CASS
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2024, n. 34992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34992 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL FR IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 34992 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RA LU LI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino con la quale è stata confermata la condanna del Tribunale di Asti per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 2 legge n. 638/1983 per non aver versato all'INPS, in qualità di legale rappresentante della CANTINA SAN OC s.r.I., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoriltori dipendenti pari : a euro 13.499,00 per il periodo gennaio 2015 — novembre 2015, euro 13.70,63 per il mese di dicembre 2015 e per il periodo febbraio 2016 — novembre 2016 ed euro 12.4O,00 per il periodo dicembre 2016 — novembre 2017. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, l'intervenuta prescriziOne delle condotte relative al periodo gennaio 2015- dicembre 2015, maturata prima della pron.incia della sentenza della Corte di appello del 26/06/2023, anche considerato il periodo di sospensione Covid, fino al 20/03/2023; quindi chiede rideterminazione della pena in ragione della Estinzione dei reati contestati. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 2, comma 1-bis, L. n. 638/1983, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che i modelli DM10 trasmessi in via telematica all'ente previdenziale possano fornire prova della corresponsione delle relative retribuzioni. Rappresenta di essere obbligato ad emettere la busta paga entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto alla retribuzione, pur non avendo potuto retribuire i lavoratori, o avendoli retribuiti in ritardo e med ante acconti, come emerge dalla documentazione che attesta le date delle effettive correspons oni. In ragione di quanto esposto, lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione del minimo superamento della soglia, senza che il giudice abbia Verificato l'entità del superamento della soglia di punibilità per ciascuna annualità, e non compleSsivarnente. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Costituisce ius receptum che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipende modifiche normative apportate dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 201 introdotto la soglia di punibilità, l'importo complessivo superiore4 euro 10. ai fini del raggiungimento della suddetta soglia di punibilità e: deve ess 1 ti, a seguito delle , n. 8, che hanno 00 annui, rilevante re individuato con 9() riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che so o quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, ispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso (Sez. U, n.10424 del 18/01/2018 Ud. (dep. 07/03/2018) Rv. 272163). Ne discende che, ai fini del superamento della soglia di punibilità, assume rilievo la somma degli im orti non versati alle date di scadenza comprese nell'anno, considerato che, a seguito delle mo ifiche normative, il reato si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel ui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo .nno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima nnensilit‘ , ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puler, , Rv. 286019 - 01). Pertanto, trattandosi di reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, il computo d !la prescrizione va verificato mese per mese, e calcolato tenuto conto del momento consumat vo del reato fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell'omissione, dies a quo da cui d ve farsi decorrere il termine, ex art. 157-161 cod. pen., di sette anni e mesi sei. Orbene, con riferimento all'omesso versamento dei contributi previdenziali per il periodo gennaio 2015 — novembre 2015, si è ormai maturato il termine di prescriione. Ne deriva che il reato afferente all'omissione del mese di gennaio del 2015 si è prescritto in data 16 luglio 2022 e il reato relativo all'omissione del mese di dicembre 2015 si è prescrit o in data 16 giugno 2023, in epoca antecedente alla sentenza impugnata, pronunciata in data 2/06/2023. Gli altri reati si sono prescritti nell'arco temporale intercorrente tra questi due estremi. Non sono invece prescritte le successive omissioni. 2.1.In ordine alla prima parte della seconda doglianza, costituisce prfincipio consolidato, inoltre, che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenzial e assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 - attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contribut assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva c emolumenti ai lavoratori (Sez.3, n. 21619 del 14/04/2015, Rv.263665; S 15/07/2014, Rv. 259909). Ed infatti, i modelli DM 10, formati secondo il UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva c retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema in sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24 Rv. 280089 - 01). Peraltro, l'onere incombente sul pubblico ministero di dim strare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la pro uzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare in difformità dalla 2 9t vi - è valutabile, in rresponsione degli z. 3, n. 37330 del sistema informatico rresponsione delle ormatico dell'INPS, individuali e dalla 09/2020, Brunozzi, situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme (Sez.3, n.7772 del 05/12/2013,Rv.258851 - 01). Gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10) hanno, infatti, natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e fanno piena prova (art. 2709 cod. civ.) a carico dell'im renditore;
la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (S 10/04/2013, EI, ed altro, Rv. 256957; Sez.3, n.46451 del 07/10/200 Sez.3, n.26064 del 14/02/2007, Rv.237203 - 01; Sez.3, n.32848 del 08/07 . 3, n.37145 del' , Rv.245610 - 01; 2005, Rv.232393). Orbene, nel caso in disamina il ricorrente non ha dimostrato in termini di certezza le date dei relativi pagamenti, diversi da quelli risultanti dai modelli DM 10, non avendo allegato nessuna documentazione da cui può desumersi quando e in che misura veniVano corrisposte le retribuzioni ai lavoratovi, o l'ammontare degli acconti, disattendendo l'oner di allegazione che grava sull'imputato. 2.2. Infine, quanto alla violazione dell'art. 131 bis cod. pen., sec ndo l'orientamento prevalente di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per particol re tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (Sez. 3, n. 1310 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093 - 01). E', dunque, opinione comune che le plurime omissioni mensili commesse sia nel corso della medesima annualità sia in anni diversi renda la condotta non occasionale e l'offesa non di particolare tenuità (Sez. 3, n.30882 del 27/03/2018, Zaniboni). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato le modalità di coMmissione dei fatti, non avvenuti episodicamente, ma per un certo lasso di tempo, facendo, così, riferimento alle plurime violazioni nel corso di più anni in contestazione. Anche in ordine all'entità degli omessi versamenti, la doglianza esu a dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. LE determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità dell particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da mbtivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantum non Versato rispetto alla soglia di punibilità, considerato che, quando si procede per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la modesta entità del contenuto dell'obbligo contributivo imposto e non adempiuto, al di là del superamento del valore soglia, non è 1i per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, vendo rilievo, a tal fine, le modalità e la durata della violazione (Sez. 3, n. 16162 del 2019, nor massimata). 3 3.La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitata ente alle condotte relative alle mensilità fino al dicembre 2015 per essere i reati estinti per pr scrizione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, con rinvio ad altra sezione d Ila Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena. Deve, altresì, essere dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. Pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, stante la definiività della relativa statuizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte re ative alle mensilità fino al dicembre 2015 per essere i reati estinti per prescrizione. Dichiara inahrimissibile nel resto ricorso .e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rid terminazione della pena. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della entenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i residui reati. I Così deciso all'udienza del 7 maggio 2024 il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 34992 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RA LU LI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino con la quale è stata confermata la condanna del Tribunale di Asti per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 2 legge n. 638/1983 per non aver versato all'INPS, in qualità di legale rappresentante della CANTINA SAN OC s.r.I., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoriltori dipendenti pari : a euro 13.499,00 per il periodo gennaio 2015 — novembre 2015, euro 13.70,63 per il mese di dicembre 2015 e per il periodo febbraio 2016 — novembre 2016 ed euro 12.4O,00 per il periodo dicembre 2016 — novembre 2017. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, l'intervenuta prescriziOne delle condotte relative al periodo gennaio 2015- dicembre 2015, maturata prima della pron.incia della sentenza della Corte di appello del 26/06/2023, anche considerato il periodo di sospensione Covid, fino al 20/03/2023; quindi chiede rideterminazione della pena in ragione della Estinzione dei reati contestati. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 2, comma 1-bis, L. n. 638/1983, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che i modelli DM10 trasmessi in via telematica all'ente previdenziale possano fornire prova della corresponsione delle relative retribuzioni. Rappresenta di essere obbligato ad emettere la busta paga entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto alla retribuzione, pur non avendo potuto retribuire i lavoratori, o avendoli retribuiti in ritardo e med ante acconti, come emerge dalla documentazione che attesta le date delle effettive correspons oni. In ragione di quanto esposto, lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione del minimo superamento della soglia, senza che il giudice abbia Verificato l'entità del superamento della soglia di punibilità per ciascuna annualità, e non compleSsivarnente. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Costituisce ius receptum che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipende modifiche normative apportate dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 201 introdotto la soglia di punibilità, l'importo complessivo superiore4 euro 10. ai fini del raggiungimento della suddetta soglia di punibilità e: deve ess 1 ti, a seguito delle , n. 8, che hanno 00 annui, rilevante re individuato con 9() riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che so o quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, ispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso (Sez. U, n.10424 del 18/01/2018 Ud. (dep. 07/03/2018) Rv. 272163). Ne discende che, ai fini del superamento della soglia di punibilità, assume rilievo la somma degli im orti non versati alle date di scadenza comprese nell'anno, considerato che, a seguito delle mo ifiche normative, il reato si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel ui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo .nno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima nnensilit‘ , ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puler, , Rv. 286019 - 01). Pertanto, trattandosi di reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, il computo d !la prescrizione va verificato mese per mese, e calcolato tenuto conto del momento consumat vo del reato fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell'omissione, dies a quo da cui d ve farsi decorrere il termine, ex art. 157-161 cod. pen., di sette anni e mesi sei. Orbene, con riferimento all'omesso versamento dei contributi previdenziali per il periodo gennaio 2015 — novembre 2015, si è ormai maturato il termine di prescriione. Ne deriva che il reato afferente all'omissione del mese di gennaio del 2015 si è prescritto in data 16 luglio 2022 e il reato relativo all'omissione del mese di dicembre 2015 si è prescrit o in data 16 giugno 2023, in epoca antecedente alla sentenza impugnata, pronunciata in data 2/06/2023. Gli altri reati si sono prescritti nell'arco temporale intercorrente tra questi due estremi. Non sono invece prescritte le successive omissioni. 2.1.In ordine alla prima parte della seconda doglianza, costituisce prfincipio consolidato, inoltre, che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenzial e assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 - attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contribut assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva c emolumenti ai lavoratori (Sez.3, n. 21619 del 14/04/2015, Rv.263665; S 15/07/2014, Rv. 259909). Ed infatti, i modelli DM 10, formati secondo il UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva c retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema in sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24 Rv. 280089 - 01). Peraltro, l'onere incombente sul pubblico ministero di dim strare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la pro uzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare in difformità dalla 2 9t vi - è valutabile, in rresponsione degli z. 3, n. 37330 del sistema informatico rresponsione delle ormatico dell'INPS, individuali e dalla 09/2020, Brunozzi, situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme (Sez.3, n.7772 del 05/12/2013,Rv.258851 - 01). Gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10) hanno, infatti, natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e fanno piena prova (art. 2709 cod. civ.) a carico dell'im renditore;
la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (S 10/04/2013, EI, ed altro, Rv. 256957; Sez.3, n.46451 del 07/10/200 Sez.3, n.26064 del 14/02/2007, Rv.237203 - 01; Sez.3, n.32848 del 08/07 . 3, n.37145 del' , Rv.245610 - 01; 2005, Rv.232393). Orbene, nel caso in disamina il ricorrente non ha dimostrato in termini di certezza le date dei relativi pagamenti, diversi da quelli risultanti dai modelli DM 10, non avendo allegato nessuna documentazione da cui può desumersi quando e in che misura veniVano corrisposte le retribuzioni ai lavoratovi, o l'ammontare degli acconti, disattendendo l'oner di allegazione che grava sull'imputato. 2.2. Infine, quanto alla violazione dell'art. 131 bis cod. pen., sec ndo l'orientamento prevalente di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per particol re tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (Sez. 3, n. 1310 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093 - 01). E', dunque, opinione comune che le plurime omissioni mensili commesse sia nel corso della medesima annualità sia in anni diversi renda la condotta non occasionale e l'offesa non di particolare tenuità (Sez. 3, n.30882 del 27/03/2018, Zaniboni). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato le modalità di coMmissione dei fatti, non avvenuti episodicamente, ma per un certo lasso di tempo, facendo, così, riferimento alle plurime violazioni nel corso di più anni in contestazione. Anche in ordine all'entità degli omessi versamenti, la doglianza esu a dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. LE determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità dell particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da mbtivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantum non Versato rispetto alla soglia di punibilità, considerato che, quando si procede per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la modesta entità del contenuto dell'obbligo contributivo imposto e non adempiuto, al di là del superamento del valore soglia, non è 1i per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, vendo rilievo, a tal fine, le modalità e la durata della violazione (Sez. 3, n. 16162 del 2019, nor massimata). 3 3.La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitata ente alle condotte relative alle mensilità fino al dicembre 2015 per essere i reati estinti per pr scrizione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, con rinvio ad altra sezione d Ila Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena. Deve, altresì, essere dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. Pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, stante la definiività della relativa statuizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte re ative alle mensilità fino al dicembre 2015 per essere i reati estinti per prescrizione. Dichiara inahrimissibile nel resto ricorso .e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rid terminazione della pena. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della entenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i residui reati. I Così deciso all'udienza del 7 maggio 2024 il Consigliere estensore