Art. 7.
Puo' essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua eta' ed anzianita' di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente art. 6. ((1)) In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, e' consentita altresi' la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformita' della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e del decreto legislativo 8 maggio 1918, n. 839 , o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle autorita' locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano. ((1)) La cessazione dal servizio avra' effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 luglio 1954, n.431 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430 , al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, e' sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."
Puo' essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua eta' ed anzianita' di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente art. 6. ((1)) In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, e' consentita altresi' la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformita' della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e del decreto legislativo 8 maggio 1918, n. 839 , o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle autorita' locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano. ((1)) La cessazione dal servizio avra' effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 luglio 1954, n.431 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430 , al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, e' sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."