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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 254/2022, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in , c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BIONDO ROBERTA, c.f. C.F._1
, domiciliato in VIA UMBERTO I 51 98051 BARCELLONA POZZO DI C.F._2
GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in VIA SOPERGA 9 20127 MILANO;
CP_1 con sede legale in Milano, Via V. Betteloni n. 2, 20131 Milano, codice fiscale Controparte_2
n. , domiciliata in Via T. Campanella n.46, Reggio Calabria, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avvocati Marco Pesenti (C.F. ) e Margherita Domenegotti (C.F. C.F._3
C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 21/2/2022 proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 452/2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 51.856,52, oltre interessi e spese, quale fideiussore della ME CI s.s., sino alla concorrenza di € 75.000,00 in favore di
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Eccepiva, in particolare, la carenza di legittimazione attiva in capo ad e, nel merito, la nullità della fideiussione in quanto stipulata in violazione dell'art. 2 CP_1
L. 287/1990; deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'ingiunzione per la mancata escussione del debitore principale, oltre che la mancata prova del credito azionato. Con comparsa di costituzione e risposta dell'1/9/2022 si costituiva la la quale Controparte_2 contestava la fondatezza dei motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va, anzitutto, disatteso il primo motivo di opposizione, afferente alla ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo ad CP_1
Si osserva, in particolare, che dall'esame della G.U. del 16/1/2020 (cfr. all. 13 fascicolo monitorio) si ricava che la cessione da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ad ha riguardato “[…] tutti CP_1
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i “Crediti BMP” e i “Crediti MPCS” e, congiuntamente, i “Crediti”) derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come
“in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019” (pag. 25 G.U.) e che, inoltre, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 13/3/2023 ha Controparte_2 documentato la comunicazione dell'avvenuta classificazione a sofferenza del credito controverso da parte di MP (cfr. all.ti 2-5). La contestazione sollevata, poi, ha riguardato unicamente la cessione in favore di (cfr. da ultimo pag. 3 comparsa conclusionale, ove si contesta la “Carenza di CP_1 legittimazione attiva della rispetto alla posizione debitoria di cui all'ingiunzione”), CP_1 sicché le considerazioni sopra esposte esauriscono la disamina del motivo di opposizione, rivelandone l'infondatezza.
È del pari infondato il secondo motivo di opposizione, riguardante la validità della fideiussione su cui si basa l'azione monitoria intentata da e proseguita oggi da CP_1 Controparte_2
Giova, invero, evidenziare che, per principio affermato in giurisprudenza, “Ai sensi dell'art. 1957 comma 1 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia proseguite con diligenza. Tale norma può essere derogata in caso di presenza, nel contrato, di una clausola con cui le parti hanno stabilito che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta scritta”, a tal fine non necessitando una vera e propria domanda giudiziale, ma essendo invece sufficiente una mera diffida stragiudiziale” (Cass. civ., sez. III, n. 29/4/2025, n. 11321).
Nella specie, dunque, pur volendosi predicare la nullità della clausola derogativa all'art. 1957 c.c.
(nella parte in cui, cioè, ripete la norma frutto di un accordo anticoncorrenziale: cfr. art. 6 della fideiussione del 13/10/2004) e, conseguentemente, la reviviscenza della disposizione citata (donde la necessità di subordinare la recuperabilità del credito nei confronti del fideiussore alla proposizione delle necessarie istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione), è decisivo il fatto che, per un verso e alla luce di quanto convenuto in seno alla fideiussione de qua (“Prendo/iamo atto di essere tenuto/i a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta […]”: cfr. art. 7 fideiussione), le parti hanno convenuto il soddisfacimento dell'istituto beneficiario della garanzia a semplice richiesta scritta, quindi anche mediante una diffida stragiudiziale e prescindendo pertanto dall'avvio di una specifica azione giudiziaria, e che, per altro verso, l'odierna convenuta ha documentato la costituzione in mora della società ME CI s.s. (indirizzata altresì ai soci e garanti) del
7/3/2019 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio) e la revoca degli affidamenti del 29/1/2019 (cfr. all.ti 4 e 6 memoria del 13/3/2023). Da ciò, dunque, discende l'infondatezza del gravame in parte qua proposto.
E' del pari non meritevole di accoglimento il motivo di opposizione con cui Parte_1 lamenta la mancata escussione del debitore principale.
Invero, nel contratto di fideiussione in questione non è espressamente convenuto il c.d. beneficium excussionis in favore del garante e tale significato non assume l'invocata (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale del 7/7/2025) clausola di cui all'art. 6 del contratto de quo, che semmai prevede proprio diritto della banca di recuperare il credito nei confronti del fideiussore “senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobligato o garante entro o termini previsti all'art. 1957 cod. civ., cui espressamente derogo/deroghiamo”.
Infine, è del pari infondato il motivo di opposizione afferente alla dedotta mancata specificazione del credito, secondo cui “Non è dato infatti comprendere mediante quale calcolo controparte sia giunta a determinare la superiore esposizione debitoria” (pag. 5 comparsa conclusionale del
7/7/2025). È, invero, sufficiente rilevare la genericità dell'opposizione a fronte della produzione documentale offerta da controparte, consistente nel contratto di conto corrente, nel contratto di apertura di credito, nell'attestazione ex art. 50 TUB e negli estratti di conto corrente, senza che a fronte di ciò sia stata sollevata specifica contestazione in merito ai documenti prodotti (e alla relativa inidoneità probatoria) o alle condizioni economiche applicate al rapporto bancario da cui scaturisce il credito in questa sede azionato.
L'opposizione è, quindi, infondata e va respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate, avuto riguardo al valore della causa dato dal credito ingiunto ed opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 254/2022, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 si liquidano in € 3.809,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 04/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 254/2022, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in , c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BIONDO ROBERTA, c.f. C.F._1
, domiciliato in VIA UMBERTO I 51 98051 BARCELLONA POZZO DI C.F._2
GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in VIA SOPERGA 9 20127 MILANO;
CP_1 con sede legale in Milano, Via V. Betteloni n. 2, 20131 Milano, codice fiscale Controparte_2
n. , domiciliata in Via T. Campanella n.46, Reggio Calabria, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avvocati Marco Pesenti (C.F. ) e Margherita Domenegotti (C.F. C.F._3
C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 21/2/2022 proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 452/2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 51.856,52, oltre interessi e spese, quale fideiussore della ME CI s.s., sino alla concorrenza di € 75.000,00 in favore di
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Eccepiva, in particolare, la carenza di legittimazione attiva in capo ad e, nel merito, la nullità della fideiussione in quanto stipulata in violazione dell'art. 2 CP_1
L. 287/1990; deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'ingiunzione per la mancata escussione del debitore principale, oltre che la mancata prova del credito azionato. Con comparsa di costituzione e risposta dell'1/9/2022 si costituiva la la quale Controparte_2 contestava la fondatezza dei motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va, anzitutto, disatteso il primo motivo di opposizione, afferente alla ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo ad CP_1
Si osserva, in particolare, che dall'esame della G.U. del 16/1/2020 (cfr. all. 13 fascicolo monitorio) si ricava che la cessione da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ad ha riguardato “[…] tutti CP_1
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i “Crediti BMP” e i “Crediti MPCS” e, congiuntamente, i “Crediti”) derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come
“in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019” (pag. 25 G.U.) e che, inoltre, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 13/3/2023 ha Controparte_2 documentato la comunicazione dell'avvenuta classificazione a sofferenza del credito controverso da parte di MP (cfr. all.ti 2-5). La contestazione sollevata, poi, ha riguardato unicamente la cessione in favore di (cfr. da ultimo pag. 3 comparsa conclusionale, ove si contesta la “Carenza di CP_1 legittimazione attiva della rispetto alla posizione debitoria di cui all'ingiunzione”), CP_1 sicché le considerazioni sopra esposte esauriscono la disamina del motivo di opposizione, rivelandone l'infondatezza.
È del pari infondato il secondo motivo di opposizione, riguardante la validità della fideiussione su cui si basa l'azione monitoria intentata da e proseguita oggi da CP_1 Controparte_2
Giova, invero, evidenziare che, per principio affermato in giurisprudenza, “Ai sensi dell'art. 1957 comma 1 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia proseguite con diligenza. Tale norma può essere derogata in caso di presenza, nel contrato, di una clausola con cui le parti hanno stabilito che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta scritta”, a tal fine non necessitando una vera e propria domanda giudiziale, ma essendo invece sufficiente una mera diffida stragiudiziale” (Cass. civ., sez. III, n. 29/4/2025, n. 11321).
Nella specie, dunque, pur volendosi predicare la nullità della clausola derogativa all'art. 1957 c.c.
(nella parte in cui, cioè, ripete la norma frutto di un accordo anticoncorrenziale: cfr. art. 6 della fideiussione del 13/10/2004) e, conseguentemente, la reviviscenza della disposizione citata (donde la necessità di subordinare la recuperabilità del credito nei confronti del fideiussore alla proposizione delle necessarie istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione), è decisivo il fatto che, per un verso e alla luce di quanto convenuto in seno alla fideiussione de qua (“Prendo/iamo atto di essere tenuto/i a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta […]”: cfr. art. 7 fideiussione), le parti hanno convenuto il soddisfacimento dell'istituto beneficiario della garanzia a semplice richiesta scritta, quindi anche mediante una diffida stragiudiziale e prescindendo pertanto dall'avvio di una specifica azione giudiziaria, e che, per altro verso, l'odierna convenuta ha documentato la costituzione in mora della società ME CI s.s. (indirizzata altresì ai soci e garanti) del
7/3/2019 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio) e la revoca degli affidamenti del 29/1/2019 (cfr. all.ti 4 e 6 memoria del 13/3/2023). Da ciò, dunque, discende l'infondatezza del gravame in parte qua proposto.
E' del pari non meritevole di accoglimento il motivo di opposizione con cui Parte_1 lamenta la mancata escussione del debitore principale.
Invero, nel contratto di fideiussione in questione non è espressamente convenuto il c.d. beneficium excussionis in favore del garante e tale significato non assume l'invocata (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale del 7/7/2025) clausola di cui all'art. 6 del contratto de quo, che semmai prevede proprio diritto della banca di recuperare il credito nei confronti del fideiussore “senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobligato o garante entro o termini previsti all'art. 1957 cod. civ., cui espressamente derogo/deroghiamo”.
Infine, è del pari infondato il motivo di opposizione afferente alla dedotta mancata specificazione del credito, secondo cui “Non è dato infatti comprendere mediante quale calcolo controparte sia giunta a determinare la superiore esposizione debitoria” (pag. 5 comparsa conclusionale del
7/7/2025). È, invero, sufficiente rilevare la genericità dell'opposizione a fronte della produzione documentale offerta da controparte, consistente nel contratto di conto corrente, nel contratto di apertura di credito, nell'attestazione ex art. 50 TUB e negli estratti di conto corrente, senza che a fronte di ciò sia stata sollevata specifica contestazione in merito ai documenti prodotti (e alla relativa inidoneità probatoria) o alle condizioni economiche applicate al rapporto bancario da cui scaturisce il credito in questa sede azionato.
L'opposizione è, quindi, infondata e va respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate, avuto riguardo al valore della causa dato dal credito ingiunto ed opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 254/2022, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 si liquidano in € 3.809,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 04/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano