Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1301
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1 febbraio 1958
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni di cui all' art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916 , hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951.

Entrata in vigore il 1 febbraio 1958