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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 828/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 14 maggio 2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 13 maggio 2025 e le note depositate da parte resistente in data 5 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 828/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Biancifiori, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 agosto 2024 il ricorrente deduceva che: - che in data 02.09.2022, mentre scendeva dal furgone nell'espletamento delle sue mansioni alle dipendenze della
[...]
, subìva un infortunio con conseguente “rottura dei legamenti peroneo Controparte_2 astragalico anteriore, peroneo calcaneare ed interosseo”; - con provvedimento emesso in data
29.11.2022 l' riconosceva l'origine professionale della lesione diagnosticata e gli CP_1
riconosceva una inabilità temporanea assoluta dal 06/09/2022 al 23/10/2022; lamentava tuttavia
1 che l' non aveva adeguatamente valutato i postumi dell'infortunio, sostenendo di avere CP_1
diritto al riconoscimento di un danno biologico nella misura del 10% e di ulteriori periodi di inabilità temporanea dal 24.10.2022 al 01.07.2023 e dal 16.03.2024 al 15.04.2024. concludeva quindi chiedendo la condanna dell' al riconoscimento delle conseguenti provvidenze di CP_1
legge.
Con memoria depositata in data 22 ottobre 2024 l' si costituiva in giudizio e contestava CP_1
le avverse pretese, riportandosi alle considerazioni del proprio medico legale in merito all'adeguatezza di quanto riconosciuto in sede amministrativa.
La domanda è fondata e merita accoglimento, nei termini di seguito esposti.
Al fine di meglio valutare gli esiti invalidanti del sinistro occorso, è stata disposta consulenza medico legale rimettendo al consulente il compito di accertare, alla luce delle risultanze dei certificati, se ne siano derivati postumi permanenti e se, nei periodi richiesti, il ricorrente si trovasse in condizioni di inabilità temporanea.
Il CTU nominato, dott.ssa , sulla base degli accertamenti strumentali eseguiti, Per_1
dall'esame della documentazione sanitaria in atti, tenuto conto dell'iter clinico caratterizzato anche da numerosi esami strumentali, ha accertato la sussistenza di un danno biologico del 7%; inoltre, ha riconosciuto che il ricorrente si trovava in condizioni di inabilità temporanea nei periodi dal 24/10/2022 al 01/07/2023 e dal 16/3/2024 al 15/4/2024.
Le conclusioni del CTU possono essere poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame;
esso sono state inoltre sottoposte al contradittorio delle parti;
in particolare, il ctp del ricorrente ha aderito alle conclusioni del
CTU mentre il ctp del resistente ha dichiarato di non avere alcuna osservazione da formulare.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con il riconoscimento: - del diritto all'indennizzo erogato in capitale, nella misura corrispondente ad un danno biologico pari al 7%, da calcolarsi secondo i criteri di legge (art. 13 d.lgs. 38/2000) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
- dell'indennizzo da inabilità temporanea, per i periodo riconosciuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Parimenti, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
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PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- accerta e dichiara che dall'infortunio occorso al ricorrente in data 2 settembre 2022 (con esiti di “trauma distorsivo della caviglia destra con lesione parziale del legamento tibio-peronale anteriore, del complesso legamentoso collaterale laterale - legamento peroneo-astragalico anteriore e peroneo calcaneare - e dell'interosseo nonché lesione condrale II° SEC
Outerbridge”) è derivato un danno biologico nella percentuale del 7%; per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto indennizzo in forma di capitale nella misura del 7% a CP_1
decorrere dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
- dichiara che dal sinistro sono derivati i seguenti periodi di inabilità temporanea, ulteriori rispetto a quello già riconosciuto da : dal 24/10/2022 al 01/07/2023 e dal 16/3/2024 al CP_1
15/4/2024; per l'effetto condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente il CP_1
dovuto indennizzo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal
120° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi € 1600,00 con oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Federica Biancifiori per dichiarato anticipo;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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