditamento sul C/c intestato a quest'ultima, entro e Parte_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle relative all'acquisto di farmaci omeopatici, fitoterapici ed integratori, di quelle scolastiche sostenute per la figlia (ivi incluso l'acquisto del PC/tablet), da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, nonché delle spese per attività sportive extrascolastiche. Ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
PRENDE ATTO che l'A.U.U. verrà percepito nella sua integralità dalla madre.
PONE le spese di lite a carico del sig. . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.sa Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 16326/2024; promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Carlo Alberto n. 1, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
GIUNTA ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo a: , nata a [...] il [...] (maggiorenne). Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è nata dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Per_1 Parte_1 Parte_2
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 04/07/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO della non autosufficienza economica della figlia studentessa e Per_2
convivente con la madre, Parte_1
DISPONE che il padre, , corrisponda a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_2
, l'assegno periodico mensile concordato tra le parti di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00 euro), Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato alla madre,
[...]
a mezzo bonifico bancario con accreditamento sul C/c intestato a quest'ultima, entro e Parte_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., di quelle relative all'acquisto di farmaci omeopatici, fitoterapici ed integratori, di quelle scolastiche sostenute per la figlia (ivi incluso l'acquisto del PC/tablet), da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, nonché delle spese per attività sportive extrascolastiche. Ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
PRENDE ATTO che l'A.U.U. verrà percepito nella sua integralità dalla madre.
PONE le spese di lite a carico del sig. . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.