Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere
in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 14 gennaio
2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 529/2024 r.g. proposta da:
, c.f. , in persona del legale rappresentante, PT P.IVA_1
rappresentato dall' avv. M. Cammaroto ………………………….APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...], c.f. P_
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Di C.F._1
Re……………………………………………………………………………………………...APPELLATO
1782/2024 pubblicata in data 3 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina P_
esponendo di avere prestato attività lavorativa, inizialmente con mansioni di mozzo, piccolo di camera, allievo motorista, giovanotto di coperta e poi con l'inquadramento di marinaio, alle dipendenze di diverse compagnie di navigazione e, da ultimo, della società spa Ustica Lines, lamentava di essere stato a contatto diretto e quotidiano, e per tutto l'orario di lavoro, con materiale di amianto ed esposto al relativo rischio per più di 10 anni, respirando le polveri e le fibre aerodisperse nell'ambiente di lavoro, costituito dai locali angusti delle navi su cui era imbarcato e chiedeva, pertanto, il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione qualificata al rischio amianto ai sensi dell'art. 13 comma 8 della L. n.
257/1992 o, in subordine, ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge 269/2003 convertito in L. n. 326/2003, a decorrere dal 30 maggio 1978.
Nella resistenza dell' che avversava la domanda sollevando eccezioni PT
preliminari di improponibilità dell'azione, di prescrizione del diritto e di decadenza dall'azione giudiziaria, tutte disattese dal primo giudice, la causa veniva decisa in esito all'istruttoria testimoniale e a consulenza ambientale.
Il giudice di primo grado riconosceva il diritto di alla P_
rivalutazione contributiva per il coefficiente 1,25 e condannava l' al PT
riconoscimento del beneficio nonché al pagamento di metà delle spese di lite, oltre che delle spese di CTU.
Pag. 2 di 23 Proponeva impugnazione, in data 21 novembre 2024 l' chiedendone PT
l'integrale riforma per i motivi meglio descritti in parte motiva, cui resisteva istando per la conferma della pronuncia di primo P_
grado.
La causa, all'udienza odierna, svoltasi in modalità “a trattazione scritta” viene decisa, in esito al deposito delle note di entrambe le parti, mediante pubblicazione telematica del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito della questione appare opportuno inquadrare normativamente la fattispecie di cui si discute.
Lo Stato Italiano ha per la prima volta disciplinato l'utilizzo dell'amianto con decreto legislativo n. 277/91 e poi con l. n.257/92, a seguito di condanna irrogata nel 1990 in sede comunitaria per omesso recepimento della direttiva CEE 477/83. Con la l. n. 257/92 si brandiva la produzione l'utilizzo dell'amianto e si decideva di corrispondere un indennizzo a chi era stato esposto per più di 10 anni a tale sostanza della mancanza di cautele di informazioni atte alla protezione.
L'art.13 della L. n.257/92 e successive modificazioni e integrazioni ha introdotto benefici in favore dei lavoratori che siano stati esposti al rischio amianto per più di dieci anni nel corso della loro attività e costituisce trasposizione sul terreno della solidarietà sociale dei principi costituzionali di tutela della salute e del principio di uguaglianza.
Si tratta del beneficio attinente la rivalutazione, secondo il coefficiente
1,5, del periodo di esposizione al rischio amianto, ai fini del collocamento in
Pag. 3 di 23 quiescenza anticipato e del computo dell'anzianità contributiva e pensionistica.
Così testualmente recita l'art. 13 comma ottavo: " Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall' è CP_2
moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,5.".
Dall'insieme delle disposizioni normative in materia si evince che scopo della legge è quello di "sostenere" i lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto ed il sostegno viene offerto con l'erogazione del trattamento straordinario di cassa integrazione e con norme che consentano di conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità - che prevedibilmente non maturerebbero essendo difficile una nuova collocazione sul mercato del lavoro - attraverso il prepensionamento o attraverso una supervalutazione dei periodi assicurativi di esposizione all'amianto. Depone in tal senso, anzitutto, sia l'iter della legge che i relativi lavori parlamentari.
Una prima modifica all'art. 13 della legge 257/92 venne operato dal DL
95/93 (non convertito) e dal DL 169/93, poi convertito con la legge 271/93, emanati al fine di chiarirne la portata: tali DL hanno precisato che il periodo assicurativo da rivalutare non era solo quello eccedente il decennio, ma tutto quello di esposizione al rischio e, modificando l'art. 13 comma 8 della legge 257/92, prevedevano anche che la rivalutazione dei periodi assicurativi - per coloro che erano stati esposti al rischio amianto per oltre
Pag. 4 di 23 10 anni - valesse solo per "I lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse". In sede di conversione il DL 169/93 fu modificato perché non si ritenne giusto far riferimento alla tipologia delle imprese per determinare la concessione del beneficio, con conseguente sacrificio di coloro che, pur avendo esercitato per più di dieci anni mansioni per le quali erano stati esposti ad amianto, avevano cambiato attività o impresa, in dipendenza del rischio asbestosi. Così in sede di conversione del DL 169/93 sono stati esclusi sia dal comma 7 sia dal comma 8 dell'art. 13 che i riferimenti alle
"imprese" e si è fatto riferimento solo ai "lavoratori".
L'utilizzo, al comma 8 dell'art. 13, dell'espressione "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto..." aveva il senso di far comprendere tra i beneficiari coloro che non operavano nel settore al momento dell'entrata in vigore della legge soppressiva della produzione di amianto, ma vi avevano lavorato almeno dieci anni nel passato.
L'art. 13 secondo comma, poi, introduce la facoltà di pensionamento anticipato, che è però riservata solo a coloro che siano dipendenti dalle aziende immediatamente investite dalla crisi (i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, recita il comma 2 dell'art. 13) e che abbiano almeno 30 anni di anzianità; la legge concede a costoro una maggiorazione dell'anzianità assicurativa in misura tale da poter maturare i 35 anni ed ottenere quindi la pensione di anzianità.
Il prepensionamento disposto in questi termini non valeva però a sopperire alle esigenze di coloro che, pur avendo lavorato per un periodo notevole con
Pag. 5 di 23 esposizione ad amianto, ovvero pur avendo contratto la malattia, non avevano ancora raggiunto il requisito di 30 anni di assicurazione cui il beneficio era condizionato, nè il prepensionamento valeva per coloro che non erano più dipendenti, alla data di entrata in vigore della legge, delle aziende che lavoravano l'amianto.
Tutti costoro, a seguito della crisi del settore in cui lavoravano, o avevano lavorato nel passato, si sarebbero trovati nell'impossibilità di reperire nuova occupazione e quindi nell'impossibilità di incrementare l'anzianità assicurativa per la maturazione della pensione di vecchiaia o di anzianità.
Così si spiega la previsione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 che hanno introdotto il beneficio del coefficiente moltiplicatore: in tal modo ai sensi del comma 8,
i lavoratori che avessero lavorato all'amianto per 10 anni, attraverso il disposto aumento dei 5 anni di anzianità assicurativa, raggiungevano automaticamente, al compimento dei sessant'anni, il requisito dei 15 anni per maturare la pensione di vecchiaia. Mentre, ai sensi del comma 7 i lavoratori che avessero contratto malattia da amianto potevano, attraverso la rivalutazione del periodo assicurativo di esposizione a rischio, maturare più rapidamente i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.
Prepensionamento e beneficio di rivalutazione del periodo assicurativo sono dunque rimedi diversi, che si rivolgono a soggetti diversi e si spiega quindi come nella legge venga fissato un numero di 600 prepensionamenti (art. 13 comma 3), mentre nella relazione tecnica allegata agli atti parlamentari i beneficiari della rivalutazione del periodo assicurativo per l'intero periodo di esposizione ad amianto siano determinati nel numero di 1200.
Pag. 6 di 23 A decorrere dal 2 ottobre 2003, infine, ai sensi dell'art. 47 della legge n°
326 del 2003, il coefficiente è stato ridotto a 1,25 e si applica ai soli fini del calcolo dell'importo, non consentendo l'anticipazione della maturazione del diritto a pensione.
Recita la disposizione suindicata, fino al comma 6 bis: ”1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'art.13 comma 8 della L.
n.257/92, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell' importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall' le certificazioni CP_2
relative all'esposizione all' amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3.Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n.1124/65. 4.
La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall' 5. I lavoratori che intendano CP_2
ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a
Pag. 7 di 23 cui è stata rilasciata certificazione dall' prima del 1° ottobre 2003, CP_2
devono presentare domanda alla Sede di residenza entro 180 giorni CP_2
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici (comma così modificato in sede di conversione dalla L.
n.326/03). 6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della L. n.257/92, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento (comma aggiunto in sede di conversione con la L.
n.326/03).
Il citato 3° comma, nel prevedere che i benefici spettino solo nel caso di esposizione c.d. “qualificata” ossia in favore di chi, per almeno dieci anni, sia stato esposto all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, non ha innovato rispetto alla previgente disciplina, ma si è limitato a prevedere espressamente il requisito, già elaborato dalla giurisprudenza precedente (v. sentenza della
Corte Cost.le n.5/00), dell'esposizione qualificata. Del resto, come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19 ottobre 2006 n.22422 “in
Pag. 8 di 23 tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 13 l. 27 marzo 1992
n. 257, applicabile nella specie ratione temporis, e tenuto conto delle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia, per la concessione del beneficio è necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto, atteso che sarebbe irragionevole e contrario al principio di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuova disposizione il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo le disposizioni anteriori, fosse sufficiente qualunque grado di esposizione, trattandosi, in entrambi i casi, di esposizioni per lungo periodo alla sostanza nociva: resta dunque irrilevante l'elemento del tutto estrinseco e casuale dell'epoca di richiesta del beneficio” .
Quanto all'esposizione “qualificata” la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha specificato che "l'attribuzione del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore
a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1992, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare." La Corte di Cassazione, con sentenze
Pag. 9 di 23 29.10.2003 n. 16256e 1.8.2005 n. 16119 ha affermato che, ai fini del riconoscimento del beneficio in questione "non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata della esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica (n.d.r. ove possibile), la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità".
Prevede, poi, l'art. 3 comma 132 della legge n° 350 del 2003: “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della L.
n.257/92, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' o che ottengono sentenze favorevoli per cause CP_2
avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall' All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del CP_2
comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1 comma 7 del d.l. 20 maggio 1993 n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993 n.236”.
Pag. 10 di 23 Va, in proposito, rammentato che la norma introdotta dal comma 5° della L.
n.326/03 prevede un termine di decadenza semestrale entro il quale i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali in questione devono presentare domanda alla sede di CP_2
residenza a pena di decadenza del diritto al beneficio. La decorrenza di tale termine inizia alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo comma 6°. Poiché il decreto ministeriale in oggetto è stato emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere in data 15 giugno 2005.
Deve ritenersi che detto il termine semestrale di decadenza è applicabile non soltanto nelle fattispecie soggette alla nuova disciplina di cui alla l. n.
326/03, ma anche a quelle cui è applicabile la normativa previgente, ai sensi del chiaro disposto di cui al D.M. 27 ottobre 2004.
La legge finanziaria per l'anno 2004 (L. n.350/03) ha, infatti, escluso dall'ambito di applicazione della nuova legge soltanto coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già fatto domanda all' di rilascio del CP_2
certificato di esposizione, ma tale previsione ha effetto solo sull'individuazione della normativa sostanziale applicabile, fermo restando il fatto che il nuovo termine di decadenza si applica a tutte le ipotesi, ricadenti anche nella previgente disciplina.
Nell'odierna fattispecie il giudice di primo grado ha correttamente riscontrato l'avvenuta proposizione della domanda all' in data 24 maggio CP_2
2005, ossia entro il termine decadenziale ed ha, altresì, disatteso il termine di decadenza di cui all'articolo 47 del d.p.r. 639/1970 tenuto conto della
Pag. 11 di 23 data di presentazione dell'istanza all' previdenziale. Riteneva, CP_3
altresì, applicabile alla fattispecie la nuova normativa posto che parte ricorrente non aveva provato di essere in possesso di tutti i requisiti contributivi e anagrafici previsti alla data del 2 ottobre 2003.
I motivi di impugnazione proposti dall' riguardano, invero, PT
esclusivamente la prova riguardante l'esposizione qualificata ultradecennale al rischio amianto investendo la sentenza per vizio di motivazione.
In particolare con il primo motivo si sostiene che abbia errato il giudice di primo grado nel ritenere che le mansioni svolte dall' avessero P_
comportato un contatto frequente e continuo con materiali e manufatti di amianto e, nello specifico, che la contaminazione fosse avvenuta mediante aerodispersione.
Esplicita in proposito che quanto affermato dal CTU circa la destinazione dell' a lavori di manutenzione quali smontaggio lastre applicate a P_
pareti e soffitti, rimozione a secco di coibentazioni applicate a spruzzo, preparazione di una guarnizione, demolizione di rivestimento in amianto di pareti e del locale caldaie (all'aperto), non solo non aveva trovato alcun riscontro probatorio, ma neppure era stato mai allegato dal ricorrente il quale si era limitato a sostenere che l'esposizione all'amianto fosse derivata dalla circostanza di soggiornare nei locali angusti dei mezzi natanti le cui strutture erano, quantomeno in gran parte, costituite da materiale contenente amianto. In sostanza il ricorrente non aveva mai fatto alcun cenno all'espletamento di attività di manutenzione che comportasse demolizioni o smontaggi di strutture o altri materiali contenenti amianto. In ogni caso, sostiene parte appellante, l'eventuale sporadica assegnazione alle
Pag. 12 di 23 lavorazioni sopra descritte non avrebbe mai potuto coprire tutto l'arco temporale dal 1978 al 1994. Precisa, in proposito, come il beneficio invocato conseguisse all'esposizione del lavoratore al rischio di contrarre malattia a causa dell'inspirazione, per oltre un decennio, di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del D. Lgs.vo n. 277/1991, da provarsi con rilevante grado di probabilità, prova carente nel caso di specie.
Sotto tale ultimo aspetto censura l'idoneità della prova testimoniale, che ritiene alquanto generica, a provare il rilascio nell'ambiente di fibre di amianto in maniera continua (circostanza che può verificarsi solo in occasione di tagli o abrasioni) anche tenuto conto delle specifiche attività svolte dall' P_
Sotto il profilo metodologico evidenzia, altresì, che i dati relativi a misurazione di concentrazione d'amianto nel nostro paese nel periodo antecedente al 1990 risultano piuttosto ridotti, dato che la maggior parte dei dati ambientali riguardanti l'inquinamento da amianto sono successivi al
D. Lgs.vo n. 277/91 e concernono situazioni quasi sempre bonificate dall'amianto o in corso di avanzata bonifica. Dunque l' censura la PT
sentenza che, nel far proprie le conclusioni del CTU, nulla riferisce sull'occasionalità e sulla qualità dell'esposizione del ricorrente alle polveri incriminate.
Nel valutare i motivi di appello proposti dall' occorre, anzitutto, CP_3
rilevare, che aveva prodotto, in primo grado, l'estratto P_
matricolare nel quale risultano annotati i natanti a bordo dei quali aveva prestato servizio negli anni, le mansioni svolte e i singoli periodi di imbarco.
Pag. 13 di 23 Il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ha identificato, sulla scorta del suddetto estratto, le imbarcazioni sulle quali aveva P_
svolto la propria attività lavorativa nel periodo compreso fra il 30 maggio
1978 e il 2 agosto 2012, tutte costruite anteriormente e fino all'anno 1992, epoca di entrata in vigore della L. n. 257/1992 (sulle seguenti navi italiane:
Cariddi, Freccia Del Sole, Freccia Delle Eolie, Freccia Del Tirreno, ”Freccia
Dello Stretto, Freccia Atlantica ME 180, Freccia Di Lipari, Freccia Del
Mediterraneo, Freccia Di Sicilia, Freccia Del Vesuvio, Freccia Delle Isole,
Freccia Adriatica, Caravaggio, Superjumbo, Dynasty, Sinai, Fast Blu,
Alijumbo Eolie, Aldebaran, Cittiships, Panarea, Alijumbo Stromboli,
Alijumbo Messina, e su navi estere denominate: Snav Antares, Snav Altair,
NA M, Snav Aquarius). Solo la nave IA M risultava costruita nel 2001 e la nave nell'anno 1997. Per alcune imbarcazioni (n. CP_4
6 in totale) non poteva risalirsi all'anno di costruzione. Considerato, inoltre, che a seguito della L. n. 257/1992 il programma di dismissione dell'amianto diveniva operativo a far data dal 28 aprile 1994 il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente preso in considerazione solo l'attività svolta dal ricorrente fino alla predetta data, ben potendosi ritenere improbabile la presenza di amianto non solo nelle navi costruite successivamente ma anche in quelle che, costruite anteriormente, avrebbero dovuto essere soggette a bonifica.
Certamente è corretto affermare, come del resto anche il consulente tecnico d'ufficio ha fatto, che l' in considerazione delle mansioni nel P_
tempo espletate, non sia mai venuto a contatto con l'amianto quale materia prima, sicché occorre accertare se egli possa essere stato soggetto a
Pag. 14 di 23 rischio da esposizione in conseguenza del fenonomeno dell'aerodispersione, tenuto conto del massiccio utilizzo di amianto quale materiale coibente, quale rivestimento isolante di tubazioni, macchinari, apparecchiature e pannellature di pareti e soffitti. Certamente quale “mozzo”, oltre a svolgere tutte le attività ausiliarie finalizzate al governo e alla navigazione e quelle inerenti l'ormeggio, il carico e scarico merci, egli è stato impegnato anche al controllo del buon funzionamento delle attrezzature e degli impianti della nave, segnalando eventuali guasti;
quale “giovanotto di coperta” egli è stato adibito all'ordinaria manutenzione del settore coperta svolgendo le attività giornaliere di pitturazione e picchettaggio della ruggine, oltre alle consuete operazioni di imbarco e sbarco merci;
quale “marinaio” egli è stato chiamato a svolgere servizi di manutenzione e preparazione dei cavi da ormeggio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di bordo;
ancoraggio dei carichi a bordo;
quale “allievo motorista” è stato chiamato a svolgere servizi di manutenzione e revisione dei motori marini e delle parti meccaniche. Occorre in proposito evidenziare con il relativo contenuto pensionistico di ciascuna qualifica può agevolmente trarsi dal mansionario specifico di Ustica Lines.
Seppure parte ricorrente si sia limitata, nell'atto introduttivo, ad allegare, quale fonte di rischio da esposizione all'amianto, il generico riferimento alla composizione di strumenti, macchinari e manufatti comportanti l'utilizzo di tale sostanza, ed alla conseguente pericolosità dell'ambiente lavorativo nel suo complesso, va evidenziato che le condizioni di esposizione all'aerodispersione delle fibre di amianto risultano confermate, nella fattispecie, da quanto dichiarato dal teste il quale, dopo Testimone_1
Pag. 15 di 23 aver precisato di avere lavorato con il ricorrente per circa 38/39 anni sulle medesime navi come marinai, chiariva come all'interno dei locali angusti delle sale macchine in cui talvolta si trovavano ad operare quando il motorista aveva bisogno di aiuto (ma occorre ricordare che anche lo stesso ha P_
da ultimo svolto l'attività di allievo motorista) l'amianto era presente nelle coibentazioni degli scarichi dei motori e in tutte le pareti della sala macchine, precisando inoltre che in sala macchine l'amianto si polverizzata a causa dei grandi ventilatori presenti per raffreddare l'ambiente. Ancora evidenziava il teste come l'esposizione conseguiva anche al fatto che i locali, sia interni che esterni, comprese le pareti dello scafo, erano tutti rivestiti di amianto così come le ali (nel caso di aliscafi), le guarnizioni, i fili delle apparecchiature elettriche, le pareti dei singoli locali, dei corridoi, della cucina, della cambusa, dei ponti dei locali passeggeri ed equipaggio, della sala comando, del locale macchine, delle cabine motorie di pilotaggio e che le polveri di amianto si sprigionavano a seguito di riparazioni che venivano effettuate all'interno della nave nonché dal funzionamento delle medesime condotte interne di ventilazione, ovvero dal semplice movimento ondulatorio della nave a contatto col mare, onde per cui la semplice attività di respirazione comportava costantemente anche l'inalazione di sostanze aeree contenenti polveri di amianto. Il teste
, che con l' aveva lavorato sin dal 1985, confermava Testimone_2 P_
come il contatto con l'amianto aerodisperso avveniva quando il ricorrente aiutava nei locali motori in situazioni di emergenza e anche quando l'aliscafo andava in cantiere per manutenzioni più importanti. Precisava ancora che sugli aliscafi di vecchia costruzione l'amianto si diffondeva nell'aria con
Pag. 16 di 23 l'apertura periodica della botola che dalla plancia dava accesso al vano motori.
Orbene partendo dal dato inconfutabile, riportato anche dal consulente tecnico d'ufficio, secondo cui i materiali contenenti amianto hanno la caratteristica di rilasciare, in determinate condizioni, nell'ambiente circostante fibre aerodisperse che hanno la caratteristica di essere inalabili, ossia sono in grado di raggiungere laringe, trachea, polmoni e alveoli provocando effetti nocivi sulla salute umana, deve senz'altro ritenersi dato certo che l'ambiente in cui ha operato fino all'anno 1994 il ricorrente di primo grado presentava fibre di amianto aerodisperse a causa degli scuotimenti e delle vibrazioni normalmente presenti in fase di navigazione e per la presenza di amianto negli stessi impianti di condizionamento e nel funzionamento delle condotte interne di ventilazione nonché in ogni componente che necessitava di essere protetta dal calore, e in occasione delle frequenti riparazioni che venivano eseguite a bordo ovvero anche a nave ferma, laddove l' venisse chiamato, in quest'ultimo P_
caso, a presenziare. Come evidenziato dallo stesso consulente d'ufficio nel presente giudizio ma anche da altri tecnici specialistici chiamati a verifiche ambientali in giudizi analoghi (sono allegate in atti numerosissime consulenze d'ufficio di altri procedimenti), l'asbesto è composto di fibre (o fibrille) che, a causa della loro estrema leggerezza e sottigliezza, si disperdono nell'aria molto facilmente e vi permangono a lungo. Si tratta di fibre invisibili a occhio nudo, molto leggere, che una volta liberate restano a lungo sospese nell'ambiente, continuando a depositarsi per gravità e a risollevarsi per spostamenti d'aria anche minimi. Quanto all'emissione di amianto
Pag. 17 di 23 nell'aria essa dipende dalla coesione dei materiali che lo contengono e dall'intensità delle forze che agiscono sugli stessi materiali. In particolare, in condizioni di usura, abrasione, friabilità e danni provocati dal contatto con l'acqua, l'amianto reagisce sbriciolandosi, ossia liberando le fibrille nell'aria. Si definiscono friabili i materiali che possono essere ridotti in polvere mediante la semplice pressione manuale.
Fino al 1994 l'amianto è stato diffusamente utilizzato, anche a bordo delle navi, per la coibentazione di tubazioni, pannelli e qualsiasi tipo di rivestimento (a parete e a soffitto), e nelle guarnizioni.
Nello specifico, traendo i relativi dati anche da altre consulenze tecniche depositate nel fascicolo telematico dell' per tutte le navi costruite P_
fino al 1980 (nel nostro caso specifico il ricorrente in primo grado ha lavorato su ben 13 di queste navi) la coibentazione tagliafuoco era costituita da materiali contenenti amianto e detti materiali erano usati regolarmente per i rivestimento delle parti calde, come le condotte dei gas di scarico e, per un certo periodo, per i pannelli di rivestimento dei locali alloggio passeggeri ed equipaggio. Tutta la coibentazione era, in sostanza, a base di materiali asbestosici (v. Ctu ing. pag.19 nel proc. 1628/2013 Per_1
Tribunale di Barcellona P.G. e nel proc. 1378/2014 pag.8). Se dunque la pericolosità dell'amianto dipende esclusivamente dall'avvenuto rilascio di fibre nell'ambiente è altrettanto vero che tale dispersione poteva facilmente avvenire (senza le normali precauzioni che successivamente al
1994 saranno adottate) in tutti i casi certamente non infrequenti di danneggiamento accidentale di pannelli o rivestimenti contenenti amianto ovvero in tutte le operazioni di ordinaria manutenzione di coperture, tubi,
Pag. 18 di 23 condotte e canalizzazioni, operazioni che comportavano contaminazione non soltanto per il personale direttamente interessato all'area di intervento, ma per tutto il personale che comunque, anche accidentalmente, si trovava a transitare nell'area, stante la dispersione delle fibrille. Ciò perché fino al
1994 detto materiale, versatile e a basso costo, era massicciamente utilizzato per lastre di copertura, tubi, condotte e canalizzazioni, come isolante termico e barriera antinfiammatoria nelle condotte per impianti elettrici, come materiale fonoassorbente, nonché nei pannelli per controsoffittature e nelle guarnizioni. Diffuso era poi l'utilizzo di amianto friabile per la coibentazione, nell'industria navale meccanica, delle parti calde dell'apparato motore (collettori di scarico, tubazioni di adduzione del carburante, turbine, tubazioni del vapore e caldaie). Vedasi in proposito la
CTU redatta dall'ing. nel procedimento n. 11.815/2019 il Persona_2
quale evidenzia come il materiale friabile per eccellenza era costituito dalla fibra grezza, usualmente delle varietà anfibiboliche (crocidolite, amosite) applicata a spruzzo sulle lamiere e sulle strutture dopo che queste avevano subito un trattamento antiruggine. E ancora:…….. Fibra grezza, usualmente di crocidolite, veniva utilizzata come riempimento di cuscini termo isolanti con involucro in tessuto di amianto, usualmente crisotilo, che servivano per il termoisolamento di flange di accoppiamento di tubi ed anche delle flange di accoppiamento delle grandi turbine, usualmente a vapore ed in numero più limitato a gas. Il termoisolamento di tubi veniva assicurato con coppelle preformate costituite da materiali di scarsa densità come fibre di amianto, sia pressate sia inserite in matrici minerali molto deboli;
tali componenti conferivano a questi manufatti una scarsa resistenza meccanica ed una
Pag. 19 di 23 conseguente alta friabilità (v. pag. 14 e ss.). Rilevante presenza anche nell'apparato motore, comune a tutti i tipi di nave, data la necessità di termoisolare i serbatoi della linea di alimentazione del carburante necessitando i collettori di scarico fumi nonché i sistemi di sovralimentazione (turbo soffianti) di essere termoisolati con materiali resistenti a temperature molto elevate, materiali che in passato erano costituiti dall'amianto. Grande utilizzo anche nelle navi passeggeri che richiedono un alto numero di compartimenti per motivi antincendio e molte barriere fonoisolanti per il contenimento del rumore dell'apparato motore, nonché termoisolamenti e trattamenti anticondensa degli alloggi. Quanto ai valori limiti di esposizione il consulente nominato nell'odierno giudizio, richiamando la normativa applicabile (decreto legislativo n. 277/91 art. 31), la direttiva CE n. 87/217, il criterio di valutazione analitico messo a punto nel 1993, in Germania dall'Hauptferband der Berufsgenossenschaften, suggerito dalla Nota Tecnica riservata ai tecnici delle CON.T.A.R.P. regionali per la “valutazione del valore della concentrazione media annuale di fibre di amianto”, ha confermato, in termini qualitativi e probabilistici, che i valori minimi di esposizione potevano ragionevolmente ritenersi superati, da parte dell' a bordo delle navi in cui si trovavano materiali asbestosici P_
tenuto conto delle specifiche mansioni espletate nel lungo tempo di impiego a bordo (secondo un criterio di media temporale sulle singole attività) e anche delle condizioni di inevitabile contaminazione ambientale. Nello specifico il consulente d'ufficio, attesa la difficoltà di conoscere esattamente i valori delle concentrazioni di fibre di amianto in tempi assai risalenti, ha correttamente ritenuto di poter ricavare un'indicazione di
Pag. 20 di 23 massima dalle tabelle che contengono valori di riferimento per mansioni in condizioni di lavoro analoghe. In particolare al fine di valutare l'esposizione media annuale a fibre di amianto, in fibre/cm3, ha correttamente fatto riferimento: - alla Banca dati sulle concentrazioni di fibre d'amianto negli ambienti di lavoro predisposta dall' ed al documento CP_5 CP_2
“Valutazione dell'esposizione all'amianto ai fini dei benefici previdenziali” di e della Direzione Generale nota Parte_2 Parte_3 Controparte_6
tecnica diretta ai tecnici delle CON.T.A.R.P. regionali nonché ad altri lavori e banche dati internazionali, tenendo conto di attività lavorative similari a quelle svolte dal ricorrente. Correttamente il calcolo della concentrazione media annua è stato eseguito sulla scorta della media di 8 ore giornaliere, tenuto conto del fatto che il rischio di esposizione non era soltanto connesso nella fattispecie alle specifiche mansioni di ordinaria manutenzione svolte dall' in virtù delle qualifiche ricoperte, ma anche P_
in relazione alle frequenti condizioni di arodispersione ambientale come già sopra specificate, ossia tenendo conto del tempo in cui il lavoratore si era trovato all'interno di un settore, anche se non intento ad effettuare alcuna lavorazione facendo riferimento ai valori di cui alla tabella 7.1
“Concentrazione di fibre di amianto nella lavorazione di guarnizioni di amianto”, tratta dalla Nota Tecnica diretta ai tecnici delle CON.T.A.R.P. regionali, distinta per anni di riferimento.
Sommando, infine, i periodi di imbarco sulle navi risultanti dall'estratto mercantile costruite anteriormente al 1994 può senz'altro confermarsi che parte appellata sia stato esposto al rischio “qualificato” amianto per tutto il
Pag. 21 di 23 periodo riconosciuto dalla sentenza di primo grado che va, per quanto di ragione, integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste per la soccombenza a carico dell' e si liquidano come da dispositivo che segue, con PT
distrazione in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta, secondo la medesima quota percentuale già riconosciuta dal giudice di primo grado. Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussistono i presupposti processuali, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012 n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 20 settembre 2019 n. 23.535.
P.Q.M.
la Corte d'Appello sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. PT
1782/2024 pubblicata in data 3 ottobre 2024, emessa nei confronti di
, così provvede: P_
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado in favore di PT
, che liquida in € 2905,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con P_
distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.to A. Di Re;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni
Pag. 22 di 23 processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente est.
Pag. 23 di 23