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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6468 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5172 DE Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi DEl'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IORIO CANDIDA presso cui elettivamente domicilia
Ricorrente
E
nato il [...] a [...] CP_1
) - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI C.F._2
TUORO VENTURA presso cui elettivamente domicilia
Resistente il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/03/2025, la SI.ra chiedeva pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili DE matrimonio da lei contratto con il SI. in CP_1
LA (NA) il giorno 29 aprile 1995 (Atto N. 43 P.II S.A. anno 1995).
1 Aggiungeva che dalla loro unione erano nati tre figli: (nata il [...]), Persona_1
(nata il [...]) entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti Persona_2
e (nata il [...]) maggiorenne ma non economicamente indipendente Persona_3
essendo studentessa universitaria.
Rappresentava che tra le parti era intervenuta separazione personale in forza di Decreto di
Omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.12.2008 in riferimento al procedimento recante n. RG 12026/2008.
La ricorrente, SI.ra chiedeva: Parte_1
1.La casa coniugale sita in LA (NA) alla Via Case Vecchie n. 16 continuerà ad essere assegnata alla SI.ra , la quale vi abiterà con la IA;
Parte_1 Persona_3
2. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento DEla IA Per_3
la somma mensile di euro 300,00 (seicento/00) il giorno tre di ogni mese.
3. Saranno suddivise al 50% tutte le spese straordinarie necessarie per la IA;
per la Per_3
disciplina DEle stesse ci si riporta al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati DE Tribunale di
Napoli sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto il 7 marzo 2018.
4.Ordinare allo Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di LA (NA) la trascrizione DEla sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento DE processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva parte resistente, SI. , che non si opponeva all'accoglimento DEla CP_1
domanda sullo status e alle altre richieste avanzate da parte ricorrente.
All'udienza DE 10/06/2025, innanzi al Giudice relatore, comparivano le parti personalmente, le quali, a seguito DEle dichiarazioni rese, affermavano congiuntamente di aver raggiunto un accordo che chiedevano recepirsi.
Il Giudice, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento DEla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di Napoli il 3.12.2008.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione DEla domanda, non essendo stata l'interruzione DEla separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi DEl'art. 5 L. n. 74/1987.
2 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) DEla L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 DEla citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
<<a pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra il SI.>
[...]
e la SI.ra contratto in LA (Na) il 29.04.1995; CP_1 Parte_1
b) assegnare la casa coniugale sita in LA alla Via Case Vecchie 16 alla SI.ra
che l'abiterà insieme alla IA;
Parte_1 Per_3
c) porre a carico DE resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento DEla IA maggiorenne nella misura di € 300,00 mensili, da versarsi direttamente alla Per_3
maggiorenne con bonifico da effettuarsi sulla carta poste pay intestata a , IBAN Persona_3
[...], a decorrere dal mese di luglio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento DEle spese straordinarie occorrenti per la stessa nella misura DE 50%; da marzo 2025 a giugno 2025 il mantenimento di euro 250,00 al mese per la sola IA , Per_3
essendo le altre due figlie diventate economicamente indipendenti in epoca anteriore, resta dovuto alla SInora;
Pt_1
d) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione DEl'emananda sentenza;
>>
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire le condizioni concordate tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto DEl'esito e DEla natura DEla controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione DEle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra Parte_2
contratto in LA (Na) il 29/04/1995, alle condizioni
[...] CP_1
indicate in parte motiva, da intendersi qui richiamate integralmente;
• compensa tra le parti le spese DE giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura DEla
Cancelleria all'Ufficiale DElo Stato Civile di LA (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49
3 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento DElo Stato Civile) (atto n. 43, parte
II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio DEl'anno 1995). così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 24.6.2025
Il Presidente est.
Eva Scalfati
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