Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
nel procedimento iscritto al nr. 5374/2024 R.G. promosso da nato a [...], GOIAS, Brasile, il giorno Parte_1
18/09/1970, RG n. 1050972, CPF n. , per sè stesso ed insieme alla Sig.ra C.F._1
nata a [...], Parte_2
RJ, Brasil, il giorno 27/02/1972, RG n. 1409721, CPF n. , in qualità della C.F._2
responsabilità genitoriale di:
nato a [...], TO, Brasile il giorno 25/06/2006, Persona_1
RG n. 1458285, CPF п. , tutti residenti a [...]404 Sul AV LO 09 HM P.IVA_1
02 Lote 01 Condominio Letoile du Parc 7* andar APTO 701. CEP: 77021-600, Bairro:
Plano Diretor Sul, Palmas, TO, Brasile;
nato a [...], GOIAS, Brasile, il giorno 20/06/1972, Parte_3
RG n. 1482288, CPF n. , residente em Arso 52, Quadra 505 Sul, AL 20, C.F._3
QD 22, LT 22, CS 01, Bairro: Plano Diretor Sul, CEP:77016-126, Palmas, TO, Brasile, per se stesso ed insieme alla Sig.ra Parte_4
nata a [...], GOIAS, Brasile, il giorno 10/02/1980, RG n. 244215, CPF n.
, residente a [...]12, Alameda 17, APTO 1301, Ed. JK Park Residence P.IVA_2
Torre J, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-700, Palmas, TO, Brasile, in qualità della responsabilità genitoriale di nato a [...], TO, Brasile, il giorno Persona_2
23/03/2018, RG n. 1849579, CPF n. , residente in [...]52, Quadra 505 C.F._4
TO, Brasile, e anche di
nata a [...], TO, Brasile, il giorno 21/01/2014, Parte_5
RG n. 1849580, CPF n. , residente in [...]52, Quadra 505 Sul, AL 20, C.F._5
QD 22, LT 22, CS 01, Bairro: Plano Diretor Sul, CEP: 7,7016-126, Palmas, TO,
Brasile;
nata a [...], GOIAS, Brasil, il giorno 07/08/1996, Controparte_1
RG n. 5626028, CPF n. , residente a [...]404 Sul AV LO 09 HM 02 C.F._6
Lote 01 Condomínio Letoile du Parc 7* andar APTO 701. CEP: 77021-600, Bairro:
Plano Diretor Sul, Palmas, TO, Brasile;
, nata a [...], GOIAS, Brasil, il Parte_6
giorno 15/02/1989, RG n. 802083, CPF n. , residente a [...]203, AV P.IVA_3
NS 01, QI 9, Lote 18, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP: 77015-216,
Palmas, TO, Brasile;
Tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima CF: sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_4
tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.05.2024 gli attori in proprio ed in qualità di genitori, tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il chiedendo il Controparte_2
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano , nato nel Comune di Persona_3
Garfagnana (LU) in data 23.08.1887, emigrato in Brasile in epoca non precisata, e deceduto in Perù nell'anno 1910 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi peruviano
Con decreto del 06.05.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
19.02.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 19.01.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso Persona_3
la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_2
udienza sono stati notificati il 31.10.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
nato in [...] nel Comune di Persona_3
Castiglione di Garfagnana (Provincia di Lucca) il giorno 23.08.1887 figlio del Sig.
e della Sig.ra in data 29.07.1912 si sposa con Parte_7 Parte_8
la Sig.ra dalla unione dei predetti nacque in data 25.09.1925 Parte_9
la Sig.ra Persona_4
In data 22.06.1947 la Sig.ra si unisce in matrimonio con il Persona_4
Sig. e dalla loro unione nacque in data 05.04.1948 la Controparte_3
Sig.ra . Parte_10
Dalla unione della predetta con il Sig. nacquero: Controparte_4
A il giorno 18.09.1970 Parte_1
B il giorno 20.06.1972 Parte_3
A_Dalla unione pre-matrimoniale tra con Parte_1 Controparte_5
nacque in data 15.02.1989 e dopo il matrimonio, avvenuto in data Parte_6
14.05.1993 nacque, in data 07.08.1996 Controparte_1
A seguito di divorzio, tra e , ,in data 15.05.2008 Parte_1 Controparte_5
passò in seconde nozze con la Sig.ra Parte_1 [...] e prima della loro unione nacque il Parte_2 Persona_1
giorno 25.06.2006
B- In data 09.06.2012 il Sig. si unisce in matrimonio con Parte_3 [...]
e dal loro matrimonio nacquero: Parte_4
il giorno 23.03.2018, e Persona_2
il giorno 21.01.2014 Parte_5
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_2
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato (doc.20) di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia in Brasile deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Nel caso di specie, quindi sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano Persona_3
che ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia nata
[...] Persona_4
in epoca precostituzionale e sposatasi in Brasile con cittadino straniero e da quest'ultima ai proprio figli sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana figlia di Parte_10 [...]
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la Parte_11 cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero, Controparte_3
[...]
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , nata il [...] figlia di Persona_4 Parte_11 [...]
non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante Persona_3
il matrimonio con cittadino straniero, e nonostante sia nata in [...] ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia la quale l'ha trasmessa a sua Persona_4
volta ai propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione e che può essere così schematizzato: Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022). Risulta peraltro provato che l'avo italiano Persona_3
non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di
[...]
naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_12
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata”
(cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_2
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati, in assenza di notula, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_2
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara Controparte_2
che
• nato a [...], GOIAS, Brasile, il giorno Parte_1
18/09/1970, RG n. 1050972, CPF n. , per sè stesso ed insieme alla Sig.ra P.IVA_5
nata a [...], Parte_2
RJ, Brasil, il giorno 27/02/1972, RG n. 1409721, CPF n. , in qualità della C.F._2
responsabilità genitoriale di:
• nato a [...], TO, Brasile il giorno 25/06/2006, Persona_1
RG n. 1458285, CPF п. , tutti residenti a [...]404 Sul AV LO 09 HM P.IVA_1
02 Lote 01 Condominio Letoile du Parc 7* andar APTO 701. CEP: 77021-600, Bairro:
Plano Diretor Sul, Palmas, TO, Brasile;
• nato a [...], GOIAS, Brasile, il giorno 20/06/1972, Parte_3
RG n. 1482288, CPF n. , residente em Arso 52, Quadra 505 Sul, AL 20, C.F._3
QD 22, LT 22, CS 01, Bairro: Plano Diretor Sul, CEP:77016-126, Palmas, TO, Brasile, per se stesso ed insieme alla Sig.ra Parte_4
nata a [...], GOIAS, Brasile, il giorno 10/02/1980, RG n. 244215, CPF n.
, residente a [...]12, Alameda 17, APTO 1301, Ed. JK Park Residence P.IVA_2 Torre J, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-700, Palmas, TO, Brasile, in qualità della responsabilità genitoriale di
• nato a [...], TO, Brasile, il giorno Persona_2
23/03/2018, RG n. 1849579, CPF n. , residente in [...]52, Quadra 505 C.F._4
Sul, AL 20, QD 22, LT 22, CS 01, Bairro: Plano Diretor Sul, CEP:77016-126, Palmas,
TO, Brasile, e anche di
• nata a [...], TO, Brasile, il giorno 21/01/2014, Parte_5
RG n. 1849580, CPF n. , residente in [...]52, Quadra 505 Sul, AL 20, C.F._5
QD 22, LT 22, CS 01, Bairro: Plano Diretor Sul, CEP: 7,7016-126, Palmas, TO,
Brasile;
• nata a [...], GOIAS, Brasil, il giorno 07/08/1996, Controparte_1
RG n. 5626028, CPF n. , residente a [...]404 Sul AV LO 09 HM 02 C.F._6
Lote 01 Condomínio Letoile du Parc 7* andar APTO 701. CEP: 77021-600, Bairro:
Plano Diretor Sul, Palmas, TO, Brasile;
• , nata a [...], GOIAS, Brasil, il Parte_6
giorno 15/02/1989, RG n. 802083, CPF n. , residente a [...]203, AV C.F._7
NS 01, QI 9, Lote 18, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP: 77015-216,
Palmas, TO, Brasile;
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere in favore del procuratore avvocato Isabel Controparte_2
De Lima dichiaratasi antistataria, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in
€ 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
• Firenze, 19 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale