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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. AL TE Presidente dott.ssa BE SI Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15779/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Marco Pelizzi Fiolini Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace- nonché
AVV. uratrice speciale dei minori CP_2 Persona_1 Persona_2
Persona_3
-terzo intervenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 09/10/2025
pagina 1 di 6 Per il terzo intervenuto
Come da verbale del 09/10/2025
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO Parte_1 Controparte_1
in data 11/07/2009.
Dall'unione sono nati 4 figli: maggiorenne ed indipendente, nata il Per_4 Persona_3
14/08/2009, nato il [...] e , nato il [...]. Per_2 Persona_1
Con ricorso depositato in data 10/09/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 02/10/2024 venivano depositati gli atti relativi al procedimento penale a carico del convenuto, che si concludeva con l'archiviazione.
L'istruttoria si svolgeva con la presa in carico da parte dei servizi sociali e di dell'età CP_3
evolutiva del nucleo.
All'udienza del 23/12/2024 veniva sentita parte ricorrente. All'esito venivano precisate le conclusioni.
Il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Stante la pendenza di procedimento avanti al TM, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione degli atti.
All'udienza del 17/04/2025, vista la trasmissione degli atti del procedimento VG 2457/22 da parte del
TM, vista la pronuncia di non luogo a ulteriormente provvedere e vista la domanda in quella sede formulata di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, il Giudice disponeva la riunione del predetto procedimento al presente e nominava la curatrice speciale dei minori.
La curatrice speciale si costituiva in data 29/05/2025.
All'udienza del 09/10/2025, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 6 La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La sig.ra ha chiesto in ricorso addebitarsi la separazione al marito, tuttavia, la Parte_1
domanda non è stata coltivata nel prosieguo del procedimento, non avendo formulato istanze istruttorie, né avendo assunto particolari difese in sede di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
Sulla domanda di decadenza e l'affidamento
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. nei confronti Controparte_1
dei minori, avanzata avanti al TM nel procedimento oggi riunito al presente e chiesta altresì dalla ricorrente e dalla curatrice speciale in sede di pc, deve trovare accoglimento.
Nel corso dell'istruttoria è infatti emerso come il padre si disinteressi dei figli tanto moralmente quanto economicamente. Le relazioni psicosociali restituiscono una figura paterna assente ma anche negativa: la ricorrente e , hanno riferito di temere di subire agiti aggressivi da parte del sig. una Per_3 Pt_1
volta scarcerato, i figli e hanno verbalizzato di “non avere un papà” ed il nucleo non è al Per_2 Per_1
momento intenzionato a reincontrarlo.
Il sig. si trova allo stato detenuto e non ha mai preso contatti con il servizio sociale o chiesto Pt_1
notizie rispetto ai figli. I minori non hanno rapporti con il padre da circa tre anni. Il figlio maggiore in passato è andato a trovare il padre in carcere, ma quando il sig. è riuscito a Per_4 Pt_1
procurarsi un telefono cellulare contattando insistentemente minacciando lui e la madre, i Per_4
rapporti si sono interrotti.
Risultando dunque provata, allo stato, la violazione e la trascuratezza dei doveri di accudimento morale e materiale dei figli da parte del padre, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale meriti accoglimento. Per l'effetto, la responsabilità genitoriale sui figli minori
è esercitata in via esclusiva dalla madre.
pagina 3 di 6 Quanto alle visite padre-figli, si ritiene che, allo stato, le stesse debbano essere sospese. Qualora il sig. fosse interessato, le visite potranno eventualmente riprendere in luogo neutro, alla presenza Pt_1
di educatore, solo previa cauta valutazione da parte dei servizi sociali, ove ciò corrisponda all'interesse dei minori.
Sull'assegnazione della casa
Nulla può disporsi sull'assegnazione della casa ove vive la ricorrente unitamente ai minori, posto che, attualmente, il nucleo non risulta più dimorare nella casa coniugale.
Sul mantenimento dei figli
La ricorrente ha precisato di non chiedere nulla a titolo di mantenimento dei figli minori a carico del sig. Pt_1
Il figlio è economicamente autosufficiente, ha terminato il percorso scolastico, ha lavorato, Per_4
ha una moglie ed una propria abitazione.
Quanto ai figli minori, deve evidenziarsi come attualmente il padre risulti ristretto in carcere. Inoltre la ricorrente trattiene l'intero ammontare dell'assegno unico, pari ad euro 1000 mensili circa.
Ritiene, dunque, il collegio, di poter, allo stato, aderire alla richiesta della signora Pt_1
Sulle altre questioni
Stante le fragilità emerse sul nucleo nel corso dell'istruttoria si ritiene di disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei servizi sociali e di dell'età evolutiva CP_3
sino a quando stimato necessario, con tutti gli interventi attualmente in atto.
La sig.ra deve, inoltre, essere invitata ad intraprendere un percorso psicologico presso un Pt_1
centro antiviolenza al fine di elaborare i vissuti coniugali.
Spese
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di addebito della separazione e considerata la natura necessaria del giudizio in punto status, considerata altresì la soccombenza del convenuto su tutte le ulteriori domande, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre per i restanti 1/3 le spese di lite devono essere compensate.
pagina 4 di 6 Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4153,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria, € 1600,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Venendo alle spese di costituzione in giudizio della curatrice speciale, in ossequio al principio di soccombenza e tenuto conto della domanda di decadenza spiegata dall'avv. che viene accolta, CP_2
esse si pongono a carico del convenuto. La liquidazione viene fatta in dispositivo, applicato il DM
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
DICHIARA il sig. decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale in Controparte_1
favore dei figli e per l'effetto dà atto che l'esercizio della responsabilità genitoriale è affidato in via esclusiva alla madre sig.ra cui sono demandate altresì le decisioni di Parte_1
maggior interesse per i minori;
i minori manterranno inoltre la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
SOSPENDE gli incontri tra il padre ed i minori. Qualora il sig. fosse interessato, le visite Pt_1
potranno eventualmente riprendere in luogo neutro, alla presenza di educatore, solo previa cauta valutazione da parte dei servizi sociali, ove ciò corrisponda all'interesse dei minori;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento dei minori quando li tiene con sé;
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte del servizio sociale e di
NPI/Psicologia età evolutiva, con tutti gli interventi attualmente in atto, sino a quando stimato necessario;
INVITA la sig.ra ed intraprendere un percorso psicologico presso un centro Parte_1
antiviolenza;
pagina 5 di 6 CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
spese liquidate per intero in complessivi € 4153,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
[...]
e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite;
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute Controparte_1
dal curatore speciale dei minori, che si liquidano in € 4153,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria, € 1600,50 per la fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Torino, il 14/11/2025
Il Presidente
AL TE
Il Giudice estensore
BE SI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. AL TE Presidente dott.ssa BE SI Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15779/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Marco Pelizzi Fiolini Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace- nonché
AVV. uratrice speciale dei minori CP_2 Persona_1 Persona_2
Persona_3
-terzo intervenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 09/10/2025
pagina 1 di 6 Per il terzo intervenuto
Come da verbale del 09/10/2025
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO Parte_1 Controparte_1
in data 11/07/2009.
Dall'unione sono nati 4 figli: maggiorenne ed indipendente, nata il Per_4 Persona_3
14/08/2009, nato il [...] e , nato il [...]. Per_2 Persona_1
Con ricorso depositato in data 10/09/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 02/10/2024 venivano depositati gli atti relativi al procedimento penale a carico del convenuto, che si concludeva con l'archiviazione.
L'istruttoria si svolgeva con la presa in carico da parte dei servizi sociali e di dell'età CP_3
evolutiva del nucleo.
All'udienza del 23/12/2024 veniva sentita parte ricorrente. All'esito venivano precisate le conclusioni.
Il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Stante la pendenza di procedimento avanti al TM, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione degli atti.
All'udienza del 17/04/2025, vista la trasmissione degli atti del procedimento VG 2457/22 da parte del
TM, vista la pronuncia di non luogo a ulteriormente provvedere e vista la domanda in quella sede formulata di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, il Giudice disponeva la riunione del predetto procedimento al presente e nominava la curatrice speciale dei minori.
La curatrice speciale si costituiva in data 29/05/2025.
All'udienza del 09/10/2025, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 6 La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La sig.ra ha chiesto in ricorso addebitarsi la separazione al marito, tuttavia, la Parte_1
domanda non è stata coltivata nel prosieguo del procedimento, non avendo formulato istanze istruttorie, né avendo assunto particolari difese in sede di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
Sulla domanda di decadenza e l'affidamento
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. nei confronti Controparte_1
dei minori, avanzata avanti al TM nel procedimento oggi riunito al presente e chiesta altresì dalla ricorrente e dalla curatrice speciale in sede di pc, deve trovare accoglimento.
Nel corso dell'istruttoria è infatti emerso come il padre si disinteressi dei figli tanto moralmente quanto economicamente. Le relazioni psicosociali restituiscono una figura paterna assente ma anche negativa: la ricorrente e , hanno riferito di temere di subire agiti aggressivi da parte del sig. una Per_3 Pt_1
volta scarcerato, i figli e hanno verbalizzato di “non avere un papà” ed il nucleo non è al Per_2 Per_1
momento intenzionato a reincontrarlo.
Il sig. si trova allo stato detenuto e non ha mai preso contatti con il servizio sociale o chiesto Pt_1
notizie rispetto ai figli. I minori non hanno rapporti con il padre da circa tre anni. Il figlio maggiore in passato è andato a trovare il padre in carcere, ma quando il sig. è riuscito a Per_4 Pt_1
procurarsi un telefono cellulare contattando insistentemente minacciando lui e la madre, i Per_4
rapporti si sono interrotti.
Risultando dunque provata, allo stato, la violazione e la trascuratezza dei doveri di accudimento morale e materiale dei figli da parte del padre, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale meriti accoglimento. Per l'effetto, la responsabilità genitoriale sui figli minori
è esercitata in via esclusiva dalla madre.
pagina 3 di 6 Quanto alle visite padre-figli, si ritiene che, allo stato, le stesse debbano essere sospese. Qualora il sig. fosse interessato, le visite potranno eventualmente riprendere in luogo neutro, alla presenza Pt_1
di educatore, solo previa cauta valutazione da parte dei servizi sociali, ove ciò corrisponda all'interesse dei minori.
Sull'assegnazione della casa
Nulla può disporsi sull'assegnazione della casa ove vive la ricorrente unitamente ai minori, posto che, attualmente, il nucleo non risulta più dimorare nella casa coniugale.
Sul mantenimento dei figli
La ricorrente ha precisato di non chiedere nulla a titolo di mantenimento dei figli minori a carico del sig. Pt_1
Il figlio è economicamente autosufficiente, ha terminato il percorso scolastico, ha lavorato, Per_4
ha una moglie ed una propria abitazione.
Quanto ai figli minori, deve evidenziarsi come attualmente il padre risulti ristretto in carcere. Inoltre la ricorrente trattiene l'intero ammontare dell'assegno unico, pari ad euro 1000 mensili circa.
Ritiene, dunque, il collegio, di poter, allo stato, aderire alla richiesta della signora Pt_1
Sulle altre questioni
Stante le fragilità emerse sul nucleo nel corso dell'istruttoria si ritiene di disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo e dei minori da parte dei servizi sociali e di dell'età evolutiva CP_3
sino a quando stimato necessario, con tutti gli interventi attualmente in atto.
La sig.ra deve, inoltre, essere invitata ad intraprendere un percorso psicologico presso un Pt_1
centro antiviolenza al fine di elaborare i vissuti coniugali.
Spese
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di addebito della separazione e considerata la natura necessaria del giudizio in punto status, considerata altresì la soccombenza del convenuto su tutte le ulteriori domande, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre per i restanti 1/3 le spese di lite devono essere compensate.
pagina 4 di 6 Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4153,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria, € 1600,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Venendo alle spese di costituzione in giudizio della curatrice speciale, in ossequio al principio di soccombenza e tenuto conto della domanda di decadenza spiegata dall'avv. che viene accolta, CP_2
esse si pongono a carico del convenuto. La liquidazione viene fatta in dispositivo, applicato il DM
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
DICHIARA il sig. decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale in Controparte_1
favore dei figli e per l'effetto dà atto che l'esercizio della responsabilità genitoriale è affidato in via esclusiva alla madre sig.ra cui sono demandate altresì le decisioni di Parte_1
maggior interesse per i minori;
i minori manterranno inoltre la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
SOSPENDE gli incontri tra il padre ed i minori. Qualora il sig. fosse interessato, le visite Pt_1
potranno eventualmente riprendere in luogo neutro, alla presenza di educatore, solo previa cauta valutazione da parte dei servizi sociali, ove ciò corrisponda all'interesse dei minori;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento dei minori quando li tiene con sé;
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte del servizio sociale e di
NPI/Psicologia età evolutiva, con tutti gli interventi attualmente in atto, sino a quando stimato necessario;
INVITA la sig.ra ed intraprendere un percorso psicologico presso un centro Parte_1
antiviolenza;
pagina 5 di 6 CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
spese liquidate per intero in complessivi € 4153,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
[...]
e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite;
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute Controparte_1
dal curatore speciale dei minori, che si liquidano in € 4153,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria, € 1600,50 per la fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Torino, il 14/11/2025
Il Presidente
AL TE
Il Giudice estensore
BE SI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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