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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3663 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C. F. Parte_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Alberto Lattanzi, giusta procura C.F._1 speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...], il [...], C. F. Controparte_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Alberto Lattanzi, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
- il marito verserà alla moglie per il di lei mantenimento la somma mensile di € 300,00;
- l'abitazione sita in Palombara S. (Rm), Strada San Giovanni in Argentella, condotta in locazione, viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, salvo mobili e arredi personali del marito, che lo stesso provvederà ad asportare entro 90 giorni dall'omologa della separazione 2 personale;
- nessun mantenimento in favore dei figli poiché tutti economicamente indipendenti.”. All'udienza del 17.12.2024 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3663/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(Sutri (VT), 30 aprile 1966) e (Mentana (Rm), 15 Controparte_1 febbraio 1960);
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 23.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3663 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C. F. Parte_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Alberto Lattanzi, giusta procura C.F._1 speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...], il [...], C. F. Controparte_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Alberto Lattanzi, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
- il marito verserà alla moglie per il di lei mantenimento la somma mensile di € 300,00;
- l'abitazione sita in Palombara S. (Rm), Strada San Giovanni in Argentella, condotta in locazione, viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, salvo mobili e arredi personali del marito, che lo stesso provvederà ad asportare entro 90 giorni dall'omologa della separazione 2 personale;
- nessun mantenimento in favore dei figli poiché tutti economicamente indipendenti.”. All'udienza del 17.12.2024 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3663/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(Sutri (VT), 30 aprile 1966) e (Mentana (Rm), 15 Controparte_1 febbraio 1960);
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 23.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai