Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1347/2023 tra le parti:
cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. GHILARDI MARCO (cf ) C.F._2
ATTORE OPPONENTE
, Controparte_1 con gli avv. PAPPALARDO ANDREA (cf ) e C.F._3
TRAVAGLINO ROCCO (cf C.F._4
CONVENUTI OPPOSTI
Fatto e diritto
I.1. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
303/23 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.2.2023 in favore di e per l'importo di € 247.478,50 oltre interessi e CP_2 CP_1 spese del procedimento monitorio, credito traente origine da una fideiussione rilasciata in favore dei ricorrenti da Parte_2
quale Presidente del Gruppo Svizzero Tecnicum a garanzia di
[...] mutuo dai predetti concesso a tale società poi dichiarata fallita laddove l'ingiunzione qui opposta si fonda sulla asserita qualità di erede del defunto in capo all'odierno opponente. Parte_2
Quali motivi di doglianza avverso il titolo impugnato, costui adduce in via preliminare:
(i) nullità del decreto ingiuntivo per invalidità della procura alle liti e del mandato nonché della sua notifica;
(ii) improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità in materia ereditaria;
(iv) carenza di legittimazione passiva dell'opponente-ingiunto;
(v) improcedibilità dell'azione a causa dell'ammissione del credito in questione in procedura fallimentare e il mancato rispetto delle condizioni di recupero apposte dalla procedura fallimentare agli odierni convenuti;
(vi) mancata traduzione degli atti essenziali nella lingua italiana;
(vii) carenza di legittimazione attiva dei convenuti per essere piuttosto legittimata la Curatela dell'IT GI;
Parte_2 nel merito lamenta la carenza di prova della domanda monitoria ed il fatto che per lo stesso credito i convenuti si siano dapprima CP_1 inseriti nella procedura fallimentare della società Technicum, poi nella massa ereditaria GI del de cuius ed infine abbiano Parte_2 richiesto il credito allo stesso opponente il quale contesta la propria qualità di erede del debitore principale e così conclude: Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
A) previa la revoca dell'opposto decreto
B) Accertare e rilevare in via preliminare che:
- è improcedibile l'azione per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
- Dichiarare la nullità della procura per mancata individuazione dei mandanti;
- Dichiarare la nullità della notifica dell'opposto decreto;
- Dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Svizzero e la consequenziale carenza di legittimazione dell'opponente;
- Dichiarare improcedibile l'azione a causa dell'ammissione del credito in procedura fallimentare ed il mancato rispetto delle condizioni di recupero apposte dalla procedura fallimentare ai Sig.ri ; CP_1
- Dichiarare la nullità dell'intero procedimento monitorio, basato su documentazione non tradotta nella lingua italiana;
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva a favore della Curatrice dell'IT GI.
C) Nell'eventuale merito
Dichiarare non provata la domanda per tutti i motivi di merito esposti. D) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre
IVA, CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.2. Si costituiscono in giudizio i convenuti, contestando i singoli motivi di doglianza avversari e chiedendo:
1) in via preliminare, concedere, all'esito della prima udienza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo fondata l'avversa opposizione su prova scritta o di pronta soluzione;
2) nel merito, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 303/23 reso da codesto
Tribunale;
3) in ogni caso, accogliere le domande di adempimento avanzate dagli opponenti, condannando controparte a corrispondere la somma di euro
287.478,50, oltre interessi legali;
4) condannare parte opponente al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di giudizio, oltre Iva e Cpa”; quanto sopra, in base all'assunto per cui l'opponente sarebbe tenuto al pagamento del credito azionato quale erede del de cuius ovvero, quand'anche lo si volesse considerare un mero legatario, in forza della disciplina di cui all'art. 495 co. 2 c.c. stante l'assenza di ulteriori beni nell'asse ereditario.
I.3. Accola l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte convenuta ed esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione cd. delegata, in assenza di richiesta delle parti di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
(applicandosi al presente contenzioso, di opposizione a d.i. emesso anteriormente e originato da ricorso depositato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, il rito processuale ante-riforma Cartabia) viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., con successiva assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento per le ragioni che si vengono a sinteticamente esporre.
II.1. Deve, in primis, darsi atto di come parte opponente nella precisazione delle proprie conclusioni (cfr. nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 6.6.2024) non abbia reiterato molte delle eccezioni preliminari versate nell'atto di citazione in opposizione, le quali dunque possono intendersi implicitamente rinunciate e che comunque sono da dimettere come infondate in quanto:
(a) Nullità per invalidità della procura alle liti e del mandato.
Entrambe le ragioni addotte dall'opponente a sostegno di tale eccezione si appalesano prive di pregio atteso che, quanto alla mancanza nel ricorso monitorio della indicazione del codice fiscale dei ricorrenti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163 n. 2
c.p.c. – e quindi, in via analogica, del ricorso ex artt. 633ss. c.p.c. quale atto introduttivo di un procedimento giurisdizionale - possa essere pronunciata soltanto qualora l'omissione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte (cfr. in proposito, da ultimo e per tutte e con principi applicabili a ogni atto processuale, Cass. S.U. ord. n. 5303/2024), ciò che non avviene ma neppure è stato dedotto nel caso di specie, risolvendosi l'eccezione de qua in una contestazione meramente formale e irricevibile;
quanto, poi, alla mancata indicazione del nome dei mandanti nella procura alle liti depositata in sede monitoria, trattasi di contestazione speciosa e manifestamente dilatoria posto che non solo il mandato alle liti risulta regolarmente sottoscritto con due firme, a conferma della pluralità dei conferenti la procura, ma tali sottoscrizioni sono anche agevolmente decifrabili leggendosi distintamente nome e cognome dei conferenti la procura: ciò, anche senza considerare che la mancata esplicitazione del nominativo dei mandanti nel testo della procura alle liti (il quale, spesso, è preordinato dai legali e da questi utilizzato per ogni incarico professionale ricevuto) non integra alcuna causa di nullità, non essendo la stessa prevista dal alcuna disposizione di legge, né rinvenendosene fondamento in alcun principio processuale tale da potersi sostenere che la procura così confezionata non sia atta al raggiungimento del suo scopo;
(b) Nullità del decreto emesso e della sua notifica.
Anche questa censura è infondata e dilatoria, non potendosi giuridicamente sostenere la nullità del d.i. e della sua notifica sol perché questa è stata eseguita da un difensore non espressamente menzionato nel ricorso monitorio: anche senza voler evidenziare come il difensore notificante sia correttamente indicato, assieme all'altro legale, nell'intestazione del fascicolo monitorio e come spesso sia lo stesso sistema telematico a inserire in automatico, nei
“modelli” di redazione dei provvedimenti, il nominativo di un solo difensore piuttosto che di tutti quelli nominati (due o più), ad ogni modo è assorbente il rilievo per cui il legale che ha autenticato il d.i. e ha proceduto alla relativa notifica è espressamente indicato nella procura alle liti depositata nel fascicolo monitorio e quindi indubbiamente è munito del potere giuridico di compiere gli atti di cui sopra;
(c) Improcedibilità dell'azione per mancato assolvimento della mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione.
Sul punto questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi con provvedimento del 6.12.2023, che qui si conferma in toto, occorrendo ribadire che la materia del presente contendere non attiene propriamente a quella delle
“successioni ereditarie” di cui all'art. 5 co. 1 d.lgs. n. 28/2010, bensì si fonda su asserito rapporto contrattuale (fideiussione) i cui profili ereditari hanno rilievo esclusivamente al fine di individuare la corretta controparte processuale, id est erede del de cuius fideiussore.
Ad ogni buon conto le parti sono state invitate a esperire il tentativo di mediazione che si è effettivamente svolto e concluso negativamente come da verbale depositato nel fascicolo telematico da parte convenuta in data
3.4.2024, ricordandosi ancora - all'occorrenza - come l'avvio del procedimento di mediazione ante causam quale condizione di procedibilità della domanda azionata giudizialmente non operi nei procedimenti monitori e successivo giudizio di opposizione sino alla pronuncia del giudice sulle istanze ex artt.
648 o 649 c.p.c. (cfr. art. 5 co. 4 lett. a) d.lgs. n. 28/2010 nel testo originario e art. 5 co. 6 lett. a) nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022) talché, comunque, alcuna improcedibilità era neppure astrattamente predicabile;
(d) Difetto di giurisdizione del giudice italiano.
L'eccezione, fondata sul rilievo per cui il decreto ingiuntivo opposto attiene a un debito di un cittadino svizzero la cui successione ereditaria si è aperta in
Svizzera, cade dinnanzi al disposto dell'art. 3 l. n. 218/1995 secondo cui “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in
Italia (…)” e l'odierno attore opponente, convenuto in senso sostanziale, risulta residente in [...]e Cozzile (PT), circostanza da costui non contestata ed anzi espressamente dichiarata nell'incipit dell'atto di citazione in opposizione;
(e) Mancata traduzione degli atti essenziali nella lingua italiana.
In proposito si rileva che l'obbligo di traduzione riguarda gli atti ma non anche i documenti allegati, potendosi utilmente richiamare Cass. n. 33079/2022 per la quale “Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., applicabili ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”.
II.2. Occorre a questo punto dar conto del fatto che in comparsa conclusionale parte attrice si sofferma diffusamente sulla questione della “mancata produzione e/o acquisizione del fascicolo monitorio”: trattasi di eccezione palesemente inconsistente e dilatoria, appellandosi l'opponente alla dicitura contenuta in calce all'avversa comparsa di costituzione e risposta del seguente testuale tenore “Si chiede, altresì, che venga disposta l'acquisizione, anche in via telematica, del fascicolo relativo al procedimento monitorio promosso dagli opposti dinanzi a codesto Tribunale, rubricato al n. 498/2023 R.G. e conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 303/2023 del 01.03.2023”.
Davvero arduo pensare che parte attrice non si sia però avveduta del fatto che nella stessa comparsa di costituzione e risposta la controparte abbia indicato, nell'elenco dei documenti depositati (pag. 8 comparsa), alla lett. B) letteralmente “Documenti esibiti nella fase monitoria” cui segue la relativa dicitura con numerazione (da doc. 1) a doc. 15)).
Tanto basta a chiudere ogni ulteriore disquisizione sul punto.
Sempre in comparsa conclusionale l'opponente invoca la nullità ex artt.
163/164 c.p.c. – deducendone, in premessa, la rilevabilità/eccepibilità in ogni stato e grado del giudizio – per una pretesa “confusione giuridica” degli assunti e richieste di controparte, quando invece la “confusione” pare assistere proprio l'eccezione in parola, non essendo chiaro se la stessa sia riferita al ricorso monitorio, per il quale però non vale disciplina dell'atto di citazione di cui agli artt. 163/164 c.p.c., o a cos'altro, posto che nel presente giudizio l'atto di opposizione è stato redatto e notificato dalla stessa parte attrice eccipiente… Anche a prescindere da ciò, nella sostanza l'eccezione deve essere disattesa posto che l'opponente ha ben potuto difendersi avversa l'altrui pretesa, esponendo le proprie ragioni in atto di opposizione e neppure avanzando richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
II.3. Venendo quindi alle questioni rimaste da vagliare, afferenti la legittimazione (rispettivamente, attiva e passiva) delle parti e il merito della contesa, si osserva:
(a) Sulla carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
Parte ricorrente, odierna convenuta opposta, ha adeguatamente argomentato e provato la qualifica di erede del de cuius predicabile a carico Parte_2 dell'odierno attore opponente.
Costui infatti è beneficiario di disposizione testamentaria del de cuius (cfr. doc.
13 fasc. convenuti) concernente tutti i beni di cui il testatore era proprietario al momento della morte (circostanza non oggetto di specifica contestazione e comunque confermata dall'attestazione di cui al doc. 6 fasc. convenuti).
Pertanto, è certamente applicabile l'elaborazione esegetica formatasi sul disposto dell'art. 588 c.c. e per la quale l'assegnazione da parte del testatore in favore di terzi di beni determinati, qualora gli stessi rappresentino l'universalità del patrimonio del de cuius o una sua quota determinata, configura una successione a titolo universale tale per cui il beneficiario è da intendersi istituito quale erede, mentre è da intendersi come legato solo se la volontà del de cuius sia stata quella di attribuire beni singoli e determinati (cfr. ex aliis Cass. n. 28259/2022, Cass. ord. n. 6125/2020, Cass. n.
24163/2013); in ogni caso, anche a voler per ipotesi considerare l'odierno opponente quale mero legatario, soccorre il disposto dell'art. 495 co. 2 c.c. atteso che, non risultando sussistenti altri beni nel patrimonio del de cuius e dunque dovendosi ritenere questo esaurito, è concesso ai creditori ereditari il regresso nei confronti del legatario per il recupero del loro credito.
Peraltro, a ulteriormente avallare la tesi della qualifica di erede in capo all'opponente, si richiama quanto risulta accertato dal giudice delle successioni nel contesto della procedura di IT GI - Parte_2 circostanze mai contestate da parte attrice - ove viene definito Parte_1
“erede (nel possesso dei beni ereditari e così qualificatosi nella istanza del
15.11.2022)” e proprio tale ragione risulta aver condotto all'emissione del provvedimento di chiusura della procedura de qua (“rilevato, altresì, che deve procedersi alla chiusura dell'IT GI atteso che deve Parte_1 considerarsi erede per le condivisibili ragioni esposte dal curatore nel rendiconto”) né consta che l'opponente abbia mosso contestazione alcuna avverso tale pronuncia.
Da ultimo e per concludere sul punto, merita rilevare come le asserzioni attoree circa la presenza di altri chiamati all'IT del de cuius (nipoti, figlio naturale) siano rimaste del tutto sfornite di elementi probatori di alcun tipo e quindi inidonee a orientare le decisioni di questo Tribunale;
inaccoglibile anche la contestazione per cui gli odierni convenuti avrebbero dovuto prima agire per far accertare la qualità di erede dell'attore con riferimento all'IT
e, dipoi, azionare giudizialmente il proprio credito, essendo del Parte_2 tutto ammissibile – anche in ottica di economia processuale – che le due
“domande” siano accomunate in unico giudizio.
(b) Sulla carenza di legittimazione attiva dei convenuti.
Quanto appena detto circa l'avvenuta chiusura della procedura di IT GI, non contestata ex parte actoris, rende manifesta l'infondatezza dell'eccezione in parola, atteso che non sussiste più un Curatore esclusivamente legittimato ad agire per questioni ereditarie.
(c) Sulla fondatezza nel merito del credito consacrato nel d.i. opposto.
La questione appena delibata consente di affrontare il merito della causa, ossia la fondatezza della creditoria azionata che è aspetto inscindibilmente connesso con il profilo della legittimazione dei ricorrenti in monitorio ove divisata dal punto di vista della effettiva sussistenza o meno, in capo a costoro, di una posizione creditoria.
A questo riguardo, sin dalla fase monitoria è stata prodotta la scrittura privata di riconoscimento di debito e fideiussione sottoscritta dal de cuius (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) avverso la quale in atto di citazione parte opponente non ha mosso contestazione alcuna, talché le critiche in proposito riversate nella comparsa conclusionale si appalesano tardive e senz'altro inammissibili.
I convenuti hanno anche documentalmente comprovato di non aver ottenuto alcunché all'esito dell'ammissione allo stato passivo della società debitrice principale (cfr. docc.
4-6 fasc. monitorio e fasc. convenuti), con l'effetto che legittimamente si sono rivolti nei confronti del fideiussore – e, per lui, del suo erede id est l'odierno opponente – per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
Il titolo opposto deve essere quindi integralmente confermato. III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto), applicati valori medi dello scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi (non avendo le parti neppure chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o reietta:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 303/2023 emesso dall'intestato tribunale in data 28.2.2023;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell' importo di euro
12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 31.12.2024
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini