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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1478/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Stefano Crocamo, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 14/11/2024 , adiva Parte_1
questo Tribunale (in funzione del giudice del lavoro) al fine di sentire: 1) “RITENUTO E DICHIARATO il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, giusta Decreto reso il 21.04.2015 dal Tribunale di
Vallo della Lucania nel giudizio ex art. 445 bis cp.c. iscritto al n. 959/14, per
l'effetto”; 2) “CONDANNARE l' in persona del legale rapp.te p.t. in via CP_1
principale al pagamento dell'importo di € 47.827,12
(quarantasettemilaottocentoventisette/12) comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria per arretrati maturati dal 01 aprile 2014 al 01 settembre
2024, come da relazione tecnico - contabile e conteggio che allegato al ricorso
(cfr., all. n. 13 ) oltre ai ratei maturati e maturandi sino al saldo totale e definitivo”; 3) “In subordine, al pagamento della maggiore o minor somma quantificabile da Consulenza tecnica d'Ufficio contabile di cui si chiede, all'occorrenza, l'ammissione in via istruttoria pei ratei dovuti per la pensione di invalidità, con decorrenza dal 01 Aprile 2014 ovvero da quella diversa data ritenuta accertata in corso di causa, salvo gravame, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
2.12 Si impone il rigetto del ricorso.
Non vi è dubbio, anzitutto, così come dedotto dalla parte ricorrente, che, nel caso di specie, l'estinzione del procedimento rubricato al n. 1246/2016 RG giusta sentenza resa dall'intestato Tribunale n. 303/2023 del 11.12.2023 non pregiudica la possibilità di riproporre l'azione di merito;
nondimeno, al fine di valutare la fondatezza della azione riproposta nell'odierno giudizio, si impone una specifica analisi del quadro normativo in merito all'accertamento tecnico preventivo, ai suoi presupposti e l'efficacia del decreto di omologa.
Presupposto per il riconoscimento di misura previdenziale. È, in primo luogo, la
Pag. 2 di 5 proposizione della domanda amministrativa, che non è solo presupposto della domanda ma, dal punto di vista sostanziale, anche elemento indicatore per l'individuazione della decorrenza della provvidenza stessa (a prescindere dall'insorgenza della condizione sanitaria legittimante la stessa).
È noto, infatti, che, in tema d ricorso per TP ex art. 445 bis cpc, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità ( ex multis 27454/2023, 9755/2019,
Cass. n. 16685/2018, Cass. 338/2014 e Cass. n. 8932/2015), si impone, in capo al ricorrente, la necessità di individuare lo status specifico di cui l'istante chiede il riconoscimento, tanto al fine di permettere al giudice di valutare (in sede incidentale ed eventuale) la sussistenza interesse ad agire, i requisiti indefettibili quale la proposizione della domanda, e contemporaneamente permettendo a parte resistente di poter eccepire su tali punti, garantendo pertanto il contradditorio all'interno del petitum opportunamente specificato.
Ciò premesso, venendo al caso specifico, deve dirsi, anzitutto, che è sì presente in atti domanda amministrativa, ma in essa, tuttavia, non vi sono elementi per rilevarne l'effettivo invio e/o ricezione;
peraltro, controparte deposita, a seguito delle difese dell'istituto resistente, in data 01/04/2025, l'invito alla visita di revisione (dell'11/01/2019) in merito alla verifica della permanenza dello status di portatore di disabile in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co 3 L 104/92.
Tale documentazione, a ben vedere, non ha alcuna attinenza con il caso di specie, in quanto atto relativo a revisione (e pertanto, implicitamente, procedura relativa a provvidenza già riconosciuta) di beneficio del tutto alieno a quello oggi dedotto in giudizio.
Ciò detto, deve aggiungersi che, con riguardo al contento del ricorso per TP ) di cui al giudizio n. 959/2014 RG e 960/2014 RG), dall'esame di detti ricorsi ( oggetto di riunione), non è in alcun modo evincibile la avvenuta proposizione, da parte del ricorrente, di una domanda per il riconoscimento dei presupposti sanitari per la pensione d'inabilità: nondimeno, con il ricorso di cui al giudizio
Pag. 3 di 5 959/2014 RG la provvidenza richiesta era l'indennità di accompagnamento, mentre nel giudizio n. 960/2014 RG si invocava l'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3 L. 104/1992.
A nulla vale, in questa sede, invocare le conclusioni cui è giunto il CTU nella relazione medico-legale, in quanto è evidente che nemmeno le risultanze dell'espletata ctu medico-legale possono travalicare il petitum originariamente cristallizzato in sede di TP, pena la violazione dell'art. 112 cpc.
Se pertanto l'oggetto del giudizio de quo è, come specifica parte ricorrente, la liquidazione, con valenza retroattiva, della provvidenza sulla scorta del provvedimento di omologa reso in seno al procedimento 959/2014 RG ( cui era riunito il n. 960/2024 RG), si impone il rigetto della domanda in quanto detto decreto, stante il petitum di cui ai ricorso per TP, riuniti, non si pronuncia sui requisiti per la pensione di inabilità in quanto il relativo accertamento non era stato in alcun modo oggetto di specifica domanda ex art. 445 bis cpc.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
in ordine ai compensi, gli stessi, tenuto conto della materia trattata e dell'attività difensiva svolta, vanno liquidati in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento, secondo lo scaglione applicabile ( cause di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00) per il principio del disputatum, con esclusione della fase istruttoria sostanzialmente non espletata, ex DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 3.291,00 per compensi,
Pag. 4 di 5 oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa.
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1478/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Stefano Crocamo, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 14/11/2024 , adiva Parte_1
questo Tribunale (in funzione del giudice del lavoro) al fine di sentire: 1) “RITENUTO E DICHIARATO il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, giusta Decreto reso il 21.04.2015 dal Tribunale di
Vallo della Lucania nel giudizio ex art. 445 bis cp.c. iscritto al n. 959/14, per
l'effetto”; 2) “CONDANNARE l' in persona del legale rapp.te p.t. in via CP_1
principale al pagamento dell'importo di € 47.827,12
(quarantasettemilaottocentoventisette/12) comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria per arretrati maturati dal 01 aprile 2014 al 01 settembre
2024, come da relazione tecnico - contabile e conteggio che allegato al ricorso
(cfr., all. n. 13 ) oltre ai ratei maturati e maturandi sino al saldo totale e definitivo”; 3) “In subordine, al pagamento della maggiore o minor somma quantificabile da Consulenza tecnica d'Ufficio contabile di cui si chiede, all'occorrenza, l'ammissione in via istruttoria pei ratei dovuti per la pensione di invalidità, con decorrenza dal 01 Aprile 2014 ovvero da quella diversa data ritenuta accertata in corso di causa, salvo gravame, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
2.12 Si impone il rigetto del ricorso.
Non vi è dubbio, anzitutto, così come dedotto dalla parte ricorrente, che, nel caso di specie, l'estinzione del procedimento rubricato al n. 1246/2016 RG giusta sentenza resa dall'intestato Tribunale n. 303/2023 del 11.12.2023 non pregiudica la possibilità di riproporre l'azione di merito;
nondimeno, al fine di valutare la fondatezza della azione riproposta nell'odierno giudizio, si impone una specifica analisi del quadro normativo in merito all'accertamento tecnico preventivo, ai suoi presupposti e l'efficacia del decreto di omologa.
Presupposto per il riconoscimento di misura previdenziale. È, in primo luogo, la
Pag. 2 di 5 proposizione della domanda amministrativa, che non è solo presupposto della domanda ma, dal punto di vista sostanziale, anche elemento indicatore per l'individuazione della decorrenza della provvidenza stessa (a prescindere dall'insorgenza della condizione sanitaria legittimante la stessa).
È noto, infatti, che, in tema d ricorso per TP ex art. 445 bis cpc, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità ( ex multis 27454/2023, 9755/2019,
Cass. n. 16685/2018, Cass. 338/2014 e Cass. n. 8932/2015), si impone, in capo al ricorrente, la necessità di individuare lo status specifico di cui l'istante chiede il riconoscimento, tanto al fine di permettere al giudice di valutare (in sede incidentale ed eventuale) la sussistenza interesse ad agire, i requisiti indefettibili quale la proposizione della domanda, e contemporaneamente permettendo a parte resistente di poter eccepire su tali punti, garantendo pertanto il contradditorio all'interno del petitum opportunamente specificato.
Ciò premesso, venendo al caso specifico, deve dirsi, anzitutto, che è sì presente in atti domanda amministrativa, ma in essa, tuttavia, non vi sono elementi per rilevarne l'effettivo invio e/o ricezione;
peraltro, controparte deposita, a seguito delle difese dell'istituto resistente, in data 01/04/2025, l'invito alla visita di revisione (dell'11/01/2019) in merito alla verifica della permanenza dello status di portatore di disabile in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co 3 L 104/92.
Tale documentazione, a ben vedere, non ha alcuna attinenza con il caso di specie, in quanto atto relativo a revisione (e pertanto, implicitamente, procedura relativa a provvidenza già riconosciuta) di beneficio del tutto alieno a quello oggi dedotto in giudizio.
Ciò detto, deve aggiungersi che, con riguardo al contento del ricorso per TP ) di cui al giudizio n. 959/2014 RG e 960/2014 RG), dall'esame di detti ricorsi ( oggetto di riunione), non è in alcun modo evincibile la avvenuta proposizione, da parte del ricorrente, di una domanda per il riconoscimento dei presupposti sanitari per la pensione d'inabilità: nondimeno, con il ricorso di cui al giudizio
Pag. 3 di 5 959/2014 RG la provvidenza richiesta era l'indennità di accompagnamento, mentre nel giudizio n. 960/2014 RG si invocava l'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3 L. 104/1992.
A nulla vale, in questa sede, invocare le conclusioni cui è giunto il CTU nella relazione medico-legale, in quanto è evidente che nemmeno le risultanze dell'espletata ctu medico-legale possono travalicare il petitum originariamente cristallizzato in sede di TP, pena la violazione dell'art. 112 cpc.
Se pertanto l'oggetto del giudizio de quo è, come specifica parte ricorrente, la liquidazione, con valenza retroattiva, della provvidenza sulla scorta del provvedimento di omologa reso in seno al procedimento 959/2014 RG ( cui era riunito il n. 960/2024 RG), si impone il rigetto della domanda in quanto detto decreto, stante il petitum di cui ai ricorso per TP, riuniti, non si pronuncia sui requisiti per la pensione di inabilità in quanto il relativo accertamento non era stato in alcun modo oggetto di specifica domanda ex art. 445 bis cpc.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
in ordine ai compensi, gli stessi, tenuto conto della materia trattata e dell'attività difensiva svolta, vanno liquidati in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento, secondo lo scaglione applicabile ( cause di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00) per il principio del disputatum, con esclusione della fase istruttoria sostanzialmente non espletata, ex DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 3.291,00 per compensi,
Pag. 4 di 5 oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa.
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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